Runaym
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| Titolo: Statuto Ambasciatori Siena e Modena Mer Gen 19, 2011 7:35 pm | |
| - Citazione :
- STATUTO DEGLI AMBASCIATORI DI SIENA E MODENA
Articolo primo
1.1 Il Ducato di Modena riconosce La Repubblica di Siena come Repubblica indipendente e sovrana. La Repubblica di Siena riconosce Il Ducato di Modena come Ducato indipendente e sovrano.
1.2 L'ambasciata della Repubblica di Siena a Modena è considerata territorio sovrano della Repubblica di Siena. L'ambasciata del Ducato di Modena a Siena è considerata territorio del ducato di Modena
Articolo secondo
2.1 Il Corpo Diplomatico di Siena, costituito dal Principe di Siena, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente al Ducato di Modena. Il Corpo Diplomatico modenese, costituito dal Duca di Modena, dal Gran Ciambellano e dall'Ambasciatore in esercizio, dispone dell'immunità diplomatica su tutto il territorio definito appartenente alla Repubblica di Siena.
2.2 Il Ducato di Modena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico della Repubblica di Siena, esclusi il Principe e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nel Ducato di Modena. La Repubblica di Siena può dichiarare un membro del Corpo Diplomatico del Ducato di Modena, esclusi il Duca e il Gran Ciambellano, "persona non grata". Ciò comporta il decadimento per tale membro dello status di rappresentante diplomatico nella Repubblica di Siena.
2.3 Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dal comma seguente.
2.4 Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della provincia ospite senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al Castello della capitale, i rappresentanti diplomatici di entrambe le province rimangono processabili e saranno giudicati secondo le leggi in vigore nella provincia ospite.
Articolo terzo
In caso di necessità imminente, il Principe di Siena può esigere la partenza dell'ambasciata di Modena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Siena. In caso di necessità imminente, il Duca del Ducato di Modena può esigere la partenza dell'ambasciata di Siena. L'ambasciatore dispone quindi di una settimana di tempo per lasciare il territorio di Modena.
Articolo quarto
4.1 La Repubblica di Siena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Modena Il Ducato di Modena autorizza la libera circolazione su tutto il suo territorio da parte del Corpo Diplomatico di Siena. .
4.2 In caso di chiusura delle Frontiere i diplomatici delle 2 parti dovranno dare comunicazione al prefetto della loro presenza sul territorio e aspettare la sua conferma di lettura per assicurare l'incolumità ai diplomatici stranieri . .
Articolo quinto
5.1 Il Ducato di Modena si impegna a proteggere ed aiutare l' ambasciatore della Repubblica di Siena sul territorio dell Ducato di Modena, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta La Repubblica di Siena si impegna a proteggere ed aiutare l'ambasciatore del Ducato di Modena sul territorio della Repubblica di Siena, a condizione che quest'ultimo ne faccia richiesta. .
5.2 La persona del rappresentante diplomatico è considerata inviolabile. Un attacco di un esercito regolare contro di essa o una mancata adeguata protezione da parte della provincia ospitante costituisce una grave offesa alla controparte.
Articolo sesto
6.1 Se una delle due Repubbliche firmatarie desiderasse annullare il presente trattato, deve necessariamente farne dichiarazione scritta all'altra. Il trattato sarà allora considerato decaduto una settimana dopo la ricezione della suddetta comunicazione.
Fatto a Modena, il 25 Settembre 1457 | |
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