Mentalista
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| Titolo: Repubblica di Siena - Legge sul brigantaggio Ven Nov 11, 2011 7:20 pm | |
| - Salv0 ha scritto:
- [rp]Castello di Siena,
addì 10 giugno 1459
Il Consiglio della Repubblica rende nota l'emanazione della seguente legge che entrerà in vigore al sorgere del sole del giorno successivo alla sua pubblicazione:
Del brigantaggio
I- Briganti colti in flagranza di reato.
I privati cittadini che, uscendone illesi, abbiano subito un tentativo di rapina da parte di uno o più briganti e che abbiano sconfitto i malviventi, avranno diritto a denunciare i briganti, i quali verranno processati per direttissima.
II- Briganti in fuga con la refurtiva.
I privati cittadini che abbiano subito una rapina da parte di uno o più briganti, avranno diritto a denunciare i malviventi. Questi ultimi, essendo in fuga con la refurtiva, saranno considerati latitanti, a meno che non si ravvedano e si consegnino autonomamente alle autorità giudiziarie. In questo secondo caso, se restituiranno almeno la metà della refurtiva alle vittime , avranno diritto ad uno sconto della pena.
II.1- Della latitanza.
Il brigante è definito “latitante” se, avendo messo a segno una rapina, fugge via con la refurtiva. Lo stato di latitanza dura 30 giorni a partire dal giorno del furto e in questo lasso di tempo:
- il nominativo del brigante sarà messo nelle liste nere dell'Esercito Repubblicano e di tutti quegli Stati che abbiano firmato con la Repubblica di Siena trattati di cooperazione giudiziaria: se il latitante viene preso (stato di morte IG), dovrà essere tolto dalle liste nere e si considererà che con la pena corporale, il brigante abbia pagato il fio per il reato commesso (non sarà processato);
- il latitante che si mostrerà in pubblico (off: interventi in qualsiasi forum IG, non sono ammessi forum esterni), a fronte di almeno due testimonianze dirette, verrà rintracciato, fermato dalle autorità e processato. (off: Ovviamente non sono validi gli interventi nel forum, dove il player del brigante narra le vicende del proprio pg, senza mai farlo interagire con altri personaggi e non sono validi nemmeno i gdr dove qualche pg o pnj interagisce in modo coatto col pg-brigante);
- il latitante che si mostrerà in taverna, a fronte di almeno due testimonianze dirette, verrà rintracciato, fermato dalle autorità e processato;
- il latitante che farà compra-vendite al mercato, a fronte di almeno una testimonianza, verrà rintracciato, fermato dalle autorità e processato;
- il latitante il cui nome comparirà nella lista "ultimi contratti firmati" verrà rintracciato, fermato dalle autorità e processato;
- le milizie cittadine dovranno prestare molta attenzione durante le ronde notturne, per scovare il latitante e permettere di avviare il processo;
III- Delle taglie.
Il Consiglio provvederà a rendere noti i nominativi dei latitanti, in modo che tutta la popolazione possa contribuire alla ricerca dei malviventi. La taglia è da intendersi riscuotibile, solo se l'avvistamento è avvenuto su suolo repubblicano; nel caso in cui venga estesa anche al di fuori della Repubblica di Siena, sarà specificato.
IV- Delle testimonianze.
La popolazione potrà collaborare con le autorità, testimoniando nell'apposita sala della Taverna di Siena, seguendo lo schema:
- Citazione :
- -TESTIMONIANZA PER
-nome del latitante -luogo: -data: Giuro sul mio onore, sulla mia famiglia e sulla mia stessa vita di dire la verità. Qualora avessi giurato il falso, che l'infamia e l'ignominia non mi abbandonino mai. V- Delle pene dell\'inferno
Le pene dell\'inferno per i processati, saranno date a discrezione del giudice, nel pieno rispetto della CDG e del Codice Senese.
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