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 Trattato di cooperazione giudiziaria Siena - R2S - Abruzzi - Terra di Lavoro

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Runaym

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Trattato di cooperazione giudiziaria Siena - R2S - Abruzzi - Terra di Lavoro Empty
MessaggioTitolo: Trattato di cooperazione giudiziaria Siena - R2S - Abruzzi - Terra di Lavoro   Trattato di cooperazione giudiziaria Siena - R2S - Abruzzi - Terra di Lavoro EmptyMer Gen 19, 2011 10:43 pm

Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Siena

Nella loro grande saggezza, Arimanno David Spadalfieri, Conte di Catel Volturno, Re delle Due Sicilie e Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi detto Tomweasley, Barone di Castel del Piano, Principe di Siena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli del regno delle Due Sicilie e della Republica di Siena.

Articolo I - del principio di cooperazione
Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodichè, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo sia stato arrestato (detta autorità giudiziaria richiedente).

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente
Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta (chiamato richiedente).

Articolo III - della procedura di giudizio
Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Le trasmetterà al suo omologo per un parere. quest'ultimo rimarrà sovrano della sua sentenza, e motiverà questa con l'aiuto della legge e delle abitudini del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia
I membri della prefettura, della giustizia e delle delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare:

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi. Informano così, emettendo un Avviso allerta, di tutti i disordini che potrebbero causare a un contraente sul suo territorio.

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta
Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:


Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca/ Avviso di allerta (messa in guardia)

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Dossier completo delle prove relativo al caso:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)

Scheda d'identità di o degli individui:



Articolo VI - dei termini di giudizio
Il processo non deve essere superiore a tre settimane tra l'accusa e la pronuncia del verdetto. Se il termine è passato, le disposizioni del presente Trattato verranno annullate.

Articolo VII - delle disposizioni allegate
Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai Giudici, Procuratori e Prefetti dei contraenti. I Cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VIII - degli inadempimenti al trattato
In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme all'articolo qui di seguito può aprire il diritto ad una compensazione della parte danneggiata.

Articolo IX - della procedura di denunzia del trattato
Il contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà fare pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di quattro giorni lavorativi per prendere atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.

Articolo X - della modifica del trattato
Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo XI - dell'entrata in vigore del trattato
Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.


Firmato nell' ambasciata di Siena presso il Palazzo Reale di Napoli Sabato 11 Luglio 1457




In nome del Regno delle Due Sicilie:

Arimanno David Spadalfieri, Conte di Castel Volturno, Re delle Due Sicilie
Elisabetta Maria D'Oria Borbone, detta Lady_carey, Ciambellano Reale
Witos Kyle Spadalfieri,Barone di Cellole, Ciambellano Anziano


In nome della Republica di Siena:

Tommaso Ildebrando Aldobrandeschi detto Tomweasley Barone di Castel del Piano, Principe di Siena
Folco Tullio Aldobrandeschi detto Lord_Barkley Gran Ciambellano di Siena
Sofia Sforza detta Sophy Ambasciatrice Senese presso il Regno delle due Sicilie




Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Siena e la Provincia degli Abruzzi

Nella loro grande saggezza, Dirk Cornelio Laban di Foscari Widmann, detto Dircolab, Principe di Siena e Enrico II detto Widu, il testa di maglio Aleramico del Carretto,Principe degli Abruzzi, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di cooperazione giudiziaria che vincoli i popoli dellla Repubblica di Siena e della Provincia degli Abruzzi, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia


Articolo I - del principio di cooperazione

Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo è stato arrestato.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente

Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio

Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice del richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Egli lo trasmetterà al suo omologo, il quale giustificherà la sua sentenza sulla base del giudizio espresso dal giudice del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia

I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta


Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:


Ducato/Contea di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine ed di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)




Articolo VI - delle disposizioni allegate

Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato

In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo da diritto ad una compensazione economica per la parte danneggiata da parte della parte colpevole. Il trattato verrà considerato sospeso tra le parti finché tale compensazione non sarà effettuata.

Articolo VIII - della modifica del trattato

Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato

l presente trattato entra in vigore senza limiti di tempo dopo la ratifica delle parti contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Reati avvenuti prima della ratifica di questo accordo non possono essere inclusi nella normale gestione imposta da questo trattato e verranno gestiti come casi particolari.


Firmato a Siena il 26 Settembre dell'anno 1456


Dirk Cornelio Laban di Foscari Widmann, Principe della Repubblica di Siena
Marianna Lutetiae Foscari, Gran Ciambellano della Repubblica di Siena



Enrico II detto “Widu” il testa di maglio Aleramico del Carretto
Principe dell’Abruzzo
Sibilla della "Malyce" Aleramica del Carretto, Gran Ciambellano dell'Abruzzo






Citazione :
Trattato di cooperazione giudiziaria tra la Repubblica di Siena e la Provincia di Terra di Lavoro

Articolo I - del principio di cooperazione

Ogni individuo che abbia commesso un'offesa o un crimine nei confronti della legge e delle regole vigenti nel territorio di uno dei due contraenti dovrà, su domanda, essere ricercato e preso dopodiché, con decisione fatta di comune accordo, estradato oppure messo a giudizio dalle autorità giudiziarie sul territorio del quale l'individuo è stato arrestato.

Articolo II - dell'applicazione del diritto del ricorrente

Il comune accordo prevede una piena e fattiva cooperazione tra procuratori e giudici dei due paesi in modo che l'accusato riceva lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto nel caso non fosse fuggito alla giustizia del contraente ricorrente (sul territorio del quale ha avuto luogo l'infrazione), essendo il giudizio svolto per e da delegazione del contraente che ha emesso la richiesta.

Articolo III - della procedura di giudizio

Il procuratore del ricorrente redige l'atto d'accusa premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini sui quali l'atto si basa. Lo trasmette al suo omologo insieme alle prove in suo possesso a carico dell'imputato.

Il giudice del richiedente deve ricevere i dettagli del processo.

Il giudice richiedente redigerà la sentenza premurandosi di fare apparire le leggi o abitudini del ricorrente sui quali l'atto si basa. Egli lo trasmetterà al suo omologo, il quale giustificherà la sua sentenza sulla base del giudizio espresso dal giudice del richiedente.

Articolo IV - della cooperazione dei Prefetti e dei corsi di giustizia

I membri della prefettura, della giustizia e delle alte parti contraenti (Prefetti, Capitani, Sergenti, Giudici, Cancellieri, Procuratori) si impegnano a collaborare attivamente affinché le leggi dei due paesi siano rispettate, in particolare

- condividendo le loro informazioni sugli individui o gruppi di individui identificati come potenzialmente pericolosi;

- Facendo rispettare la giustizia quando un'offesa o crimine sia stata commessa e l'accusato sia sul territorio di uno dei due contraenti. La procedura prevede l'emissione di un avviso di ricerca, che è una richiesta destinata a procedere all'indagine, all'arresto, alla messa sotto accusa ed al giudizio della persona accusata.

Articolo V - della richiesta


Emessa da un funzionario del contraente, è formulata come segue:

Provincia/Repubblica di _________

Natura della richiesta: Avviso di ricerca

Emittente (nome, funzione):

Data:

Individui accusati (nomi):

Descrizione dell'offesa/crimine o del pericolo:

Localizzazione dell'offesa/crimine e di o degli individui:

Articoli di legge sui quali si basa la richiesta: (soltanto in caso di parere di ricerca)




Articolo VI - delle disposizioni allegate

Le modalità allegate, in particolare quelle relative ai diritti degli accusati saranno discusse dai giudici, procuratori e Prefetti dei contraenti. I cancellieri dei contraenti procederanno all'archiviazione dei processi.

Articolo VII - degli inadempimenti al trattato

In tempo di pace come in guerra, qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo da diritto ad una compensazione economica per la parte danneggiata da parte della parte colpevole. Il trattato verrà considerato sospeso tra le parti finché tale compensazione non sarà effettuata.

Articolo VIII - della modifica del trattato

Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.

Articolo IX - dell'entrata in vigore del trattato

Il presente trattato entra in vigore senza limiti di tempo dopo la ratifica delle parti contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
Reati avvenuti prima della ratifica di questo accordo non possono essere inclusi nella normale gestione imposta da questo trattato e verranno gestiti come casi particolari.


Fatto a Capua il 18/01/1457


Per la Provincia di Terra di Lavoro:

Il Principe: Paciocco69 Spadalfieri
Il Gran Ciambellano: Heria Velle d'Altavilla
L'ambasciatrice: Elizabeth Paftunij Stewart


Per la Repubblica di Siena:

Marianna "Lutetiae" Foscari, Contessa della Valle dell'Ombrone, Viscontessa dell'Ossola Inferiore, Signora di Siena
Benedetta Morgana"Camefew" Foscari Colleoni, Ambasciatrice presso la Provincia di Terra di Lavoro
Dirk Cornelio Laban "Dircolab" di Foscari Widmann, Conte di Castel d'Ario e di Castel Petraio, Gran Ciambellano della Repubblica di Siena

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