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 Repubblica di Siena - Carta della Prefettura

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Runaym

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MessaggioTitolo: Repubblica di Siena - Carta della Prefettura   Repubblica di Siena - Carta della Prefettura EmptyLun Gen 17, 2011 11:59 am

Citazione :
Carta della Prefettura

Capitolo I – Corpo di Polizia della Repubblica di Siena

I - Struttura e Composizione

E' istituito il Corpo di Polizia della Repubblica di Siena, guidato dal Prefetto.
Esso è costituito da 3 elementi per ogni Città della Repubblica ed è prevista una gerarchia organizzativa al suo interno:

Viceprefetto Doganiere:
colui che controlla i gruppi presenti nella città, le partenze, gli arrivi ed eventuali movimenti di briganti sul territorio della Repubblica. Inoltre,deve anche essere vigile sul rispetto delle ordinanze e delle leggi vigenti nella propria città e Repubblica,comunicando eventuali trasgressioni al viceprefetto di Guardia. I Vice prefetti doganieri hanno accesso al forum della prefettura e sono tenuti a stendere un rapporto giornaliero evidenziando principalmente partenze ed arrivi degli stranieri presenti sul territorio senese ed eventuali movimenti di briganti.

Maresciallo
colui che si occupa della difesa della città in collaborazione con il sindaco. Rappresenta il punto di incontro tra le istituzioni comunali, repubblicane e il responsabile della milizia cittadina. Inoltre,deve anche essere vigile sul rispetto delle ordinanze e delle leggi vigenti nella propria città e Repubblica,comunicando eventuali trasgressioni al viceprefetto di Guardia.

Viceprefetto di Guardia:
colui che si occupa delle denunce e che le leggi della Repubblica e Municipali siano rispettate.Inoltre,può essere provvisto di un mandato municipale per poter far rispettare eventuali calmieri imposti e per attuare patteggiamenti.

Il corpo di polizia di ogni città sarà pertanto composto da un Viceprefetto Maresciallo,un Viceprefetto di Guardia e un Viceprefetto Doganiere.

E' riconosciuto anche un ruolo speciale:

Ispettore:
Viene nominato al bisogno dal Prefetto,anche scegliendo tra i vice-prefetti se lo ritiene opportuno e degno di fiducia.
I suoi compiti sono:
a) Può compiere indagini in tutte le città come incaricato superpartes, per effettuare controlli sull’operato delle Prefetture, dei Sindaci e per altre specifiche richieste definite dal Prefetto.
b) Può svolgere le normali mansioni da Vice Prefetto,su specifico incarico del prefetto stesso.

Per diventare Vice Prefetto, bisognerà soddisfare i seguenti requisiti:
Non deve avere condanne ancora visibili nella Corte di Giustizia della Repubblica di Siena (IG) e non deve essere imputato in nessun processo all'emanazione del Bando. Tale requisito dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico, costituendo una giusta causa di sospensione dalle funzioni di Viceprefetto.
Presenza in gioco da almeno 45 giorni
Disponibilità di tempo durante la giornata per svolgere i compiti richiesti
Residenza e domicilio nella città dove si richiede di fare il Viceprefetto per tutta la durata dell'incarico. Se il viceprefetto ha necessità di allontanarsi per periodi di tempo limitati dalla sede che gli è stata assegnata, dovrà provvedere a chiedere regolare autorizzazione allo spostamento almeno due giorni prima al prefetto. Questi non potrà rifiutare la licenza se non per comprovate ragioni che riguardino l'interesse della Repubblica di Siena.
La licenza potrà essere richiesta per un massimo di sette giorni cumulativi nell'arco di un mese solare
Serietà e costanza
Eventuali viceprefetti che fossero in carica anche nell'esercito, in tempo di pace saranno considerati a tutti gli effetti sotto la Prefettura, in tempo di guerra diventano soldati a tutti gli effetti. Da un punto di vista pratico quindi non potranno partecipare a manovre dell'esercito senza un'apposita autorizzazione da parte del Prefetto, potranno però comunque partecipare attivamente alla vita organizzativa dell'Esercito (luoghi di incontro, reclutamenti ecc...). Di fatto per l'esercito saranno considerate riserve da mobilitare in tempo di guerra.
I VicePrefetti vengono nominati dal Prefetto e possono essere da Lui destituiti

Compiti del Vice Prefetto
Il Viceprefetto deve:
- far rispettare le leggi della Repubblica e Municipali ed effettuare le denunce in caso di infrazione
- controllare la presenza di gruppi armati o eserciti nella città
- controllare e segnalare la presenza di possibili briganti
- attuare il patteggiamento,qualora previsto
- può richiedere, dietro ordine specifico del sindaco o del Prefetto o in virtù di leggi e ordinanze vigenti sul territorio, la Memoria Visiva di tutti coloro che partono e/o arrivano e/o sono di ronda nella città sotto la sua giurisdizione. Se l'ordine o lanormativa lo specificano la memoria e vista può essere richiesta sotto forma di screen. La mancata consegna, o il rifiuto di consegnarla nelle forme e nei tempi stabiliti, è perseguitata giuridicamente con capo di accusa variabile da disturbo dell'ordine pubblico a Tradimento proporzionalmente alla gravità del fatto.

Inoltre,in accordo con il Municipio e il Sindaco,il vice-prefetto può essere dotato di un mandato per:
- verificare che non ci siano vendite a prezzi superiori al prezzo massimo di vendita (controllo calmieri).
trattare i casi di Patteggiamento per conto del Municipio e/o Repubblica riscuotendo la differenza.

Una volta nominati, i Viceprefetti e gli Ispettori devono prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Senese, acconsentendo inoltre a non divulgare informazioni sensibili e segrete di cui dovessero venire a conoscenza durante il loro mandato .
Ogni cittadino può segnalare al Prefetto le mancanze del/dei viceprefetto/i che operano nella sua città. Il Prefetto ha l'obbligo di chiedere spiegazioni al Viceprefetto su tali presunte mancanze. Ove ritenesse fondate le lagnanze provvederà a rimuovere dall'incarico il viceprefetto, questi verrà sostituito dall'Ispettore fino ad assegnazione della carica vacante tramite bando.

Difesa della città
Il Prefetto, in collaborazione col sindaco, col maresciallo e con le milizie cittadine, è il diretto responsabile della difesa del territorio della Repubblica. Isindaci sono obbligati, per legge, a preoccuparsi della difesa dei rispettivi municipi assumendo personale o avvalendosi della collaborazione delle milizie volontarie. Il Prefetto ed il Maresciallo devono avere l'accesso ai forum delle milizie volontarie.
Compito del Prefetto, sentito il sindaco ed i Vice Prefetti, è quello di decidere il numero minimo di miliziani che dovranno difendere. Tale numero potrà variare a secondo del tipo di città, della sua ubicazione e degli avvenimenti contingenti.
E' facoltà del prefetto, qualora lo ritenesse opportuno, integrare le difese cittadine con la gendarmeria che rimane interamente sotto sua giurisdizione.

Casellario giudiziale
Il Prefetto, in collaborazione con il Pubblico Ministero e il Giudice, ha il compito di aggiornare un casellario giudiziale in cui siano presenti i nomi di coloro giudicati colpevoli in un processo, la data del processo, il tipo di reato e la pena comminata. Il Prefetto potrà avvalersi per lo svolgimento di questo incarico dell’aiuto di un Viceprefetto a sua scelta.

III - Modalità di Esecuzione

Operazioni sul mercato in presenza di calmieri

Una volta individuata merce in vendita sul mercato a prezzi superiori ai prezzi massimi, il Viceprefetto attiverà il proprio mandato e provvederà all'acquisto della merce, dopodiché disattiverà il mandato.
Una volta acquistate e conosciuta l'identità del trasgressore, si provvederà alla richiesta del Patteggiamento o, in caso di recidività,direttamente alla presentazione della denuncia.
Nel caso in cui verrà rifiutato il Patteggiamento si provvederà a presentare formale denuncia .


Modello predefinito per le denunce:

Citazione :
Nome dell' imputato:

Reato commesso:

Luogo dove e’ stato commesso il reato e data:

Nome della vittima:

Prove: link

Note: (ossia breve descrizione di quanto avvenuto)

Screen dell'imputato al momento della denuncia (lo screen dell'imputato non potrà comparire sul forum della taverna di Siena ma solo sull'apposita sezione del sub forum della prefettura)

Le prove sono sempre costituite da screen che dimostrano i fatti accaduti.


Capitolo II – Milizie cittadine

Struttura e composizione
Le Milizie volontarie cittadine sono istituite autonomamente dai cittadini volontari, autorizzate dai Sindaci delle città e sono tenute a collaborare coi sindaci, il Maresciallo ed il Prefetto.
Il loro compito è la difesa volontaria della città.
Esse godono di ampia autonomia in merito all’organizzazione interna e alla gestione dei turni di guardia. Tutte le milizie in ogni caso devono disporre di un Responsabile della milizia.

Responsabile della milizia
Il Responsabile della milizia è nominato autonomamente dai miliziani’ del gruppo della città dove tale milizia opera e, una volta eletto, è tenuto a presentare le sue credenziali al Maresciallo cittadino ed al Prefetto .E’ tenuto a collaborare con il Sindaco, il Prefetto e con gli altri organi di polizia per assicurare la difesa della città

Reclutamento e incarichi
Il reclutamento all’interno di una milizia cittadina è di competenza della milizia stessa. I membri della milizia cittadina possono far parte degli eserciti della Repubblica e in questo caso gli ordini derivanti dall’esercito sono considerati preminenti .
Il principale incarico della milizia cittadina è assicurare una difesa il più possibile adeguata della città.
La responsabilità principale di garantire una difesa adeguata della città rimane del Sindaco della città stessa.
Nel caso in cui si ritenga la difesa della città non adeguata alla situazione, è compito del Responsabile della milizia comunicarlo al Sindaco e al Prefetto così che si provveda .
Incarichi di altro genere che non prevedano la semplice difesa della città possono essere autorizzati dal Prefetto.
Il Prefetto può richiedere alla milizia di svolgere incarichi di altro genere, i quali possono essere accettati o meno dalla milizia.

Scioglimento
La milizia volontaria cittadina può sciogliersi in qualunque momento con decisione interna, tale decisione deve essere comunicata al Prefetto nei 3 giorni antecedenti il previsto scioglimento ed al sindaco che provvederà all'adeguato rafforzamento della milizia a pagamento. La milizia cittadina può essere sciolta coattivamente dal Consiglio con ratio motivata per gravi ragioni che riguardano la sicurezza della Repubblica, a maggioranza di 9/12. In caso di mancata ottemperanza di tali precetti, vi sarà accusa di Tradimento nei confronti dei disobbedienti.

Paga
La milizia cittadina è volontaria e non è prevista una paga regolare per i membri della stessa. Tuttavia sia il Sindaco che la Repubblica possono offrire ai membri della milizia una ricompensa per i loro servigi.

Altro
E’ compito del Prefetto avere una lista delle milizie cittadine e dei Responsabili di ciascuna milizia. Egli inoltre deve periodicamente aggiornarsi sullo stato delle milizie così da individuare eventuali mancanze.

Prefetti, Viceprefetti e Sindaci che con la loro negligenza procurino un danno grave alla repubblica si macchieranno del reato di Tradimento Alto Tradimento e saranno processati.[/rp]

[rp]Stato di emergenza e legge marziale [/rp]

[rp]La legge Marziale nella Repubblica di Siena può entrare in vigore in caso di guerra o per eventi straordinari che provocano un’emergenza, la materia è regolata secondo le seguenti norme.


Art.1 - ATTUAZIONE
L’attuazione della Legge Marziale è una misura eccezionale che viene utilizzata esclusivamente qualora vi siano condizioni in grado di destabilizzare la corretta amministrazione della Repubblica di Siena, in particolare in caso di Dichiarazione di Guerra, Stato di Guerra o Stato di Emergenza.


Art.2 - DEFINIZIONI

DICHIARAZIONE DI GUERRA
La Repubblica di Siena potrà dichiarare guerra ad un altro stato con voto favorevole dei 2/3 dei consiglieri e con l’assenso del Principe.

STATO DI GUERRA
La Repubblica di Siena potrà dichiarare lo Stato di guerra in tutta la Repubblica o solo in alcune città, nel caso di attacchi di potenze straniere nemiche o armate fuori dal controllo della Repubblica. Per entrare in stato di guerra basterà il solo assenso del Principe, trattandosi di situazione critica.

STATO DI EMERGENZA
La Repubblica di Siena potrà dichiarare una città in Stato di emergenza, nel caso di epidemie, assalti di briganti organizzati o in tutti gli altri casi in cui riterrà che un municipio sia in una situazione di grave pericolo. Lo stato di emergenza si dichiara con voto di maggioranza del Consiglio e con l’assenso del Principe.


Art.3 - LEGGE MARZIALE
Con l’entrata in vigore della Legge Marziale, lo Stato Maggiore dell’Esercito potrà emettere tutte le ordinanze che ritiene necessarie al fine di risolvere la situazione e potranno essere estese a tutto il territorio della Repubblica di Siena o solo ad una parte di esso a seconda dei casi. Le ordinanze potranno essere emesse immediatamente previa comunicazione al Principe che potrà ritirarle in qualsiasi momento.


Art.4 - I VIAGGI
La legge Marziale permette allo Stato Maggiore di bloccare tutta o parte della viabilità del ducato.
Potranno essere bloccati parzialmente o totalmente i nodi stradali.
In caso di blocco Totale, l’Esercito ucciderà chiunque provi a passare per una strada presidiata.
In caso di blocco Parziale, l’Esercito controllerà i nodi e solo chi ha il lasciapassare potrà transitare.
Il lasciapassare dovrà essere rilasciato dal Prefetto, e dovrà essere richiesto dai cittadini, con almeno 48 ore di anticipo, comunicando allo stesso o ad un suo incaricato tramite pm : motivo del viaggio, giorni esatti degli spostamenti e tragitto da intraprendere.
La comunicazione ai cittadini per il blocco sarà fatta nei municipi, nella taverna della Repubblica di Siena e nella taverna italica inoltre il blocco sarà comunicato agli stati confinanti.
Qualsiasi viaggiatore o mercante straniero che entri nel territorio nella Repubblica di Siena interessato al blocco, deve segnalarne l’intenzione al Prefetto e richiedere il lasciapassare indicando motivo e durata del viaggio e tragitto da intraprendere. In mancanza di tale autorizzazione, i viandanti che verranno sorpresi a viaggiare verranno processati per Disturbo dell’Ordine pubblico.


Art. 5 - ULTERIORI REGOLE PER LA CITTADINANZA
Tutti i cittadini dovranno obbedire alle Autorità della Repubblica di Siena, agli ufficiali e sottoufficiali dell’Esercito il cui elenco verrà, di volta in volta, pubblicato tempestivamente in Taverna della Repubblica. Ogni tipo di rifiuto o inadempienza dei doveri verrà considerata come Tradimento o Alto Tradimento verso la Repubblica. Eventuali soprusi da parte dei militari potranno essere comunicati ai viceprefetti.


Art. 6 - GRUPPI ARMATI
Dall’entrata in vigore della legge marziale, nel territorio della Repubblica di Siena si potranno creare e formare gruppi armati e reggimenti solo mediante autorizzazione del Consiglio a seguito di richiesta tramite pm al Prefetto; anche per quelli in essere al momento dell'entrata in vigore della disposizione, dovrà essere obbligatoriamente fatta richiesta al Prefetto per mantenerli aperti.
Il Prefetto può, a suo insindacabile giudizio, ordinare lo scioglimento di qualsiasi gruppo armato o reggimento se ritiene che esso rappresenti un pericolo per la sicurezza.
Il gruppo o reggimento DEVE eseguire quest'ordine non appena ne abbia la possibilità (farà fede l'ora di ultima connessione del capogruppo).
Il Prefetto può anche, sempre a suo insindacabile giudizio, ordinare di non creare nessun gruppo armato per un tempo di 72 ore all'interno di ogni città,nei nodi cittadini e in quelli contigui a quelli cittadini se non autorizzato direttamente da lui.I componenti dei gruppi o dei reggimenti che non rispetteranno l’ordine di scioglimento o che costituiscano gruppi armati o reggimenti in violazione ad un’ordinanza del Prefetto saranno, di fatto, considerati nemici della repubblica.


Art 7 - REGOLE ECCEZIONALI PER L'ATTIVITA' GIUDIZIARIA
Dall'entrata in vigore della legge marziale entreranno in vigore le seguenti regole eccezionali per l'attività giudiziaria:
- ogni reato commesso sul suolo della Repubblica potrà essere considerato atto a sovvertire l'ordine costituito e giudicato Alto Tradimento.
- il Principe, il Prefetto e Il Capitano potranno, ove ricorrano prioritarie esigenze di sicurezza, ordinare al Pubblico Ministero l'apertura immediata di procedimenti segnalando in Consiglio i nomi degli accusati.
Il Pubblico Ministero, a seguito della segnalazione, aprirà il processo immediatamente senza necessità di pubblicare la denuncia ed avrà il diritto dovere di pubblicare le prove nella requisitoria.
Ogni ritardo ed inerzia da parte del Pubblico Ministero e del Giudice costituirà Alto Tradimento. In tal caso il Principe dovrà sostituire senza indugio il Pubblico Ministero e il Giudice.
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MessaggioTitolo: Re: Repubblica di Siena - Carta della Prefettura   Repubblica di Siena - Carta della Prefettura EmptyVen Nov 11, 2011 7:17 pm

Beatrice77 ha scritto:
[rp]Oggi VI dì del VII mese dell'A.D. MCDLIX
il Consiglio della Repubblica di Siena rende nota la nuova Carta della Prefettura:

Carta della Prefettura

Capitolo I – Corpo di Polizia della Repubblica di Siena

I - Struttura e Composizione

E' istituito il Corpo di Polizia della Repubblica di Siena, guidato dal Prefetto.
Esso è costituito da 2 elementi per ogni Città della Repubblica ed è prevista una gerarchia organizzativa al suo interno:

Viceprefetto Doganiere:
colui che controlla i gruppi presenti nella città, le partenze, gli arrivi ed eventuali movimenti di briganti sul territorio della Repubblica. Inoltre,deve anche essere vigile sul rispetto delle ordinanze e delle leggi vigenti nella propria città e Repubblica,comunicando eventuali trasgressioni al Viceprefetto di Guardia. I Vice prefetti doganieri hanno accesso al forum della prefettura e sono tenuti a redigere un rapporto giornaliero evidenziando principalmente partenze ed arrivi presenti sul territorio senese ed eventuali movimenti di briganti.

Viceprefetto di Guardia:
Qual ora il Prefetto lo ritenga necessario è colui che ha la facoltà di occuparsi delle denunce e ha l'obbligo di far sì che le leggi della Repubblica e Municipali siano rispettate, ed è tenuto a redigere un rapporto giornaliero sui gruppi ed eserciti presenti in fuori città.
Può richiedere, dietro ordine specifico del sindaco o del Prefetto o in virtù di leggi e ordinanze vigenti sul territorio,gli Avvistamenti di tutti coloro che partono e/o arrivano e/o sono di ronda nella città sotto la sua giurisdizione. Qualora l'ordine e la normativa lo specifichino possono essere richiesti gli avvistamenti (off memoria e vista del pg attraverso uno screen on). La mancata consegna, o il rifiuto di consegnarla nelle forme e nei tempi stabiliti, è perseguitata giuridicamente con capo di accusa variabile da disturbo dell'ordine pubblico a Tradimento proporzionalmente alla gravità del fatto.
Inoltre,può essere provvisto di un mandato municipale per poter far rispettare eventuali calmieri imposti e per attuare patteggiamenti.
Quindi,in accordo con il Municipio e il Sindaco,il vice-prefetto può essere dotato di un mandato per:
- verificare che non ci siano vendite a prezzi superiori al prezzo massimo di vendita (controllo calmieri).
trattare i casi di Patteggiamento per conto del Municipio e/o Repubblica riscuotendo la differenza.

Il corpo di polizia di ogni città sarà pertanto composto da un Viceprefetto di Guardia e un Viceprefetto Doganiere.

E' riconosciuti anche un ruolo speciale:

Ispettore:
Viene nominato al bisogno dal Prefetto,anche scegliendo tra i vice-prefetti se lo ritiene opportuno e degno di fiducia.
I suoi compiti sono:
a) Può compiere indagini in tutte le città come incaricato superpartes, per effettuare controlli sull’operato delle Prefetture, dei Sindaci e per altre specifiche richieste definite dal Prefetto.
b) Può svolgere le normali mansioni da Vice Prefetto,su specifico incarico del prefetto stesso.

Per diventare Vice Prefetto, bisognerà soddisfare i seguenti requisiti:
Non deve avere condanne ancora visibili nella Corte di Giustizia della Repubblica di Siena (IG) e non deve essere imputato in nessun processo all'emanazione del Bando. Tale requisito dovrà essere mantenuto per tutta la durata dell'incarico, costituendo una giusta causa di sospensione dalle funzioni di Viceprefetto.
Presenza in città da almeno 45 giorni.
Disponibilità di tempo durante la giornata per svolgere i compiti richiesti.
Residenza e domicilio nella città dove si richiede di fare il Viceprefetto per tutta la durata dell'incarico. Se il viceprefetto ha necessità di allontanarsi per periodi di tempo limitati dalla sede che gli è stata assegnata, dovrà provvedere a chiedere regolare autorizzazione allo spostamento almeno due giorni prima al prefetto. Questi non potrà rifiutare la licenza se non per comprovate ragioni che riguardino l'interesse della Repubblica di Siena.
La licenza potrà essere richiesta per un massimo di sette giorni cumulativi nell'arco di un mese solare.
Serietà e costanza.
I Viceprefetti sono scelti dal Prefetto fra i candidati a Regolare bando affisso nella Taverna di Siena e della durata di 3 giorni.


Una volta nominati, i Viceprefetti e gli Ispettori devono prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Senese, acconsentendo inoltre a non divulgare informazioni sensibili e segrete di cui dovessero venire a conoscenza durante il loro mandato .
Ogni cittadino può segnalare al Prefetto le mancanze del/dei viceprefetto/i che operano nella sua città. Il Prefetto ha l'obbligo di chiedere spiegazioni al Viceprefetto su tali presunte mancanze. Ove ritenesse fondate le lagnanze provvederà a rimuovere dall'incarico il viceprefetto, questi verrà sostituito dall'Ispettore fino ad assegnazione della carica vacante tramite bando.


- Difesa della città
Il Prefetto, in collaborazione col Sindaco e con le milizie cittadine, è il diretto responsabile della difesa del territorio della Repubblica. I sindaci sono obbligati, per legge, a preoccuparsi della difesa dei rispettivi municipi assumendo personale o avvalendosi della collaborazione delle milizie volontarie. Il Prefetto deve richiedere l'accesso alle sedi delle milizie volontarie, che decideranno tramite sondaggio interno se concederlo o meno.
Compito del Prefetto, sentito il sindaco ed i Vice Prefetti, è quello di decidere il numero minimo di miliziani che dovranno difendere. Tale numero potrà variare a secondo del tipo di città, della sua ubicazione e degli avvenimenti contingenti.
E' facoltà del Prefetto, qualora lo ritenesse opportuno, integrare le difese cittadine con la gendarmeria che rimane interamente sotto sua giurisdizione.

- Modalità di Esecuzione

Operazioni sul mercato in presenza di calmieri

Una volta individuata merce in vendita sul mercato a prezzi superiori ai prezzi massimi, il Viceprefetto attiverà il proprio mandato e provvederà all'acquisto della merce, dopodiché disattiverà il mandato.
Una volta acquistate e conosciuta l'identità del trasgressore, si provvederà alla richiesta del Patteggiamento o, in caso di recidività,direttamente alla presentazione della denuncia.
Nel caso in cui verrà rifiutato il Patteggiamento si provvederà a presentare formale denuncia .


Modello predefinito per le denunce:

Citazione :
Nome dell' imputato:

Reato commesso:

Luogo dove e’ stato commesso il reato e data:

Nome della vittima/denunciante:

Prove: link

Dichiarazione:............ (Io sottoscritto...... dichiaro di aver accertato che ............. e di essere disponibil a testimoniare in tribunale.)

Note: (ossia breve descrizione di quanto avvenuto)


Le prove sono sempre costituite da screen che dimostrano i fatti accaduti.


Capitolo II – Milizie cittadine

Struttura e composizione

Le Milizie volontarie cittadine sono istituite autonomamente dai cittadini volontari, autorizzate dai Sindaci delle città e sono tenute a collaborare coi Sindaci ed il Prefetto.
Il loro compito è la difesa volontaria della città.
Esse godono di ampia autonomia in merito all’organizzazione interna e alla gestione dei turni di guardia. Tutte le milizie in ogni caso devono disporre di un Responsabile della milizia.
Qual ora una milizia si rifiuti di collaborare con le istituzioni verrà sollevata dall'incarico, e sarà cura del Prefetto in collaborazione con il Sindaco fare in modo che venga rimpiazzata.

Responsabile della milizia

Il Responsabile della milizia è nominato autonomamente dai miliziani del gruppo della città dove tale milizia opera e, una volta eletto,
Qual ora la milizia abbia deciso di offrire la propria disponibilità, collaborerà con il Sindaco e il Prefetto per assicurare la difesa della città, comunicando il numero dei miliziani che effettuano la ronda giornalmente secondo disponibilità.
Il Prefetto può concedere l'accesso in prefettura a tale figura, con il compito principale di riportare la memoria dei difensori cittadini sottoforma di screen qual ora gli venga richiesto
Giunto in prefettura il Capomilizia è comparato a un Viceprefetto per quanto concerne diritti e doveri. sarà quindi tenuto a prestare giuramento di fedeltà alla Repubblica Senese, acconsentendo inoltre a non divulgare informazioni sensibili e segrete di cui dovesse venire a conoscenza durante il periodo d'accesso alla prefettura.

Reclutamento e incarichi

Il reclutamento all’interno di una milizia cittadina è di competenza della milizia stessa. I membri della milizia cittadina possono far parte degli eserciti della Repubblica e in questo caso gli ordini derivanti dall’esercito sono considerati preminenti .
Il principale incarico della milizia cittadina è assicurare una difesa il più possibile adeguata della città.
La responsabilità principale di garantire una difesa adeguata della città rimane del Sindaco della città stessa.
Nel caso in cui si ritenga la difesa della città non adeguata alla situazione, è compito del Responsabile della milizia comunicarlo al Sindaco e al Prefetto così che si provveda .
Incarichi di altro genere che non prevedano la semplice difesa della città possono essere autorizzati dal Prefetto.
Il Prefetto può richiedere alla milizia di svolgere incarichi di altro genere, i quali possono essere accettati o meno dalla milizia.


Scioglimento e rifiuto

In caso di scioglimento tale decisione deve essere comunicata dal responsabile milizia nelle due settimane antecedenti al Prefetto e al sindaco che provvederà all'adeguato rafforzamento della milizia a pagamento.
La milizia cittadina può rifiutarsi di garantire il servizio di difesa cittadina, previa comunicazione al Sindaco e al Prefetto con due settimane di anticipo rispetto alla data in cui non presterà più servizio, per dare modo alle istituzioni di organizzarsi adeguatamente.

Paga

La milizia cittadina è volontaria e non è prevista una paga regolare per i membri della stessa. Tuttavia sia il Sindaco che la Repubblica possono offrire ai membri della milizia una ricompensa per i loro servigi.

Altro
Ogni milizia che intenderà continuare a dare la sua collaborazione alla Repubblica, dovrà presentare il proprio statuto al Prefetto che provvederà a depositarlo in Prefettura

E' preferibile che il Responsabile della milizia presenti al Prefetto una lista dei membri presenti, qual ora si rifiuti di farlo è facoltà del Prefetto rifiutare la collaborazione di tale milizia


Prefetti, Viceprefetti e Sindaci che con la loro negligenza procurino un danno grave alla repubblica si macchieranno del reato di Tradimento Alto Tradimento e saranno processati.

Siena, addì VI del VII mese dell'A.D. MCDLIX
Il Consiglio della Repubblica


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