Runaym
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| Titolo: Serenissima Rep. di Venezia (Cartina) - CORPUS IURIS Gio Gen 20, 2011 1:31 am | |
| Fonte: http://www.le317.fr/cartes/index-ita.php - Citazione :
- Corpus Iuris
Principi generali del Diritto Serenissimo:
- Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato.
- Ogni atto illecito di cui il giudice ritenga l'imputato colpevole è sanzionato da una pena, che deve rispettare i limiti della Carta del Giudice.
- La pena deve essere proporzionale all’atto che l’ha generata.
- Ogni imputato ha diritto a un processo equo e può essere assistito da un avvocato di sua fiducia. La repubblica per garantire a tutti i cittadini una opportuna difesa in tribunale si impegna a stilare un albo pubblico di avvocati d'ufficio repubblicano a disposizione degli imputati.
- La legge non ha carattere retroattivo. Nessuno può essere punito per un fatto che all'epoca in cui fu commesso, non costituisse reato o illecito. Unica eccezione se la legge posteriore, risulta essere più favorevole all'imputato (favor rei). Il favor rei si applica ad ogni norma eccetto a quelle che abbiano come capo di imputazione Tradimento o Alto Tradimento. Nessuno può essere punito con pene che eccedano quanto scritto nella carta del Giudice, o che violino le disposizioni delle leggi Repubblicane.
Una persona non può essere condannata due volte per lo stesso reato riportati in istanze di pari grado.
Il presente Corpus Legislativo obbliga all’osservanza delle norme tutti i cittadini presenti a qualunque titolo sul territorio della Repubblica, compresi quindi i cittadini di stati esteri.
Ogni cittadino ha il dovere di informarsi sulle leggi vigenti nella Repubblica. Nessuno può invocare a propria scusante l'ignoranza della Legge.
Le fonti del Diritto Serenissimo: Le seguenti fonti sono poste in ordine gerarchico e indicano la priorità da assegnare in caso di conflitto tra le norme: - Carta dei Giudici - Leggi Repubblicane - Decreti Dogali - Forme Legislative Repubblicane (e.g. Regolamenti delle Istituzioni) - Leggi Municipali (e.g. Ordinanze Municipali)
Qualora non si presenti contrasto legislativo tra loro, le Fonti del Diritto Serenissimo sono poste su un piano di uguaglianza.
Legge 1: delle fonti del diritto Serenissimo:
- Carta dei Giudici Essa è la Carta Fondamentale Universale che regola l'attività e la professionalità di ogni Giudice.
- Leggi Repubblicane Queste sono le leggi approvate dal Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia. Rimangono sempre in vigore, salvo modifica Consigliare. Il Doge e il Portavoce sono obbligati a pubblicare ogni legge o sua modifica approvata dalla maggioranza semplice dei Consiglieri rendendola visibile alla popolazione, al Siniscalcato (IG) o in Bacheca Consigliare (Forum).
- Decreti Dogali Il Decreto Dogale è uno strumento legislativo temporaneo. Il Doge lo emette di propria iniziativa, meglio se approvato dalla maggioranza semplice del Consiglio. Il Decreto entra in vigore dalle 4:30 del giorno seguente la pubblicazione, non ha effetti retroattivi e ha una durata di 15 giorni. Il Decreto dopo tale termine non è più valido e non produce più alcun effetto legislativo. Violazioni al Decreto nel suo periodo di validità e processi collegati a tali infrazioni rimangono in essere e vengono portati a termine anche dopo il termine di validità del Decreto.
- Forme Legislative Repubblicane (e.g. Regolamenti delle Istituzioni) Ogni Istituzione della Repubblica può essere disciplinata da un regolamento interno. Il regolamento interno deve essere depositato in Consiglio e ufficialmente approvato e pubblicato dallo stesso, indicandone anche la data di entrata in vigore. Il regolamento è estraneo al corpo delle leggi, ma può sancire comportamenti non consoni ai membri delle Istituzioni e quindi sanzionabili tramite applicazione di reati previsti nelle leggi. Tutte le Istituzioni della Repubblica sono dipendenti dal Doge. Il Doge ha diritto di veto sull'approvazione dei nuovi regolamenti e potere di abrogazione dei regolamenti approvati da suoi predecessori.
- Leggi Municipali (e.g. Ordinanze Municipali) Si definisce “Ordinanza Municipale” l’imposizione di un determinato comportamento nell’ambito del Municipio che le ha promulgate. La sua validità si estende a tutti coloro che si trovano a transitare in una determinata realtà cittadina, quale che sia la motivazione del soggiorno. I sindaci possono proporre ordinanze municipali su qualunque materia, che saranno soggette all'approvazione espressa del Consiglio. I Sindaci richiedono detta approvazione al Consiglio con istanza al Ministro del Commercio in Camera Sindaci, indicando chiaramente il testo dell'ordinanza e le motivazioni che la rendono auspicabile o necessaria. Il Ministro del Commercio porta all'attenzione del Consiglio la proposta di ordinanza per la sua votazione. Il Consiglio può modificare la forma o il merito dell'ordinanza, subordinando a tale modifica la sua approvazione. Il Consiglio, entro tre giorni, concede o nega detta approvazione, in quest'ultimo caso con motivazione riportata in camera sindaci per il tramite del Ministro del Commercio. Trascorsi tre giorni senza comunicazioni da parte del Consiglio, la proposta di ordinanza è da intendersi rigettata. L'ordinanza ha valore legislativo se: - viene pubblicata nel messaggio del Sindaco in municipio come prima informazione disponibile (prima riga). In caso esistano più ordinanze esse vanno accodate una dopo l'altra e prima di ogni altro messaggio del Sindaco. - viene pubblicata in taverna della Repubblica dal Portavoce ed entra in vigore il giorno dopo la sua affissione, si considera tacitamente rinnovata, e rimarrà vigente fintanto che non verrà esplicitamente abrogata o modificata dal sindaco in carica o dal Consiglio. E' compito del Sindaco anche informare il Portavoce della cancellazione di una Ordinanza Municipale. Il Consiglio, con disposizione motivata da pubblicare nell'Ufficio del Portavoce e in Camera Sindaci, può imporre ad un Sindaco l'abrogazione o la modifica di una Ordinanza precedentemente approvata, per sopraggiunti motivi di opportunità derivanti dalla necessità di tutela di interessi superiori.
L'apertura dei processi collegata a infrazione delle Ordinanze spetta al Sindaco che è anche responsabile di fornire tutte le informazioni agli organi competenti. Il costo del processo sarà a carico delle Casse Municipali.
Legge 2 - della gravità dei Reati e delle Pene
Questa legge classifica i Reati riconosciuti nella Serenissima Repubblica di Venezia e determina le Pene da eseguire rispettivamente al Reato commesso.
2.1 - I Reati I Reati sono divisi in tre categorie: Reati Leggeri, Reati Seri e Reati Gravi.
i. I Reati Leggeri sono passibili delle pene dal livello I al livello IV o di una loro combinazione. ii. I Reati Seri sono passibili delle pene dal livello II al livello V o di una loro combinazione. iii. I Reati Gravi sono passibili delle pene dal livello II al livello VIII o di una loro combinazione.
2.2 - Le Pene Le pene per i Reati commessi nella Serenissima Repubblica di Venezia sono, per ordine crescente di gravità, classificate secondo i seguenti livelli:
I. Pubbliche Scuse affisse nella Taverna della Repubblica (il Giudice in ogni caso applicherà 1 Ducato di ammenda e darà un tempo limite al reo per fare le pubbliche scuse. Se l'imputato colpevole , non farà le sue scuse entro il tempo previsto del Giudice o se il giudice riterrà che le scuse fatte non sono espresse a dovere, verrà aperto a suo carico un processo per mancanza collaborazione con la giustizia)
II. L’Obbrobrio Pubblico. Annuncio pubblico della condanna e del reato commesso (sul Forum , nella Taverna della Repubblica. Il Giudice comunque applicherà 1 ducato di ammenda perché risulti colpevole in tribunale )
II. I Lavori Forzati presso il Municipio, presso la Chiesa, presso un terzo danneggiato, presso le Miniere Repubblicane. Il lavoro forzato presso una miniera repubblicana può consistere in due diversi livelli di sanzione: - sanzione leggera: prevede il lavoro forzato in miniera per un determinato numero di giorni; - sanzione pesante: prevede il lavoro forzato in miniera per un determinato numero di giorni, più il versamento, alla Repubblica, della metà dello stipendio ricevuto per il periodo lavorativo imposto. I lavori forzati imposti in miniera non potranno superare i 7 giorni nel caso della "sanzione leggera", mentre non potranno superare i 14 giorni per la "sanzione pesante"
III. L’Ammenda. Essa può essere versata al querelante come risarcimento ed alla Repubblica come costo amministrativo della Giustizia.
IV. La Prigione, pena leggera, di una durata minore o uguale a 3 giorni.
V. La Prigione, pena dura, di una durata maggiore a 3 giorni.
VI. La perdita della Benemerenza.
VII. L’Esilio Forzato. In alcuni casi gravi (Alto Tradimento o Rapina) la provincia ha il diritto di sostituire la pena di morte con l'Esilio (che non deve essere superiore a 3 mesi). La provincia non può vietare a un imputato di continuare a gestire la propria proprietà nella provincia. In casi meno gravi, sarà necessario per il giudice se vuole emettere questa sentenza di avere l'accordo del giocatore di andare in Esilio.
VIII. La Pena Capitale, tramite impiccagione, ruota, decapitazione o rogo (con o senza strangolamento seguente la confessione dei crimini). Il tipo di morte dipende dal reato e dal ceto sociale della vittima. I nobili non possono essere impiccati.
2.3 - Variazioni dell'Entità delle Pene Gli avvenimenti di seguito elencati possono aggravare o attenuare le pene applicate.
2.3.1 - Recidiva Ogni recidiva, a seconda della gravità e della categoria della pena per i reati che l'imputato ha commesso, accrescerà detto reato di una categoria. Sono da considerarsi recidivi tutti i condannati i cui processi a carico siano ancora visibili presso la Corte di Giustizia. Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione. Fanno eccezione i reati di Brigantaggio, Tradimento e Alto Tradimento: nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di tali delitti, in caso di reiterazione di reato, sarà sempre applicata l'aggravante della recidiva.
2.3.2 - Intralcio mediante Testimoni Qualunque testimonianza chiamata dalla difesa (senza giustificato motivo) al fine di far prolungare il processo costituirà un aggravante per l'accusato e provocherà un aumento di categoria del reato commesso. Per giustificato motivo si intende una testimonianza attinente al processo in corso che porti informazioni ulteriori a quelle derivanti dal normale svolgimento del processo.
2.3.3 - Ammissione di Colpa L’ammissione e la confessione dei reati da parte dell’imputato si traducono in una attenuante delle pene applicate a discrezione del Giudice.
2.3.4 - Mancata Risposta in Giudizio La mancata presentazione dell’imputato ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice costituisce una aggravante all’entità delle pene applicate a discrezione del Giudice.
2.3.5 - Complicità Colui che si rende complice di un reato, anche senza aver commesso personalmente il reato, sarà giudicato come tale ( ovvero come complice del reato commesso con il reo principale). Si definisce la complicità in base alla prove esibite in giudizio che ne comprovino il reato eseguito con altri.
2.3.6 - Associazione a Delinquere Associazione per delinquere si manifesta quando tre o più persone commettono un delitto o un atto illecito. La semplice adesione all'associazione basta a configurare il reato in oggetto, a prescindere, cioè, dalla commissione di uno o più fatti illeciti. I capi, o comunque coloro che hanno dato vita all'associazione, vengono puniti dal legislatore con sanzioni più pesanti in quanto, chiaramente, la loro responsabilità è più grave.
Legge 3 - delle Procedure
3.1 – Tassazione Le tasse vengono riscosse dai Municipi, per conto dei Municipi stessi o della Repubblica. I Municipi posso riscuotere tasse dai propri cittadini fino al valore di singola imposta di 1 Ducato (estremo compreso) per ogni proprietà. Per la tassazione superiore a 1 Ducato, il Sindaco dovrà seguire le procedure stabilite dallo Statuto delle città della Repubblica.
3.2 – L'Esilio La pena dell'Esilio è prevista per alcuni Reati Gravi, ove espressamente indicato. Per gli altri reati, qualora il Giudice voglia emettere questa sentenza, sarà necessario provvedersi l'accordo con il giocatore incolpato, al fine di eseguire materialmente la condanna. Il Giudice ha il diritto di sostituire la pena di morte con l'Esilio. Il Giudice dovrà specificare al Consiglio in modo completo le cause di questo grave provvedimento, indicando anche la data entro la quale il condannato deve abbandonare il suolo della Repubblica (il termine non sarà mai in ogni caso inferiore ai 10 giorni). L'Esilio ha la durata massima di 3 mesi e la Repubblica non può vietare a un imputato di continuare a gestire a distanza le sue proprietà sul suolo della provincia. Se il condannato non abbandona il suolo veneziano entro il termine previsto, il suo nome verrà inserito nella lista degli indesiderati della Repubblica con la possibilità di essere ucciso dagli Eserciti Veneziani. Qualora il condannato dovesse rientrare prima della scadenza dei termini su suolo veneziano, si procederà con ulteriore denuncia. La pena prevista per tale nuovo procedimento è la condanna a morte.
3.3 – Ordinanze Municipali Un Sindaco per proporre un'Ordinanza Municipale dovrà seguire questa procedura : - Fare richiesta al Consiglio dell'approvazione dell'Ordinanza tramite il Ministro del Commercio in Camera dei Sindaci indicando in maniera chiara il testo dell'Ordinanza e le motivazioni che la rendono auspicabile o necessaria - Il Ministro del Commercio comunicherà la presa in carico della proposta di Ordinanza da parte del Consiglio, il quale entro tre giorni, esaminerà il testo riservandosi di modificarne la forma o il merito, e subordinando a tale modifica la sua approvazione. - Qualora il Consiglio ritenesse di approvare tale Ordinanza, il Ministro del Commercio è l'incaricato a comunicare al Sindaco tale decisione. Il Portavoce seguirà con comunicazione presso il proprio Ufficio sul Forum della Taverna della Repubblica, e l'Ordinanza entra in vigore il giorno dopo la sua affissione. Il Sindaco procederà altresì in tal senso, comunicando l'Ordinanza sul Forum Cittadino, sulla Tabella del Municipio e possibilmente con messaggio IG a tutti i cittadini. - Qualora invece il Consiglio bocciasse il testo proposto, tramite il Ministro del Commercio in Camera dei Sindaci, è tenuto a spiegare le ragioni che hanno portato alla decisione. Trascorsi tre giorni senza comunicazioni da parte del Consiglio, la proposta di ordinanza è da intendersi rigettata. Le Ordinanze Municipali rimarranno in vigore per tutto il periodo del mandato del Sindaco che le ha proposte, e rimarranno vigenti fintanto che non verranno esplicitamente abrogate o modificate dal sindaco in carica o dal Consiglio. Il Consiglio, con disposizione motivata da pubblicare nell'Ufficio del Portavoce e in Camera Sindaci, può imporre ad un Sindaco l'abrogazione o la modifica di una Ordinanza precedentemente approvata, per sopraggiunti motivi di opportunità derivanti dalla necessità di tutela di interessi superiori.
3.4-della regolamentazione delle cariche inerenti il principato
Del Doge Il Doge è alla testa della Serenissima Repubblica di Venezia e viene nominato a maggioranza relativa dei Consiglieri eletti dal Popolo Veneziano. Egli ha il potere di varare i decreti, le leggi, più in generale di prendere tutte le decisioni che risultano adatte per lo Stato. Presiede il Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia ed il Consiglio dei Ministri, segue il lavoro dei Ministri, ed ha il potere di nominarli e revocarli, e in casi gravi di destituirli. Sostiene anche l’onere delle relazioni con le altre regioni e stati.nel caso in cui il doge venga condannato per alto tradimento i consiglieri dovranno adoperarsi affinchè egli venga destituito.
Dei Consiglieri Il Consiglio della Serenissima Repubblica di Venezia è composto da 12 cittadini eletti dal Popolo della Serenissima Repubblica di Venezia. Compito dei Consiglieri è votare e proporre le leggi della Repubblica Veneziana. I consiglieri sono tenuti a svolgere il ruolo affidatogli, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza prolungata. In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al sinistro commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa. Qualora questo non dovesse avvenire e lo si ritenesse negligente per almeno sei Consiglieri e per il Doge, sarebbe soggetto a sfiducia e perseguibile per omissione di atti d'ufficio e ove l'omissione sia reiterata o dovuta a dolo o colpa grave si esporrà all'accusa di Tradimento. Il consigliere destituito per dolo o colpa grave, che non si dimette dal Consiglio entro 3 giorni sarà perseguito per Alto Tradimento. E’ dovere dei Consiglieri aggiornare regolarmente il Consiglio sulla situazione dei loro rispettivi uffici.
Del Sindaco Il Sindaco amministra la città e viene nominato dai cittadini della medesima. Il Sindaco deve tutelare il mercato ed il benessere dei suoi cittadini e collaborare al funzionamento del Principato. Il Sindaco può accedere alla Camera dei Sindaci. Egli è soggetto agli obblighi derivanti dallo Statuto delle città della Repubblica Il sindaco che non rispetta le norme relative allo statuto delle città della Repubblica è perseguibile per omissione di atti di ufficio qualora il suo comportamento non sia espressamente previsto come più grave reato dallo statuto stesso
3.5 - delle Dimissioni Le dimissioni di un Consigliere della Repubblica o di un Sindaco devono essere presentate al Doge con 3 (tre) giorni di anticipo sull’esecuzione delle stesse. Il dimissionario potrà fare pubblicazioni di qualsiasi tipo sulle sue dimissioni solamente dopo averle effettuate. Il Sindaco che, a seguito di qualunque motivo, voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà seguire quanto stabilito dalla statuto delle città
Lo Sceriffo dimissionario dovrà: a) avvisare il Doge prima delle dimissioni; b) aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare la Provincia dei punti stato di cui ha bisogno; c) produrre un congruo numero di animali prima di rassegnare le dimissioni.
Il Ministro del Commercio dimissionario dovrà: a) avvisare il Doge prima delle dimissioni; b) aver conferito a tutti i sindaci gli ultimi mandati richiesti; c) aver comprato alla Fiera del Principato tutte le merci che abbiano un valore pari o minore al listino prezzi della Provincia; d) postare in Consiglio gli ultimi dati dell'inventario provinciale prima delle sue dimensioni.
Il Doge dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento della Provincia in attesa della nomina del nuovo Doge.
Sindaco, Sceriffo, Ministro del Commercio e Doge hanno altresì il dovere di informare il Consiglio su eventuali periodi di inattività, quali ad esempio il recarsi in periodo spirituale per un certo lasso di tempo e concordare di conseguenza i provvedimenti da adottare.
3.6 - del corretto Svolgimento dei Processi Le prove da ritenersi valide ai fini processuali sono le seguenti: - screen dei profili dei querelati, dei querelanti e dei testimoni. - screen degli avvenimenti - screen di discussioni pubbliche ( forum municipali, ducali e forum nazionali pubblici, taverne cittadine) - screen di pm con autorizzazione scritta da entrambi i contraenti. Tutte queste prove devono essere attestate da date. Non sono utilizzabili come prove ai fini processuali qualsiasi discussione privata che avvenga tramite pm o sui forum Pubblici in forma privata (e.g. : RP privati tra le parti, che necessitano di autorizzazione alla stregua dei PM, o in Forum Privati e quindi coperte dal segreto d'ufficio).
3.7 - della Durata Dei Processi I processi non potranno durare più di 15 giorni dalla data di apertura, eccezion fatta per i Reati di Tradimento e Alto Tradimento, superato tale limite l'imputato ha diritto ad uno sconto di pena del 50% se trovato colpevole, mentre se riconosciuto innocente ha diritto ad un rimborso a discrezione del giudice da 10 a 30 ducati.
3.8 - della Prescrizione Del Reato Tutti coloro che avessero commesso un crimine all’interno dei confini del Repubblica, non facenti parte di un esercito, e a cui carico non fosse stata sporta una denuncia entro 25 giorni da quello della sua commissione, vedranno il proprio reato andare in prescrizione e non potranno essere denunciati successivamente per esso. Per i reati di Tradimento e Alto Tradimento il limite sale a 50 giorni. Qualora il Pubblico Ministero rifiutasse la denuncia per motivi di forma, il reato si prescrive nei termini indicati sopra partendo però dalla data di rifiuto del Pubblico Ministero.
3.9 - dell’Oblazione Preventiva L’Oblazione preventiva si ha quando un giocatore accortosi o avvisato di avere compiuto un reato per comportamento involontario o nell’ignoranza della norma provvede a sanare l’omissione o ad avvisare l’autorità preposta della sua disponibilità a sanare l’omissione prima della contestazione ufficiale di detto reato. Non sono oblabili i Reati per cui sia riscontrata la Recidiva. I Reati per cui è applicabile questa procedura sono quelli in cui è specificato nel testo che siano oblabili.
3.10 - del Patteggiamento Il Patteggiamento si ha quando un giocatore compie un reato per comportamento involontario o nell’ignoranza della norma e tale reato gli viene contestato ufficialmente dal Sindaco, dal Prefetto o da un suo collaboratore regolarmente nominato. Non sono patteggiabili i Reati per cui sia riscontrata la Recidiva. I Reati per cui è applicabile questa procedura sono quelli in cui è specificato nel testo che siano patteggiabili. Il Patteggiamento si ha per eseguito con il versamento di un multiplo della differenza di prezzo nel caso dello Schiavismo o della Speculazione e con la re-immissione sul mercato del quantitativo multiplo della merce accaparrata al prezzo minimo della tariffa pubblicata in Municipio. Al giocatore di livello zero si applicherà un moltiplicatore di due, per ogni livello superiore allo zero il moltiplicatore aumenterà di una unità. E’ facoltà del Viceprefetto, in accordo col Sindaco, di commutare la pena del patteggiamento in servizi giornalieri alla difesa del municipio. Una giornata di servizio dovrà equivalere circa a 10 ducati di ammenda.
3.11 - della Pena di Morte Un Giudice può imporre la pena di morte solo se l'imputato ha commesso un crimine di estrema gravità o se l'imputato è un pericoloso criminale recidivo nel ripetere gravi reati o se il giocatore accetta la pena e dà il suo accordo nello svolgere il relativo gioco di ruolo o se il giocatore ha abbandonato il gioco. La Pena Capitale per condanna a morte comporta l’annullamento di tutti i carichi pendenti e i procedimenti a suo carico antecedenti alla pena di morte. In alternativa alla Pena di Morte, si può concordare l’Esilio secondo le modalità espresse nell'articolo 3.2
3.12 - della Benemerenza La classificazione dei civili presenti sul territorio della Serenissima Repubblica di Venezia è: - Cittadino benemerito; esso ha residenza in un territorio della Serenissima Repubblica di Venezia ed ha ricevuto un atto formale di benemerenza oppure appartiene all'Esercito Veneziano; - Cittadino; esso ha residenza in un territorio della Serenissima Repubblica di Venezia; un diritto garantito ad un cittadino è garantito anche per i cittadini benemeriti; - Straniero; esso ha residenza al di fuori del Regno della Serenissima Repubblica di Venezia; un diritto garantito ad uno straniero è garantito anche per i cittadini. La perdita della Benemerenza può essere dovuta anche a sentenza del Tribunale. Ove sancito da formale trattato internazionale, alcuni stranieri possono godere dei diritti dei cittadini veneziani. Un Militare dell’Esercito della Repubblica di Venezia ha diritto alla benemerenza e non gli può essere tolta fintanto che appartiene all’Esercito. Ogni mese ciascun Municipio, ciascuna Istituzione e il Doge possono concedere un singolo atto di Benemerenza ad un cittadino che abbia dimostrato di essere ligio ai doveri repubblicani e che sia quindi meritevole degli onori repubblicani. I membri eletti del Consiglio acquisiscono in automatico la benemerenza a fine mandato, se non dimissionari.
3.13 - della Lista Indesiderati nella Repubblica Nella lista indesiderati compariranno sia i nomi di coloro che, condannati all'esilio, non abbandonano il suolo veneziano entro il termine previsto, sia di coloro che trasgrediscono un eventuale decreto dogale di chiusura frontiere e/o limitazione di passaggio, entrando nella Serenissima o in una sua città senza permesso. Altri decreti dogali possono contenere nel loro testo l'inserimento in lista indesiderati senza violare questa legge. In seguito il nome sarà inserito nella lista nera dalla data da cui è stato commesso il reato fino a quando la morte per scontro con un esercito non sarà avvenuta o pena di morte decretata tramite processo. Tutti i nomi che compaiono sulla lista indesiderati, potranno essere automaticamente inseriti nella lista nemici degli eserciti repubblicani e anche di quelli autorizzati dal Consiglio.
3.14 - del perdono giudiziario Il perdono giudiziario permette all’ imputato di non subire conseguenze per la sua violazione di una norma penale. Al perdono si può accedere una sola volta in tutta la vita del giocatore, e verrà da questi richiesto al momento dell'arringa finale difensiva del processo a suo carico. La richiesta viene vagliata dal Doge che concede o meno il perdono. Se l’ imputato commette successivamente lo stesso reato perde il diritto al perdono e con la prima sentenza di condanna si provvederà ad aggiungere l’ entità della sanzione prevista dal fatto precedentemente perdonato. Non possono accedere al perdono coloro che hanno più di un procedimento pendente od una condanna alla data di entrata in vigore della presente legge. I fatti che sono stati oggetto di perdono vengono a cura del Giudice annotati in apposito topic riportato nel forum del Consiglio della Repubblica.
3.15 - Delle leggi di iniziativa popolare È diritto sovrano del Popolo Veneziano presentare un progetto di legge al Consiglio della Serenissima Repubblica.
Comma 1 - Della presentazione Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna della Repubblica di Venezia e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini esclusivamente Veneziani. (PG attivi IG da almeno cinque mesi, sarà cura del prefetto controllare la regolarità delle sottoscrizioni e se vi siano casi di multiaccount)
I progetti di legge possono essere presentati dal giorno primo della legislatura al giorno 45, non saranno ritenute accettabili proposte di legge presentate dal quarantacinquesimo all'ultimo giorno di legislazione.
Raggiunto il traguardo delle 30 adesioni (adesioni che saranno verificate nella loro regolarità dal Prefetto entro un limite di 5 giorni dalla trentesima sottoscrizione presentata) il gruppo di cittadini ha facoltà di nominare una propria commissione composta da un massimo di 3 cittadini, in alternativa, il promotore dell'iniziativa sarà il portavoce della proposta e avrà il compito di partecipare ai lavori del consiglio. I lavori di discussione saranno effettuati nella Camera Comune Veneziana in uno spazio apposito dove potranno intervenire solo i Consiglieri e i delegati della commissione o il promotore della proposta di legge popolare. In qualunque caso un Consigliere della repubblica o il Doge in carica non potrà mai essere ne firmatario ne promotore dell'iniziativa, pena l'annullamento della sottoscrizione o della proposta di legge popolare.
Comma 2 - Dei doveri del Consiglio della Serenissima Repubblica Cenni preliminari; E' facoltà discrezionale del Consiglio della repubblica nominare un responsabile delle operazioni descritte dalla presente norma. Il responsabile si occuperà di sbrigare tutte le pratiche e sarà garante della corretta applicazione delle procedure descritte. In caso di mancanza di tale figura il responsabile delle operazioni sarà il Doge.
Il Consiglio è obbligato (una volta confermata la regolarità delle sottoscrizioni)a prendere in considerazione la proposta e in prima istanza votare per l'accettazione della stessa. Confermate le sottoscrizioni sarà cura del Responsabile del procedimento individuato o in alternativa del Doge della Serenissima Repubblica istituire una votazione preliminare interna al consiglio per l'accettazione o il rifiuto della proposta. Il tempo di tale votazione non dovrà superare i due giorni al termine dei quali sarà considerata la maggioranza relativa ai voti espressi. I voti dovranno essere palesi, e in caso di rifiuto la scelta dovrà essere motivata. Scaduti i due giorni di tempo il responsabile del procedimento provvederà a firmare, chiudere il topic. I promotori saranno avvisati mediante missiva (PM) e verrà data notizia pubblicamente in Taverna Veneziana cosicchè tutta la comunità sia a conoscenza di ciò che accade. Sia in caso di votazione favorevole che contraria, il topic relativo con la votazione sarà reso pubblico in Camera Comune. In caso di accettazione della proposta, verrà aperto immediatamente lo spazio apposito nella Camera Comune nel quale potranno intervenire i soli Consiglieri regolarmente eletti, il comitato promotore o il cittadino promotore. Ogni altro intervento sarà immediatamente cancellato e il responsabile sarà passibile di denuncia per disturbo all'ordine. Accettato il progetto e terminati i lavori di discussione i consiglieri sono obbligati a votare il progetto, secondo i canoni classici della votazione IG al Castello.
Comma 3 - Dei lavori di discussione della proposta di legge popolare Il tempo massimo per la discussione del progetto nn dovrà superare i dieci giorni dal momento in cui la votazione preliminare abbia termine. Terminati i giorni di discussione, il Responsabile della procedura individuato dal Consiglio o in alternativa il Doge, dovrà proporre la votazione del progetto, che sarà considerato come qualsiasi altra votazione di legge. Sarà facoltà del Responsabile della procedura individuato dal Consiglio o in alternativa del Doge prolungare la discussione di ulteriori cinque giorni al termine dei quali la proposta sarà portata alla votazione IG. Il voto riguardante un progetto di legge popolare sarà reso pubblico. Tutte le fasi saranno effettuate nella Camera comune cosi da poter essere seguite da tutti i cittadini. La mancata ottemperanza a questa procedura è passibile di denuncia per omissione di atti d'ufficio e prevede a seconda della gravità un'ammenda che va dai 100 a 200 ducati (il doppio se a violare la legge sia il Doge) da versare interamente nelle casse della Serenissima Repubblica, o nei casi piu gravi, con dolo o colpa grave, l'incriminazione per Tradimento, alto Tradimento.
3.16-dell'avvocato d'ufficio la repubblica di venezia si impegna a stilare un albo pubblico in taverna della reubblica contenente i nomi degli avvocati d'ufficio della serenissima ed il loro curriculum. il pubblico ministero avrà il compito di tenere aggiornato settimanalmente l'albo degli avvocati d'ufficio in apposito topic in taverna della repubblica. Gli aspiranti avvocati potranno fare richiesta in ufficio del portavoce o direttamente al PM per entrare a fare parte dell'albo,dopo avere opportunamente presentato il proprio curriculum. gli avvocati d'ufficio non dovranno richiedere alcuna somma alla persona difesa e verrano rimborsati al termine di ogni mese da parte della repubblica in base al numero di cause vinte.(5 ducati a causa) Tale strumento viene fornito dalla repubblica per garantire lo svolgimento di un giusto processo a tutti i cittadini.
3.17 - dei Porti, delle Navi e del loro utilizzo La Repubblica nomina dei Capi Porto nelle città o nei luoghi ove sia possibile costruire o gestire un porto. Il Capo Porto è un pubblico ufficiale della Repubblica e ogni sua azione riveste carattere e responsabilità derivanti. Il Capo Porto è responsabile del loro buon ampliamento, funzionamento e della sicurezza derivante dall'attracco di navi. A tal fine esso collabora con la Prefettura ed eventualmente con il Capitano prima di concedere un permesso di attracco. Sempre a tal fine esso collabora con il Ministro delle Miniere e con il Ministro del Commercio per ottenere le risorse necessarie per il loro ampliamento e funzionamento, nonchè per la riparazione di navi in arrivo o attraccate, e infine anche per concordare scambi di merce con le navi in arrivo o attraccate. La costruzione di navi a carattere commerciale nei porti repubblicani è concessa a tutti i cittadini repubblicani e, qualora ci siano spazi e materiali a disposizione, anche a cittadini stranieri. La costruzione delle navi va concordata con il Ministro delle Miniere che deve occuparsi delle relative pratiche in Consiglio. La costruzione di navi a carattere bellico è vietata ai privati ed è riservata solo all'Esercito Repubblicano e agli Ordini Cavallereschi riconosciuti dalla Repubblica, sempre che nel loro trattato di riconoscimento sia stato concesso tale diritto. Gli Ordini Cavallereschi con tale diritto si impegnano a mantenere la loro flotta a disposizione della Repubblica, a prescindere da dove le navi siano state costruite o siano attraccate. La violazione da parte degli Ordini Cavallereschi della norma sopra descritta costituisce ragione sufficiente per la cancellazione del trattato di riconoscimento e costituisce reato di omissione di atti d'ufficio o tradimento se perpetrato con dolo o colpa grave per i capitani delle navi Le navi in attracco nei porti repubblicani pagano una tassa giornaliera che varia da 5 a 50 ducati, a scelta del Consiglio, registrata dallo Sceriffo e applicata automaticamente a tutte le navi in maniera eguale. I capitani delle navi che siano attraccate o vogliano attraccare nei porti della Repubblica sono responsabili delle loro dichiarazioni e delle loro azioni. Devono chiedere un permesso per l'attracco ed attendere risposta affermativa da parte del Capo Porto e devono salpare obbligatoriamente entro due giorni dalla comunicazione del Capo Porto (solitamente richiesta per motivi di sicurezza pubblica ma non limitata solo ad essa). In particolare, l'attracco senza autorizzazione (non richiesta o non concessa), la mendace dichiarazione sullo scopo dell'attracco e sui viaggiatori trasportati, la mancata partenza su ordine del Capo Porto costituisce reato di omissione di atti d'ufficio o tradimento se perpetrato con dolo o colpa grave per tutti i capitani della nave: Le informazioni dichiarate dai capitani delle navi aiutano il Capo Porto a regolarizzare e gestire il traffico del porto. Per questo motivo la mendace dichiarazione dei giorni di stazionamento, del carico della nave, del giorno di arrivo e di partenza della nave costituisce reato di omissione di atti d'ufficio o tradimento se perpetrato con dolo o colpa grave per tutti i capitani della nave.
Legge 4 - dell’Intralcio al Funzionamento della Repubblica
Questa legge elenca gli avvenimenti che possono compromettere il buon funzionamento della Repubblica o delle sue Istituzioni.
4.1 - del Rifiuto di Collaborare con la Giustizia Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura. Costituisce un atto di mancata testimonianza la mancata presentazione ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice. Costituisce un atto di rifiuto di testimonianza il rifiutarsi di rispondere alle domande del Pubblico Ministero. Qualunque testimonianza addotta dall’indagato (senza giustificato motivo, cioè non attinente al processo in corso) al fine di far prolungare il processo sarà punita con pene previste per i Reati Leggeri. Classificazione : Reato Leggero Capo d’imputazione: Intralcio alla giustizia, Disturbo dell’ordine pubblico
4.2 – dell'Appropriazione Indebita Costituisce Appropriazione Indebita ogni azione atta al disturbo dell'andata a buon fine dei mandati Municipali o Repubblicani per la produzione e/o consegna di manufatti/beni all'Istituzione. Colui che si dovesse rendere colpevole di tale atto ha tempo un giorno dall'accertamento della notifica del reato per provvedere a restituire al diretto interessato o tramite un autorità competente (Sindaco, Prefetto, Vice-Prefetto, Ministro del Commercio, Sceriffo) il manufatto/bene acquistato senza autorizzazione. Classificazione : Reato Serio. Capo d'Imputazione: Appropriazione Indebita; Frode
4.3 - dello Sfruttamento dei Beni Pubblici Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici ogni uso delle proprie funzioni ufficiali al fine di arricchire la propria persona e/o i propri accoliti. Costituisce un atto di danno alle finanze pubbliche ogni comportamento speculativo destinato ad arricchirsi volontariamente a discapito delle finanze pubbliche. Classificazione : Reato Grave. Capo d’imputazione: Sfruttamento dei Beni Pubblici, Tradimento
4.4-del conflitto di interessi Per evitare di avere un conflitto d'interessi un cittadino non potrà occupare contemporaneamente due posizioni che sono tra loro collegate in campi specifici. Specificamente non potrà contemporaneamente occupare due tra le seguenti cariche: -Principe/Giudice/P.M./Prefetto/Viceprefetto/Sceriffo e Sindaco - Principe /Ministro Del Commercio/ Sceriffo/Prefetto/ Viceprefetto/Sindaco Il Doge e i Consiglieri non possono occupare altri ruoli istituzionali (sindaco, tribuno, viceprefetto). Nel caso venga eletto Consigliere della Repubblica un Sindaco, egli potrà scegliere di dimettersi dal suo ruolo di sindaco oppure porterà a termine il suo mandato ma non potrà essere assegnato a cariche in conflitto come Ministro del Commercio, Sceriffo, Prefetto. Fuori da questa ipotesi, al verificarsi del conflitto di interessi, il cittadino avrà sette giorni di tempo per decidere a quale carica rinunciare. In caso di mancata scelta, entro il periodo previsto, il Doge ne decreterà la decadenza dall'incarico se già assegnato, o provvederà alla nomina a una carica non in conflitto. Se all'entrata in vigore di questa legge, dovesse essere in atto tale conflitto, il soggetto ha tempo 1 settimana per scegliere a quale compito rinunciare. In caso di mancata scelta, entro il periodo previsto, perderà il diritto a entrambe le cariche.
4.5 – della Ribellione e del suo Incitamento Costituisce un atto di Incitazione alla Ribellione ogni appello pubblico atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere Municipale o Repubblicano. Costituisce un atto di Ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere Municipale o Repubblicano. Non esistono differenze, nella valutazione della gravità del reato, tra tentativo di ribellione effettuato con successo o meno. L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un Reato Serio in eccezione a quanto riportato sotto. La Ribellione reiterata può essere punita con l'Esilio. Classificazione : Reato Grave. Capo d’imputazione: Disturbo dell’Ordine Pubblico
4.6 – del Tradimento e dell'Alto Tradimento Costituisce un atto di Tradimento ogni attentato, compiuto con dolo o colpa grave, da parte di un individuo contro della Serenissima Repubblica di Venezia contro le Istituzioni della stessa o ogni divulgazione di informazioni politiche, militari o economiche aventi come scopo l’indebolimento della Provincia Veneziana e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica, il doge e i consiglieri potranno,su decisione a maggioranza, pubblicare dati riguardanti le casse repubblicane. I 12 membri del Consiglio della Repubblica, i Sindaci e qualsiasi Funzionario Pubblico, devono svolgere il loro compito con diligenza, onestà e buon senso, nell'ambito di un disegno politico ed amministrativo condiviso e reso pubblico nell'ambito della Repubblica stessa rendendo sempre conto del proprio operato al Doge. I Consiglieri, i Sindaci, qualsiasi Funzionario Pubblico e il Doge, in conseguenza del loro rango, si espongono a incriminazione da omissione di atti d'ufficio fino all' Alto Tradimento. Per il Tradimento o per l'Alto Tradimento può essere prevista la pena dell'Esilio. Classificazione : Reato Grave. Capo d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento
4.7 – degli Eserciti, dei Reggimenti e dei Gruppi Armati. La legge sottostante non si applica agli eserciti facenti parte dell'Esercito ufficiale veneziano. Costituisce un atto di Tradimento ogni ingresso o transito sul territorio della Repubblica di Eserciti non autorizzati dal Consiglio. Costituisce un atto di Tradimento ogni formazione, iniziata o completata, sul territorio della Repubblica di eserciti non autorizzati dal Consiglio. L'autorizzazione del Consiglio viene rilasciata previa richiesta di permesso scritta. Un giuramento di fedeltà alla Repubblica e di impegno dell'Esercito a non nuocere alla Repubblica deve essere inserito in tale richiesta. Qualsiasi movimento in uscita dai territori della Repubblica, da parte di un esercito, verso un altro territorio deve essere autorizzato dal Consiglio. Nessuna eccezione è ammessa a quest'ultimo articolo e la sua violazione costituisce Reato di Tradimento. Gli stranieri che contravvengono alle norme di cui sopra sono imputati per Alto Tradimento invece che Tradimento. Il Capitano, in accordo con il Doge e il Prefetto, può altresì ordinare lo scioglimenti di reggimenti o gruppi armati, veneziani o stranieri, in qualsiasi momento qualora la sicurezza della Repubblica o di qualsiasi entità locale dovesse essere minacciata. La disubbidienza a tale ordine porterà a un'imputazione per Tradimento. I consiglieri militari che forniranno punti a eserciti non autorizzati saranno considerati complici della formazione. A tal scopo, la cessione di punti a eserciti repubblicani verrà richiesta direttamente dal Capitano in modo che i consiglieri abbiano prova del riconoscimento avvenuto. Classificazione : Reato Grave. Capo d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento
4.8 – della Frequenza Non Autorizzata all'Università Costituisce un atto di Frequenza non Autorizzata la frequenza di lezioni tenute in Università, lezioni per le quali il Rettore abbia richiesto una autorizzazione alla frequenza. Il Rettore può usufruire di questa opportunità nei limiti previsti dal Regolamento Universitario, precedentemente approvato dal Consiglio. Classificazione : Reato Serio. Capo d'imputazione: Sfruttamento dei beni pubblici, Disturbo dell’ordine pubblico
4.9 – della Disubbidienza Costituisce un atto di Disubbidienza il rifiuto ad eseguire le pene previste dal Giudice in un precedente processo oppure, solo per gli appartenenti alle Istituzioni repubblicane, il non eseguire compiti previsti dai regolamenti interni, ove specificato che la loro violazione comporti questo reato. Classificazione : Reato Grave. Capo d’imputazione: Intralcio alla giustizia, Disturbo dell’ordine pubblico
4.10- della Speculazione Costituisce reato di speculazione il comprare prodotti già lavorati e non, e rivenderli a prezzo maggiorato, sullo stesso mercato. Fanno eccezione coloro che operano sul mercato per conto del Municipio o della Repubblica. Coloro che vogliono comprare e trasferire merce a prezzi aumentati sullo stesso mercato, al fine di scambiare soldi con terzi consenzienti, devono segnalare alla Prefettura tale scambio anticipatamente al fine di evitare la denuncia. Qualora venga comminata una ammenda per il reato di speculazione, essa deve essere uguale o superiore ai 50 ducati. La Prefettura può chiedere al presunto speculatore la documentazione utile a chiarire la sua posizione; queste sono a tutti gli effetti delle operazioni di verifica della Prefettura e possono comportare il reato di rifiuto di collaborare con la giustizia. Classificazione: Reato Grave Capo d'imputazione: Disturbo dell'Ordine Pubblico
4.11 - della Falsificazione di Informazioni Giudiziarie Costituisce un atto di Falsificazione di indizi la realizzazione o la modifica di indizi materiali, destinati ad essere usati in un processo, al fine di influenzare il risultato. Costituisce un atto di Falsa Testimonianza la tenuta di discorsi volontariamente erronei o l’omissione volontaria di informazioni nel corso di un processo nel momento della comparizione in vesti di testimone. Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse pene dell’imputato di tale processo. Classificazione : Reato Grave. Capi d’imputazione: Intralcio alla Giustizia, Disturbo dell’Ordine Pubblico
4.12 - Dell'omissione di atti d'ufficio o di doveri verso la Repubblica Chiunque violi colposamente i propri doveri verso le Istituzioni repubblicane, e salvo che il fatto non costituisca più grave reato, sarà ritenuto colpevole di omissione di atti d'ufficio se pubblico ufficiale o di mancata ottemperanza ai propri doveri se nell'ambito di rapporti tra privati e Repubblica. La sanzione per questo reato è di 1 ducato di ammenda e fino a 100 ducati di contributo amministrativo da versare alla Repubblica a seconda della gravità della colpa ove non sia, per determinati comportamenti omissivi, prestabilita una somma diversa. Classificazione: reato grave Capo di imputazione: omissione di atti d'ufficio, omissione di doveri verso la Repubblica, disturbo all'ordine pubblico
4.13 - Della violazione dei confini Qualora il Doge, con apposito decreto, disponga la chiusura delle frontiere della Repubblica, chiunque proverà ad oltrepassarle, senza rispettare le disposizioni del relativo decreto di chiusura, sarà inevitabilmente ucciso dalle Armate Veneziane o nel caso sfugga perseguito per Disturbo all'Ordine Pubblico. Nel caso sia processato, e ove il fatto non costituisca più grave reato, in alternativa alla pena detentiva, il Giudice potrà stabilire una pena pecuniaria fissa a favore delle casse repubblicane di 33 ducati, comprensivi delle spese di giustizia, recuperabili a cura della Prefettura, tenuto conto della situazione patrimoniale dell'imputato, anche con la previsione di dilazioni di pagamento. In caso di non ottemperanza, si aprirà un nuovo processo per intralcio alla giustizia. Classificazione: reato grave Capo di imputazione: violazione dei confini repubblicani, disturbo all'ordine pubblico
4.14 - Dell'ingresso nella città di Venezia capitale Per la sicurezza della Capitale e del Castello, l'accesso alla città di Venezia da parte dei non residenti nella stessa non è permanentemente consentito, se non tramite il rilascio di apposito lasciapassare per mano del viceprefetto doganiere della Capitale, del Prefetto o del Doge. L'obbligo di richiesta del lasciapassare è valido per tutti coloro volessero mettersi in viaggio verso la città di Venezia, sia cittadini delle altre città della Serenissima che non, sia in entrata che in uscita e le conseguenze penali saranno le medesime. Per l'ottenimento del permesso, si dovrà presentare un'apposita domanda contenente: - la data di partenza prevista - durata del soggiorno - le finalità di quest'ultimo alla Prefettura, nella fattispecie al Viceprefetto doganiere di Venezia, al Prefetto o al Doge. Sarà possibile inviare una sola richiesta di permesso di ingresso per la città di Venezia e la Prefettura potrà sia negare che concedere la detta autorizzazione. Chiunque violerà il presente articolo, oltre a non avere alcuna assicurazione in merito alla sua incolumità (esercito in modalità aggressivo) sarà processato per disturbo all'ordine pubblico e ove il fatto non costituisca più grave reato, in alternativa alla pena detentiva, il Giudice potrà stabilire una pena pecuniaria fissa a favore delle casse repubblicane di 23 ducati, comprensivi delle spese di giustizia, recuperabili a cura della Prefettura, tenuto conto della situazione patrimoniale dell'imputato, anche con la previsione di dilazioni di pagamento. In caso di non ottemperanza, si aprirà un nuovo processo per intralcio alla giustizia. Classificazione: reato grave Capo di imputazione: violazione norme di accesso a Venezia capitale, disturbo all'ordine pubblico
Legge 5 - dei Rapporti tra Civili nella Repubblica
Questa legge elenca gli avvenimenti che possono compromettere i buoni rapporti tra persone civili presenti nella Repubblica.
5.1 – della Frode Costituisce un atto di Frode la vendita di una merce spacciandola per quella che non è o la pratica di prezzi destinati specificatamente ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto. Classificazione : Reato Leggero Capi d’imputazione: Frode, Disturbo dell’Ordine Pubblico
5.1 bis - del Disturbo all'ordine pubblico Costituisce un atto di disturbo dell'ordine pubblico ogni perturbazione all'ordine costituito, alla sicurezza, alla salute ed alla tranquillità pubblica. Ogni violazione di un'ordinanza municipale o provinciale ove il fatto non integri un diverso reato, può determinare un'incriminazione per disturbo dell'ordine pubblico. Questo reato è oblabile e patteggiabile Classificazione: reato leggero Capo d'imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
5.2 – dell'Insulto Costituisce un atto di Insulto pubblico ogni proposito pubblico atto ad infangare, deridere o sminuire l’Onore personale di un abitante della Repubblica, o della sua ascendenza, e che scandalizzi l’Opinione Pubblica. Costituisce un atto di insulto privato ogni scritto atto ad infangare l’onore personale di un abitante della Repubblica, o della sua ascendenza, ed il cui contenuto si oppone alla morale comune e civile. Nei limiti della discrezionalità del Giudice (ma senza aggravio del reato) un Insulto nei confronti di un nobile, di un militare o di un ufficiale civile, è da punirsi con una pena più pesante se commesso da un non nobile. Un insulto commesso da un nobile verrà segnalato agli organi competenti dell'Araldica per ogni azione che loro riterranno opportuna. Qualora venga comminata una ammenda, essa deve essere uguale o inferiore ai 100 ducati e non si può essere incarcerati per questo reato. Classificazione : Reato Leggero Capi d’imputazione: Diffamazione e Insulti, Disturbo dell’Ordine Pubblico
5.3 – del Falso Ideologico e della Diffamazione Costituisce un atto di Falso Ideologico ogni dichiarazione scritta o verbale, contenente informazioni palesemente errate (cioè in assenza di prove), che genera una perdita economica o di prestigio personale (Diffamazione) al querelante (ad esempio viene considerata come falsario ogni persona che si faccia passare per una terza persona) Qualora venga comminata una ammenda, essa deve essere uguale o inferiore ai 100 ducati. E’ assai grave la Diffamazione di un nobile o di un ufficiale civile o militare della Repubblica. Classificazione : Reato Leggero. Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Falsificazione
5.4 – dello Schiavismo Costituisce un atto di Schiavismo la retribuzione di un salario inferiore ai 15 Ducati per qualsiasi prestazione lavorativa tra privati. E' consentito a due cittadini di accordarsi tra loro su un salario inferiore per cause particolari (e.g. atto di penitenza, mutua assistenza, servizi per un Ordine religioso, cause di forza maggiore, stato di emergenza) così come per qualsiasi altro accordo privato. Essi devono dare comunicazioni alle autorità di Pubblica Sicurezza (Prefettura, Vice-Prefetti) con sufficiente anticipo tale da evitare l'apertura del processo. Questo Reato è Patteggiabile. Classificazione : Reato Leggero. Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Schiavismo
5.5 – dell'Omicidio Costituisce un atto di omicidio ogni azione violenta che porta alla morte di un civile. Togliere la vita ad un altro o più esseri umani è un atto riprovevole che può essere punito soltanto con un'azione altrettanto grave ed efficace come la Pena di Morte. L'omicidio in seguito ad aggressione ricevuta costituisce un comportamento di Legittima Difesa e quindi non comporta alcun reato. I militari della Repubblica, che commettono questo reato all’interno di azioni autorizzate dell’esercito della Repubblica, non sono soggetti a questo reato. Classificazione : Reato Grave. Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Furto e brigantaggio
5.6 – del Furto Costituisce un atto di furto ogni azione atta a sottrarre con la frode i beni altrui. Classificazione : Reato Serio. Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Furto
5.7 – del Brigantaggio Costituisce un atto di Brigantaggio ogni azione di sottrazione di beni altrui condotta mediante l’uso della violenza, anche se l’assalto è solo tentato e non avvenuto. L’attività di Brigantaggio compromette la libera circolazione di cittadini e di beni sul territorio della Repubblica e quindi l’azione prefettizia (denuncia) e quella penale risultano obbligatorie ogni qualvolta se ne abbia notizia. Se la vittima fornita di prove, non vuole perseguire legalmente il brigante denunciandolo alla Prefettura, puo' richiedere un permesso al Consiglio della Repubblica per organizzare una caccia al brigante a spese proprie mostrando le prove stesse. Il Consiglio oltre a darne l'autorizzazione, porra' un limite di tempo, da quando la caccia al brigante avra' effettivamente inizio, scaduti questi tempi il brigante e' libero da ogni accusa, nel caso, invece, venisse visto(risultasse il suo nnome fra gli avvenimenti o visto in taverna) verrà condannato ai giorni di prigione previsti dalla legge, senza multa. In ogni caso il brigante deve esser libero di accettare o meno la caccia al brigante,può quindi fare richiesta di essere normalmente processato. Il brigante che vi partecipa avrà l'obbligo di non uscire dai confini della repubblica, nel caso lo facesse il suo nome verrà inserito nelle BL dell'esercito Veneziano e dei suoi alleati. Sia nel primo che nel secondo caso il processo verrà ugualmente aperto, nel primo verrà subito chiuso con sentenza di colpevolezza o inserimento nella Lista Nera nel caso il brigante non desse risposta in merito a quale dei due modi utilizzare, nel secondo caso verrà aperto e si aspetterà l'esito della caccia prima di chiuderlo. Colui che usufruisce del diritto di caccia al brigante deve evitare ogni incidente occorso a terzi ed è responsabile del risarcimento di eventuali danni provocati a terzi. L'omicidio commesso in una caccia al brigante autorizzata è da considerarsi come un atto di legittima difesa e quindi non punibile. La vittima, può altresì, sfidare a duello il brigante, se di pari grado ( stesso livello IG) o designare terzi a duellare al suo posto ( stesso livello IG del brigante), con le stesse modalità della caccia al brigante. L'omicidio commesso durante un duello autorizzato è da considerarsi come un atto di legittima difesa e quindi non punibile. Il brigantaggio reiterato, inteso come abitudine consolidata da parte del brigante (o del gruppo di briganti) è da considerarsi tale dopo almeno quattro assalti e rappresenta un’evidente aggravante. In caso di brigantaggio reiterato il Giudice può emettere sentenza di colpevolezza richiedendo l’impiego dell’Esercito Repubblicano a garanzia della sicurezza dei cittadini della Serenissima Repubblica. Classificazione : Reato Grave. Capi d’imputazione: Brigantaggio
Legge 6 - dei Rapporti tra Militari nella Repubblica
Questa legge si applica solo ed esclusivamente a tutti i membri dell'Esercito della Serenissima Repubblica di Venezia. Possono esserci particolari applicazioni di queste leggi previste dal regolamento interno militare, ove specificato che la violazione di determinati comportamenti/incarichi comporti i reati seguenti.
6.1 Mancato Rispetto degli Ordini Tutti gli appartenenti all'Esercito della Repubblica sono vincolati al rispetto degli ordini dei loro superiori; in caso di ordini contrastanti hanno la precedenza gli ordini emanati dal più alto in grado. Chi non esegue gli ordini di un superiore sarà accusato di Tradimento e verrà punito, a seconda della gravità, con un’ammenda da 50 a 150 ducati.
6.2 Renitenza agli Ordini Chi persiste nel non eseguire gli ordini, oppure chi intraprende azioni che danneggino l'unità e l'efficienza dell'Esercito, sarà accusato di Tradimento e verrà punito, a seconda della gravità, con un’ammenda da 50 a 250 ducati e la prigione da 1 a 6 giorni.
6.3 Diserzione e Spionaggio Chi viola il segreto militare o diserta dall’Esercito della Repubblica, sarà accusato di Tradimento e verrà punito, a seconda della gravità, con la prigione da 3 a 6 giorni, o la perdita di benemerenza, o la morte o l’esilio.
6.4 Competenza del Tribunale Civile Il processo istruito dalle autorità civili ha lo scopo di accertare la colpevolezza dell'accusato, tenendo conto di eventuali aggravanti e/o attenuanti, e di somministrare le pene ritenute adeguate, secondo quanto suggerito dalla Corte Marziale. | |
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