Runaym
Numero di messaggi : 367 Data d'iscrizione : 05.12.10
| Titolo: Trattato Mutua Assistenza Siena - Modena Mer Gen 19, 2011 7:40 pm | |
| - Citazione :
- Trattato di mutua assistenza tra la Repubblica di Siena e il Ducato di Modena
Nella loro grande saggezza, Stefano D'Oria, detto Evermaxiii, Conte di Sticciano, Principe di Siena, e Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Duchessa di Modena , hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di mutua assistenza che vincola i popoli della repubblica di Siena e del Ducato di Modena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.
Articolo I Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
Articolo II I contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi. Un contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole alla richiesta.
Articolo III Se un contraente è attaccato e invaso,qualunque sia il soggetto aggressore, l'altro contraente deve portare aiuto al primo. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari che la parte aggredita dovesse richiedere, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra parte contraente. Qualora un contraente sia attaccato da un Ducato terzo, l'altro contraente si impegna a dichiarare guerra al Ducato aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco. Le parti contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza. La clausola di difesa e di mutua assistenza non può essere utilizzata che per azioni di difesa, e non di volontà aggressive, d'espansionismo o di contro attacco. Il Consiglio della controparte valuta caso per caso se un contro attacco può essere considerato come un'azione di difesa o una aggressione. Le parti contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o gruppi armati privati o di Paesi che sono in conflitto con la controparte. Le parti contraenti inoltre si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.
Articolo IV Il non rispetto dell'articolo III in qualunque sua clausola comporta la facoltà per la controparte danneggiata di non rispettare il presente trattato come ritorsione e il suo conseguente annullamento.
Articolo V Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo fin dalla ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente. Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altro contraente. Quest'ultimo dispone di sette giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
Modena, lì 04/05/1457
In nome della Repubblica di Siena:
Stefano D'Oria , detto Evermaxiii, Conte di Sticciano , Signore di Siena Annetta Sforza , detta Hann, Ciambellana della Repubblica di Siena Giacomo II abele carroz, Ambasciatore di Siena pressoModena
In nome del Ducato di Modena:
Eriti Velia Malipiero Giustiniani Longo, Duchessa di Modena Giovanni Marcolando Borromeo, Marchese di Carrara, Gran Ciambellano di Modena | |
|