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 Repubblica di Siena - CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA REPUBBLICA DI SIENA

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Repubblica di Siena - CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA REPUBBLICA DI SIENA Empty
MessaggioTitolo: Repubblica di Siena - CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA REPUBBLICA DI SIENA   Repubblica di Siena - CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA REPUBBLICA DI SIENA EmptyDom Nov 20, 2011 11:56 pm

Citazione :
Citazione :
CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA REPUBBLICA DI SIENA


Preambolo

Con la presente la Repubblica di Siena ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale, riconosce l'Aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Siena come Repubblica di Confessione Aristotelica.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Siena o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)



Citazione :

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1 : Il presente Concordato fa della religione Aristotelica la religione ufficiale della Repubblica di Siena. La Repubblica riconosce quindi la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola ed unica Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Repubblica di Siena riconosce l'esistenza della Santa Sede con tutte le sue istituzioni e la Provincia Ecclesiastica di Siena governata dall'Arcivescovo Metropolita di Siena.

I.2 : Il solo culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne e nei fori, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Siena.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè hanno una visione errata dell'Altissimo Onnipotente, perciò interpretano erroneamente l'Aristotelismo. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e la Repubblica di Siena, nel rispetto dei suoi cittadini, tollerano questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:

* I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio della Repubblica solo con il permesso del Signore, previa richiesta all'Arcivescovo di Siena e sua autorizzazione scritta.

* I.3 ter - Le comunità di questi culti potranno praticare, predicare e fare proselitismo solo secondo le indicazioni dell'Arcivescovo di Siena, previo consulto del Signore. In ogni caso, per ricevere il permesso di pratica, predicazione e proselitismo del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta con dichiarazione scritta pubblica la Chiesa Aristotelica come istituzione, e gli aspiranti dovranno inoltre dichiarare d'esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 : La Repubblica di Siena riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre senesi. Nonché la potestà sulla Provincia Ecclesiastica di Siena.

I.5 : La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità della Repubblica di Siena nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici, sulle città e territori che essa governa.

I.6 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dall'autorità temporale.


Citazione :

II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - L'Arcivescovo di Siena, se cittadino senese, potrà sedere, su concessione del Signore, nel Consiglio Repubblicano, al fine di aiutarlo a conformare la sua politica ai principi aristotelici. L'Arcivescovo si impegna a non far parte di altri Consigli all'infuori di quello della Repubblica di Siena ed il Consiglio Senese avrà facoltà di accordargli il diritto di voto.

II.1bis- Il Signore di Siena, se in comunione con la Chiesa, potrà sedere, su concessione dell'Arcivescovo, nel Consiglio Arcidiocesano, al fine di aiutarlo a conformare la sua azione sociale alle leggi della Repubblica. Il Signore si impegna a non far parte di altri consigli all'infuori di quello dell'Arcidiocesi Metropolitana di Siena ed il Consiglio Arcidiocesano avrà facoltà di accordargli il diritto di voto.

II.2 - L'Arcivescovo che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza della Repubblica s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, nonché il dogma e la dottrina aristotelici, in questo caso l'Arcivescovo è tenuto a informare la Curia e l'Assemblea Episcopale dello SRING, dopo averlo comunicato al Signore ed al Consiglio.

II.3 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria. Per quanto non contemplato da questo Concordato, difronte a tale incompatibilità, il chierico lascerà l'incarico temporale.

II.4 - Il Signore di Siena, che sarà incoronato dall'Arcivescovo, ed i consiglieri della Repubblica devono essere battezzati, e, se non lo sono al momento dell'elezione, dovranno esserlo entro una settimana, poichè rappresentano in pubblico la Repubblica di Siena, incarnando i valori ed i precetti Aristotelici.

II.4bis- Nel caso in cui persistano Consiglieri non battezzati, l'Arcivescovo Metropolita di Siena, dietro loro impegno scritto a non operare contro la Dottrina ed il Dogma Aristotelici, impartirà la benedizione, scritta, a che operino proficuamente per il bene della collettività.

II.5 - Il Signore di Siena nomina al principio del suo mandato un confessore personale scelto tra il Clero della Repubblica di Siena.

II.6 - Il Signore di Siena non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato, né per chi sia scomunicato o indagato dalla Santa Inquisizione.

II.7 - L'Assemblea Episcopale dello SRING terrà un elenco aere perennius della nobiltà elevata nella Repubblica di Siena ed in quanti ducati abbiano lo stesso accordo.

II.8 - Il Signore di Siena, su invito dell'Arcivescovo Metropolita di Siena, si fa garante, presso il Collegio d'Araldica Italofono, a che tali informazioni vengano trasmesse all'Assemblea Episcopale dello SRING.

II.9 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte II saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.



Citazione :

III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 : I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 : Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, per i fedeli della Santa Chiesa Aristotelica sono severamente vietati sulle terre della Repubblica di Siena.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università senese per tutti i corsi relativi alla "Via della Chiesa".

III.5 : Ogni chierico aristotelico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.6 I Vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del Clero della loro Diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti.
Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria della Repubblica come disturbo dell'ordine pubblico.

III.7 : Almeno un rappresentante della diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Signore di Siena e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Signore di Siena o il Consiglio ne siano stati informati per tempo.

III.8 - Il Signore di Siena e i suoi Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali hanno ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora l'Arcivescovo o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.

III.9 – Le Adozioni in seno alla Chiesa Aristotelica sono le uniche riconosciute come valide.
Nel caso un singolo, o una famiglia, volesse adottare un infante o un cittadino già maggiorenne, lo farà sotto la guida spirituale del parroco della città di residenza del cittadino adottante o, su dispensa del Vescovo, presso altra parrocchia aristotelica o monastero riconosciuto.
Ad adozione avvenuta, il padre spirituale che ha seguito l'adozione, rilascerà attestazione di testimonianza di quanto avvenuto.

III.10 – L'Esercito Repubblicano accoglierà cappellani aristotelici. L'Arcivescovo di Siena si impegna ad assegnare almeno un membro del Clero senese, cittadino senese, all’Esercito Repubblicano in qualità di Cappellano Militare, affinché possa portare conforto spirituale ai soldati. Per svolgere al meglio tale missione, egli avrà accesso alle sale alle quali hanno accesso i soldati, in modo da essere più presente tra di loro ed avere la possibilità di accompagnarli nelle loro missioni. E' fatto divieto, se il Cappellano è un Sacerdote, di prendere le armi contro un fratello aristotelico, mentre è concesso ad un Fratello Cappellano, laico, di combattere al fianco di coloro dei quali ha la cura spirituale.

III.11 - La Repubblica di Siena riconosce il diritto d'asilo presso la Santa Chiesa Aristotelica Romana a coloro i quali ne abbiano fatta richiesta ed essa sia stata concessa dal responsabile della struttura religiosa riconosciuta presso la quale è stata presentata detta richiesta di protezione.L'Asilo non potrà protarsi per oltre trenta giorni consecutivi, esso costituisce di fatto una sospensione della condanna ed inibisce al reo qualunque azione esterna alla struttura ospitante eccetto che il diritto-dovere di comparire in giudizio.

III.12 - Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte III saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.


Citazione :
IV - La Giustizia della Chiesa


IV.1 - Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Siena, il Principe, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che esse potrebbero prendere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Siena sono istituiti sul territorio della Repubblica. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - L'Inquisizione, gli Arcivescovi e l'Assemblea Episcopale dello SRING collaboreranno con la giustizia della Repubblica al fine di ottenere la concordia e l'armonia tra i cittadini fedeli aristotelici, combattere le minacce alla società civile e provvedere alla salvezza delle anime.

IV.5 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Siena.

* IV.4 bis - Le sanzioni pesanti, conformi alla Carta dei Giudici, come i roghi pubblici saranno oggetto di approvazione della Repubblica.

* IV.4 ter - Nel caso il tribunale episcopale non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, ed il condannato dovrà adeguarsi alla sentenza pronunciata dal giudice laico, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica.

IV.5 - I tribunali episcopali hanno precedenza su quelli temporali, i primi possono dissentire dai secondi per i casi di loro competenza.

IV.6 - I condannati potranno fare appello: sulle sentenze del Tribunale Episcopale, alla Rota Apostolica; sulle sentenze del tribunale inquisitoriale, al Tribunale Pontificio. Entrambi a Roma.

IV.7 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo senese, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice della Repubblica o da un membro della Consulta Giuridica Senese. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.

IV.9 - Le pene dell\'inferno dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico, riportate qui di seguito:.
Dei reati:
- L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificati dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri Res Parendo o In Gratibus è considerato come stregoneria.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i santi ed in particolare il santo protettore del Provincia o di una delle sue città o ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica Res Parendo o In Gratibus.

IV.11 - La procedura tradizionale:
L'Arcivescovo, dopo aver avvertito l'autorità giudiziaria ed il Signore di Siena, può istituire un procuratore episcopale.
Il procuratore episcopale ha in carico l'istruzione del processo, che conduce in segreto.
Raccoglie le prove, interroga le parti ed i testimoni, e raccoglie le confessioni.
Giudica l'opportunità di incriminare, redige e fa lettura dell'atto d'accusa.
Le autorità del tribunale della Provincia, ricevute le prove, procederanno ad allestire il processo civile il cui verdetto sarà pronunciato e ratificato In Gretibus da una commissione che riunisca un Arcivescovo ed il Giudice della Repubblica.
Tale commissione, Res Parendo, è detta Tribunale Religioso.
Se un imputato durante un processo civile si dimostrasse uno spergiuro il giudice civile sarebbe tenuto a segnalare all'Arcivescovo la cosa in modo che questi possa indire il Tribunale Religioso.
Qualora la Curia Romana in persona dovesse pronunciare una accusa di stregoneria, apostasia, scisma o bestemmia dopo indagine della Santissima Inquisizione Romana, allora la pena inflitta dal Tribunale Religioso dovrebbe essere esemplare.

IV.12 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte IV saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.


Citazione :
V - Le prerogative del clero senese

V.1 - L'Arcivescovo Metropolita di Siena potrà disporre di corpi armati riconosciuti dalla Chiesa e regolamentati dalle norme del Dritto Canonico, che non agiranno mai contro gli interessi della Repubblica stessa. La Repubblica s'impegna a stipulare appositi concordati specifici con i corpi armati indicati dall'Arcivescovo Metropolita di Siena.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere alla Repubblica una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno della Repubblica.

V.3 - La Repubblica di Siena si impegna ad aiutare i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito (non oltre i 1000 ducati) su richiesta dell'Arcivescovo di Siena. Questo prestito potrà essere convertito, tutto o in parte, in dono. Tali agevolazioni vincoleranno il futuro parroco IG a rimanere nella Repubblica di Siena dopo l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi. Questi dovrà altresì non essersi macchiato di alcun crimine grave nei confronti della Repubblica. Il debito andrà saldato entro i termini dettati all'atto dall'erogazione o ne risponderà egli personalmente per come stabilito da questo Concordato. il dono andrà definito tale all'atto dell'erogazione del prestito.

V.3bis - A discrezione del Consiglio, e solo se non vi siano presenti candidati al sacerdozio già cittadini senesi, su richiesta dell'Arcivescovo di Siena, il prestito (questa volta non oltre 500,00 dct) con l'opzione di dono potrà essere concesso a quel chierico, già Teologo IG, che prenderà residenza presso una delle città senesi per operare presso la locale parrocchia e ve la manterrà per almeno quattro mesi.

V.4 - I chierici aristotelici non potranno essere trascinati in tribunale se non con il patrocinio di un altro chierico.

V.5 - La Repubblica si impegna a cercare di velocizzare la vendita di beni immobili di sacerdoti che debbano prendere in carica la direzione di una parrocchia ricadente entro la repubblica tramite affissioni nei municipi di avvisi pubblici all'acquisto dei suddetti beni.

V.6 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.7 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello di una capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, un Arcivescovo del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisamente più severa ed esemplare. Inoltre, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

V.8 - Un chierico aristotelico avente un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza. Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma nel qual caso vi sia necessità, dovrà obbedire alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente la Repubblica.

V.9 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte V saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.


Citazione :
VI - Dell'utilizzo di alcune strutture della Repubblica


VI.1 - La Repubblica, su richiesta dell'Arcivescovo di Siena, concederà la costruzione di navi di qualsiasi tipo e senza limitazione di stazza, a prezzi di listino equiparabili alle navi repubblicane. Tali navi, su richista del Consiglio Repubblicano, concorreranno a supportare la Repubblica in caso di necessità fino ad annullamento Concordato e saranno gestite, finanziate e in responsabilità alle pertinenti congregazioni romane. L'Arcivescovo di Siena si rivolgerà a cantieri navali non senesi solo se la tipologia di nave richiesta non è disponibile per limitazioni IG del porto.

VI.2 - La Repubblica garantisce l'approdo alle navi il cui uso rientra nel presente Concordato, sia a quelle armate nei cantieri senesi, sia a quelle di altra provenienza e che si rendano disponibili ad eventuali necessità della Repubblica. Tale garanzia è da intendersi estesa all'approdo circoscritto al tempo utile per completare le manovre di sbarco e imbarco di passeggeri, o di riparazione del natante. l'Arcivescovo di Siena, perorerà il soccorso di navi senesi, presso qualunque porto aristotelico.

VI.3 - L'Arcidiocesi, usufruirà della Banca Senese, ovvero, delle casse del Castello di Siena, o dei municipi, per depositare eventuali somme di denaro, o merci, nei tempi e nei modi che verranno specificati in un apposito regolamento, ad integrazione del presente articolo.

VI.4 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VI saranno considerate come un atto di apostasia e perseguite come reato di Disturbo dell'Ordine Pubblico dalla giustizia temporale.


Citazione :

VII - Della collaborazione militare

VII.1 - La Repubblica di Siena secondo le proprie leggi e l'Arcidiocesi Metropolitana di Siena secondo il Diritto Canonico, si impegnano alla collaborazione militare finalizzata al mutuo soccorso; ovvero, alla difesa dell'Unica Vera Fede con la Santa Chiesa Aristotelica Romana, alla difesa dei Fedeli Senesi con le istituzioni Aristoteliche Repubblicane. A tal fine sarà istituito un ufficio di collegamento tra la Vidamia militare di Siena e la Repubblica di Siena.

VII.2 - La Repubblica di Siena garantisce libero accesso e circolazione ai gruppi armati aristotelici di cui al Diritto Canonico, purchè rispettino le vigenti leggi senesi e non operino contro il legittimo governo repubblicano

VII.3 - La Repubblica di Siena acconsente alla formazione, ingresso, transito, circolazione, permanenza di eserciti aristotelici purchè collaborino attivamente alla difesa della Repubblica Aristotelica. L'azione di tali eserciti sarà concordata con il Signore di Siena. eventuali dinieghi all'azione, dovranno pervenire, da ambo le parti, entro due giorni solari dall'avanzamento della stessa, diversamente, varrà il silenzio assenzo. Il Signore di Siena, dietro giustificato motivo, potrà richiedere la chiusura di tali eserciti in qualsiasi momento lo riterrà opportuno con effetto immediato. Tutti i costi operativi e di gestione di tali eserciti non potranno essere considerati a carico della Repubblica di Siena.

VII.4 - In caso di Crociata, la Repubblica di Siena, vi contribuirà, sotto la propria bandiera, con uomini, mezzi e supporto logistico.

VII.5 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte VII saranno considerate come un atto di eresia e perseguite come reato di Alto Tradimento dalla giustizia temporale.

Firmato a Siena il VII giorno del IX mese dell'Anno Domini MCDLVIX

A nome della Repubblica di Siena:

Sua Grazia Beatrice Dondi de Falconieri detta "Beatrice77",
Signora della Repubblica di Siena

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Sua Eccellenza Niccolo Diego Cagliostro D'Altavilla detto "Diego73",
GranCiambellano della Repubblica di Siena

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A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

Sua Eccellenza Monsignor Valentino Borgia detto "Astuzia",
Arcivescovo Metropolita di Siena,
Segretario Apostolico per gli Stati Indipendenti


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A nome della Congregazione per gli Affari del Secolo:

Sua Eccellenza Maria Costanza Della Gherardesca De'Benci Turchi in Cagliostro D'Altavilla detta "V.i.o.l.e.t",
Ambasciatore Apostolico

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Sua Eminenza Cardinal Raniero Borgia detto "Quarion",
Vice Cancelliere della Congregazione degli Affari del Secolo,
Cardinal Camerlengo di Roma,
Arcivescovo di Ravenna


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