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 Trattato d'amicizia Siena - R2S - Milano

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Runaym

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Trattato d'amicizia Siena - R2S - Milano  Empty
MessaggioTitolo: Trattato d'amicizia Siena - R2S - Milano    Trattato d'amicizia Siena - R2S - Milano  EmptyMer Gen 19, 2011 6:58 pm

Citazione :
Trattato d'amicizia tra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano.

Nella loro grande saggezza, Matilde Anneperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie, Almavida D'Oria Boccanegra, detta Alarica,Signora di Siena e Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano, desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.


Articolo I - della partecipazione a qualsiasi trattato -

Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato, nel rispetto degli accordi precedentemente stipulati con altri stati. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno due contraenti.


Articolo II - della non aggressione -

a) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena ed il Ducato di Milano s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare.
Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.

b) Le parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.

c) Il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).


Articolo III - del commercio -

a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.

b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano si impegnano a favorire i commerci fra le controparti.
Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari.
Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.

c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economico l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.


Articolo IV - della cultura -

a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il Regno delle Due Sicilie, la Repubblica di Siena e il Ducato di Milano, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.

b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.


Articolo V - della modifica del trattato -

Per mutuo consenso, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
In caso di accordo, si procede al cambiamento dei termini o delle clausole. In caso di disaccordo, il trattato in corso rimane in vigore fino a nuovi negoziati.


Articolo VI - rottura del trattato -

a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.

b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato inviando agli altri contraenti un lettera ufficiale entro 4 ( quattro ) giorni, che indichi la sua volonta a confermare valido il trattato in questione .

c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.

d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica degli altri contraenti. Quest'ultimi dispongono di 4 ( quattro ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.


Articolo VII - dell'entrata in vigore del trattato -

Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.


Firmato a Napoli il 26 Novembre 1457


In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:

Matilde Annaperenna Aleramica del Carretto, Regina delle Due Sicilie
Riccardo Federico D'Oria detto Riccardoix, Ciambellano Reale
Elisabetta Maria D'Oria Borbone detta Lady_carey, Cancelliere delle Due Sicilie


In Rappresentanza della Repubblica di Siena:

Almavida D'Oria Boccanegra "Alarica" Signora di Siena
Sophie De Polignac Ciambellano Di Siena


In Rappresentanza del Ducato di Milano:

Marcus Tullius De Jourdonnais, detto Cicers, Duca di Milano
Dama Maril Asburgo d'Argovia, Gran Ciambellano, Signora di San Gaudenzio e
messer Eleinad Ridolfi e Matte90 Ambasciatori del Ducato di Milano.
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