Runaym
Numero di messaggi : 367 Data d'iscrizione : 05.12.10
| Titolo: Serenissima Rep. di Venezia - Carta dell'Esercito Gio Gen 20, 2011 1:56 am | |
| - Citazione :
- Carta degli Eserciti della Serenissima Repubblica di Venezia
I. Tratti generali dell’Esercito
Articolo 1.1 Ogni militare deve prestare giuramento al Doge e alla Repubblica di Venezia ed è obbligato a rispettare il presente codice marziale.
Articolo 1.2 Ogni articolo della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore.
Articolo 1.3 Lo Stato Maggiore è composto dal Doge, dal Capitano, dal Capo di Stato Maggiore, dal Sergente, dai Generali e da due Strateghi
Articolo 1.4 In caso di guerra, il Capitano decreta la mobilitazione su ordine del Doge, cioè l’obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’Esercito Repubblicano. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.
II. Della Struttura dell’Esercito
Articolo 2.1 L'Esercito della Repubblica è strutturato su tre diversi livelli organizzativi.
- Livello Strategico Composto da 4 Condotte formate da n.5 uomini. Esse saranno presenti in pianta stabile anche in tempo di pace nelle città di Verona, Padova, Udine e Parenzo Ogni condotta è formata da un Generale, due Primi Ufficiali con caratteristiche pari al Generale e due Connestabili in grado di fornire PE.
- Primo Livello Operativo o di Intervento Rapido
Costituito da cavalieri denominati "Leoni de Mar". Questi uomini costituiscono una forza di pronto impiego e nel loro Atto di Fedeltà giurano di essere a completa disposizione della Repubblica. Saranno ritenuti sempre in stato di allerta, per questo motivo attenderanno quotidianamente le ore 18 o l'ordine diretto del Capitano prima di intraprendere qualsivoglia attività. Dovranno sempre mantenere la propria lancia attiva, in modo da potere essere immediatamente disponibili ad una chiamata di emergenza da parte del Capitano. In caso di necessità, a seguito della chiamata del Capitano si rendono immediatamente disponibili e si radunano prontamente verso il Punto di Chiamata dell'Esercito in cui la Condotta sta facendo l'alzata di orifiamma. L'unico modo per appartenere a questa elitè è necessario aver ottenuto un punteggio di 130, possedere spada e scudo propri, avere almeno CC 7 e aderire al bando in Caserma per la richiesta di ingresso nei Leoni ed essere nominati dallo Stato Maggiore.
- Livello di Secondo Intervento
Costituito dalla Truppa Regolare. In ogni città veneziana sarà stanziato un Battaglione al comando di un Sovrintendente il quale verrà mobilitato dal Capitano solo in caso necessità.
Articolo 2.2 - Figure dell'Esercito Repubblicano L'Esercito Repubblicano è formato da tutti i soldati, dicisi in ordine gerarchico in : Stato Maggiore, Primi Ufficiali, Ufficiali, Truppa.
Articolo 2.2.1 Lo Stato Maggiore è composto dal Doge, dal Capitano, dal Sergente, Dal Capitan General o Capo di Stato Maggiore, dagli Strateghi e dai Generali.
- Il Doge : E' il Capo dello Stato Maggiore e il Comandante in Capo delle Armate Repubblicane. Pertanto tutti gli organi militari e i loro componenti gli devono obbedienza. E' l'unico a detenere il potere di dichiarare lo Stato di Guerra. Decide la politica diplomatica e militare da adottare e può revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare che trasgredisce o che raggiunge meriti in base alla Carta dell'Esercito. Egli può delegare il suo potere decisionale al Capitano.
- Il Capitano : E' il referente del Consiglio presso l'Esercito e dunque ho accesso alla Caserma, allo Stato Maggiore, alla Fureria e all'Accademia militare. Prende ordini solamente dal Doge ed è il suo tramite con i soldati dell'Esercito Repubblicano. Ha il compito, dopo essersi consultato con lo Stato Maggiore, di aprire le porte della Caserma ai soldati che avranno fatto richiesta di arruolamento e saranno ritenuti idonei (sarà il Capogruppo del Forum della Caserma). Può richiedere al Consiglio della Repubblica esercitazioni per i suoi uomini le quali, se approvate, potranno essere retribuite. Decide i nominativi dei soldati da mobilitare e rende pubbliche in Caserma le dinamiche di azione. Espone giornalmente gli ordini a tutta la Caserma ed è il responsabile delle azioni di tutti gli ufficiali sotto al suo comando. Può sospendere dal servizio, d'iniziativa propria, qualsiasi membro che trasgredisce agli ordini in base alla Carta dell'Esercito, eccezione fatta per i Generali della Repubblica per i quali è necessaria l’approvazione di tutto lo Stato Maggiore. Prende direttamente ordini dal Doge e dal Consiglio. Non è perseguibile per le decisioni prese sul campo salvo contravvenire a ordini espliciti del Doge. E' personalmente responsabile degli errori di gestione che provocano deficit tempistici durante le operazioni belliche e le missioni in corso di svoglimento, oppure per la mancata o errata trasmissione delle disposizioni.
- Il Capitan General/Capo di Stato Maggiore : Coordina gli interventi di carattere strategico e comunicherà con il Consiglio della Serenissima attraverso la figura del Capitano. E' il braccio armato della Repubblica. Decide lo schieramento e l'apertura degli Eserciti sul territorio veneziano e in caso di guerra, insieme allo Stato Maggiore, sul territorio nemico. Rende noto preventivamente allo Stato Maggiore quali azioni intende compiere e si confronta con i membri dello stesso al fine di individuare le tattiche e le strategie migliori che potrà realizzare dopo il via libera dello Stato Maggiore stesso. Ogni proposta dovrà essere approvata dal Doge ed eseguita dal Capitano, tuttavia il Capo di Stato Maggiore sarà ritenuto diretto responsabile qualora la tattica proposta si riveli fallace o la strategia errata. Egli non potrà avere accesso al consiglio della repubblica. Egli può in ogni momento proporre allo Stato maggiore di dimettere, degradare o promuovere qualsiasi militare. Viene eletto ogni due mesi tra i membri dello Stato Maggiore, compresi quelli con carica consigliare, ed è votato in Caserma da tutti i soldati che compongono il Comando e l'Alto Comando. I risultati dell'elezione vengono quindi resi pubblici e la nomina resa ufficiale dal Serenissimo Doge. Lo Stato Maggiore può decidere di intervenire e prendere provvedimenti, arrivando anche a destituire il Capo di Stato Maggiore, in caso di gravi inandempienze come il rifiuto di prestare giuramento o la rottura dello stesso, la diffusione di dati sensibili relativi alla Repubblica o allo Stato Maggiore.
- Il Sergente : E' un membro del Consiglio e il responsabile della Logistica delgli Eserciti repubblicani. Si occupa di selezionare i soldati e di proporli al Capitano per il loro inserimento fra le truppe regolari, previo giuramento di Fedeltà alla Serenissima Repubblica Veneziana. Si occupa dell’approvvigionamento delle Truppe, del rifornimento di armi e tiene il conto della paga di ogni soldato dal momento della loro mobilitazione. Rende sempre partecipe il Consiglio nel suo Ufficio dei pasti e delle armi fornite e delle paghe retribuite ai soldati. E’ il moderatore delle stanze dedicate all’Esercito della Repubblica di Venezia. E' responsabile della mobilitazione dei reparti e della scelta della composizione delle lance, in modo da ottimizzare le tempistiche dell' adunata.
- Gli Strateghi : Sono due esperti militari che completano lo Stato Maggiore. Essi consigliano al Doge e al Capitano la strategia e le tattiche migliori da utilizzare sul campo di battaglia.
- Il Generale : E' il comandante e il responsabile di un Esercito. Fanno parte dello Stato Maggiore. E' un giocatore con almeno un anno di vita alle spalle, nobile e con spada. Una volta entrate nel suo Esercito, tutte le lance e i soldati che le compongono si trovano sotto il suo comando. Risponde dell'operato dei suoi uomini. Consulta lo Stato Maggiore per pianificare le strategie militari e muovere l'Esercito tanto su suolo veneziano quanto in territorio nemico. E' il responsabile che si occupa di richiedere le paghe e il rancio per i suoi uomini e tiene conto dei giorni di mobilitazione del suo Esercito. E' colui che propone la nomina o la degradazione di soldati sotto il suo comando al Capitano.
Articolo 2.2.2
I Primi Ufficiali sono i Comandanti di Corpo ed i Tesorieri
- Il Comandante di Corpo : E' il logista dell'esercito di un Generale ed è nominato dal Generale stesso. E' il portavoce del Generale verso la truppa e vice versa, coordina i Sovraintendenti dell'Esercito sotto il suo controllo. Sono i responsabili delle richieste di licenze, chiedendone al Generale l'approvazione e facendole notificare dal Furiere ed approvare dal Capitano.
- Il Tesoriere : E' il responsabile della gestione del denaro all'interno dell'esercito di designazione e della richiesta di PE ai Connestabili e conseguentemente di richiedere il rimborso delle spese al Sergente.
Articolo 2.2.3
Gli Ufficiali sono i Sovraintendenti
- Il Sovraintendente : Deve essere un nobile IG. Costituisce ed è il responsabile di una lancia (Reggimento da 8 ). Gestiscono il loro Reggimento ed eseguono gli ordini del Comandante di Corpo del Generale in comando. Son coloro che, inoltre, si occupano di gestire i rapporti tra le lance e lo stato maggiore e fanno rapporto sullo status dei proprio soldati.
Articolo 2.2.4
La Truppa è formata da tutti gli effettivi in forza all'Esercito che abbiano prestato giuramento al Doge e alla Repubblica di Venezia. E' Organizzata per Gradi ed è divisa in Fanteria; Cavalleria; Comando e Alto Comando. E' tenuta a rispettare la Carta dell'Esercito e in ogni caso gli ordini dei superiori.
Articolo 2.2.5
Altre figure dell'Esercito veneziano sono :
- L' Araldo : è la voce dell'Esercito verso i cittadini delle varie città e svolge il compito di spiegare cosa è l'Esercito e le sue funzioni rispondendo alle possibili domande che gli vengono fatte. Narra le "imprese" compiute dai nostri valorosi soldati e nel frattempo cercare di interessare all'arruolamento potenziali nuove reclute. Svolge le sue mansioni nelle "Tende di Arruolamento" presenti nelle varie città. Segue inoltre i battaglioni nelle missioni di guerra come cronista. Possono esserci diversi Araldi dislocati nelle città della Repubblica.
- Il Furiere: è un soldato che si occupa della parte amministrativa e logistica della Caserma. E' il punto di incontro tra i Comandanti di Corpo e lo Stato maggiore. Si occupa di redigere le richieste alimentari degli eserciti da presentare allo Stato maggiore e gestisce la banca dati dei soldati.
- Il Cappellano Militare: è un prete-soldato che segue l'Esercito negli spostamenti campali e si incarica delle mansioni strettamente ecclesiastiche come celebrare messa oppure benedire gli uomini prima della battaglia, confortare i feriti e dare l'estrema unzione ai caduti.
- Il Responsabile della Torre di Guardia : è soldato col compito di monitorizzare la situazione degli eserciti nei territori adiacenti alla Serenissima Repubblica di Venezia o nelle Province di maggior rilievo o preoccupazione.
Art. 2.2.1 – dei Gradi dell'esercito
Ogni soldato avrà un Cursus Honorum da seguire, per poter accedere al grado successivo. Ogni grado avrà delle incombenze, degli impegni e dei ruoli da ricoprire. La scala gerarchica sarà suddivisa in quattro divisioni che progrediscono dal basso verso l'alto:
Fanteria: _ Armigero _ Fante 20 punti
Cavalleria : _ Scudiero 40 punti _ Cavaliere 60 punti
Comando: _ Maresciallo 80 punti _ Luogotenente 100 punti _ Comandante 120 punti
Alto Comando: _ Generale 150 punti _ Sergente _ Capitano _ Doge
Nomine d'elitè : _ Leoni de Mar 130 + bando _ Connestabile _ Stratega
I Leoni de Mar sono un corpo d'èlite di pronto intervento i cui membri saranno nominati direttamente dallo Stato Maggiore. Per accedervi bisogna avere 7 CC, spada e scudo e 130 punti e prestare un giuramento di fedeltà e di disponibilità immediata. Il solo raggiungimento dei 130 punti non implica l'accesso a questo nucleo di primo intervento.
I Connestabili sono i Consiglieri Militari che rifornisco i Generali di punti esercito.
Gli Strateghi sono Consiglieri Militari che mettono la loro esperienza al Servizio dello Stato Maggiore.
Ogni grado sarà accompagnato da un simbolo grafico che il soldato può mettere in firma in forum.
L'Armigero è il soldato semplice che ha appena fatto ingresso nei ranghi dell'esercito. A questo livello non si accumulano punti. Per passare al livello successivo è necessaria la permanenza in esercito di un mese.
Per accedere dalla divisione Fanteria a quella di Cavalleria bisogna essere in esercito da almeno due mesi ed avere almeno 3 cc.
Per accedere dalla divisione Cavalleria a quella di Comando bisogna essere in esercito da almeno quattro mesi ed avere almeno 5 cc.
I Marescialli sono figure cittadine il cui compito sarà organizzare e controllare le truppe della città di appartenenza. A questo fine in ogni citta sarà scelto un Maresciallo di Condotta, tra i Marescialli o i gradi ad essi superiori.
I Luogotenenti sono i Sottoufficiali delle varie condotte e tra di loro il Generale di Armata sceglierà i suoi Sovraintendenti.
I Comandanti sono i Primi Ufficiali delle varie condotte e tra di loro il Generale di'Armata sceglierà il suo Tesoriere ed il suo Comandante di Corpo (Ufficiale alla Logistica)..
Per accedere dalla divisione Comando a quella di Alto Comando bisogna essere in esercito da almeno cinque mesi ed avere almeno 7 cc.
Generali, Strateghi, Sergente, Capitano e Doge formano lo Stato Maggiore.
Sergente, Capitano e Doge sono ruoli assegnati d'ufficio.
Per accedere al ruolo di Generale bisogna aver accumulato 150 punti, essere livello 3, essere attivo da almeno 1 anno ed essere da almeno 6 mesi continuativi in esercito.
In casi eccezionali, come il ferimento (anche mortale) in combattimento lo stato maggiore si può riservare la possibilità di concedere dei punti extra ai soldati.
I punti per poter progredire saranno sviluppati secondo la seguente scaletta: - 1 punto per ogni CC - 2 punti per i servizi prestati nelle milizie cittadine e nelle gendarmerie con la presentazione di un certificato del capitano della milizia o del prefetto - 3 punti per ogni mese di presenza in esercito - 2 punti per ogni 10 giorni di missione eseguita - da 2 a 8 punti bimestrali per chi svolge ruoli all'interno dell'esercito (Gendarmi = 2, Araldi = 2, Sovraintendenti = 3, Primi Ufficialii = 4, Responsabili della Torre di Guardia = 6, Furieri = 8 ) - 5 punti per ogni 10 giorni di guerra fatti - 8 punti per ruoli svolti nello Stato Maggiore
Ogni soldato, oltre il grado normale, avrà assegnato un grado colore all'interno dell'esercito per il riconoscimento dei CC:
bianco : 1 cc giallo : 2 cc arancione : 3 cc azzurro : 4 cc viola : 5 cc blu : 6 cc verde : 7 cc rosso : 8 cc
Il colore assegnato è da intendersi come segreto e NON divulgabile.
Si potrà far richiesta di promozione le prime due settimane di ogni nuova legislatura.
Articolo 2.3 Tribunale Militare
Il Tribunale Militare è un organo collegiale composto dallo stato maggiore, si assume il compito di valutare la condotta di tutti quei militari che commettono violazioni degli articoli della Carta dell'Esercito, tralasciando così i loro doveri di militari e infrangendo i loro giuramenti, rischiando di compromettere la sicurezza della Repubblica di Venezia e dei suoi cittadini. Nel caso tale valutazione portasse ad accuse circostanziate, presenterà poi una denuncia formale presso il Tribunale della Repubblica dove l'accusato sara´ sottoposto ad un processo e giudicato.
Articolo 2.4 Missioni e Rapporti
Parte dei membri dell’esercito possono essere mobilitati per compiere missioni specifiche di controllo, contenimento di briganti o spionaggio nelle varie città o nodi della Repubblica e all’esterno. Tali missioni dovranno essere specificatamente autorizzate dal Doge in qualità di comandante in capo. Per ogni missione intrapresa, il comandante dovrà fare rapporto tramite missiva IG al Sergente o Capitano di quanto accaduto almeno una volta ogni due o giorni di servizio e sarà suo compito gestire i vari membri del suo gruppo operativo comunicando i vari ordini sempre tramite missiva. A missione conclusa verranno raccolti ed archiviati i vari rapporti nell’Archivio Operativo dell’Esercito, dopo essere stati resi noti al Consiglio. Il contenimento dei Briganti che contempli azioni aggressive con possibilità di scontri devono essere necessariamente autorizzati dal Consiglio nel rispetto delle leggi vigenti.
Articolo 2.5 Dei Connestabili
I Connestabili dell'esercito sono livelli 3 appartenenti sia alla via militare che quella dello stato, i quali prestano giuramento nell'esercito e diventano membri effettivi di esso e seguono la gerarchia militare. I funzionari militari sono invece civili che, senza limitazioni o obblighi militari, si rendono disponibili in caso di bisogno alla vendita dei punti esercito su richiesta del Capitano. Saranno essi livelli 3 appartenenti alla sola via dello stato.
III. Il Reclutamento dei Militari
Articolo 3.1 - dei Giuramenti
Per diventare militare occorre essere di livello uno e bisogna prestare il seguente giuramento allo Stato Maggiore:
GIURAMENTO DI LEALTÀ Io, __________________________, giuro solennemente di servire sempre la Repubblica, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa. Giuro di servire fedelmente, lealmente e in buona fede il Doge di Venezia. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.
GIURAMENTO DEL SEGRETO Io, __________________________, giuro solennemente che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito della Repubblica di Venezia.
Articolo 3.2 - del Reclutamento
Ogni richiesta di reclutamento dovrà essere presentata ad uno dei Generali delle 4 Condotte, il quale, una volta constatati i requisiti del richiedente e la sua presenza/attività, inoltrerà la domanda al Sergente e invierà la Recluta alla Caserma per il riconoscimento, la registrazione e il Giuramento. Ogni componente dello Stato Maggiore potrà, fornendo le dovute motivazioni, annullare entro 7 giorni la decisione del Sergente di aver accettato la candidatura di un richiedente. Il grado massimo che si può ottenere al momento dell'arruolamento è quello di Fante scelto, qualunque sia il coefficente di combattimento posseduto. E' possibile sospendere o riprendere il periodo di reclutamento a discrezione del Capitano, in accordo con il Doge e il Sergente. Tutti coloro che sono reclutati devono avere un Casellario Giudiziario privo di qualsiasi condanna di Tradimento o di Alto Tradimento, prestare il Giuramento di Lealtà e del Segreto allo Stato Maggiore e devono in qualsiasi caso rispettare la Carta dell'Esercito.
Articolo 3.3 - dello Scioglimento dei Giuramenti
Ogni militare può lasciare l'Esercito sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega alla Repubblica comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta sul Forum della Caserma, al Capitano dell'Esercito o in alternativa al Sergente. La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra. Chiunque non rispetti questa procedura verrà perseguitato come Traditore e quindi nemico della Repubblica.
Articolo 3.4 - dell'Allerta
Si chiama Stato di Allerta la situazione per cui la Repubblica si trova attaccata da nemici interni o esterni ad essa, creando quindi la situazione di emergenza tale da richiedere la mobilitazione del maggior numero di soldati necessari al fine di far fronte all'emergenza. Se lo stato di allerta è necessario non per fini difensivi ma offensivi, la mobilitazione da parte del Capitano dovrà seguire un comunicato congiunto di Doge e Gran Ciambellano indirizzato a tutta la caserma. Il Capitano avrà il compito di annunciare alle truppe il grado di Allerta attraverso un codice di colore e organizzare la strategia più opportuna per gestirla in maniera rapida ed efficace. Chiunque rivelerà all'esterno della Caserma, dando comunicazione a civili o militari di altre Province, l'esistenza dello Stato di Allerta, qualora non fosse già reso pubblico, verrà immediatamente congedato dall'esercito con impossibilità di rientrarvi per 6 mesi se le prove provengono da una Missiva Spedita di Nascosto (MSN) e inserito nel libro nero della Caserma, con conseguente impossibilità di raggiungere i gradi di Comando ed Alto Comando, anche dei ruoli scelti dal Consiglio Repubblicano. Qualora vi fossero prove utilizzabili, si provvederà alla denuncia per Altro Tradimento e al congedo disonorevole e permanente dal Serenissimo esercito.
IV. I Doveri e Diritti fondamentali di ogni soldato
Articolo 4.1 - della Gerarchia Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.
Articolo 4.2 - dell'Obbedienza Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado. Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.
Articolo 4.3 - della Disposizione In caso di Stato d'Allerta, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione. Per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere …) se non dopo le ore 18:00 di ogni giorno quando sarà ormai palese che per quel giorno non si è reso necessario il suo apporto.
Articolo 4.4 - dell'Esonero dal servizio Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città della Repubblica o nel Consiglio, può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.
Articolo 4.5 - del Segreto Militare Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza"(numero dei componenti e la loro dislocazione, ordini o direttive prese). Non si devono altresì comunicare le proposte in discussione nel Forum della Caserma, a nessun cittadino veneziano o straniero che non faccia parte dell'Esercito avendo prestato Giuramento, fino alla loro approvazione da parte dello Stato Maggiore o del Consiglio della Repubblica.
Articolo 4.6 - della Responsabilità individuale Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le Sezioni riguardanti la sua Lancia, oltre che la sezione generale del Forum della Caserma dell'esercito, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del forum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti relativi all’Esercito della Repubblica di Venezia, non saranno tollerati soprattutto nel caso in cui impediscano al soldato di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere. Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza della Repubblica, ogni militare ha il dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo SM in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi (quali?) nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.
Articolo 4.7 - del Comando Ogni Sovraintendente deve tenersi informato presso il proprio Generale in maniera periodica, in via non ufficiale, e a sua volta deve informare i propri sottoposti circa eventuali ordini o chiarimenti. E' diritto e dovere dei Sovraintendente creare e gestire i gruppi armati o reggimenti di appartenenza dell'Esercito nelle varie città in accordo con il Capitano.Ogni creazione o modifica deve essere comunicata in via ufficiale al Capitano e poi archiviata. E' dovere dei Sovraintendente controllare e segnalare sul Forum della Caserma arrivi "sospetti" nella propria città o nodo di controllo. E' possibile agire d'iniziativa per la difesa della città d'appartenenza in maniera preventiva, qualora mancassero organi di controllo volontario. E' diritto dei generali disciplinare i propri soldati in via ufficiale o meno. Può scegliere, a seconda della gravità, di fare rapporto e comunicare quanto avvenuto allo Stato Maggiore, il quale prenderà provvedimenti.
Articolo 4.8 - della Licenza E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/etc... E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio sul Forum della Caserma indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Ogni soldato semplice avrà diritto ad una licenza di 7 giorni ogni mese, mentre un Leone da Mar avrà a disposizione 5 giorni mensili di licenza. Questi giorni sono cumulabili e ogni soldato potrà gestirli come meglio crede, nell'ottica di mantenere equilibrio e stabilità alla struttura dell'esercito. Sono esonerati da questo obbligo il Capitano e il Sergente i quali possono spostarsi liberamente per la Repubblica e i Generali se compiono spostamenti tra le città. Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Allerta qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città della Repubblica di Venezia essi si trovino, in modo che possano essere di supporto al Battaglione del luogo.
Articolo 4.9 - della Comunicazione E' dovere di ogni militare, in particolare per i Comandanti, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.
Articolo 4.10 - dell'Esternazione del pensiero politico E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno del Forum dell'Esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio della Repubblica di Venezia estraneo ad influenze politiche.
Articolo 4.11 - dell'Accusa E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili e considerate come tali, rivolgersi al Tribunale Militare per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Tribunale decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.
Articolo 4.12 - delle Paghe E´ diritto di ogni militare ricevere una paga (ducati o merci) in seguito alla mobilitazione. Il calcolo della paga spetta ai membri dello Stato Maggiore che potranno in ogni momento richiedere lo screen per eventuali accertamenti. In caso un soldato abbia ricevuto la paga ma si sia astenuto al dovere, verra´ denunciato e processato per alto tradimento, in quanto ha commesso un reato di Truffa ai danni della Repubblica. La paga giornaliera per ogni soldato equivale a 17 ducati o 1 pezzo di carne. In alternativa, e in accordo tra il soldato e il Sergente, la Repubblica potrà saldare la ricompensa della mobilitazione con altre merci.
Articolo 4-13 - della Condanna Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che variano dal semplice richiamo fino a processi per Alto Tradimento. I reati sono così suddivisi:
Dei reati non gravi
1. Ritardo semplice – richiamo scritto 2. Ritardo prolungato oltre 2 giorni - Richiamo scritto con annotazione (nel forum esercito n.d.r.); in caso di recidiva il Capitano può decidere di degradare. Dei reati gravi. 1. Renitenza – mancata presentazione oltre i 2 giorni dal dovuto – Disturbo all’ordine pubblico – pena accessoria: degradazione 2. Insubordinazione (rifiuto ad eseguire ordini) - Disturbo all’ordine pubblico – pena accessoria: degradazione 3. Violazione o mancata esecuzione di ordini - Disturbo all’ordine pubblico – pena accessoria: degradazione Dei reati gravissimi 1. Diserzione in tempo di pace – Tradimento – 2. Malversazione – Tradimento 3. Diserzione in tempo di guerra – Alto Tradimento 4. Ribellione – Alto tradimento 5. Intelligenza con il nemico – Alto tradimento La pena accessoria per tutti i reati gravissimi è la degradazione con espulsione dai ranghi dell'esercito e con cerimonia pubblica (in taverna della repubblica n.d.r.) | |
|