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 Statuto della Loggia dei Mercanti e Riconoscimento della Repubblica di Siena

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Runaym

Runaym


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MessaggioTitolo: Statuto della Loggia dei Mercanti e Riconoscimento della Repubblica di Siena   Statuto della Loggia dei Mercanti e Riconoscimento della Repubblica di Siena EmptyVen Feb 04, 2011 4:33 pm

Riconoscimento e Statuto della Loggia dei Mercanti

Statuto della Loggia dei Mercanti e Riconoscimento della Repubblica di Siena Repsienaultimato

TRATTATO DI COOPERAZIONE TRA LA REPUBBLICA DI SIENA E LA CORPORAZIONE MERCANTILE SENESE DEFINITA "LOGGIA DEI MERCANTI".

I firmatari del presente Trattato:

- Nicanora Kemena Orquidea Pèrez de Guzmàn de Medina Sidonia (Nikom), nella sua funzione di Signora della Repubblica di Siena
- Simone Leandro Gabriele di Montefeltro (Lucynfer), nella sua funzione di Vice Principe della Repubblica di Siena
- Riccardo Boccanegra (Richdox), nella sua funzione di Sceriffo della Repubblica di Siena
- Bonifacio Lauro Primo d'Aragona (Bonlip), nella sua funzione di Prefetto della Repubblica di Siena
- Enrico Carraresi (Enricochiesa), nella sua funzione di Giudice della Repubblica di Siena

stabiliscono e dichiarano, ciascuno per quanto di propria competenza, quanto segue:

Art. I – Del riconoscimento
I-La Repubblica di Siena riconosce la corporazione denominata "Loggia dei Mercanti" come soggetto di diritto internazionale subordinato alle leggi della Repubblica di siena nei limiti descritti dallo statuto di fondazione della loggia stessa (Allegato I) e approvato a maggioranza dal consiglio della repubblica di siena in data 11-01-1459.

II-Ogni modifica allo statuto fondativo della Loggia (Allegato I) dovrà ritenersi parte integrante di questo accordo e quindi trattato come all'Art.VIII

Art. II – Il CdA Consiglio di Amministrazione
I-La Repubblica di Siena riconosce che la Loggia dei Mercanti è governata da un organo interno CdA (consiglio di Amministrazione), formato da tutti i Soci che posseggono, o sono rappresentanti nominali, di un numero minimo di 500 azioni (5%). Chi non raggiungerà il limite delle 500 azioni potrà comunque consociarsi e, raggiunta la quota, eleggere un membro come rappresentante nel consiglio.

Art. III - Le Azioni
I-La Repubblica di Siena autorizza la Loggia del Mercanti ad emettere azioni rappresentanti porzioni del capitale sociale della loggia stessa.

II-Si stabilisce che ogni cittadino che non sia stato accusato negli ultimi tre mesi di Tradimento o Alto Tradimento avrà accesso all'acquisto di azioni della loggia dei mercanti con lotto minimo di 100 (1%).

III-L'Emissione delle azioni iniziali della Loggia dei Mercanti è fissato in numero di 10000 con valore iniziale di 1 ducato, esse costituiranno il capitale sociale iniziale della loggia dei mercanti

IV-L'acquisto delle Azioni avverrà su base Opzionale. Ovvero in caso di disponibilità del numero richiesto queste verranno assegnate per il totale della quota richiesta. In caso invece le richieste dovessero superare l'offerta queste verranno soddisfatte in proporzione alla richiesta effettuata.
Si garantisce pertanto a tutti l'acquisto di azioni.

V-Le azioni della Loggia dei Mercanti possono essere acquistate sia da soggetti statali che privati senza nessuna limitazione se non quelle descritte nel presente accordo.

VI-La durata dell'asta iniziale è di 7 giorni dalla data di apertura. Il saldo dell'opzione di proprietà dovrà essere effettuata entro i 7 giorni successivi la chiusura dell'asta di offerta, pena la perdita dei diritti di acquisto.

VII-L'azionista nel momento in cui acquista il pacchetto azionario accetta lo statuto della loggia dei mercanti nella sua interezza

Art.IV - Delle transazioni
I-Ogni transazione pecuniaria e materiale e ogni forma di autotassazione tra membri della Loggia dei Mercanti è autorizzata e protetta dalla Repubblica.

II-La Loggia, provvederà preventivamente a darne notizia al Ministro del Commercio, avendo cura di segnalarne precisamente le modalità.

III-La Loggia dei Mercanti, si potrà appellare al presente Trattato per richiedere al PM l'apertura di un processo per furto (capo d'imputazione “disturbo dell'ordine pubblico”) contro chiunque infici anche parzialmente dette transazioni segnalate. Sarà cura della Loggia, nella persona del Tesoriere, presentare al PM le prove a carico dell'imputato.

Art.V – De l’isonomia
I-membri della Loggia dei Mercanti sono tenuti a rispettare tutte le leggi della Repubblica di siena fatta eccezione per i privilegi riconosciuti dal presente Trattato.

Art.VI – Del dialogo
I-E’ garantito un canale di comunicazione privilegiato fra la Loggia e la Repubblica di Siena al fine di ottimizzare i rapporti.

II-A valle della stipula del seguente Atto, verranno ufficializzati normali rapporti diplomatici tra Loggia dei Mercanti e la Repubblica di Siena tramite lo scambio reciproco di ambasciatori.

Art. VII– Dei delitti e delle pene
I-Le sentenze del Tribunale della Repubblica di Siena si applicano ai membri della Loggia che vi risiedono.

Art.VIII- Delle controversie
I-Nel caso in cui sorgano difficoltà di interpretazione o di applicazione degli articoli precedenti, o si rendesse necessaria una modifica al presente Trattato, la loggia dei mercanti e la Repubblica di siena conferiranno l'incarico di trovare un’amichevole soluzione ad una Commissione paritetica da loro nominata.
Detta commissione sarà composta da cinque membri designati dal Consiglio della Repubblica e cinque designati dal consiglio di amministrazione della loggia dei mercanti non annoverabili tra i consiglieri della repubblica.
Qualsiasi decisione della commissione dovrà essere presa tramite scrutinio a maggioranza qualificata (7 voti favorevoli su 10 votanti).

Art.IX- Disposizioni finali
I-Il presente Trattato sarà modificabile od abrogabile solo ed esclusivamente con l'accordo di entrambe le parti contraenti, secondo le modalità descritte nell'Art. VIII

Siena 19-01-1459

La Principessa
Nicanora Kemena Orquidea Pèrez de Guzmàn de Medina Sidonia

Il Vice Principe
Simone Leandro Gabriele di Montefeltro

Lo Sceriffo
Riccardo Boccanegra

Il Prefetto
Bonifacio Lauro Primo d'Aragona

Il Giudice
Enrico Carraresi - Enricochiesa


Statuto della Loggia dei Mercanti e Riconoscimento della Repubblica di Siena SienaV




Allegato I

STATUTO

Corporazione Arti e Mestieri: "Loggia dei Mercanti"

PARTE PRIMA - PRINCIPI E IDEALI

Il gruppo "Loggi dei Mercanti" e’ unito attorno ai seguenti ideali:
1- Incentivare la produzione e il commercio dei soci della loggia
2- Organizzare in modo funzionale i mercati cittadini massimizzando e coordinando il lavoro dei soci
3- Ottimizzazione delle tecniche produttive e abbattimento dei costi di produzione per ottenere maggiore incisività sui mercati per i prodotti della loggia
4- Gestione centralizzata delle trattative economiche con i diversi soggetti giuridici e ottimizzazione delle relazioni commerciali con gli stessi
5- Predisposizione di carriere esclusivamente meritocratiche legate all'investimento monetario e ritorni proporzionali all'impegno profuso nel far crescere la loggia
6- Apertura della loggia a tutti i cittadini a prescindere dal ceto, fede, ideale politico
7- Supporto costante a tutti i membri della loggia da parte di ogni altro elemento affinché nessuno sia lasciato solo dando più peso alle idee e alle soluzioni proposte

PARTE SECONDA - ORGANIZZAZIONE INTERNA

Capitolo I
I Soci

Articolo 1
1.I Soci della Loggia sono tutti coloro che sono già iscritti al forum omonimo.

Articolo 2
1.Tutti coloro che condividono i fini e i principi del Gruppo e che non sono stati condannati per Tradimento o Alto Tradimento nella Repubblica di Siena negli ultimi tre mesi possono essere presentati o presentarsi come candidati.
2.L’ammissione di un socio all'interno del gruppo è legata al soddisfacimento dei requisiti minimi richiesti e soggetta alla valutazione dei notabili entro due giorni dalla presentazione della domanda oltre i quali si considera la richiesta respinta.
3.Ogni nuovo socio accettato deve iscriversi, in base alle sue facoltà di investimento, in una categoria tra quelle descritte nel documento ufficiale "Composizione dei Soci".

Articolo 3
1.L'espulsione dalla Loggia avviene per votazione a maggioranza dell'organo Direttivo previa presentazione del membro da parte di uno qualsiasi dei soci del gruppo e della motivazione che ha portato alla richiesta di espulsione, il verdetto finale è insindacabile.
2.L'espulsione avviene anche in automatico e senza votazione per inattività del membro dopo 15 giorni di non partecipazione ai lavori. A meno di avvertimento come all'Articolo 6 della Licenza capitolo dei Diritti e Doveri Fondamentali

Articolo 4
1.Tutti i soci iscritti ed attivi hanno l'accesso al mercato interno della loggia usufruendo dei suoi privilegi economici.

Capitolo II
Organi della Loggia

Articolo 1
Sono istituiti quali Organi della Loggia dei Mercanti: Il Direttivo, Il Mercato Interno, Il Mercato Esterno, La Produzione

Capitolo III
Il Direttivo

Articolo 1
1.Il Direttivo è composto dai Notabili (Pubblici e Privati) e non è elettivo ma Nominale.
2.La nomina di nuovi Notabili spetta ai membri del Direttivo stesso per Maggioranza assoluta tramite vendita di almeno il 5% del proprio capitale sociale (500 azioni) da parte dei Notabili Proponenti.

Articolo 2
1.I Notabili hanno la responsabilità di amministrare il capitale sociale della Loggia emettendo o ritirando azioni dal mercato.
2.Indicono e presiedono il CdA (Consiglio di Amministrazione) mensilmente.
3.Stipulano accordi e si occupano delle trattative commerciali a nome della Loggia.
4.Approvano gli ingressi dei nuovi membri o l'espulsione degli stessi.
5.Promuovono e rimuovono dagli incarichi i Soci affidandogli ruoli di coordinamento
6.Supervisionano e firmano i pagamenti dei Dividendi e dei buoni d'ordine.

Articolo 3
1.Il Capitale Sociale è il valore nominale della Loggia ricavato come somma dei Beni Immobili, Liquidità e Beni Mobili.
2.Il valore di un'azione è pari al valore del capitale sociale diviso il numero di azioni circolanti (10000).
3.Le azioni della loggia possono essere emesse o ritirate con lotti minimi di 100 (1%)
4.L'acquisto del 5% delle azioni permette l'accesso del nuovo socio alla carica di notabile che entra a far parte del Direttivo.
5.In caso di morte le azioni verranno regolarmente ereditate dal beneficiario del testamento del socio deceduto. Nel caso non fosse disponibile nessun erede la quota verrà messa all'asta partendo dal suo valore nominale tra i soci interessati all'acquisto. Se non vi fossero offerte le quote verranno divise in parti uguali tra i notabili attivi in quel momento.

Articolo 4
1.Il CdA si riunisce mensilmente ed è l'organo decisionale della Loggia
2.Fanno parte del CdA i Notabili il Tesoriere e il Capomastro
3.Il CdA è presieduto dai Notabili

Articolo 5
1.I Notabili si occupano di relazionarsi con l’esterno mediante contratti sia con enti pubblici che privati.
2.Gli accordi avvengono sia nei confini del Ducali che extra Ducali.
3.Gli enti pubblici sono rappresentati dalle repubbliche, regno, ducati, chiesa e municipi, mentre i privati possono essere sia ordini militari privati che religiosi o soggetti individuali.

Articolo 6
1.Tutti i soci all'atto dell'entrata in loggia dovranno firmare un accordo di collaborazione vincolante ai termini di legge che sancisca i criteri e ne tuteli le dinamiche. Tale accordo prenderà il nome di "Negoziato Giuridico"
2.Il Negoziato Giuridico deve prevedere: il termine, le condizioni, la clausola penale, la caparra (Quote d'Ingresso).

Articolo 7
1.Tutti i ruoli all'interno della Loggia sono assegnati dal Direttivo a meno dei Mastri che sono eletti direttamente dalla categoria dei soci.
2.I ruoli non elettivi durano 6 mesi. I ruoli elettivi durano 2 mesi.
3.Il Direttivo non puo rimuovere dai ruoli elettivi i Mastri regolarmente votati dalle rispettive categorie.
4.Ogni rimozione deve essere comunicata con 7 giorni di anticipo così come ogni promozione.
5.E' possibile dimettersi in qualsiasi momento dai ruoli di coordinamento ma sempre con 7 giorni di preavviso.
6.Il direttivo non è elettivo ma rappresenta la proprietà della loggia, si entra nel direttivo e quindi si prende il ruolo di Notabile con l'aquisto di almeno il 5% del capitale sociale in azioni (500 azioni). Si perde tale ruolo se si scende sotto il 5% di proprietà vendendo parte delle proprie azioni ad altri soci.

Articolo 8
1.Ogni ordine operativo e quindi avente valenza commerciale dovrà essere siglato da uno qualsiasi dei Notabili (Art.2 Comma6).
2.Ogni notabile prima di siglarlo dovrà sottoporlo al Direttivo per un vaglio che avrà durata di ventiquattro ore.
3.Qualora durante tale periodo non vi saranno revisioni o interventi varrà il silenzio assenso che garantirà il procedere della siglatura da parte del notabile richiedente.

Articolo 9
1.Il 100% dei dividendi viene così ripartito a fine di ogni mese gestionale:
- il 25% diviso secondo le quote di proprietà tra i notabili
- il 25% diviso tra l'elite commerciale dei mercanti
- il 50% diviso tra gli investitori nella seguente ripartizione:
- 5% Liv IV
- 10% Liv V
- 15% Liv VI
- 20% Liv VII
2.Le quote non attribuite per mancanza di soci di livello appropriato vengono ripartite in parti uguali tra tutti i soci aventi diritto di dividendi
3.I notabili siglano mensilmente il pagamento dei Dividendi controllandone l'accuratezza delle competenze.
4.Occorre la firma di tutti i notabili affinchè il pagamento sia esecutivo.
5.L'accredito dei dividendi non è liquido ma creditizio ovvero resta in circolo come capitale della loggia e viene accreditato sui conti personali dei soci aventi diritto.

Capitolo IV
Il Mercato Interno

Articolo 1
1.Si definisce Mercato Interno ogni Transazione eseguita con contraenti esclusivamente Soci
2.Il Mercato Interno è gestito dal Tesoriere e dai Contabili.
3.I Prezzi del Mercato Interno sono stabiliti dal Listino Interno

Articolo 2
1.Il Tesoriere ha la responsabilità di gestire il "Capitale Sociale" della Loggia dei Mercanti.
2.Fa parte del CdA "Consiglio di Amministrazione".
3.Calcola il "Conto Economico" Giornaliero e settimanale delle attività commerciali.
4.Amministra le "Quote" dei soci, ossia i nuovi investimenti che i soci immettono nella loggia e ne aggiorna le carriere.
5.Gestisce i "Conti" dei Soci, ossia i "Crediti" che i soci accumulano con le loro attività all'interno della loggia.
6.Gestisce i Contabili, li coordina e indirizza nelle attività, riceve da questi il resoconto giornaliero delle transazioni che sintetizza settimanalmente.
7.Gestisce lo storico mensile dei Conti Economici, redige la Statistica dell'andamento delle attività della loggia.
8.Effettua il calcolo mensile dei "Dividendi" secondo l'Articolo 9 Cap III da presentare mensilmente al Direttivo per l'approvazione.

Articolo 3
Il Capitale Sociale della Loggia dei Mercanti è diversificato in:
1.Contanti, ovvero i ducati che vengono depositati nelle Casse.
2.Materiali, rappresentano tutti gli oggetti che hanno la proprietà di essere trasferibili.
3.Immobili, le proprietà che non possono essere trasferite.
4.Il Tesoriere attraverso il Conto Economico ne segue le evoluzioni e ne traccia le variazioni.
5.Il Tesoriere decide le direttive generali da seguire per la gestione del Mercato Interno equilibrando il Conto Economico generale
6.Il Tesoriere Risponde al Direttivo.

Articolo 4
1.Il Conto Economico è il resoconto di gestione che riepiloga Giornalmente e Settimanalmente l'andamento del Capitale Sociale.
2.E' composto di due settori A.VALORI DELLA PRODUZIONE e B.COSTI DI GESTIONE
3.I Valori della Produzione si identificano nelle aree Contanti (Investimenti, Vendite), Materiali (Merci Prodotte, Navi), Immobili (Campi, Botteghe).
4.I Costi della Produzione si identificano nelle aree Contanti (Liquidazioni, Acquisti, Salari, Tasse), Materiali (Materie Prime, Navi), Immobili (Campi, Botteghe).
5.La differenza tra i Valori della Produzione e i Costi di Gestione identifica "l'Utile" oggetto dei Dividendi (Vedi Articolo 9 Cap IV).

Articolo 5
1.Le Quote di Investimento determinano il livello di Carriera del Socio a secondo della via scelta secondo quanto riportato nell'area "Composizione dei Soci"
2.Il Tesoriere aggiorna il Livello del Socio che con il nuovo investimento muta la sua posizione in loggia e ne notifica il nuovo livello al Direttivo.
3.E' possibile per tutti i soci modificare l'Impegno d'Investimento liberamente sia in additivo che in sottrattivo. Comunque non è possibile andare sotto la quota minima di iscrizione del Liv I.
4.La modifica di livello a valle dell'investimento è Istantanea.

Articolo 6
1.I Conti dei Soci identificano i Crediti accumulati tramite vendite a prezzo di Listino Interno effettuate o verso i Contabili oppure verso altri Soci e notificate al Contabile tramite screen della Transazione.
2.E'possibile Acquistare a prezzo di Listino Interno dai Contabili a da altri Soci solo se si possiede l'equivalente in Crediti della cifra da spendere.
3.Ogni Nuovo socio parte con 0 Crediti sul Conto Personale e ne accumula vendendo Merce o prestando Mano d'Opera in linea con le disposizioni del Listino Interno.
4.Dal III Livello in poi per gli Investitori e i Mercanti è possibile convertire i Crediti direttamente in Ducati che vengono corrisposti dai Contabili.
5.Il Tasso di Cambio viene fissato a 1/10 del valore creditizio e può subire variazioni nel tempo su delibera del CdA per maggioranza assoluta.

Articolo 7
1.Il Tesoriere monitora l'attività dei Contabili rifornendone le casse di Liquidi o riequilibrandone i Magazzini.
2.Attraverso il "Resoconto Transazioni" verifica il volume di vendita giornaliero e suggerisce al Capomastro le "Linee Produttive" richieste dal mercato.
3.In base ai ritorni di produzione e ai Resoconti dei Contabili smista le merci dal Mercato Interno al Mercato Esterno affidandole al Capomastro per l'export.

Articolo 8
1.Mensilmente i totalizzati dei Conti Economici vengono storicizzati nel Riepilogo Generale del mese di gestione.
2.A valle dei calcoli viene aggiornato il grafico di riferimento mensile per l'andamento della Loggia

Articolo 9
1.l'Utile oggetto dei dividendi viene così calcolato: (Vendite nel Mese)-(Costo di Produzione+Spese di Spedizione)
2.Per Vendite nel mese si considerano solo quelle afferenti al mercato Esterno
3.Il costo di Produzione è il prezzo delle merci a Listino Interno calcolato esclusivamente sul volume esportato.
4.Le spese di spedizione comprendono i salari dei corrieri e le eventuli tasse portuali.

Articolo 10
1.I contabili si occupano di eseguire le "Transazioni" di Mercato Interno
2.Tengono aggiornato dopo ogni transazione il loro "Inventario"
3.Redigono i "Resoconti Giornalieri" al Tesoriere con tutte le transazioni di dettaglio secondo gli schemi prestabiliti.

Articolo 11
1.Si definisce Transazione ogni attività commerciale o lavorativa che genera una movimentazione del Conto Soci.
2.A valle di ogni Transazione i Contraenti e almeno un Contabile devono Notificare l'avvenuta transazione con prove IG negli appositi spazi della loggia.
3.Le transazioni sono di due tipi: Dirette (tra due soci se abilitati), Indirette (con l'ausilio di un Contabile).
4.Alle Transazioni Dirette hanno accesso tutti i soci di almeno Livello 2 e avvengono con scambi che non prevedono l'intervento di un Contabile
5.Le Transazioni Indirette sono accessibili a tutti i soci di qualsiasi livello e prevedono la vendita e l'acquisto dei beni tramite Contabile
6.Non si possono acquistare beni dal mercato interno se non si possiedono crediti
7.Una transazione di vendita genera un acquisto di crediti, una transazione di acquisto genera una riduzione dei crediti disponibili, non si puo scendere sotto lo 0

Articolo 12
1.L'Inventario della Loggia dei Mercanti è splittato nelle mani dei Contabili ed è lo strumento con il quale il contabile enumera tutte le merci a seconda della qualità e quantità a disposizione
2.Ogni Transazione di vendita incrementa il magazzino, ogni Transazione di acquisto lo decrementa
3.I contabili sono tenuti ad aggiornare il magazzino a fine giornata
4.I contabili ricevono dal Tesoriere le direttive generali di commercializzazione, e su loro indicazione sospendono o reinseriscono nelle trattative le varie merci aggiustandone il prezzo.

Articolo 13
1.Il Resoconto è il dettaglio quotidiano delle transizioni effettuate nel Mercato Interno e del quantitativo di Prodotti residui nell'inventario
2.Il Resoconto Transazioni enumera tutte le singole Transazioni con il dettaglio dei contraenti, la data di transazione, prezzi e quantità applicate
3.Il Resoconto di Magazzino enumera tutte le merci a disposizione di proprietà della loggia per quantità e tipologia

Capitolo V
Il Mercato Esterno

Articolo 1
1.Si definisce Mercato Esterno ogni Transazione eseguita con contraenti non esclusivamente Soci
2.Il Mercato Esterno è gestito dal Capomastro e dai Corrieri.
3.I Prezzi del Mercato Esterno sono stabiliti dal Listino Esterno.

Articolo 2
1.Il Capomastro ha la responsabilità di gestire "Import", "Export" e "Produzioni" della Loggia dei Mercanti.
2.Fa parte del CdA "Consiglio di Amministrazione".
3.Gestisce le "Spedizioni" necessarie su disposizione del Tesoriere avvalendosi dei Corrieri.
4.Gestisce i "Corrieri", li coordina e indirizza nelle attività, riceve da questi il resoconto giornaliero delle transazioni di esportazione.
5.Gestisce lo storico mensile sull'andamento delle esportazioni, importazioni e produzioni della loggia e ne redige la statistica.
6.Coordina su direttiva del Tesoriere i Mastri per la regolamentazione dei turni produttivi.

Articolo 3
1.Tutto cio che non deriva da transazioni interne alla loggia viene a cadere sotto la responsabilità del Capomastro
2.Per "Import" si intende l'acquisto di materie prime, mezzi e servizi dal Mercato Esterno verso l'Interno
3.Per "Export" si intende la vendita di materie prime, mezzi e servizi dal Mercato Interno verso l'Esterno
4.Per "Produzioni" si intende l'insieme dei processi di approvvigionamento merci provenienti dalla struttura operativa dei Soci.
5.I volumi di Import, Export e Produzione vengono decisi dal Tesoriere e gestiti operativamente dal Capomastro
6.Il Capomastro riceve una tantum dal Tesoriere i ducati per la gestione delle Spedizioni che serviranno al pagamento dei pasti e dei compensi dei corrieri e all'acquisto delle merci da spedire

Articolo 4
1.Quando il Tesoriere nota che una o più merci sono in esubero e non vengono smaltite nelle transazioni interne ne dispone lo smaltimento per conto Export
2.Quando il Tesoriere nota che una o più merci sono in riserva e mancano nelle transazioni interne può ordinare o un aumento di produzione o l'Import al Capomastro
3.Sia l'Import che l'Export avvengono tramite Spedizioni di Corrieri nei mercati esterni al fine di vendere o comprare le merci indicate dal Tesoriere al Capomastro al prezzo deciso dal Listino Esterno
4.Le spedizioni possono avvenire via mare mediante imbarcazioni di proprietà della loggia o via terra mediante gruppi di mercanti.
5.Le spedizioni via mare prevedono l'impiego di un Capitano (scelto tra i Corrieri dal Capomastro) e un uomo di Equipaggio (solo nel caso di Galee).
6.Le spedizioni via terra prevedono l'impiego di due Corrieri (un capogruppo con coefficiente cc massimo e un cavallo, e un secondo con crisma massimo tale che possa lasciare le merci nei mercati e ripartire il giorno dopo).
7.Sia le spedizioni via mare che via terra posso prevedere poi passeggeri aggiuntivi paganti, i prezzi dei servizi passeggeri saranno valutati di volta in volta a secondo della destinazione.

Articolo 5
1.Il Capomastro presi gli "Ordini di Vendita" dal Tesoriere, li distribuisce ai vari corrieri di cui dispone
2.Analizza il mercato piu proficuo per quel prodotto di cui viene richiesto l'export o l'import e organizza la spedizione
3.Decide il Capogruppo (Capitano se la spedizione è via mare) e l'equipaggio in seconda, da i tempi massimi di durata e recupera il vitto per i partecipanti richiedendolo al tesoriere.
4.Autorizza i Corrieri a richiedere merce ai Contabili (in caso di export) tramite l'emissione della "Carta di Vendita", che presenterà dettaglio della merce da esportare, la quantità, il prezzo di vendita e referente a destinazione.

Articolo 6
1.Il resoconto sugli "Export" prevede il dettaglio delle vendite effettuate sui mercati esterni per quantità e volume economico (ricavi), e viene redatto a cadenza mensile
2.Il resoconto sugli "Import" prevede il dettaglio degli acquisti effettuti dai vari mercati per quantità e volume economico (spesa), e viene redatto a cadenza mensile
3.Il resoconto sulle "Produzioni" prevede il dettaglio dei pezzi prodotti nel mese dai soci della loggia per tipologia di merce.

Articolo 7
1.Il Capomastro coordina i Mastri delle varie categorie eletti dai Soci e si interfaccia con loro per la gestione dei volumi prodotti
2.Il Volume prodotto aumenta in caso di previsione ordini da evadere o se i livelli di magazzino scendono
3.Il Volume prodotto diminuisce in caso di esubero o calo delle vendite di un determinato prodotto
4.I Mastri hanno la responsabilità di garantire la produzione richiesta dal Capomastro a cadenza settimanale, per ogni merce viene fissata la soglia di produzione che la loggia accetta.
5.Le soglie eccedenti il limite fissato dalla loggia non verranno acquistate dai Contabili ma potranno essere prodotte dai soci liberamente e vendute in autonomia nel mercato esterno.

Articolo 8
1.I corrieri eseguono operativamente le spedizioni disposte dal capomastro a cui fanno riferimento
2.Ricevono la "Carta di Vendita" dal Capomastro e ne eseguono le direttive
3.Di ritorno dalla Spedizione redigono il "Resoconto Economico" della trasferta indicando volumi venduti, prezzi applicati e mercato di vendita.
4.Ogni transazione di vendita dovrà essere allegata di "Screen di Verifica".

Articolo 9
1.Il corriere identificato dal Capomastro come "Capogruppo" per prima cosa apre il Reggimento come gruppo chiuso (deve essere nobile IG) o sale sulla Nave se la spedizione è via mare e ne prende il comando (i capitani devono avere almeno Navigazione di Base)
2.Il corriere "In Seconda" passa dal Contabile e con la "Carta di Vendita" acquista il volume indicato per la spedizione con i fondi che il Tesoriere gli ha messo a disposizione
3.Un volta che il corriere aggiunto ha i volumi si unisce al reggimento facendo domanda o sale sull'imbarcazione
4.La durata dell spedizione è indicata sulla "Carta di Vendita" così come la destinazione e il referente
5.Nessun corriere puo partire senza aver ricevuto la "Carta di Vendita" dal capomastro
6.Per i giorni indicati sulla "Carta di Vendita" ai due corrieri è garantito vitto e una paga che sommata al vitto sia equivalente allo stipendio di un Artigiano, il tipo di vitto è scelto liberamente dal corriere e viene anticipato dalla loggia mentre il saldo in denaro viene corrisposto al ritorno.
7.Al ritorno il Corriere consegna al Capomastro la cifra o le merci derivanti dalle transazioni effettuate e il resoconto delle stesse insieme agli screen IG delle vendite

Articolo 10
1.La Carta di Vendita è il documento che organizza le transazioni tenendo presente diversi fattori.
2.In Export La Carta di vendita contiene: La località dove avviene la vendita, i prezzi da applicare, i prodotti da vendere, la quantità e il tempo massimo a disposizione per la trasferta
3.In Import La Carta di Vendita contiene: La località dove avviene l'acquisto, il prezzo da applicare, i prodotti da comprare, la quantità e il tempo massimo a disposizione per la trasferta
4.In entrambi i casi vi devono essere presenti le note di viaggio con il nome del Contatto qual'ora sia un Contratto di vendita stipulato dai Notabili.

Articolo 11
1.Dopo ogni Spedizione il corriere In Seconda redige il Resoconto Economico come indicato nell'Articolo 8 Comma 3
2.Il Resoconto viene consegnato al Capomastro che ne usa il contenuto per redigere lo Storico Mensile delle vendite
3.Il Resoconto contiene i pezzi venduti per tipologia, quantità, i mercati dove sono stati distribuiti e il prezzo di vendita unitario

Articolo 12
1.Ogni transazione che i Corrieri effettuano durante le missioni deve essere correlata da "Screen di Verifica" IG a riprova dell'avvenuta vendita e allegti al Resoconto Economico

Capitolo VI
La Produzione

Articolo 1
1.Si definisce Produzione il sistema di coordinamento finalizzato alla raccolta, all'allevamento e alla produzione artigianale dei beni
2.La Produzione è formata dai Mastri dai Soci e dalla Manovalanza.

Articolo 2
1.I Mastri sono alle direttive del Capomastro e hanno la responsabilità di gestire le "Filiere" produttive
2.I Mastri sono elettivi, restano in carica 2 mesi e sono rinnovati dai Soci
3.I "Settori" attribuiti ai Mastri sono 5: Agricoltura, Allevamento, Artigianato, Alimentazione, Risorse Speciali
4.Ogni Mastro puo avere fino a 3 "Vice", uno per Area, nominato direttamente da loro:
- Allevamento (Pecore, Mucche, Maiali)
- Agricoltura (Mais, Grano, Verdure)
- Artigianato (Fabbro, Carpentiere, Sarto)
- Alimentare (Panettiere, Mugnaio, Macellaio)
- Risorse Speciali (Pesce, Legno, Frutta)
5.Redige il "Piano di Produzione" e il "Resoconto Tecnico" con i volumi prodotti dal suo Settore

Articolo 3
1.Il compito dei Mastri è quello di coordinare e regolamentare la produzione interna per settore in base alle esigenze della loggia
2.Aggiornano le liste dei membri per il loro Settore
3.Definiscono le tabelle di produzione, incentivano la produzione nei casi di carenza o la riducono in quelli di esubero su indicazione del Capomastro
4.In caso di necessità e sempre su direttiva del Capomastro possono bloccare la produzione di una determinata merce

Articolo 4
1.Si possono candidare a Mastri tutti i Soci produttivi che contribuiscono con i loro beni Immobili ad incrementare la ricchezza della loggia.
2.Restano in carica per due mesi e sono votati a maggioranza relativa da tutti i membri produttivi del proprio Settore.
3.In caso di dimissioni di un Mastro, si riesegue la votazione, e comunque occorre dare un preavviso di almeno 7 giorni.
4.Il mancato preavviso viene rimborsato alla loggia con il trattenimento degli investimenti del Socio dimissionario ad esclusione dei campi e della bottega.

Articolo 5
1.I settori produttivi sono 5 Agricoltura, Allevamento, Artigianato, Alimentare, Risorse Speciali
2.Ogni settore nomina un Mastro tramite per votazione interna, questo per ogni Area di Settore puo nominare un Vice Mastro a su scelta
3.Ogni settore riceve dal Capomastro l'autorizzazione per le quote di produzione e si organizza al loro interno per rispondere alla domanda di mercato tramite il Mastro di riferimento

Articolo 6
1.Il "Vice Mastro" ha la responsabilità di un Area di mercato e ne gestisce la produttività coordinandosi con il Mastro di riferimento
2.Supporta il lavoro di organizzazione delle turnazioni del suo Mastro e aggiorna le liste d'iscrizione del suo settore
3.Puo essere rimosso in qualsiasi momento dal Mastro e sostituito

Articolo 7
1.Il Piano di Produzione è l'elenco dei soci attivi per giorno di produzione e con le quantità assegnate ad ogni socio al fine di ottimizzarne il lavoro e la turnazione
2.Viene redatto settimanalmente e aggiornato con i nuovi ingressi via via
3.Il Resoconto Tecnico annota i volumi prodotti durante la settimana e ne traccia l'andamento nel tempo

Articolo 8
1.I soci sono gli iscritti alla Loggia dei mercanti i quali sono ammessi mediante quote di investimento rappresentabili da beni immobili e ducati.
2.I soci con i beni immobili quali campi e botteghe generano un prodotto che viene immesso nella loggia per poterlo utilizzare nel mercato interno o venderlo nel mercato esterno
3.Con i beni prodotti e quindi mediante gli investimenti generati, ai soci vengono attribuiti Livello, Privilegi e Crediti da poter sfruttare nel mercato interno al fine di incrementare il guadagno personale e del gruppo
4.Tutti i membri della società dovranno sottoscrivere un contratto di garanzia "Negoziato Giuridico" e fare giuramento di lealtà alla loggia e alle istituzioni. Questo presuppone la presenza ed il lavoro all'interno della società, e qualora venga a mancare senza preavviso (7 giorni), i soci sono espulsi e perdono la somma di capitale dell'investimento monetario immesso
5.La loggia dei mercanti prevede queste categorie di soci
- Mercante
- Investitore
- Produttore
- Manovale

Capitolo VII
Composizione dei Soci

Articolo 1
Mercante
Requisiti: Merci, Soldi, Carisma, Residenza
Livelli:
Liv(I) 500dc mercante (20pt crisma)
I mercanti rappresentano un gruppo di persone che si impegnano nella Società versando sia una quota monetaria che immobile
La somma è quantizzata nel totale di 500 ducati che può essere distribuita in 100 ducati di denaro e un campo equivalente alla somma di 400 ducati
Il mercante così facendo acquisirà all'interno della Loggia dei Mercanti dei privilegi quale quello di poter interagire con il Mercato Interno
Il Mercato interno rappresenta la possibilità di acquisire materie ad un prezzo inferiore a quelle esistenti nel mercato locale in tal modo la produzione a basso costo del suo prodotto ne agevolerà la vendita.
Per poter accedere alla fascia dei Mercati è vincolante il possedere la residenza e un minimo di carisma che vada da 20pt a 80pt

Liv(II) 1000dc mercante borghese (80pt crisma)
I Mercanti Borghesi rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 1000 (mille) ducati, questo investimento come detto precedentemente deve essere distribuito sia sul piano monetario che immobile.
La cifra può essere distribuita a in base alla volontà del mercante e proporzionata al suo fabbisogno o tipologia d’intervento personale.
Egli, ad esempio, si può inserire nel contesto della società investendo la propria quota o con n°2 campi e 200 ducati oppure con un campo e 600 ducati o come meglio il Mercante borghese ritiene opportuno per il suo investimento.
Il Mercante Borghese in tal modo acquisirà all’interno della Loggia dei Mercanti dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti dai mercanti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire di un Borsino interno.
Il Borsino interno rappresenta la possibilità di gestire il mercato interno della Loggia dei Mercanti, questo mercato rappresenta la possibilità di acquistare o vendere direttamente ai soci, dal liv2 a al liv6 presenti , i propri prodotti a prezzo agevolato sia in acquisto che in vendita degli stessi.
Il tutto sarà relazionato e visionato dal Contabile della Loggia di riferimento in base alla località dove si provvede a concludere la transazione.
Per poter accedere alla fascia dei Mercati borghesi è vincolante il possedere la residenza e un minimo di carisma che vada da 80pt a 150pt

Liv(III) 1500dc mercante nobile (150pt crisma)
I Mercanti Nobili rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 1500 (millecinquecento) ducati, anche questo investimento deve essere distribuito sia sul piano monetario che immobile.
La cifra può essere distribuita a in base alla volontà del mercante e proporzionata al suo fabbisogno o tipologia d’intervento personale.
Egli, ad esempio, si può inserire nel contesto della società investendo la propria quota o con n°2 campi (stimati 400 dc cadauno) più bottega (stimata 500dc) e 200 ducati oppure con un campo e 1100 ducati oppure con 1 campo la bottega e 600 ducati o come meglio il Mercante borghese ritiene opportuno per il suo investimento.
Il Mercante Nobile in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di effettuare il cambio crediti.
Il cambio crediti rappresenta la possibilità di mutare i crediti acquisiti tramite il suo investimento e l’apporto produttivo immesso nella società commutandoli in ducati.
Un Mercante con i suoi crediti può acquistare un bene del mercato interno e rivenderlo al mercato esterno commutando il surplus prodotto in valore monetario. I mercanti nobili demandano tale attività alla società e prelevano direttamente il plusvalore aggiunto dalle casse del Tesoriere.
Per poter accedere alla fascia dei Mercati nobili è vincolante il possedere la residenza e un minimo di carisma che vada da 150pt a 255pt

Liv(IV) 2000dc mastro mercante (20pt crisma)
I Mastri Mercanti rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 2000 (duemila) ducati, anche questo investimento deve essere distribuito sia sul piano monetario che immobile.
La cifra può essere distribuita a in base alla volontà del mercante e proporzionata al suo fabbisogno o tipologia d’intervento personale.
Egli, ad esempio, si può inserire nel contesto della società investendo la propria quota o con n°2 campi (stimati 400 dc cadauno) più bottega (stimata 500dc) e 700 ducati oppure come meglio il Mastro Mercante ritiene opportuno per il suo investimento.
Il Mastro mercante in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire del Mercato Esterno.
Il mercato esterno rappresenta tutti i mercati escluso il mercato di produzione ossia su tutto il territorio italiano il quale deve essere necessariamente percorso mediante l’ausilio di corrieri.
Per poter accedere alla fascia dei mastro mercante è vincolante il possedere la residenza e un minimo di carisma che vada da 20pt a 80pt

Liv(V) 2500dc mastro mercante borghese (80pt crisma)
I Mastri Mercanti borghesi rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 2500 (duemilacinquecento) ducati, anche questo investimento deve essere distribuito sia sul piano monetario che immobile.
La cifra può essere distribuita a in base alla volontà del mercante e proporzionata al suo fabbisogno o tipologia d’intervento personale.
Egli, ad esempio, si può inserire nel contesto della società investendo la propria quota o con n°2 campi (stimati 400 dc cadauno) più bottega (stimata 500dc) e 1200 (milleduecento) ducati oppure come meglio il Mastro Mercante borghese ritiene opportuno per il suo investimento.
Il Mastro mercante borghese in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire del Borsino mercato esterno.
Il Borsino mercato esterno rappresenta la possibilità di acquistare e vendere i prodotti, a prezzi agevolati, esternamente al mercato cittadino di residenza ossia i mercati inseriti nella repubblica e quello italiano raggiungibile tramite corrieri.
Per poter accedere alla fascia dei mastro Mercati borghesi è vincolante il possedere la residenza e un minimo di carisma che vada da 80pt a 150pt

Liv(VI) 5000dc mastro mercante nobile (150pt crisma)
I Mastri Mercanti nobili rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 5000 (cinquemila) ducati, anche questo investimento deve essere distribuito sia sul piano monetario che immobile.
La cifra può essere distribuita a in base alla volontà del mercante e proporzionata al suo fabbisogno o tipologia d’intervento personale.
Egli, ad esempio, si può inserire nel contesto della società investendo la propria quota o con n°2 campi (stimati 400 dc cadauno) più bottega (stimata 500dc) e 3700 (tremilasettecento) ducati oppure come meglio il Mastro Mercante nobile ritiene opportuno per il suo investimento.
Il Mastro mercante nobile in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire di una nave messa a disposizione della Loggia dei Mercanti che si occuperà dell’import ed export dei prodotti di questi ultimi.
Per poter accedere alla fascia dei mastro Mercati nobili è vincolante il possedere la residenza e un minimo di carisma che vada da 150pt a 255pt

Liv(VII) 10000dc elite (255pt crisma)
I Mercanti d’elite rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 10000 (diecimila) ducati, anche questo investimento deve essere distribuito sia sul piano monetario che immobile.
La cifra può essere distribuita a in base alla volontà del mercante e proporzionata al suo fabbisogno o tipologia d’intervento personale.
Egli, ad esempio, si può inserire nel contesto della società investendo la propria quota o con n°2 campi (stimati 400 dc cadauno) più bottega (stimata 500dc) e 8700 (ottomilasettecento) ducati oppure come meglio il Mercante d’elite ritiene opportuno per il suo investimento.
Il Mercante d’elite in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di acquisire una quota di dividendi nella Società pari al 25% suddivisa in parti uguali tra tutti i mercanti d'elite
Per poter accedere alla fascia dei Mercati d'elite è vincolante il possedere la residenza e un minimo di carisma di 255pt

Diritti:
I Mercato Interno
II 1,Borsino Interno
III 1,2,Cambio Crediti
IV 1,2,3,Mercato Esterno
V 1,2,3,4,Borsino Esterno
VI 1,2,3,4,5,Nave
VII 1,2,3,4,5,6,Dividendi 25%

Articolo 2
Investitore
Requisiti: Soldi, Residenza Ducale
Livelli:
Liv(I) 500dc investitore
Gli investitori rappresentano un gruppo di persone che si impegnano nella Società versando solo una quota monetaria
La somma è quantizzata nel totale di 500 ducati
L'investitore così facendo acquisirà all'interno della Loggia dei Mercanti dei privilegi quale quello di poter interagire con il Mercato Interno
Il Mercato interno rappresenta la possibilità di acquisire materie ad un prezzo inferiore a quelle esistenti nel mercato locale in tal modo la produzione a basso costo del suo prodottone agevolerà la vendita nel mercato locale

Liv(II) 1000dc investitore borghese
Gli investitori Borghesi rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 1000 (mille) ducati, questo investimento come detto precedentemente deve essere distribuito esclusivamente sul piano monetario.
Gli investitori Borghesi in tal modo acquisiranno dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti dagli investitori ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire di un Borsino interno.
Il Borsino interno rappresenta la possibilità di gestire il mercato interno della Loggia dei Mercanti, questo mercato rappresenta la possibilità di acquistare o vendere direttamente ai soci, dal liv2 a al liv6 presenti , i propri prodotti a prezzo agevolato sia in acquisto che in vendita degli stessi.
Il tutto sarà relazionato e visionato dal Contabile della Loggia.

Liv(III) 1500dc investitore nobile
Gli investitori Nobili rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 1500 (millecinquecento) ducati.
La cifra può essere distribuita esclusivamente sul piano finnziario.
I'investitori Nobile in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di effettuare il cambio crediti.
Il cambio crediti rappresenta la possibilità di mutare i crediti acquisiti tramite il suo investimento e l’apporto produttivo immesso nella società commutandoli in ducati.
Un investitore con i suoi crediti può acquistare un bene del mercato interno e rivenderlo al mercato esterno commutando il surplus prodotto in valore monetario. Gli investitori nobili demandano tale attività alla società e prelevano direttamente il plusvalore aggiunto dalle casse del Tesoriere.

Liv(IV) 2000dc mastro finanziatore
I Mastri finanziatori rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 2000 (duemila) ducati
La cifra può essere distribuita esclusivamente sul piano economico e non di beni immobili
Il Mastro finanziatore in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire del 5% dei dividendi produttivi del gruppo.

Liv(V) 2500dc mastro finanziatore borghese
I Mastri finanziatori borghesi rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 2500 (duemilacinquecento) ducati
La cifra può essere distribuita esclusivamente sul piano finanziario
Il Mastro finanziatore borghese in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire del 10% dei dividendi produttivi del gruppo.

Liv(VI) 5000dc mastro finanzitore nobile
I Mastri finanziatori nobili rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 5000 (cinquemila) ducati
Il Mastro finanziatore nobile in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di usufruire del 15% dei dividendi produttivi del gruppo.

Liv(VII) 10000dc elite
I finanziatori d’elite rappresentano la fascia di persone il quale investimento è pari a 10000 (diecimila) ducati esclusivamente sul piano monetario
Il finanziatore d’elite in tal modo acquisirà dei privilegi riassumibili in quelli acquisiti delle figure precedenti ed in più incrementando a questi ultimi la possibilità di acquisire una quota di dividendi nella Società del 20%

Diritti:
I. Mercato Interno
II. 1,Borsino Interno
III. 1,2,Cambio Crediti
IV. 1,2,3,Dividendi 5%
V. 1,2,3,4,Dividendi 10%
VI. 1,2,3,4,5,Dividendi 15%
VII. 1,2,3,4,5,6,Dividendi 20%

Articolo 3
Produttore
Requisiti: Merci, Residenza Ducale
Livelli:
Liv(I) Produttore
I Produttori rappresentano la fascia di persone il quale investimento è rappresentato dalla mera fornitura delle proprie merci a prezzo di listino interno.
La quantità di merce fornita dai produttori viene dettata dalle esigenze della Loggia dei Mercanti.
I produttori in tal modo immetterà nel mercato interno un prodotto a prezzo fisso (listino interno) con l’opportunità di usufruire dei privilegi quale l’accesso al mercato interno e quindi acquistare e vendere a prezzo di listino nonché la possibilità di usufruire di assunzioni a 12 ducati.

Diritti:
I. Mercato Interno

Articolo 4
Manovale
Requisiti: Residenza Ducale
Livelli:
Liv(I) Manovale
La manovalanza rappresenta la fascia di persone il quale investimento è rappresentato dalla mera fornitura del proprio lavoro fisico posto mediante assunzioni a 12 ducati.
La manovalanza acquista in tal modo la possibilità di accedere al mercato interno ed acquistare beni a prezzi di listino interno per rivenderli al mercato cittadino guadagnandone gli introiti.

Diritti:
I. Mercato Interno

Capitolo VIII
Giuramenti e Negoziato Giuridico

Articolo 1
1.Per entrare ufficialmente nella loggia occorre essere almeno di livello uno e prestare i seguenti giuramenti entro 48 ore dall'ingresso
2.Oltre ai giuramenti il candidato dovrà siglare il Negoziato Giuridico che lo lega alla loggia con un contratto duraturo e indeterminato

Articolo 2
1.GIURAMENTO DI LEALTA' ALLA LOGGIA E ALLE ISTITUZIONI
Io, __________________________, giuro solennemente di impegnarmi con il mio lavoro e di utilizzare le mie risorse, il mio impegno e senso di dedizione per il bene e la crescita della Loggia dei Mercanti, nel pieno rispetto della legge e delle normative vigenti nella regione e ovunque io vada ad operare.
Giuro di rispettare le decisioni del Direttivo e di considerarmi sotto la guida dei Notabili e di coloro che sono preposti alla gestione dell’organo che mi rappresenta, eletti democraticamente per la durata del loro mandato.
Riconosco nel Direttivo l'Araldo ufficiale del gruppo verso la città, i suoi cittadini e le istituzioni governative.

Articolo 3
1.GIURAMENTO DEL SEGRETO
Io, __________________________, giuro solennemente che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso questo gruppo.

Articolo 4
1.NEGOZIATO GIURIDICO
Il sottoscritto______________________in data___________Residente nella città di______________________________

DICHIARA
La propria volontà di impegnarsi mediante il proprio lavoro e il proprio investimento riconducibile a_________
presso la Corporazione Senese denominata Loggia dei Mercanti

Tale contratto risulterà a tempo indeterminato, senza richiesta di rinnovo, e lo stesso può essere annullato in qualsivoglia periodo allo scadere della mensilità con un preavviso di sette giorni.

Il sottoscritto SI IMPEGNA
alla produzione interna alla Loggia tramite i propri prodotti, si impegna a rispettare le scadenze, quantità, prezzi ed immissioni nei mercati e a dare piena disponibilità di spostamento qual’ora il suo ruolo lo richieda il tutto seguendo e rispettando le indicazioni di un Direttivo superiore.

La Loggia dei Mercanti SI IMPEGNA
a sua volta nel garantire i privilegi, retribuzioni e guadagni nei confronti del produttore a secondo del livello di appartenenza e con quanto stabilito dallo statuto della Loggia dei Mercanti.

Articolo 5
1.La violazione di uno dei giuramenti o del Negoziato Giuridico prevede l'espulsione automatica dalla loggia e la perdita dei capitali investiti a rimborso parziale del danno arrecato all'istituzione

Capitolo IX
Diritti e Doveri Fondamentali

Articolo 1
della Gerarchia
Ogni membro del gruppo deve sempre rispettare le decisioni dei Superiori e comportarsi in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Articolo 2
della Disposizione
In caso di Stato d'Allerta, ogni membro del gruppo deve essere pronto a dare la sua disponibilità in qualsiasi momento ed attivarsi per la risoluzione del problema su delibera del Direttivo

Articolo 3
della Diserzione
Ogni membro puo uscire in qualsiasi momento dal gruppo con un preavviso di almeno 7 giorni prima della fine del mese, in caso contrario gli investimenti contanti non verranno restituiti a caparra del danno causato alla loggia.
I Casi particolari verranno valutati di volta in volta dal Direttivo

Articolo 4
dell'Appartenenza
Ogni membro della Loggia si impegna a non appartenere a nessun altro Gruppo Economico Cittadino o Repubblicano che non siano Associazioni riconosciute dalla Loggia.
Gli obblighi derivanti dall'appartenenza alla Loggia sono preminenti rispetto a quelli derivanti dagli altri gruppi fatto salvo le milizie cittadine e l'esercito Ducale

Articolo 5
della Responsabilità individuale
Ogni socio ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti le sue responsabilità, oltre che la sezione generale del forum del gruppo, senza aspettare che sia indirizzato da nessuno.
La mancata frequentazione del forum, e la conseguente mancanza di aggiornamento, non saranno tollerati soprattutto nel caso in cui impediscano di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per il gruppo e la sicurezza in genere della regione, ogni socio ha in dovere di avvisare il Direttivo o direttamente i Notabili in via ufficiale.
Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore.

Articolo 6
della Licenza
E' diritto di ogni socio avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc...
E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando almeno 7 giorni prima il motivo, la data di inizio e la durata della licenza.
La durata non puo comunque essere maggiori di 30 giorni salvo casi da valutare di particolare rilevanza e in caso di criticità potrebbe subire una traslazione a parere del Direttivo

Articolo 7
della Comunicazione
E' dovere di ogni socio, in particolare per i rappresentanti del Direttivo, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali. Verranno forniti modelli standard per le comunicazioni del gruppo.

Articolo 8
dell'Esternazione del pensiero politico
E' fatto divieto per tutti i Soci della Loggia di intavolare discussioni politiche tendenti alla propaganda all'interno del forum.
Il gruppo è uno strumento al servizio della comunità e dei Governi e deve interagire con tutti i rappresentati delle istituzioni in egual misura, cercando collaborazione e dialogo con tutti.
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