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 Concordato Siena - Santa Chiesa Aristotelica Romana

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Runaym

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MessaggioTitolo: Concordato Siena - Santa Chiesa Aristotelica Romana   Concordato Siena - Santa Chiesa Aristotelica Romana EmptyMer Gen 19, 2011 8:16 pm

Citazione :
CONCORDATO TRA LA SANTA CHIESA ARISTOTELICA ROMANA ED UNIVERSALE E LA REPUBBLICA DI SIENA

* Preambolo

Con la presente la Repubblica di Siena ufficializza i suoi rapporti con la Chiesa Aristotelica Romana e Universale e riconosce l'aristotelismo come pietra fondante dei suoi valori e della sua cultura.
Con la presente la Chiesa Aristotelica Romana e Universale riconosce la Repubblica di Siena come Repubblica di Confessione Aristotelica.
Questo concordato non può essere modificato o annullato che in seguito ad un accordo tra le due parti, quali che siano i cambiamenti che avvengano in seno al Consiglio della Repubblica di Siena o della Chiesa.
Inoltre il presente concordato potrà essere emendato solo con il consenso di entrambe le parti.

Precisazioni:
IG = In Gratibus = In Game
RP = Res Parendo = RolePlay (Forum etc)

I - Del ruolo della Chiesa nell'organizzazione spirituale della Repubblica

I.1 : Il presente Concordato fa della Chiesa Aristotelica Universale e Romana la religione ufficiale della Repubblica di Siena. La Repubblica riconosce la Chiesa Aristotelica Universale e Romana come sola ed unica Istituzione dell'Onnipotente, oltre che sola detentrice della Vera Fede.
La Repubblica di Siena riconosce l'esistenza della Santa Sede e di tutte le sue istituzioni.

I.2 : Il solo culto Aristotelico potrà essere esercitato o diffuso mediante proselitismo in pubblico nelle taverne, nei municipi e negli altri edifici ed istituzioni della Repubblica di Siena.

I.3 - La religione spinozista e i discepoli di Averroè interpretano erroneamente l'Aristotelismo, perciò hanno una visione errata di Dio. Nonostante questo, la Santa Chiesa Aristotelica, nella sua grande bontà, e la Repubblica di Siena, nel rispetto dei suoi sudditi, tollera questi soli due culti secondo le seguenti condizioni:

I.3 bis - Le comunità di questi culti si possono installare nel territorio della Repubblica solo con il permesso del Principe, previo consulto dell'Arcivescovo di Siena.

I.3 ter - Le comunità di questi culti potranno praticare, predicare e fare proselitismo solo secondo le indicazioni dell'Arcivescovo, previo consulto del Principe. In ogni caso, per ricevere il permesso di pratica, predicazione e proselitismo del culto (In Gratibus , Res Parendo) dovrà comunque essere riconosciuta la Chiesa Aristotelica come istituzione ed esser consapevoli dell’esistenza di questo concordato.

I.4 : La Repubblica Siena riconosce la piena autorità della Chiesa Aristotelica e Romana nel dominio spirituale e sui vescovi delle terre senesi.

I.5 : La Santa Chiesa Aristotelica riconosce la piena autorità della Repubblica di Siena nel dominio temporale, in accordo con i dogmi aristotelici.

I.6 : Tutte le violazioni alle disposizioni di questo corpo di leggi parte I saranno considerate come un atto di eresia.


II - Il Ruolo della Chiesa nell'organizzazione temporale della Repubblica

II.1 - L'Arcivescovo della Repubblica, se risiede al suo interno da almeno quattro mesi, potrà sedere, su concessione del Principe, al Consiglio Repubblicano, al fine di aiutarlo a conformare la propria politica ai principi aristotelici. L'Arcivescovo si impegna a non far parte di altri consigli all'infuori di quello della Repubblica di Siena ed il Consiglio senese avrà facoltà di accordargli il diritto di voto. L'Arcivescovo può delegare un membro della Nunziatura a tale compito.

II.2 - L'Arcivescovo o il delegato che, a seguito di questa collaborazione, viene a conoscenza di informazioni confidenziali che possono compromettere la sicurezza della Repubblica s'impegna a non rivelarle, pena l'accusa di alto tradimento. D'altra parte se tali informazioni sono di natura tale da mettere in pericolo la Chiesa stessa o la Santa Sede, in questo caso l'Arcivescovo è tenuto a informare la Curia e l'Assemblea Episcopale dello SRING, dopo averlo comunicato al Principe ed al Consiglio.

II.3 - Un membro del clero Aristotelico che voglia assumersi una missione di natura temporale ne ha facoltà, ma non potrà violare in tale missione i principi della vera fede della quale la Chiesa Aristotelica è unica depositaria.

II.4 - Il Principe di Siena, che sarà intronizzato dall'Arcivescovo, ed i consiglieri della Repubblica devono essere battezzati, e, se non lo sono al momento dell'elezione, dovranno esserlo entro una settimana, poichè rappresentano in pubblico la Repubblica di Siena, incarnando i valori ed i precetti Aristotelici.

II.5 - Il Principe di Siena nomina al principio del suo mandato un confessore personale scelto tra il Clero della Repubblica di Siena.

II.6 - Il Principe non proporrà patenti di nobiltà per chi non sia stato battezzato.

II.7 - L'Assemblea Episcopale dello SRING terrà un elenco aere perennius della nobiltà elevata nella Repubblica di Siena ed in quanti ducati abbiano lo stesso accordo.


III - Il ruolo della Chiesa nella vita civile

III.1 : I matrimoni Aristotelici sono gli unici riconosciuti come validi.

III.2 : Conformemente al decreto Matrimonium Prohibiti, il "matrimonio civile", o tutte le altre forme d'unione di questo tipo con lo scopo di legare l'uomo alla donna e la donna a l'uomo, per i fedeli della Santa Chiesa Aristotelica è severamente vietato sulle terre della Repubblica di Siena.

III.3 : La Chiesa fa propria la missione d'aiutare i più miserabili. I suoi rappresentanti cercheranno dunque di partecipare in maniera attiva alle azioni di carità coordinando, per quanto possibile, i loro sforzi con le autorità municipali e repubblicane.

III.4 : La Chiesa fa propria la missione di educare il popolo ai giusti valori Aristotelici ed al rispetto delle istituzioni repubblicane. Per questo essa ha il diritto di veto sulla scelta dei professori ottenenti una cattedra all'università senese per tutti i corsi relativi alla via della Chiesa.

III.5 : Ogni ecclesiastico non deve rendere conto a nessuno dei suoi atti spirituali tranne che al suo vescovo. A nessun chierico può essere chiesto di rivelare ciò che è venuto a conoscenza a seguito del sacramento della confessione.

III.6 I Vescovi avranno completa autonomia e autorità nella nomina del Clero della loro Diocesi, sacerdoti o laici, e nell'autorizzarli ad amministrare i sacramenti.
Qualsiasi tentativo di occupazione di un incarico religioso al di fuori delle procedure canoniche verrà punito dalla giustizia ordinaria della Repubblica come disturbo dell'ordine pubblico.

III.7 : Almeno un rappresentante della diocesi deve essere presente alle manifestazioni organizzate dal Principe e dal suo Consiglio per le quali ha ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora il Principe o il Consiglio ne sono stati informati per tempo.

III.8 - Il Principe e i suoi Consiglieri dovranno assistere alle manifestazioni e celebrazioni religiose per le quali hanno ricevuto preventivo invito. L'assenza di un rappresentante può essere tollerata, qualora l'Arcivescovo o il Vicario Generale ne sia stato informato per tempo.


IV - La Giustizia della Chiesa

IV.1 - Per la promessa canonica di intronizzazione nella Cattedrale di Siena, il Principe, come i suoi successori, si impegnano a perseguire le eresie sotto tutte le forme che esse potrebbero prendere. Il crimine di eresia è riconosciuto come disturbo dell'ordine pubblico.

IV.2 - La Santissima Inquisizione ed il Tribunale Inquisitoriale di Siena sono istituiti sul territorio della Repubblica. I poteri e le prerogative della Santissima Inquisizione e del Tribunale sono quelli definiti nel Diritto Canonico della Santa Chiesa Aristotelica e Romana.

IV.3 - Il Tribunale Inquisitoriale e la Giustizia della Chiesa sono competenti nei casi di eresia, scisma, apostasia, insulto, blasfemia o diffamazione verso la Chiesa, le sue istituzioni, i suoi membri o i suoi insegnamenti ; di prevaricazione o di violazione di giuramento fatto sulle Sante Scritture.

IV.4 - L'Inquisizione, gli Arcivescovi e l'Assemblea Episcopale dello SRING collaboreranno con la giustizia della Repubblica al fine di ottenere la concordia e l'armonia tra i cittadini fedeli aristotelici, combattere le minacce alla società civile e provvedere alla salvezza delle anime.

IV.5 - Il tribunale religioso farà applicare le differenti punizioni decise e previste dal Diritto Canonico attraverso la Vidamia di Siena.

IV.4 bis - Le sanzioni pesanti, conformi alla Carta dei Giudici, come i roghi pubblici saranno oggetto di approvazione della Repubblica.

IV.4 ter - Nel caso il tribunale ecclesiastico non sia in grado di fare applicare la sentenza, il tribunale temporale locale dovrà occuparsene, ed il condannato dovrà adeguarsi alla sentenza pronunciata dal giudice laico, conformemente alla domanda della procura ecclesiastica.

IV.5 - I tribunali ecclesiastici hanno precedenza su quelli temporali, i primi possono dissentire dai secondi per i casi di loro competenza.

IV.6 - I condannati potranno fare appello sulle sentenze del tribunale inquisitoriale al Tribunale della Rota Apostolica e della Cassazione, a Roma.

IV.7 - Qualora la sentenza sia contestata dall'autorità civile, verrà istituita una commissione composta dall'Arcivescovo senese, da un funzionario della Santissima Inquisizione, dal giudice della Repubblica e da un membro della CAI. Questa commissione esaminerà nuovamente il caso, ed il suo verdetto, scaturito dai tre quarti dei membri, sarà insindacabile.

IV.8 - I giudizi della Chiesa in materia matrimoniale hanno effetto civile.

IV.9 - Le pene dispensate dal Tribunale Religioso sono quelle previste dal Diritto Canonico, riportate qui di seguito:.
Dei reati:
- L'Apostasia consiste in uno o più atti di rigetto o rifiuto, da parte del battezzato, della Fede Aristotelica.
- Gli scismatici ingannano con false parole gli uomini conducendoli su sentieri distanti da quelli originari della Chiesa Aristotelica e ratificato dalla Curia, dal Santo Ufficio o dal Collegio Teologale Italiano.
- La stregoneria, che è definita come l'apprendistato e/o la pratica di riti magici e diabolici, ovvero senza l'intervento divino, è un gravissimo crimine. Il fatto di leggere nei pensieri degli altri Res Parendo o In Gratibus è considerato come stregoneria.
- Dello spergiuro: E' considerato come spergiuro una persona che menta dopo aver giurato di dire il vero dinnanzi alle Sante Scritture o alle reliquie dei santi, anche in ambito civile.
- Della bestemmia: E' fatta proibizione di bestemmiare il Dio che tutto governa, Aristotele e Christos, i santi ed in particolare il santo protettore del Provincia o di una delle sue città o ingiuriare membri della Chiesa Aristotelica Res Parendo o In Gratibus.

IV.11 - La procedura tradizionale:
L'Arcivescovo, dopo aver avvertito l'autorità giudiziaria ed il Principe, può istituire un procuratore ecclesiastico.
Il procuratore ecclesiastico ha in carico l'istruzione del processo, che conduce in segreto.
Raccoglie le prove, interroga le parti ed i testimoni, e raccoglie le confessioni.
Giudica l'opportunità di incriminare, redige e fa lettura dell'atto d'accusa.
Le autorità del tribunale della Provincia, ricevute le prove, procederanno ad allestire il processo civile il cui verdetto sarà pronunciato e ratificato In Gretibus da una commissione che riunisca un Arcivescovo ed il Giudice della Repubblica.
Tale commissione, Res Parendo, è detta Tribunale religioso.
Se un imputato durante un processo civile si dimostrasse uno spergiuro il giudice civile sarebbe tenuto a segnalare all'Arcivescovo la cosa in modo che questi possa indire il Tribunale Religioso.
Qualora la Curia Romana in persona dovesse pronunciare una accusa di stregoneria, apostasia, scismatismo o bestemmia dopo indagine della Santissima Inquisizione Romana, allora la pena inflitta dal Tribunale Religioso dovrebbe essere esemplare.


V - I privilegi del clero

V.1 - L'Arcivescovo della Repubblica potrà disporre di un corpo armato speciale, detto Guardia Episcopale, che non agirà mai contro gli interessi della Repubblica stessa. La Guardia Episcopale è regolata dalle norme del Diritto Canonico.

V.2 - I chierici aristotelici possono richiedere alla Repubblica una scorta, qualora la loro missione di emissari di Dio renda necessario uno spostamento all'interno della Repubblica.

V.3 - La Repubblica di Siena si impegna ad aiutare i chierici a divenire parroci IG mediante un prestito o dono (non oltre i 1000 ducati) su richiesta dell'Arcivescovo di Siena. Questo prestito o dono sarà concesso esclusivamente nel caso il futuro parroco IG rimarrà nella Repubblica di Siena l'ordinazione per uno spazio temporale minimo di quattro mesi. Questi dovrà altresì non essersi macchiato di alcun crimine grave nei confronti della Repubblica.

V.4 - I chierici aristotelici non potranno essere trascinati in tribunale se non con il patrocinio di un altro chierico.

V.5 - La Repubblica si impegna a cercare di velocizzare la vendita di beni immobili di sacerdoti che debbano prendere in carica la direzione di una parrocchia ricadente entro la repubblica tramite affissioni nei municipi di avvisi pubblici all'acquisto dei suddetti beni.

V.6 - I membri della Nunziatura Apostolica, quali Ambasciatori della Santa Sede, godono dell'immunità diplomatica. Per immunità diplomatica si intende una situazione giuridica soggettiva privilegiata riconosciuta e garantita a taluni soggetti, in considerazione della loro posizione e funzione istituzionale. Gli effetti delle immunità sono riconducibili alla non processabilità per tutti i reati esclusi quelli previsti dall'articolo seguente.

V.7 - Per i reati quali la compravendita di ingenti merci sul territorio della Repubblica senza previa autorizzazione, il brigantaggio, l’assalto ai municipi o l’assalto al castello di una capitale, i funzionari apostolici rimangono processabili, ma potranno essere giudicati esclusivamente da un tribunale composto da un membro della Santissima Inquisizione, un Arcivescovo del Regno ed il Giudice della provincia ove è compiuto il misfatto. La pena sarà decisamente più severa ed esemplare. Altrettanto, verrà vagliata l'ipotesi di espellerli dalla Congregazione degli Affari del Secolo.

V.8 - Un ecclesiastico avente un titolo nobiliare dovrà essere trattato come un nobile laico, con un'unica differenza. Egli dovrà sì giurare fedeltà alle autorità temporali, ma nel qual caso vi sia necessità, dovrà obbedire alle leggi divine ed alla Santa Chiesa, senza ovviamente danneggiare ingiustamente la Repubblica.


Firmato a Siena il primo giorno del decimo mese dell'Anno Domini MCDLVII




A nome della Repubblica di Siena:

Isabella II Myah Carroz, Principessa della Repubblica di Siena
Sophie De Polignac detta Sophy, Ciambellano della Repubblica di Siena

A nome della Santa Chiesa Aristotelica locale:

Monsignor Enea Silvio Piccolomini Asburgo d'Argovia,
Arcivescovo Metropolitano di Siena,
Missus Inquisitionis

A nome della Congregazione degli Affari del Secolo:

Massimo Valerio Stibbert detto "Tormax", Ambasciatore Apostolico
Monsignor Giacomo Borgia detto "Marves",
Protonotario Apostolico,
Vicario Generale della Serenissima,
Docente Seminariale

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