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 Serenissima Rep. di Venezia - Statuto delle Città della Repubblica

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Runaym

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MessaggioTitolo: Serenissima Rep. di Venezia - Statuto delle Città della Repubblica   Serenissima Rep. di Venezia - Statuto delle Città della Repubblica EmptyGio Gen 20, 2011 2:00 am

Citazione :
Statuto delle Città della Repubblica


Comma I. Gestione delle città e Sindaci

La gestione delle città è affidata ai Sindaci.
I Sindaci sono eletti dalla popolazione della città ogni trenta giorni, tramite votazione a maggioranza assoluta. Nel caso in cui uno dei candidati non raggiunga tale quorum (50%+1 degli aventi diritto al voto), si procederà al ballottaggio tra i due candidati che avranno ottenuto più voti. L'esito si avrà due giorni dopo l'inizio del ballottaggio.
Il Sindaco deve ottemperare alle disposizioni del Doge e del Consiglio della Repubblica, rispetta e fa rispettare il suo volere e si impegna ad utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio per favorire prima di tutto il benessere della Repubblica tutta, senza favorirne alcuna parte o singolo abitante.
Il sindaco si impegna a lavorare di concerto allo Sceriffo, al Ministro del Commercio e al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, per il corretto svolgimento della vita economica della Repubblica.
Il Sindaco si impegna a lavorare di concerto al Prefetto e al Capitano per garantire idonee difese alla città di appartenenza.

Comma II. Inettitudine o dolo del Sindaco

In caso d'impossibilità a completare il mandato, per richiesta avanzata dal Sindaco medesimo, assenza prolungata (almeno 3 giorni consecutivi o 7 giorni, anche non consecutivi, nel corso del mandato), dolo, insubordinazione, grave incapacità, o in presenza di situazioni di pericolo continuato, il Doge ed il Consiglio della Repubblica possono sostituire il Sindaco in carica con un Commissario Repubblicano (vedi Comma IV) o autorizzare l'ingresso entro le mura della città da parte dell'Esercito Repubblicano.
Il Sindaco che per dolo o inefficienza fosse destituito dal suo ruolo sarà considerato passibile di denuncia per Tradimento o Alto Tradimento.

Comma III. Dimissioni del Sindaco

Il Sindaco che, a seguito di qualunque motivo, voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà:
a) indicare preventivamente al Consiglio della Repubblica (con tre giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse), tramite messaggio in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Doge, l’intenzione di rassegnare le dimissioni e dovrà attendere il responso del Consiglio;
b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire;
c) prima delle dimissioni, dovrà chiudere tutti i mandati del municipio eccetto quelli conservativi e dovrà informare in Camera dei Sindaci su tutti gli autobuy del municipio e non rinnovarli qualora fosse in grado di farlo;
d) prima delle dimissioni dovrà affidare mandati conservativi ai Vice Prefetti cittadini, delegandoli nella gestione delle merci e della liquidità minicipale, in modo che i cittadini non debbano sopportare disagi dovuti alle dimissioni;
e) prima delle dimissioni dovrà fornire un resoconto dettagliato del consuntivo municipale attenendosi alle regole del resoconto di fine mandato.

Il Sindaco che si dimetterà senza seguire i termini prescritti potra' essere denunciato per Tradimento o Alto Tradimento.

Comma IV. dei Commissari Repubblicani

La Repubblica si riserva il diritto di nominare un Commissario Repubblicano facente funzioni del Sindaco quando questo dovesse venire a mancare come per i casi in oggetto nei Comma II e III della presente legge quadro.
Il Doge e il Consiglio si riservano altresì il diritto di utilizzare l'esercito repubblicano per prendere il controllo del municipio. Il Generale preposto a tale compito verrà nominato Commissario Repubblicano e avrà facoltà, sempre sotto l'egida del consiglio, di bloccare le elezioni in casi gravi di disordine pubblico, e di sbloccarle una volta che l'emergenza sia cessata.
I Commissari Repubblicani saranno considerati Sindaci a tutti gli effetti, e risponderanno alle indicazioni che il Consiglio della Repubblica riterrà opportuno porre in essere per il benessere della comunità.
I Commissari Repubblicani risponderanno per gli stessi doveri di un Sindaco regolarmente eletto fatto salve per le disposizioni sul prestigio cittadino, che sarà bloccato fino a quando la situazione di emergenza sia cessata.


Comma V. Consuntivo economico municipio

Il Sindaco è obbligato a documentare le condizioni economiche municipali, con apposita prova:
- lo stato della casse (consuntivo);
- lo stato dell'inventario, compreso quello della taverna municipale;
- ordini di acquisto e vendita;
- eventuali mandati aperti ed il loro contenuto;
- situazione asce per le città di foresta;

E' obbligato a presentare tutti questi documenti al 1°, 15° e 30° giorno del mandato, mentre al 7° e 21° giorno è obbligato alla sola presentazione del consuntivo. A discrezione del Doge e del Consiglio potranno venir richiesti altri dati e altre prove che documentino la situazione economica del Municipio.
Il luogo deputato per la presentazione di tale documentazione è la Camera dei Sindaci.
Su ogni prova (screen) deve essere ben visibile la data esatta (farà fede la data riportata sul profilo del pg con data e ora ultimo collegamento)
Se il Sindaco non ottempera a mostrare il consuntivo (entro 24 ore) come richiesto potrà essere denunciato per Omissione d'Atti d'Ufficio o per Tradimento a seconda se vi sia accertato dolo o meno.
Le prove (screen) della condizione economica municipale sono necessarie ai membri del Consiglio per valutare l'operato del Sindaco; nel caso in cui venissero riscontrate gravi mancanze o perdite, il Consiglio può intervenire e dopo accurata indagine decidere di sostituire il Sindaco, chiedendone le proprie dimissioni o incaricando un Commissario Repubblicano di prendere il controllo del Municipio.
La consistenza dell'inventario della taverna municipale non può superare i 400 ducati.
Il Sindaco ha la possibilità ma non l'obbligo, qualora lo desideri, di rendere pubblico ai cittadini, per via privata o con dichiarazione pubblica, qualsiasi dato inerente il bilancio cittadino (stato della cassa, stato dell'inventario, andamento economico), previa autorizzazione. Questi dovra' far richiesta in Camera dei Sindaci al
Ministro del Commercio motivando la sua volontà di rendere pubblico il bilancio cittadino.
Il Ministro del Commercio sottoporrà la richiesta al Consiglio della Repubblica che valutera il caso, autorizzando o negando tali pubblicazioni.
Il Sindaco sara' libero invece di mostrare mandati conferiti.


Comma VI. Del prestigio cittadino

Il Consiglio si impegna a tenere aggiornata una classifica con il Prestigio Municipale al fine di individuare i Municipi più virtuosi.
Il Ministro del Commercio insieme allo Sceriffo e al Ministro delle Miniere aggiorneranno ogni 15 giorni il prestigio delle città, nell'apposito spazio in Taverna della Repubblica, tenendo in considerazione:

- Utile in ducati del prodotto settimanalmente, considerando la liquidità sul numero di abitanti;
- Quantità di beni prodotti dalle risorse cittadine e vendute alla Repubblica, considerando i ducati o il valore in ducati delle merci donate rispetto al numero di abitanti
- Media affluenza alle miniere, in proporzione agli abitanti;
- Eventuali donazioni alla Repubblica, considerando i ducati o il valore in ducati delle merci donate sul il numero di abitanti;

Nel calcolo si potrà tenere in considerazione le eventuali difficoltà delle realtà locali, documentandone l’entità.
Le valutazioni con relativa indicazione di prestigio saranno a discrezione del Ministro del Commercio, dello Sceriffo e del Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere e varieranno nella seguente forma:

Eccellente 0.50
Buono 0.25
sufficiente 0
mediocre -0.25
insufficiente -0.50


A seconda della valutazione, seguendo i sopracitati parametri, ai municipi verrà corrisposto un bonus o un malus di prestigio.
Ogni municipio partirà con un prestigio minimo equivalente a due stelle fino ad un massimo di cinque.
Qualora un municipio dovesse scendere sotto la soglia delle due stelle il Consiglio della Repubblica inizierà un indagine per valutare la posizione del Sindaco ed eventualmente operarne la sostituzione.
Al raggiungimento del massimo di prestigio consentito, cinque stelle, il bonus positivo concorrerà a mantenerlo entro le cinque stelle.
Il municipio che raggiungerà le 5 stelle avrà diritto come premio al rimborso dei punti stato pagati per l'espletamento delle funzioni municipali, inoltre il Consiglio si riserva il dovere di istruire in accordo con il Sindaco e a seconda delle necessità, tutta una serie di interventi di natura economica e sociale, come premio per i risultati ottenuti.
L'obbiettivo finale è quello di stimolare le comunità locali affinchè lavorino per il benessere della comunità nazionale tutta, in cambio potranno usufruire di tutta una serie di interventi bonus che possano giovare alla propria realtà locale.


Comma VII. Reciprocità Municipi-Repubblica-Municipi

VII.1 Reciprocità dei doveri tra Municipi-Repubblica
Tenuto conto che i Municipi per lavorare degnamente necessitano di una situazione minima di cassa e inventario, valutato che oltre una certa soglia la presenza di cassa in Municipio non concede benefici e costituisce un rischio di assalto, tenuto conto che il sistema adottato per l'acquisizione di beni da parte del Ministro del Commercio concede pari opportunità ai Municipi se essi sono basati su pari situazioni, vengono designati dei sistemi di interscambio monetario tra Repubblica e Municipi.
Per un corretto svolgimento della vita economica municipale sono sufficienti mediamente 2500 ducati, 3000 per le città di foresta.
Ogni esubero di questa soglia dovrà essere spostato in un fondo specifico che la Repubblica si impegna a custodire. Il Sindaco ha facoltà di decidere se donare parte degli esuberi alla Repubblica o mantenerli in toto nel fondo repubblicano. Ogni eventuale donazione concorrerà all'aumento del Prestigio Municipale. Il fondo repubblicano non potrà contenere più di 2500 ducati tra liquidi e merci. Oltre tale soglia, qualsiasi deposito fatto nel fondo andrà nelle casse repubblicane e verrà annotato come donazione del Municipio alla Repubblica.
Traccia di tali spostamenti sarà annotata un apposito registro nella camera dei sindaci.

VII.2 Reciprocità dei doveri Repubblica-Municipi
In qualsiasi momento un Municipio può richiedere una parte delle merci e ducati preventivamente spostati nel fondo repubblicano, facendone richiesta alla Repubblica motivandone le ragioni;
Il Consiglio ha facoltà di accettare o rifiutare la richiesta. In casi di grave crisi finanziaria della Repubblica, il Consiglio si riserva di non rendere ai Municipi il loro fondo, per poter favorire il bene comune e per aiutare la Repubblica a risollevarsi.
Il Ministro del Commercio, in accordo con il Consiglio, espone in Camera dei Sindaci una "tabella di controvalore" che valuta le merci in ducati, utile solo a questo scopo.
Se il consolidato scende sotto la soglia minima di 1000 tra ducati e merci, il Sindaco può chiedere l'intervento della Repubblica in modo da integrare il minimo necessario affinché il Municipio abbia la consistenza minima per permettere di lavorare in modo equo.
Il Consiglio istruisce la donazione verso il Municipio chiedendo eventualmente le dimissioni del Sindaco e facendo intervenire i Commissari Repubblicani, qualora ci sia stata una gestione non ottima delle casse municipali da parte del Sindaco stesso.
Il fondo repubblicano ha lo scopo di garantire l'efficienza economia dei Municipi, sopratutto in casi di emergenza quali furti o cattiva gestione delle casse municipali.


Comma VIII. Della difesa del Municipio e delle casse municipali.

In materia di difesa cittadina è auspicabile una proficua collaborazione tra Sindaci e Prefettura, attraverso i Vice Prefetti cittadini come ideale punto di collegamento.
Il Sindaco ed il Responsabile della milizia volontaria, in collaborazione con Prefettura, stabiliranno quale sia la migliore strategia per la difesa del Municipio tenendo conto della realtà locale.
I Sindaci possono avvalersi sia dell’ausilio della Milizia cittadina volontaria da loro autorizzata sotto la supervisione della Prefettura che della milizia assunta in municipio, garantendo un minimo di difensori stabilito in accordo con la Prefettura.
In caso di comprovata emergenza il Prefetto potrà richiedere al sindaco di assumere dal suo ufficio la milizia per la difesa della città nel numero di miliziani che egli riterrà che ve ne sia bisogno.
Qualora il sindaco e la milizia volontaria non riuscissero a garantire il numero di difensori necessari, il Prefetto assumerà la gendarmeria e il Sindaco dovrà rimborsare il costo degli stipendi alla Repubblica.
In tempo di guerra la difesa delle città rimane responsabilità della Prefettura affiancata dall'esercito della Repubblica per la difesa del territorio.
Il Sindaco, ogni giorno, è tenuto a comunicare alla prefettura il numero di miliziani in servizio.
Il Sindaco a sua discrezione stabilisce il compenso per le Milizie Municipali. Alle Milizie Volontarie non spetta di diritto alcun rimborso per i loro servigi a meno che non sia il Sindaco stesso ad offrirlo.
Se il Sindaco non garantirà la difesa minima stabilita e non collabora con il Prefetto nella difesa della città, potrà essere denunciato per disturbo dell’ordine pubblico (della Disubbidienza).
In caso di assalto e conquista del Municipio, il Sindaco che non avrà attuato la strategia di difesa accordata con il Prefetto potrà essere denunciato di Alto Tradimento.
Se un sindaco non ritiene il Vice Prefetto designato all’altezza del compito assegnato dal Prefetto per la collaborazione potrà segnalare l’inefficienza al Prefetto stesso che potrà decidere se prendere provvedimenti.
Se un Sindaco ritiene inadeguate le misure di difesa adottate dalla Prefettura, potrà aumentare il numero di miliziani a sua discrezione e segnalarlo al Prefetto o al Consiglio, motivando le ragioni di tale scelta in modo che la situazione venga messa sotto esame.


Comma VIII.I Servizio minimo di difesa

Se il prestigio municipale è inferiore alle tre stelle, il Sindaco ha diritto a chiedere l'intervento gratuito della gendarmeria da parte del Prefetto, fino a che il Consiglio non effettuerà la donazione per superare tale soglia. In questo caso, il Sindaco, una volta accertato che il Prefetto stia intervenendo con la gendarmeria (assunzioni presenti in municipio), non ha responsabilità sulle milizie da presentare a difesa della Città.
Se il prestigio municipale è uguale o superiore alle 3 stelle, il Sindaco deve disporre di un servizio di difesa minimo (miliziani municipali, volontari o gendarmi istituiti dal Prefetto ma pagati dal Municipio) pari almeno a 1 miliziano ogni stella di prestigio attribuita alla città.
Un Sindaco che non garantisce il servizio di difesa minimo stabilito qui sopra, incorre, qualora il Municipio venga assaltato con successo, nel reato di Alto Tradimento previsto dal Corpus Iuris.
La difesa di Venezia Capitale sarà sotto la responsabilità del Prefetto, che potrà indicare al Sindaco il numero minimo di miliziani a prescindere dal prestigio cittadino.


Comma IX. Della Tutela del Municipio e delle sue casse

Al fine di garantire la sicurezza delle casse municipali da azioni di brigantaggio, e per evitare fughe di sindaci eletti o di funzionari individuati dal consiglio, con l'intera cassa municipale, ogni Sindaco eletto e ad ogni Commissario Repubblicano nominato dal Consiglio che si macchierà di tali gravi crimini, verrà accusato di Alto Tradimento
In caso di assalto riuscito l'assalitore che si troverà ad occupare il municipio verrà inserito automaticamente nelle liste nemici degli eserciti repubblicani e verrà accusato di Alto Tradimento
Qualora il Sindaco debba spostarsi dalla città, dovrà chiedere il permesso al Prefetto, che glielo concederà solo in casi di comprovata necessità;
Non potrà spostarsi se non dopo 24 ore dall'ottenimento del permesso
In questo caso ne verranno monitorati i spostamenti.


Comma X. Della Tutela dei Cittadini

Il Sindaco puo' mettere una tassa del valore di 1 Ducato per ogni proprietà. Per la tassazione superiore a 1 Ducato, il Sindaco dovrà chiedere tale deroga al Consiglio della Repubblica, il quale si riserverà il diritto di valutare e autorizzare o meno tale tassazione.
Se il Consiglio della Repubblica e il Doge riterranno necessarie delle tassazioni straordinarie a beneficio della Repubblica stessa, il sindaco sara' tenuto ad adempiere alla richiesta imponendole sui cittadini della propria citta'.
Per la mancata osservanza di tale richiesta il sindaco puo' essere accusato di disturbo dell'ordine pubblico (della Disubbidienza)


Comma XI. Della presa visione del presente Statuto

Ogni Sindaco è tenuto a dichiarare di aver preso visione del presente Statuto e di osservarne le norme ivi presenti, nella forma che segue:

Quote:
Io __________ Sindaco di__________ dichiaro di aver preso visione del presente Statuto e mi impegno ad osservarne tutte le norme.


Tale dichiarazione dovrà esser fatta in Camera dei Sindaci sotto il presente Statuto entro 24 ore dalla sua elezione.
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