Runaym
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| Titolo: Patto di Alleanza tra La Repubblica di Siena e la Repubblica di Firenze Mer Gen 19, 2011 1:23 pm | |
| - Citazione :
- Patto di Alleanza tra La Repubblica di Siena e la Repubblica di Firenze
Nella loro grande saggezza, Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi "Tomweasley", Signore di Siena, ed il Generale Antonio Pucci Guerra, Signore di Firenze, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli della Repubblica di Siena e La Repubblica di Firenze, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I – Patto di Alleanza La Repubblica di Firenze e la Repubblica di Siena si considerano da questo momento alleati. Si impegnano solennemente a non svolgere alcun tipo di azione ostile né alcuna aggressione gli uni verso gli altri. La Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).
Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte. In caso di conflitti che vedono coinvolti un alleato di una delle due parti, verrà costituito un tavolo di discussione e trattative, per l’appianamento pacifico del conflitto. Le parti si impegnano a collaborare attivamente, con il massimo impegno, per la messa in opera del presente trattato in ogni suo punto. Le parti garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini. Esse si impegnano inoltre solennemente a non riconoscere governi che dovessero essere composti da scomunicati e eretici, che anzi si impegneranno a combattere al massimo delle possibilità, prestando tutto l'aiuto a ciò necessario alla controparte.
Articolo II – Mutua Difesa Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari. Ogni attacco o azione ostile nei confronti di una delle due Repubbliche dovrà essere considerato come un attacco operato nei propri confronti, e combattuto allo stesso modo.
Articolo III- Diplomazia e politica estera 1. Le Parti Contraenti si impegnano a svolgere congiuntamente qualunque azione militare in terra straniera. Si impegnano inoltre a consultarsi preventivamente prima di prendere posizione in merito a una questione di politica estera, salvo specificità esposte all’articolo I. La Repubblica Fiorentina si impegna a sottoscrivere Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia, trattato già in vigore a Siena come nella maggioranza dei ducati Italici. Massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune. 2. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
Articolo IV – Libera circolazione Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.
Articolo V – Cooperazione Militare I soldati dell'Esercito Fiorentino e dell'Esercito Senese, confluiscono in questa nuova denominata armata d'Etruria. I rappresentanti di ambo le parti avranno eguali diritti, doveri, ed accesso alle informazioni. L'Armata d'Etruria si articola su uno Stato Maggiore. Esso è composto dai Principi, dai Capitani, dai Sergenti, dai Comandanti delle Guarnigioni delle Città, dai Comandanti delle Armate delle due Repubbliche. Le due Repubbliche si impegnano ad approvare una disciplina di dettaglio definitiva per l'Armata d'Etruria entro giorni 10 dall'approvazione del presente trattato. Il passaggio di un esercito capitanato da un Generale della controparte dovrà preventivamente essere autorizzato dal Signore della Repubblica interessata. Qualora un Generale contravvenga o metta in pericolo l'Alleanza tra le due Repubbliche, commettendo azioni ostili a una delle parti contraenti, la sua Armata dovrà essere disarmata e lui sottoposto a processo per Alto Tradimento, con pena l'esilio o la morte. Stesso trattamento sarà riservato ai soldati che non dovessero immediatamente abbandonare l'Armata del Generale traditore.
Articolo VI – Cooperazione in Materia di Sicurezza Interna La Repubblica Senese e la Repubblica Fiorentina s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali. Le due Repubbliche si impegnano a organizzare, entro giorni 15 dall'approvazione del presente trattato, una struttura comune Prefettizia. Essa dovrà comprendere un Servizio Segreto e un Reparto di lotta alla stregoneria e alle arti demoniache (multi), che accoglierà al suo interno membri di entrambe le Repubbliche. Ad essa avranno accesso anche i vertici dell'Armata d'Etruria, per le necessarie operazioni di coordinamento. Le Azioni da effettuare poi sui territori nazionali, saranno comunque gestite dal prefetto eletto nella Repubblica in questione sempre in accordo con la politica della collaborazione. I Prefetti quindi potranno comunque organizzare i propri gruppi di gendarmi come riterranno opportuno e provvederanno loro alla nomina degli organi sottoposti alle loro funzioni da svolgere nel proprio territorio nazionale.
Articolo VII – Cooperazione economica 1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra. 2. Le parti contraenti si impegnano a rispettare le leggi sul mercato vigenti nelle due Repubbliche. 3. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile in quanto la repubblica Alleata è da considerarsi partner privilegiato. 4. Non contravvenendo ad ognuno dei punti sopra esposti, le Repubbliche di Siena e Firenze sono comunque ritenute libere di approfondire propri piani di sviluppo economico e commerciale atti alla libera gestione di uno stato sovrano.
Articolo VIII - Cultura 1.Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra la Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo. 2.Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi. 3.Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.
Articolo IX - Accordi futuri Le parti si impegnano a valutare futuri accordi e trattati, integrativi del presente in ogni ambito (economico, militare, giudiziario, culturale...) in cui ciò si riveli opportuno per favorire la collaborazione e la cooperazione tra le due Repubbliche.
Articolo XI – Mancato rispetto del trattato Qualsiasi inadempimento al presente trattato causerà la risoluzione dello stesso e la nullità delle sue clausole. Ciò dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.
Articolo XII – Disposizioni finali 1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. 2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. 3. Il presente trattato può essere annullato con reciproco consenso. 4. Alla firma di questo trattato vengono annullati tutti i trattati antecedenti eccezione fatta allo statuto degli ambasciatori.
Redatto a Galatrona, il ventinovesimo giorno del mese di aprile dell'anno di grazia 1458.
In Rappresentanza della Repubblica di Siena Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi "Tomweasley" Signore di Siena Conte di Sovana Barone di Castel del Piano
Sophie De Polignac "Sophy" Gran Ciambellano di Siena Contessa di Sinalunga Baronessa di Roccalbegna
In Rappresentanza della Repubblica di Firenze Generale Antonio Pucci Guerra, noto come Antonidas Barone di Galatrona Signore di Firenze
Ginevra Electra Di Luna, nota come Krisclaire Gran Ciambellano di Firenze | |
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