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 Trattato di alleanza Siena - R2S

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Runaym

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MessaggioTitolo: Trattato di alleanza Siena - R2S   Trattato di alleanza Siena - R2S EmptyMer Gen 19, 2011 10:51 pm

Citazione :
Trattato di alleanza tra il Regno delle Due Sicilie e la Repubblica di Siena

Nella loro grande saggezza, Ludovico III Aleramico dei Lancia, detto Darko1984, Conte della Maiella nonchè Re del Regno delle Due Sicilie ed Stefano d'Oria detto EvermaxIII, Signore di Siena, hanno chiesto di mettere per iscritto il presente trattato di alleanza che vincola i popoli del Regno delle Due Sicilie e della Repubblica di Siena, con l'intento di instaurare e preservare una duratura amicizia.

Articolo I –della non aggressione

1. Le Parti Contraenti si impegnano reciprocamente a non svolgere alcuna azione militare né alcuna aggressione gli uni verso gli altri.
2. Entrambe le Parti garantiscono reciprocamente l’inviolabilità dei loro confini esistenti e si impegnano a considerare i rispettivi eserciti come amici.

Articolo II – della mutua difesa

1. Se una Parte Contraente è attaccata o invasa, qualunque sia il soggetto aggressore, l'altra Parte Contraente deve portare aiuto alla prima. Tale aiuto deve essere necessariamente portato attraverso tutti i mezzi politici, diplomatici, economici e militari in seguito a specifica richiesta della Parte aggredita, compatibilmente con lo stato delle disponibilità dell'altra Parte Contraente.
2. Qualora una Parte Contraente sia attaccata da una Provincia o da un Regno terzo, l'altra Parte Contraente si impegna a dichiarare guerra alla Provincia o al Regno aggressore entro giorni tre dalla data dell'attacco.

Articolo III- dell’intervento in terre italiche

Le Parti Contraenti si impegnano a consultare l’altra Parte prima di muovere guerra ad una qualsiasi altra provincia italica terza, massima chiarezza e soventi contatti potranno garantire dinamismo ed eccellente lavoro comune.

Articolo IV – degli impegni in caso di conflitto della controparte

1. Le Parti Contraenti si impegnano a coordinare le loro azioni per la risoluzione di un conflitto che oppone un firmatario ad una parte terza.
2. Le Parti Contraenti si impegnano a non concedere l’accesso sul proprio territorio ad eserciti o a gruppi armati privati di Province o Regni che sono in conflitto con la controparte.
3. Le Parti Contraenti si impegnano a non prestare aiuto di alcun tipo (né economico, né diplomatico, né militare) ai terzi in conflitto con la controparte.

Articolo V – della firma di trattati con terzi

1. Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile all'altra parte e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei due contraenti.
2. Le parti contraenti si impegnano a consultare l’altra parte prima di tutte le ratifiche di un trattato che comporti obblighi di natura militare con un’altra provincia italica.
3. Le parti contraenti si impegnano a portare i loro sforzi per il ravvicinamento diplomatico dei loro alleati all’altra parte.

Articolo VI – della libera circolazione

1. Le Parti Contraenti concedono un diritto di libera circolazione ai loro cittadini purché la libera circolazione sia pacifica e rispettosa delle leggi.
2. Una Parte Contraente può chiedere un'autorizzazione per il passaggio del suo esercito sul territorio dell'altro contraente. Il Consiglio di quest'ultimo si riserva il diritto di dare una decisione favorevole o contraria alla richiesta.

Articolo VII – della cooperazione economica

1. Le Parti Contraenti si impegnano a favorire ogni intesa economica e commerciale e a non condurre alcun tipo di destabilizzazione economica l'una verso l'altra.
2. Le Parti Contraenti si impegnano altresì a mantenere una comunicazione costante tra i rispettivi Ministri del Commercio al fine di favorire la maggiore cooperazione economica possibile.

Articolo VIII - della cultura

Le Parti Contraenti favoriscono gli scambi culturali tra di esse. Sostengono ogni iniziativa e progetto in tal senso, anche a livello municipale.

Articolo IX – del mancato rispetto del trattato

Qualsiasi inadempimento al presente trattato o annullamento di quest'ultimo non conforme a quanto stabilito dà diritto ad un’adeguata compensazione della parte danneggiata.

Articolo X – disposizioni finali

1. Il presente trattato entra in vigore senza limitazione di tempo dopo la ratifica da parte dei contraenti, che impegna le loro terre ed i loro popoli.
2. Per consenso reciproco, la riscrittura del trattato può essere effettuata nella sua integrità o parzialmente.
3. In tempo di pace, la Parte Contraente che desidera porre fine al presente trattato dovrà far pervenire una lettera ufficiale di denunzia all'altra Parte Contraente. Quest' ultima dispone di quattro giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato nullo passato questi termini. Le Parti Contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
4. Nel caso in cui una delle Parti Contraenti si trovi in stato di guerra, il trattato non può essere annullato se non per reciproco consenso.


Fatto a Napoli il 13 Maggio 1457



A nome del Regno delle Due Sicilie

Sua Maestà Ludovico III Aleramico dei Lancia detto Darko1984
Sua Eccellenza Gregorius Vincentium Ridolfi detto Grevius Ciambellano Reale

A nome della Repubblica di Siena:

Stefano D’Oria “Evermaxiii” Conte di Sticciano, Principe delle Repubblica di Siena
Isabella Carroz “Myah” Gran Ciambellano della Repubblica di Siena
Sofia Sforza Ambasciatrice Senese nel Regno delle due Sicilie
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