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 Repubblica di Siena - Carta dell'Esercito

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Runaym

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Repubblica di Siena - Carta dell'Esercito Empty
MessaggioTitolo: Repubblica di Siena - Carta dell'Esercito   Repubblica di Siena - Carta dell'Esercito EmptyLun Gen 17, 2011 12:10 pm

Citazione :
CARTA DELL´ESERCITO DI SIENA



Capitolo I. Tratti generali dell’Esercito

Articolo 1-1
Ogni militare è sottoposto al codice marziale seguente e ai protocolli attuativi interni alla caserma della Repubblica.

Articolo 1-2
Ogni legge della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore.

Articolo 1-3
La struttura dell'esercito è composta da: Stato maggiore, fureria, caserma della Repubblica, Tribunali Militari

Articolo 1-4
In caso di guerra, il Capitano decreta la mobilitazione su ordine del Principe, cioè l’obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’Esercito Repubblicano. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.

Articolo 1-5
In caso di guerra o di manovra militare preventivamente dichiarata, il Principe può accordare delle deroghe alla legge per i militari. Le leggi in questione dovranno essere individuate e questa deroga dovrà essere resa pubblica prima dell’entrata in vigore.


Capitolo II. Struttura dell’Esercito


Articolo 2-1
Lo Stato Maggiore: è composto dal Principe, dal Capitano, dal Sergente, da 6 generali che si dividono in generali d'armata e generali, dal Capitan Generale e, in veste di osservatore, dal Prefetto della repubblica.

Il Principe: E' il Capo dello Stato Maggiore e il Comandante in Capo delle Armate Repubblicane. Pertanto tutti gli organi militari e i loro componenti gli devono obbedienza. E' l'unico a detenere il potere di dichiarare lo Stato di Guerra.
Decide la politica diplomatica e militare da adottare e può revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare che trasgredisce o che raggiunge meriti in base alla Carta dell'Esercito. Egli può delegare il suo potere decisionale al Capitano.

Il Capitano: è il braccio armato della Repubblica ed è il tramite tra il Principe e l’esercito. Egli è un membro del Consiglio.
Ha il compito, dopo essersi consultato con lo Stato Maggiore, di aprire le porte della Caserma ai soldati che avranno fatto richiesta di arruolamento e saranno ritenuti idonei (sarà il Capogruppo del Forum della Caserma).
Può richiedere al Consiglio della Repubblica esercitazioni per i suoi uomini le quali, se approvate, potranno essere retribuite.
Decide i nominativi dei soldati da mobilitare e rende pubbliche in Caserma le dinamiche di azione.
Espone giornalmente gli ordini a tutta la Caserma ed è il responsabile delle azioni di tutti gli ufficiali sotto al suo comando.
Può sospendere dal servizio, d'iniziativa propria, qualsiasi sottoufficiale che trasgredisce agli ordini in base alla Carta dell'Esercito, per i Generali e gli ufficiali dell' esercito è necessaria l’approvazione di tutto lo Stato Maggiore.
E' personalmente responsabile degli errori di gestione che provocano deficit tempistici durante le operazioni belliche e le missioni in corso di svolgimento, oppure per la mancata o errata trasmissione delle disposizioni. .

Il Sergente: E' un membro del Consiglio e gestisce la Logistica dell'Esercito Repubblicano.
Cura la selezione dei soldati e si occupa di proporli al Capitano per il loro inserimento fra le truppe regolari, previo giuramento di Fedeltà alla Repubblica di Siena.
Si occupa dell’approvvigionamento delle Truppe, del rifornimento di armi e tiene il conto della paga di ogni soldato dal momento della loro mobilitazione.
Rende sempre partecipe il Consiglio nel suo Ufficio dei pasti e delle armi fornite e delle paghe retribuite ai soldati.
E’ il moderatore delle stanze dedicate alla Fureria dell' Esercito della Repubblica di Siena.
E' responsabile della mobilitazione dei reparti e della scelta della composizione delle lance, in modo da ottimizzare le tempistiche.

Generali: Sono coloro che possono aprire un'armata, Vengono nominati attraverso bando in caserma, fanno parte dello Stato Maggiore e al suo interno si consultano per pianificare le strategie militari e muovere le armate tanto su suolo Senese quanto in territorio alleato/nemico. Qualora gli ordini li portino ad aprire un armata assumono le responsabilità dei Generali d'armata.

Generali d'armata: Sono i comandanti e i responsabili di un Armata. Fanno parte dello Stato Maggiore.
Una volta entrate nella loro Armata, tutte le lance e i soldati che le compongono si trovano sotto il loro comando. Rispondono dell'operato dei soldati in Armata. Consultano lo Stato Maggiore per pianificare le strategie militari e muovere l'Armata tanto su suolo Senese quanto in territorio alleato/nemico.
Sono i responsabili che si occupano di richiedere le paghe e il rancio per gli uomini e tengono conto dei giorni di mobilitazione della loro Armata.
Propongono la nomina o la degradazione di soldati sotto il loro comando al Capitano.

Capitan generale: Coordina gli interventi di carattere strategico e comunica con il Consiglio della Repubblica attraverso la figura del Capitano insieme al quale decide lo schieramento degli Eserciti sul territorio. è la figura che nel passaggio di consegne è preposta comandare gli eserciti.
In caso di guerra, insieme allo Stato Maggiore, valuta le tattiche e le strategie migliori Ogni proposta dovrà essere approvata dal Principe ed eseguita dal Capitano. Egli non potrà avere accesso al consiglio della repubblica.
Viene eletto ogni 5 mesi tra i membri dello Stato Maggiore, ma non può avere una carica consiliare, è votato in Caserma da tutti gli ufficiali. I risultati dell'elezione vengono quindi resi pubblici e la nomina resa ufficiale dal Principe.
Lo Stato Maggiore può decidere di intervenire e prendere provvedimenti, arrivando anche a destituire il "capitan generale" in caso di gravi inadempienze come il rifiuto di prestare giuramento o la rottura dello stesso, la diffusione di dati sensibili relativi alla Repubblica o allo Stato Maggiore.

Articolo 2-2
Fureria: Cura la parte logistica dell'esercito a capo della fureria si trova il Sergente, si occuperà quindi della selezione dei soldati, di raccogliere i loro giuramenti, dell’approvvigionamento delle Truppe, del rifornimento di armi e registra i pagamenti di ogni soldato su indicazione dei Generali d'armata.
Spetta alla Fureria, con a capo il Sergente, monitorare il numero di soldati attivi in modo da avere un elenco delle risorse sempre pronto da destinare all'Esercito in caso di immediata mobilitazione, cosi che il TM e Sceriffo possano sempre sapere di cosa ha bisogno l'Esercito.
Hanno accesso alla fureria, Principe, Capitano, Sergente, Generali d'armata, il capitan generale, TM, Sceriffo e furiere

Furiere: è colui che interagisce con il sergente in fureria e lo aiuta nel tenere aggiornata la fureria, è il referente dei soldati con il sergente, è un membro dell'Esercito della Repubblica di Siena, ed è scelto tra gli ufficiali. Durante tutto il suo incarico, non può prendere licenze o fare spostamenti non autorizzati fuori dai confini della repubblica.

Articolo 2-3
Caserma della repubblica: é il luogo appartenente all'Esercito della Repubblica di Siena dove la truppa viene istruita e addestrata.

Truppa: è qualsiasi organico di forza militare presente nell'Esercito della Repubblica di Siena. Essa è divisa in Ufficiali, sottoufficiali, soldati semplici

Vengono istituite le seguenti Tipologie di Truppa
- Regolari
- Corpo d'elite
- Volontari

Regolari:
1. Sono le truppe Regolari della Repubblica
2. Devono Pronunciare il Giuramento dei Regolari
3. Confermano l'appartenenza alla formazione del nuovo Consiglio eletto o possono lasciare le fila senza conseguenze
4. Ricevono una paga fissa giornaliera, per tutta la durata delle missioni.
5. Per la mobilitazione devono ricevere comunicazione 24 ore prima da parte dell'ufficiale responsabile della città.
6. Devono comunicare al Sotto Tenente di riferimento licenze e congedi pena denuncia alla corte marziale per diserzione
7. Devono comunicare al Furiere gli aggiornamenti delle statistiche che prevedono una modifica di cc (passaggi chiave, acquisto spade, bastoni, scudi)
8. In periodo di guerra devono passare dalla Caserma (forum esercito) almeno una volta al giorno e lasciare in un foglio firma la loro presenza, salvo congedi, licenze o deroghe particolari richieste allo Stato Maggiore.

Ufficiali: sono ufficiali i Soldati che hanno i seguenti gradi, Capitano, Sergente, Generali, Generali D'armata, Tenenti, Sotto tenenti

Sottoufficiali: Maggiore, Caporale

Soldati semplici:

- Scudiere ..............0-50 di forza
- Lanciere ..............51 - 100 forza
- Arciere ...............101 -150 forza
- Balestriere ...........151 - 200 forza
- Picchiere .............201 - 255 forza

Corpo d'elite:
In caso di Intervento Rapido l'esercito sarà inoltre costituito da un corpo d'elite, chiamato Lupi di Laran.
Questi uomini costituiscono una forza di pronto impiego e nel loro Atto di Fedeltà giurano di essere a completa disposizione della Repubblica.
Saranno ritenuti sempre in stato di allerta, per questo motivo attenderanno quotidianamente le ore 18 o l'ordine diretto del Capitano prima di intraprendere qualsivoglia attività, ad esclusione della città di Siena dove l'orario è anticipato alle 14.
Dovranno sempre mantenere la propria lancia attiva, in modo da potere essere immediatamente disponibili ad una chiamata di emergenza da parte del Capitano.
In caso di necessità, a seguito della chiamata del Capitano si rendono immediatamente disponibili e si radunano prontamente verso il Punto di Chiamata dell'armata in cui il generale sta facendo l'alzata di orifiamma.
L'unico modo per appartenere a questa elitè è avere almeno CC 4, possedere spada e scudo propri cosicchè da arrivare a CC 7 e aderire al bando in Caserma per la richiesta di ingresso nei Lupi di Laran ed essere nominati dallo Stato Maggiore.
Essi formeranno 4 Brigate, formate da minimo di 5 uomini, presenti in pianta stabile anche in tempo di pace nelle città di Siena, Grosseto, Orbetello, Santa Fiora e verranno gestite dai Tenenti (Capilancia).
Esse prenderanno il nome di:

Brigata Reale: destinata al controllo e alla difesa della Capitale Siena.

Brigata Campale: destinata al controllo e alla difesa della città di Grosseto.

Brigata Marittima: destinata al controllo e alla difesa della città di Orbetello.

Brigata Cesalpina: destinata al controllo e alla difesa della città di Santa Fiora.

I Lupi di Laran saranno sottoposti al Tenente della loro città.
I requisiti e gli obblighi del Tenente (Capolancia) sono:

- Essere nobile IG
- E' il responsabile di una lancia (reggimento da 8 )
- Nel momento in cui entrano in un armata, assieme alla sua lancia passa sotto il comando del Generale d'Armata in cui sono entrati
- Gestiscono il loro reggimento
- Eseguono gli ordini del generale in comando
- Sono nominati dal Capitano della Repubblica
- si assicurano che tutti i soldati eseguano gli ordini

Volontari:
1. Sono le truppe Volontarie della Repubblica
2. Devono Pronunciare un giuramento di fedeltà alla Repubblica
3. Possono interrompere la loro collaborazione con un preavviso di 48 ore se non ci sono minacce incombenti.
4. Ricevono agevolazioni sull'acquisto di materiale bellico solo durante periodi di Guerra

Ordini Militari:
Un'ulteriore divisione è costituita dagli Ordini Militari riconosciuti. Essi possono dotarsi di un'organizzazione interna propria secondo i loro statuti e regolamenti. Fanno parte di questa categoria gli ordini di Collana della Repubblica o gli ordini di Sperone che hanno un trattato con la Repubblica stessa, ricevono una paga da concordare tra Direttivo e i Comandanti dell'ordine, giurano fedeltà alla Repubblica, modi e termini della collaborazione tra gli ordini e la Repubblica sono sanciti dai trattati tra i due soggetti.

Articolo 2-4
Tribunali Militari: LA CORTE MARZIALE è Formata dal Principe, dal Giudice, dal Capitano, dal Sergente dal PM e da tutti i Generali d'armata, i quali compongono il Collegio giudicante ha la responsabilità di giudicare i reati commessi dai militari durante la loro permanenza in esercito.
Si definiscono militari tutti coloro hanno prestato Giuramento alla Repubblica.
Le decisioni prese dalla corte marziale vengono attuate dal giudice in carica, il Collegio giudicante delibera a maggioranza.

Iter processuale: (GDR)
Ogni processo viene svolto seguendo questi passi:
- Ingresso del Carceriere/Esecutore che accompagna alla sbarra l’imputato e successivo ingresso dell’Accusa e della Difesa.
Come ultimo, ingresso del Collegio giudicante.
- L’Accusa inizia il processo vero e proprio indicando i capi d’accusa al Collegio, fornendo le prove che dimostrino la colpevolezza dell’imputato.
- La Difesa può controbattere e fornire prove a discolpa.
- Finita questa prima fase, possono susseguirsi richieste dalle due parti di presentazione di un massimo di due testimoni per accusa e difesa,
al fine di non rallentare troppo il processo.
Il Collegio quindi, dopo aver ascoltato le arringhe finali di Accusa e Difesa, deciderà la sentenza che verrà comunicata al Capitano.
Questi dovrà interpellare il Giudice Consigliere della Repubblica per approvare il processo.
Se il Giudice considererà valido il processo e adeguata la pena secondo i canoni della Carta dei Giudici, si procede con la pronuncia “in aula” della sentenza da parte del Giudice.
L’esecuzione della sentenza avviene IG tramite il Giudice Consigliere in carica.
I processi sono pubblici, possono assistervi tutti, (off è previsto un giorno in cui chi vuole assistere potrà scrivere che prende posto) ma nessuno potrà interferire in alcun modo, pena la denuncia per intralcio alla giustizia.


Capitolo III. I doveri e diritti fondamentali


Articolo 3-0 - Del Giuramento

GIURAMENTO DI LEALTÀ
Io, __________________________, giuro solennemente di servire sempre la Repubblica, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa.
Giuro di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede il Principe di Siena. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.

GIURAMENTO DEL SEGRETO
Io, __________________________, giuro solennemente che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito della Repubblica di Siena.

Articolo 3-1 - Della Gerarchia

Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Articolo 3-2 - Dell'Obbedienza

Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Articolo 3-3 - Della Disposizione

In caso di Stato d'Allerta, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere …) se non a fine giornata quando sarà ormai palese che per quel giorno non si è reso necessario il suo apporto dopo comunicazione da parte del Generale di Stato Maggiore o del Capitano della Repubblica.

Articolo 3-4 - Dell'Esonero dal servizio

Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città della Repubblica o nel Consiglio, può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Articolo 3-5 - Del Segreto Militare

Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese. Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum dell’Esercito, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore o del Consiglio e conseguente decisione di renderle pubbliche.

Articolo 3-6 - Della Responsabilità individuale

Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti il suo battaglione e la sua Armata di appartenenza, oltre che Visitate periodicamente la caserma dell’Esercito, senza aspettare che sia indirizzato dal suo ufficiale responsabile. La mancata frequentazione della caserma, e la conseguente mancanza di aggiornamenti relativi all’Esercito della Repubblica di Siena, non saranno tollerati soprattutto nel caso in cui impediscano al soldato di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza della Repubblica, ogni militare ha il dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Articolo 3-7 - Del Comando

Ogni ufficiale deve tenersi informato presso il proprio Generale d'armata in maniera periodica, in via non ufficiale, e a sua volta deve informare i propri soldati circa eventuali ordini o chiarimenti.
E' diritto e dovere dei comandanti creare e gestire i gruppi armati o reggimenti di appartenenza dell'Esercito nelle proprie città, nel numero e nei modi che ritengono opportuni. Ogni creazione o modifica deve essere comunicata in via ufficiale al Capitano e poi archiviata.
E' dovere degli ufficiali controllare e segnalare arrivi "sospetti" nella propria città o nodo di controllo. E' possibile agire d'iniziativa per la difesa della città d'appartenenza in maniera preventiva, qualora mancassero organi di controllo volontario.
E' diritto dei Generali d'Armata riprendere disciplinarmente i propri soldati in via ufficiale o meno. Può scegliere, a seconda della gravità, di fare rapporto e comunicare quanto avvenuto allo Stato Maggiore, il quale prenderà provvedimenti.

Articolo 3-8 - Della Licenza

E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione via PM al Furiere indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Allerta qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città della Repubblica di Siena essi si trovino, in modo che possano essere di supporto al Battaglione del luogo.

Articolo 3-9 - Della Comunicazione

E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali. Esistono modelli standard a cui riferirsi.

Articolo 3-10 - Dell'Esternazione del pensiero politico

E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno del forum dell’Esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio della Repubblica e deve restare fuori dalla politica.

Articolo 3-11 - Dell'Accusa

E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi al Tenente della città per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Il Tenente dovrà sempre, pena il deferimento alla Corte Marziale, comunicare l'accusa al Capitano della Repubblica. Sta allo Stato Maggiore decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Articolo 3-12 - Delle Paghe

E´ diritto di ogni militare ricevere una paga (denaro o cibo) in seguito alla mobilitazione. Il calcolo della paga spetta alla logistica che potrà in ogni momento richiedere lo screen per eventuali accertamenti.
In caso un soldato abbia ricevuto la paga ma si sia astenuto al dovere, verra´ denunciato e processato per alto tradimento, in quanto ha commesso un reato di truffa ai danni della Repubblica.

La paga giornaliera dei soldati è pari a 17 ducati, che potrà essere versata sotto forma di cibo durante la missione e il rimanente, a scelta del soldato, con merce o ducati a fine missione.

In caso di guerra o di crisi finanziaria e´ possibile che non venga retribuito stipendio. In tal caso la Repubblica ha il dovere di retribuire in cibo i soldati per ogni giorno di servizio o garantire un minimo salariale. Nel caso in cui le condizioni economiche non consentano si sopperire ai bisogni sopracitati verrà fatto un computo da versare da parte della Repubblica appena possibile.

Articolo 3-13 - Della Condanna

Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che variano dal semplice richiamo fino a processi per Alto Tradimento.
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MessaggioTitolo: Re: Repubblica di Siena - Carta dell'Esercito   Repubblica di Siena - Carta dell'Esercito EmptyVen Nov 11, 2011 7:13 pm

Isabetta ha scritto:
[rp]
Carta dell’Esercito della Repubblica di Siena

Capitolo I - Tratti generali dell’Esercito

Articolo 1-1
Ogni militare è sottoposto al codice marziale seguente e ai protocolli attuativi interni alla caserma della Repubblica.

Articolo 1-2

Ogni legge della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore.

Articolo 1-3

La struttura dell'esercito è composta da: Stato maggiore, fureria, caserma della Repubblica, Tribunali Militari

Articolo 1-4

In caso di guerra, il Capitano decreta la mobilitazione su ordine del Principe, cioè l’obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’Esercito Repubblicano. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.

Articolo 1-5

In caso di guerra o di manovra militare preventivamente dichiarata, il Principe può accordare delle deroghe alla legge per i militari. Le leggi in questione dovranno essere individuate e questa deroga dovrà essere resa pubblica prima dell’entrata in vigore.



Capitolo II - Struttura dell’Esercito

Articolo 2-1 - Lo Stato Maggiore, ruoli e compiti

Lo Stato Maggiore: è composto dal Principe, dal Capitano, dal Sergente, da tutti i generali dell’esercito, dal Capo di Stato Maggiore (Segretario generale della Difesa) e, in veste di osservatore, dal Prefetto della repubblica.

Il Principe: E' il Capo dello Stato Maggiore e il Comandante in Capo delle Armate Repubblicane. Pertanto tutti gli organi militari e i loro componenti gli devono obbedienza. E' l'unico a detenere il potere di dichiarare lo Stato di Guerra.
Decide la politica diplomatica e militare da adottare e può revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare che trasgredisce o che raggiunge meriti in base alla Carta dell'Esercito. Egli può delegare il suo potere decisionale al Capitano.

Il Capitano: è il braccio armato della Repubblica ed è il tramite tra il Principe e l’esercito. Egli è un membro del Consiglio.
Ha il compito, dopo essersi consultato con lo Stato Maggiore, di aprire le porte della Caserma ai soldati che avranno fatto richiesta di arruolamento e saranno ritenuti idonei (sarà il Capogruppo del Forum della Caserma).
Può richiedere al Consiglio della Repubblica esercitazioni per i suoi uomini le quali, se approvate, potranno essere retribuite.
Decide i nominativi dei soldati da mobilitare e rende pubbliche in Caserma le dinamiche di azione.
Espone giornalmente gli ordini a tutta la Caserma ed è il responsabile delle azioni di tutti gli ufficiali sotto al suo comando.
Può sospendere dal servizio, d'iniziativa propria, qualsiasi sottoufficiale che trasgredisce agli ordini in base alla Carta dell'Esercito, per i Generali e gli ufficiali dell' esercito è necessaria l’approvazione di tutto lo Stato Maggiore.
E' personalmente responsabile degli errori di gestione che provocano deficit tempistici durante le operazioni belliche e le missioni in corso di svolgimento, oppure per la mancata o errata trasmissione delle disposizioni. .

Il Sergente: E' un membro del Consiglio e gestisce la Logistica dell'Esercito Repubblicano.
Cura la selezione dei soldati e si occupa di proporli al Capitano per il loro inserimento fra le truppe regolari, previo giuramento di Fedeltà alla Repubblica di Siena.
Si occupa dell’approvvigionamento delle Truppe, del rifornimento di armi e tiene il conto della paga di ogni soldato dal momento della loro mobilitazione.
Rende sempre partecipe il Consiglio nel suo Ufficio dei pasti e delle armi fornite e delle paghe retribuite ai soldati.
E’ il moderatore delle stanze dedicate alla Fureria dell' Esercito della Repubblica di Siena.
E' responsabile della mobilitazione dei reparti e della scelta della composizione delle lance, in modo da ottimizzare le tempistiche.

Generali: Sono coloro che possono aprire un'armata, vengono nominati per meriti tra i soldati a discrezione del Capitano, fanno parte dello Stato Maggiore e al suo interno si consultano per pianificare le strategie militari e muovere le armate tanto su suolo Senese quanto in territorio alleato/nemico. Qualora gli ordini li portino ad aprire un armata assumono le responsabilità dei Generali d'armata.

Generali d'armata: Sono i comandanti e i responsabili di un Armata. Fanno parte dello Stato Maggiore.
Una volta entrate nella loro Armata, tutte le lance e i soldati che le compongono si trovano sotto il loro comando. Rispondono dell'operato dei soldati in Armata. Consultano lo Stato Maggiore per pianificare le strategie militari e muovere l'Armata tanto su suolo Senese quanto in territorio alleato/nemico.
Sono i responsabili che si occupano di richiedere le paghe e il rancio per gli uomini e tengono conto dei giorni di mobilitazione della loro Armata.
Propongono la nomina o la degradazione di soldati sotto il loro comando al Capitano.

Capo di Stato Maggiore (Segretario generale della Difesa): è il braccio destro del Capitano. Coordina gli interventi di carattere strategico e comunica con il Consiglio della Repubblica attraverso la figura del Capitano insieme al quale decide lo schieramento degli Eserciti sul territorio. è la figura che nel passaggio di consegne è preposta comandare gli eserciti. Viene eletto ogni 2 mesi e scelto dal Capitano tra i generali presenti in stato maggiore, ma non può avere una carica consiliare.
In caso di guerra, insieme allo Stato Maggiore, valuta le tattiche e le strategie migliori Ogni proposta dovrà essere approvata dal Principe ed eseguita dal Capitano. Egli non potrà avere accesso al consiglio della repubblica.

Lo Stato Maggiore può decidere di intervenire e prendere provvedimenti, arrivando anche a destituire il " Capo di Stato Maggiore in caso di gravi inadempienze come il rifiuto di prestare giuramento o la rottura dello stesso, la diffusione di dati sensibili relativi alla Repubblica o allo Stato Maggiore.

Articolo 2-2 – Fureria e altre figure nell’esercito

Fureria: Cura la parte logistica dell'esercito a capo della fureria si trova il Sergente, si occuperà quindi della selezione dei soldati, di raccogliere i loro giuramenti, dell’approvvigionamento delle Truppe, del rifornimento di armi e registra i pagamenti di ogni soldato su indicazione dei Generali d'armata.
Spetta alla Fureria, con a capo il Sergente, monitorare il numero di soldati attivi in modo da avere un elenco delle risorse sempre pronto da destinare all'Esercito in caso di immediata mobilitazione, cosi che il TM e Sceriffo possano sempre sapere di cosa ha bisogno l'Esercito.
Hanno accesso alla fureria, Principe, Capitano, Sergente, Generali d'armata, Capo di Stato Maggiore, TM, Sceriffo e furiere

Logista:L'addetto alla logistica è colui che deve gestire l'inventario dell'esercito e può distribuire ai soldati armi e cibo. Può anche pagare i soldati in cibo.

Tesoriere:Il tesoriere si occupa del pagamento dei soldati in moneta e delle casse dell'esercito.

Comandante di lancia (Comandante d’elitè) é il responsabile dei gruppi armati di cui è composto un esercito. Qualora l'esercito avesse una sola lancia tale figura coincide con quella del Generale d'Armata. E' il responsabile dei proprio uomini e gestisce la mobilitazione degli stessi con almeno 24 ore di anticipo. Comunica al proprio generale di riferimento assenze e congedi degli uomini della propria lancia.



Articolo 2-3 – Suddivisione dell’esercito, gradi, qualifiche e corpo d’elite.

Caserma della repubblica: é il luogo appartenente all'Esercito della Repubblica di Siena dove i soldati vengono istruiti ed addestrati.

Il personale all’interno della caserma viene definito prima di tutto in “Regolare” e “Volontario” poi successivamente in base al proprio grado, alle proprie mansioni e in base al proprio addestramento (off: punti forza on).

Regolari:

  1. Devono Pronunciare il Giuramento dei Regolari
  2. Possono accumulare i Punti Servizio necessari all’avanzamento di carriera soltanto per i giorni in cui prestano servizio all’interno di una armata.
  3. Confermano l'appartenenza alla formazione del nuovo Consiglio eletto o possono lasciare le fila senza conseguenze.
  4. Ricevono una paga fissa giornaliera, per tutta la durata delle missioni relativamente al loro grado.
  5. Per la mobilitazione devono ricevere comunicazione 24 ore prima da parte del proprio Comandante di lancia (nel caso di un’unica lancia per armata sarà ovviamente chiamato dal generale)
  6. Devono comunicare al proprio Comandante di lancia licenze e congedi pena denuncia alla corte marziale per diserzione.
  7. Devono comunicare al Sergente (off: nel forum della fureria) gli aggiornamenti delle statistiche che prevedono una modifica di cc (passaggi chiave, acquisto spade, bastoni, scudi)
  8. In periodo di guerra devono passare dalla Caserma (off: forum esercito) almeno una volta al giorno e lasciare in un foglio firma la loro presenza, salvo congedi, licenze o deroghe particolari richieste allo Stato Maggiore.

Volontari:

  1. Sono le truppe Volontarie della Repubblica
  2. Devono Pronunciare un giuramento di fedeltà alla Repubblica
  3. Possono interrompere la loro collaborazione con un preavviso di 48 ore se non ci sono minacce incombenti.
  4. Ricevono agevolazioni sull'acquisto di materiale bellico solo durante periodi di Guerra.
  5. Non ricevono PS per il loro servizio.

I ruoli previsti all’interno della caserma sono quelli definiti negli articoli 2.1 e 2.2 e si riportano per completezza:

  1. Capitano
  2. Capo di Stato Maggiore
  3. Generale
  4. Generale d’armata
  5. Sergente
  6. Tesoriere
  7. Logista
  8. Comandante di lancia

L’addestramento raggiungibile dipende dai livelli di agilità, forza e destrezza raggiunti (off: punteggio forza) e in base ad essi viene riservata una tipologia di arma secondo il seguente schema:

- Scudiere (Spada e scudo) ----------------- uomo alle prime armi ---- (0-50 di forza )
- Lanciere (Lancia e scudo grande) ----- competenza minima ------ (51 - 100 forza )
- Arciere (Arco lungo) ----------------------- competenza normale ----- (101 -150 forza )
- Balestriere (Balestra) -----------------------competenza avanzata ---- (151 - 200 forza )
- Picchiere (Picca e scudo grande) ---------- istruttore ----------------- (201 - 255 forza )

La suddivisione dei gradi all’interno dell’esercito è la seguente in ordine decrescente:
(I ruoli di Capitano e Sergente non sono qui considerati in quanto definiti non solo nell’articolo precedente ma anche dalla legislatura legittima dello SRING (IG) )

Ufficiali:
[*]Capo di Stato Maggiore
[*]Generale (Generale d’armata)
[*]Maggiore
[*]Tenente

Sottufficiali:
[*]Caporale
[*]Truppa

La carriera militare, e quindi l’avanzamento di grado è possibile solo per i “Regolari”. Tale avanzamento si basa sull’anzianità di servizio e sulle operazioni speciali eseguite. In generale vengono così definite:
  1. Capo di Stato Maggiore : scelto tra i generali dal Capitano di turno secondo l’art 2.1
  2. Generale (Generale d’armata): definito attraverso le caratteristiche scritte nell’art 2.1
  3. Maggiore ---------------------------------------------- 150 PS
  4. Tenente ---------------------------------------------------90 PS
  5. Caporale --------------------------------------------------30 PS
  6. Truppa ------------------------------------------------------0 PS

I Punti Servizio (PS) si ottengono facendo regolare permanenza all’interno di un esercito. Ogni giorno di permanenza corrisponde ad un punto esercito. I PS sono cumulativi.
Missioni speciali ed operazioni particolari danno un bonus di PS in base alla pericolosità delle stesse. Tale pericolosità viene definita con una votazione a maggioranza semplice (50% + 1) dallo Stato Maggiore in un punteggio che va da zero a cinque.
  • Livello 0 ---> 2 PS
  • Livello 1 ---> 5 PS
  • Livello 2 ---> 10 PS
  • Livello 3 ---> 15 PS
  • Livello 4 ---> 20 PS
  • Livello 5 ---> 25 PS



Corpo d'elite:

In caso di Intervento Rapido l'esercito sarà inoltre costituito da un corpo d'elite, chiamato Lupi di Laran.
Questi uomini costituiscono una forza di pronto impiego e nel loro Atto di Fedeltà giurano di essere a completa disposizione della Repubblica.
Saranno ritenuti sempre in stato di allerta, per questo motivo attenderanno quotidianamente le ore 18 o l'ordine diretto del Capitano prima di intraprendere qualsivoglia attività, ad esclusione della città di Siena dove l'orario è anticipato alle 14.
Dovranno sempre mantenere la propria lancia attiva, in modo da potere essere immediatamente disponibili ad una chiamata di emergenza da parte del Capitano.
In caso di necessità, a seguito della chiamata del Capitano si rendono immediatamente disponibili e si radunano prontamente verso il Punto di Chiamata dell'armata in cui il generale sta facendo l'alzata di orifiamma.
L'unico modo per appartenere a questa elitè è avere almeno CC 4, possedere spada e scudo propri cosicchè da arrivare a CC 7 e aderire al bando in Caserma per la richiesta di ingresso nei Lupi di Laran ed essere nominati dallo Stato Maggiore.
Essi formeranno 4 Brigate, formate da minimo di 5 uomini, presenti in pianta stabile anche in tempo di pace nelle città di Siena, Grosseto, Orbetello, Santa Fiora e verranno gestite dai Comandanti d’elitè.
Esse prenderanno il nome di:
  • Brigata Reale: destinata al controllo e alla difesa della Capitale Siena.

  • Brigata Campale: destinata al controllo e alla difesa della città di Grosseto.

  • Brigata Marittima: destinata al controllo e alla difesa della città di Orbetello.

  • Brigata Cesalpina: destinata al controllo e alla difesa della città di Santa Fiora.

I Lupi di Laran saranno sottoposti al Comandanti d’elitè del loro stazionamento.
I requisiti e gli obblighi dei Comandanti d’elite sono:

- Essere nobile IG
- E' il responsabile di una lancia (reggimento da 8 )
- Nel momento in cui entrano in un armata, assieme alla sua lancia passa sotto il comando del Generale d'Armata in cui sono entrati
- Gestiscono il loro reggimento
- Eseguono gli ordini del generale in comando
- Sono nominati dal Capitano della Repubblica
- si assicurano che tutti i soldati eseguano gli ordini


Ordini Militari:
Un'ulteriore divisione è costituita dagli Ordini Militari riconosciuti. Essi possono dotarsi di un'organizzazione interna propria secondo i loro statuti e regolamenti. Fanno parte di questa categoria gli ordini di Collana della Repubblica o gli ordini di Sperone che hanno un trattato con la Repubblica stessa, ricevono una paga da concordare tra Direttivo e i Comandanti dell'ordine, giurano fedeltà alla Repubblica, modi e termini della collaborazione tra gli ordini e la Repubblica sono sanciti dai trattati tra i due soggetti.

Articolo 2-4 - Giustizia militare

Tribunali Militari: LA CORTE MARZIALE è Formata dal Principe, dal Giudice, dal Capitano, dal Sergente dal PM e da tutti i Generali d'armata, i quali compongono il Collegio giudicante ha la responsabilità di giudicare i reati commessi dai militari durante la loro permanenza in esercito.
Si definiscono militari tutti coloro hanno prestato Giuramento alla Repubblica.
Le decisioni prese dalla corte marziale vengono attuate dal giudice in carica, il Collegio giudicante delibera a maggioranza.

Iter processuale: (GDR)
Ogni processo viene svolto seguendo questi passi:
- Ingresso del Carceriere/Esecutore che accompagna alla sbarra l’imputato e successivo ingresso dell’Accusa e della Difesa.
Come ultimo, ingresso del Collegio giudicante.
- L’Accusa inizia il processo vero e proprio indicando i capi d’accusa al Collegio, fornendo le prove che dimostrino la colpevolezza dell’imputato.
- La Difesa può controbattere e fornire prove a discolpa.
- Finita questa prima fase, possono susseguirsi richieste dalle due parti di presentazione di un massimo di due testimoni per accusa e difesa,
al fine di non rallentare troppo il processo.
Il Collegio quindi, dopo aver ascoltato le arringhe finali di Accusa e Difesa, deciderà la sentenza che verrà comunicata al Capitano.
Questi dovrà interpellare il Giudice Consigliere della Repubblica per approvare il processo.
Se il Giudice considererà valido il processo e adeguata la pena secondo i canoni della Carta dei Giudici, si procede con la pronuncia “in aula” della sentenza da parte del Giudice.
L’esecuzione della sentenza avviene IG tramite il Giudice Consigliere in carica.
I processi sono pubblici, possono assistervi tutti, (off è previsto un giorno in cui chi vuole assistere potrà scrivere che prende posto) ma nessuno potrà interferire in alcun modo, pena la denuncia per intralcio alla giustizia.


[Capitolo III - I doveri e diritti fondamentali


Articolo 3-0 - Del Giuramento

GIURAMENTO DI LEALTÀ
Io, __________________________, giuro solennemente di servire sempre la Repubblica, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa.
Giuro di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede il Principe di Siena. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.

GIURAMENTO DEL SEGRETO
Io, __________________________, giuro solennemente che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito della Repubblica di Siena.

Articolo 3-1 - Della Gerarchia

Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Articolo 3-2 - Dell'Obbedienza

Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Articolo 3-3 - Della Disposizione

In caso di Stato d'Allerta, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere …) se non a fine giornata quando sarà ormai palese che per quel giorno non si è reso necessario il suo apporto dopo comunicazione da parte del Generale di Stato Maggiore o del Capitano della Repubblica.

Articolo 3-4 - Dell'Esonero dal servizio

Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città della Repubblica o nel Consiglio, può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Articolo 3-5 - Del Segreto Militare

Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese. Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum dell’Esercito, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore o del Consiglio e conseguente decisione di renderle pubbliche.

Articolo 3-6 - Della Responsabilità individuale

Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti il suo battaglione e la sua Armata di appartenenza, oltre che Visitate periodicamente la caserma dell’Esercito, senza aspettare che sia indirizzato dal suo ufficiale responsabile. La mancata frequentazione della caserma, e la conseguente mancanza di aggiornamenti relativi all’Esercito della Repubblica di Siena, non saranno tollerati soprattutto nel caso in cui impediscano al soldato di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza della Repubblica, ogni militare ha il dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Articolo 3-7 - Del Comando

Ogni ufficiale deve tenersi informato presso il proprio Generale d'armata in maniera periodica, in via non ufficiale, e a sua volta deve informare i propri soldati circa eventuali ordini o chiarimenti.
E' diritto e dovere dei comandanti creare e gestire i gruppi armati o reggimenti di appartenenza dell'Esercito nelle proprie città, nel numero e nei modi che ritengono opportuni. Ogni creazione o modifica deve essere comunicata in via ufficiale al Capitano e poi archiviata.
E' dovere degli ufficiali controllare e segnalare arrivi "sospetti" nella propria città o nodo di controllo. E' possibile agire d'iniziativa per la difesa della città d'appartenenza in maniera preventiva, qualora mancassero organi di controllo volontario.
E' diritto dei Generali d'Armata riprendere disciplinarmente i propri soldati in via ufficiale o meno. Può scegliere, a seconda della gravità, di fare rapporto e comunicare quanto avvenuto allo Stato Maggiore, il quale prenderà provvedimenti.

Articolo 3-8 - Della Licenza

E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione via PM al Sergente indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Allerta qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città della Repubblica di Siena essi si trovino, in modo che possano essere di supporto al Battaglione del luogo.

Articolo 3-9 - Della Comunicazione

E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali. Esistono modelli standard a cui riferirsi.

Articolo 3-10 - Dell'Esternazione del pensiero politico

E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno del forum dell’Esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio della Repubblica e deve restare fuori dalla politica.

Articolo 3-11 - Dell'Accusa

E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi al Tenente della città per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Il Tenente dovrà sempre, pena il deferimento alla Corte Marziale, comunicare l'accusa al Capitano della Repubblica. Sta allo Stato Maggiore decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Articolo 3-12 - Delle Paghe

E´ diritto di ogni militare ricevere una paga (denaro o cibo) in seguito alla mobilitazione. Il calcolo della paga spetta alla logistica che potrà in ogni momento richiedere il regolare atto (screen) per eventuali accertamenti.
In caso un soldato abbia ricevuto la paga ma si sia astenuto al dovere, verra´ denunciato e processato per alto tradimento, in quanto ha commesso un reato di truffa ai danni della Repubblica.

Il salario che verrà retribuito sarà proporzionale al grado del soldato secondo il seguente schema:

  1. Capo di Stato Maggiore -------------------------------19 Ducati o equivalente in cibo
  2. Generale (Generale d’armata) --------------------19 Ducati o equivalente in cibo
  3. Maggiore ---------------------------------------------------18 Ducati o equivalente in cibo
  4. Tenente ---------------------------------------------------- 17 Ducati o equivalente in cibo
  5. Caporale ----------------------------------------------------16 Ducati o equivalente in cibo
  6. Truppa -------------------------------------------------------16 Ducati o equivalente in cibo


Il prezziario con il valore effettivo del cibo, essendo sottoposto alle varizioni temporali del mercato, non può di certo avere una tabella fissa ma sarà di mese in mese fissato dal Sergente in carica.

Sarà inoltre prevista ricompensa di fine servizio.
Ogni Generale d'Armata avrà diritto a una ricompensa alla fine del servizio come capo dell'armata. La consistenza della ricompensa finale varierà in base ai giorni di servizio svolti.

• 1°-30° → nessuna ricompensa
• 31°-50° → 40 ducati
• 51°-80 → 80 ducati
• 81°-110° → 110 ducati
• 111°-140° → 150 ducati
• 141°-... → 200 ducati.

Se un Generale sorpasserà i 140 giorni di servizio gli verranno comunque dati 200 ducati al termine, anche qualora continuasse ad essere Generale d'Armata per altri mesi.
Le ricompense non si sommeranno ( es. se un generale accumulerà 85 giorni di servizio, gli verranno consegnati 110 ducati, non 230 ducati qualora si sommassero tutti i gradi di pagamento).
Questa ricompensa finale servirà anche per incentivare i Generali a tenere l'Armata aperta il più possibile, non facendo spendere alla Repubblica i soldi per un nuovo esercito ( che sarebbero comunque superiori a questi incentivi).[/color]

In caso di guerra o di crisi finanziaria e´ possibile che non venga retribuito stipendio. In tal caso la Repubblica ha il dovere di retribuire in cibo i soldati per ogni giorno di servizio o garantire un minimo salariale. Nel caso in cui le condizioni economiche non consentano si sopperire ai bisogni sopracitati verrà fatto un computo da versare da parte della Repubblica appena possibile.

Articolo 3-13 - Della Condanna

Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che variano dal semplice richiamo fino a processi per Alto Tradimento.[/rp]

[rp]
    Agevolazioni per i soldati


Il consiglio tutto ritenendo il ruolo dell'esercito e dei suoi membri di vitale importanza per la sicurezza della nostra Repubblica ha deciso di elargire queste agevolazioni per tutti i soldati che lo richiederanno e che naturalmente rispondano ai requisiti richiesti.

Prestito armamenti

A tutti i soldati sprovvisti di armamento standard( spada+scudo) che dovranno prestare servizio attivo nelle file di un qualsiasi esercito repubblicano, verrà fornito in commutato d'uso gratuito per tutta la permanenza in esercito.
Per ottenerlo basta fare richiesta direttamente al Generale dell'armata in cui si deve prestare servizio o al Sergente della Repubblica.
Al termine del servizio vi verrà richiesto di riconsegnarlo.


Sconti acquisto merci

E' stato introdotto uno sconto su alcuni prodotti che possono servire ai soldati, quali vestiti e armi, tale percentuale di sconto aumenta in base al grado militare che si ricopre.

Il listino prezzi base è il seguente:

camicia = 110 ducati

paia di scarpe = 26 ducati

paia di stivali = 80ducati

cintura = 30 ducati

cappello = 50 ducati

paia di pantaloni = 60 ducati

scudo = 60ducati

spada = 145 ducati



E le percentuali di sconto divise in base ai gradi sono:


Ufficiali:

Capo di Stato Maggiore-------------> 30%
Generale (Generale d’armata)--> 30%
Maggiore-------------------------------> 25%
Tenente---------------------------------> 20%



Sottufficiali:

Caporale-----------------------------------> 15%
Truppa-------------------------------------> 10%
[/rp]
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