Runaym
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| Titolo: Trattato di reciproca intesa tra la Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze Mer Gen 19, 2011 1:26 pm | |
| - Citazione :
- Trattato di reciproca intesa tra la Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze
La Repubblica Fiorentina, nella persona del Principe Aldo De Medici “Il Tramontano”, e la Repubblica Senese, nella persona della Principessa Almavida D’Oria Boccanegra “Alarica”, intendono, con il presente documento, sancire un patto di reciproca intesa che cancelli ogni risentimento legato al passato e inauguri una nuova era di pace e prosperità.
Il presente atto dichiara ufficialmente la volontà di collaborare per il bene comune che assicuri una pace duratura ai rispettivi popoli, garantisca la sicurezza delle frontiere, rafforzi i legami tra le proprie terre.
Principio ispiratore del presente trattato è che ogni cittadino fiorentino o senese sarà bene accetto all'interno delle due Repubbliche, purché non vi sia giunto con l'intento di nuocere a persone o cose o di compiere reati di alcun genere e purché non sia in fuga per aver compiuto un reato. Egli si conformerà alle leggi della Repubblica e porterà il massimo rispetto alle istituzioni tutte della Repubblica che lo accoglie e presterà nei confronti degli ospiti le massime cure e gentilezze.
Articolo I - della non aggressione –
La Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare. Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo esplicita autorizzazione dello stato ospitante.
Sebbene le due parti non siano ritenute responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Stato, la Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).
Articolo II - della collaborazione giudiziaria –
La Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze s'impegnano a comunicare alla controparte informazioni su criminali e organizzazioni che avessero oltrepassato il confine, allo scopo di controllare e fermare potenziali criminali. I Responsabili dei "settori" giuridici e militari delle Parti contraenti, si impegnano altresì a collaborare e a scambiarsi informazioni, per garantire giustizia e sicurezza ai popoli e alle istituzioni dei Firmatari.
Articolo III - del commercio – I cittadini di ciascuna repubblica hanno diritto di commerciare nell'altra senza vincoli, equiparati ai cittadini autoctoni.
I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.
Saranno favoriti accordi commerciali fra le due Repubbliche, nel rispetto delle vigenti leggi, e senza che, ad insindacabile giudizio dei Ministri del Commercio, venga reso danno alla politica commerciale interna. I mercanti, preventivamente autorizzati da entrambi i Ministri del Commercio, trasporteranno le merci nelle quantità, nei modi e nei tempi previsti dall'accordo.
Articolo IV - della cultura –
Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra la Repubblica Senese e la Repubblica di Firenze mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori. Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.
Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti, alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.
Qualora un università dei Firmatari abbia necessità di studenti o docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per soddisfare questo bisogno.
Di volta in volta i docenti ed il rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.
Articolo V -della mutua assistenza -
Un esercito invasore di una delle due Repubbliche sarà considerato nemico di entrambe. In caso di aggressione da parte di un esercito o un gruppo armato, regolare o composto da briganti le parti si impegnano a prestare reciproco aiuto al massimo delle proprie possibilità affinché il nemico sia sconfitto, fornendo uomini e mezzi che saranno integrati nell'esercito di difesa dell'aggredito. Questa clausola si applica solo per azioni di difesa, e non di volontà aggressive, d'espansionismo o di contro attacco. Le due repubbliche si impegnano altresì a non fornire asilo politico ad un eventuale esercito aggressore di una di esse, ma a perseguirlo in patria con ogni mezzo al massimo delle proprie possibilità. Un eventuale inseguimento, tuttavia, da parte dell'esercito degli aggrediti fuori dai confini della propria Repubblica, dovrà essere preventivamente autorizzato.
Articolo VI - della modifica del trattato –
Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.
Articolo VII - rottura del trattato –
I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato. In caso di inadempimento, la controparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando all'altro contraente un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volontà a confermare valido il trattato in questione .
Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato – Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli. Alla firma del presente trattato, entrambe le repubbliche rinunceranno a qualsivoglia pretesa per i passati accadimenti: le rivendicazioni ed i processi aperti a seguito di tali fatti saranno permanentemente archiviati. Per la chiusura dei processi la Repubblica di Firenze consegnerà simbolicamente la cifra di 200 ducati.
Firmato a Firenze Addì 12/10/1457
Per la Repubblica di Siena
Almavida D’Oria Boccanegra “Alarica” Contessa di Pitigliano Baronessa di Marsigliana Principessa di Siena Sophie De Polignac “Sophy” Baronessa di Roccalbegna Gran Ciambellano di Siena Agnese Manfredi “Myama” Ambasciatrice di Siena presso la repubblica di Firenze
Per la Repubblica di Firenze
Aldo De Medici “iIl Tramontano” Principe di Firenze Mariano III Carroz “J18” Gran Ciambellano di Firenze Amina Pucci Guerra “Amyamy” Contessa dell'Isola del Giglio Baronessa di Massarosa Ambasciatrice di Firenze presso la Repubblica di Siena | |
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