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 Trattato di Cooperazione Giudiziaria Milano - Siena

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Runaym

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Trattato di Cooperazione Giudiziaria Milano - Siena Empty
MessaggioTitolo: Trattato di Cooperazione Giudiziaria Milano - Siena   Trattato di Cooperazione Giudiziaria Milano - Siena EmptyMer Gen 19, 2011 6:55 pm

Citazione :
Trattato di Cooperazione Giudiziaria tra il Ducato di Milano e la Repubblica di Siena


Nella loro grande saggezza, Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano e Marianna "Lutetiae" Foscari, Contessa della Valle dell'Ombrone, Viscontessa dell'Ossola Inferiore, Signora di Siena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del Ducato di Milano e della Repubblica di Siena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.


Articolo I - del principio di cooperazione

Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente

Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio

Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia

I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinche le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta

Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Citazione:
Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:


Articolo VI - delle disposizioni allegate

Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato

In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo VIII - della procedura di denunzia del trattato

Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo IX - della modifica del trattato

Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo X - dell'entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.



Firmato a Milano addì, 25 gennaio dell'anno di grazia 1457


In nome della Repubblica di Siena:

Marianna "Lutetiae" Foscari, Contessa della Valle dell'Ombrone, Viscontessa dell'Ossola Inferiore, Signora di Siena
Dirk Cornelio Laban "Dircolab" di Foscari Widmann, Conte di Castel d'Ario e di Castel Petraio, Gran Ciambellano della Repubblica di Siena


In nome del Ducato di Milano:

Polimnia di Borbone, Viscontessa di Lugano, Duchessa del Ducato di Milano
Wuendalina Pucci Guerra, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
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