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 Rep. Fiorentina - Carta dell'Esercito

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Runaym

Runaym


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Data d'iscrizione : 05.12.10

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MessaggioTitolo: Rep. Fiorentina - Carta dell'Esercito   Rep. Fiorentina - Carta dell'Esercito EmptyLun Gen 17, 2011 10:20 pm

Citazione :
CARTA DELL'ESERCITO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
SEZIONE GENERALE



TITOLO I - STRUTTURA E INCARICHI DELL'ESERCITO

1. Lo Stato Maggiore
Lo Stato Maggiore, o Consulta dell'Esercito, è composto dal Signore della Repubblica, dal Capitano, dal Sergente, dal Primo Maresciallo, dai Marescialli e dai Generali della repubblica.

1.1. Il Signore della Repubblica
Il Signore della Repubblica è il Comandante Supremo delle Forze Armate, presiede lo Stato Maggiore dell'Esercito, decide la politica diplomatica e militare da adottare. A lui spetta l'ultima parola, può in ogni momento decidere di revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare. Ha facoltà di delegare potere decisionale al Capitano.
Dichiara inoltre lo stato di guerra. Per qualsiasi decisione militare si consulta con lo Stato Maggiore e il Consiglio

1.2. - Capitano
Il Capitano è il tramite tra il Signore della Repubblica ed i vari esponenti dell'Esercito Repubblicano. Egli esercita il comando delle forze armate in vece del Signore della Repubblica e ha facoltà di revocare o sospendere dal grado qualsiasi membro dellíesercito.
E' possibile revocare la carica di un Maresciallo o di un Generale soltanto previa approvazione del Signore della Repubblica, del Sergente e del Primo Maresciallo. Per revocare la carica di Primo Maresciallo occorre anche il voto di tre Generali.
Il Capitano è tenuto a fare una riunione ogni 15 giorni con il Primo Maresciallo, i Marescialli e i Generali della Repubblica.

1.3. - Sergente
Il Sergente gestisce la logistica dell'esercito, supervisiona il reclutamento degli aspiranti e si occupa dell'approvvigionamento delle truppe. Gestisce l'armeria e coordina l'acquisizione e la distribuzione di armi. E' moderatore del subforum dedicato all'Esercito, del forum dello Stato Maggiore e gestisce l'archiviazione delle informazioni e della documentazione.

1.4. - Primo Maresciallo della Repubblica
Colui che comanda e coordina gli eserciti sotto le direttive impartite dal Capitano e votate dal Consiglio della repubblica.
Egli avrà compiti operativi e decisionali solo riguardo alle strategie ed ai movimenti degli eserciti e delle guarnigioni, metterà in pratica ciò che il principe ed il consiglio avranno deciso e risponderà dei suoi atti direttamente al Capitano, informandolo preventivamente di tutte le sue strategie e movimenti.
Viene eletto fra i Generali della Repubblica, in assemblea con Generali e Marescialli. Il Principe, Capitano e Sergente potranno esprimere le loro considerazioni ma non avere diritto di voto in quella sede. Se il Primo Maresciallo si dimostra non adatto al ruolo che ricopre, il Capitano in accordo con Principe, Sergente e tre generali, può chiedere l'allontanamento dalla carica.
Verrà interpellato come organo consultivo e portavoce delle proposte delle riforme e dei problemi dei militari, che verranno da egli riferite al Capitano - il quale le presenterà al Consiglio.
Il suo mandato ha durata quadrimestrale. Alla scadenza, viene organizzata una nuova votazione.
La carica è compatibile con il ruolo da Capitano ma non con altre cariche consiliari.
1.5. - Generali della repubblica
I Generali della Repubblica saranno scelti tra i membri dell'esercito e dovranno avere le seguenti caratteristiche:
- Livello 3.
- Un anno di gioco.
- Residenti nella Repubblica di Firenze.
- Essere stati arruolati almeno da 4 mesi. La maggiore anzianità di servizio sarà valutata quale criterio preferenziale.
- Innegabili doti morali e di fedeltà alla Repubblica di Firenze.
- Rivestire il Grado di Maggiore (45 giorni di servizio attivo, 8cc)
Comandano e gestiscono le Armate sotto il loro controllo, curandone ogni aspetto rilevante. Possono delegare compiti al tesoriere e al logista, che a loro rispondono direttamente al pari di tutto il personale arruolato nell'Armata.
Riferiranno direttamente al Primo Maresciallo, e risponderanno agli ordini di quest'ultimo, del Capitano e del Signore.
Hanno dovere di riferire giornalmente nella Sala dei Generali gli avvenimenti della notte precedente.
Quando non impiegati come comandanti di un'Armata, sono inseriti nelle Guarnigioni di appartenenza e rispondono al Maresciallo competente.
Tutti i Generali sono tenuti a fare una riunione ogni 15 giorni con il Capitano, Il Primo Maresciallo e i Marescialli della Repubblica.

1.6. - Il Portavoce Militare
Il Portavoce Militare verrà scelto, tra i membri dell'esercito con scadenza bimensile tramite sondaggio nelle apposite sale militari, a cui potrà partecipare qualsiasi soldato, indipendentemente dal grado.
Le candidature dovranno pervenire al Capitano, al Primo Maresciallo o al Sergente, entro e non oltre i 10 giorni prima dell'apertura del sondaggio. Il sondaggio indetto fra tutti i militari componenti l'esercito fiorentino e avrà una durata di giorni 5 al termine del quale verrà designato il nuovo Portavoce Militare dell'esercito fiorentino. Tale carica è da considerarsi incompatibile con le cariche Consiliari e con la Carica di Primo Maresciallo.

1.7 - Marescialli della Repubblica
I Marescialli della Repubblica sono tanti quante sono le città della Repubblica, in numero di uno per città.
Sono scelti e nominati dallo Stato Maggiore, nella persona del Signore della Repubblica, del Capitano e del Sergente, tenendo conto della carriera militare e dell'esperienza pregressa. I Marescialli restano in carica fino a eventuale revoca motivata dell'incarico (secondo i precedenti ß1.1 e 1.2), dimissioni o a dopo mozione di sfiducia della truppa.
Sono il tramite tra lo Stato Maggiore e il resto dell'Esercito; sono responsabili della gestione e del reclutamento delle forze di stanza nella città di competenza. Coadiuvano il Sergente nell'approvvigionamento delle armi per i militari di propria competenza.
Tutti i Marescialli sono tenuti a fare una riunione ogni 15 giorni con il Capitano, Il Primo Maresciallo e i Generali della Repubblica.

1.8. - Luogotenenti
Il Maresciallo ha il dovere di nominare almeno un Luogotenente per la sua città, che gli presti ausilio nelle proprie funzioni e possa sostituirlo in caso di temporaneo impedimento. Il Luogotenente Ë responsabile degli specifici compiti a lui affidati e ne risponde di fronte al Maresciallo competente.
In caso di assenza del Maresciallo, riferirà direttamente al Capitano.
I Luogotenenti devono possedere almeno il Grado di Caporale o avere svolto almeno 15 giorni di servizio attivo

1.9. - Truppa: Guarnigioni, Drappelli, Reggimenti, Armate.
L'Esercito della Repubblica è composto dalle Guarnigioni di ogni città, che sono al comando di un Maresciallo.
La Guarnigione prende il nome dalla città di residenza, il Maresciallo ha la facoltà, sentiti i componenti della Guarnigione, di affiancare al nome quello di un animale (Es. : I Falchi di Montevarchi)
Le Guarnigioni si articolano in:
- Drappelli: gruppi composti da 5 soldati, il capo gruppo è il più alto in grado o il più anziano in servizio a parità di grado.
- Reggimenti: Gruppi composti di 8 persone, il Capo Lancia è un soldato dotato di nobiltà IG.
Le Armate sono i singoli eserciti IG, comandati da un Generale. Nel momento in cui un militare viene arruolato in un'Armata e fin quando permane all'interno di essa, prenderà ordini solo dal Generale comandante o dai suoi Capi Lancia.
I Capilancia devono possedere almeno il Grado di Caporale o avere svolto 15 giorni di servizio attivo


TITOLO II - INCARICHI OPERATIVI

2 - Missioni operative

2.1 - Generalità
Nel momento in cui i militari sono mobilitati dal Primo Maresciallo su Disposizioni del Capitano per una missione, essi possono costituire un drappello (gruppo IG) o, se nobili, un reggimento. Il comando della missione può essere delegato ad un Maresciallo, qualora sia di particolare importanza, oppure ad altro Ufficiale. Gli Ufficiali Veterani ai sensi del § 12.3 hanno di norma precedenza rispetto ai parigrado. In casi eccezionali, il comando della missione può essere affidato a un graduato di truppa.

2.2 - Responsabile della missione
Il responsabile della missione è tenuto a fare rapporto giornalmente tramite missiva al Maresciallo della città di appartenenza, oppure direttamente al 1 Maresciallo o al Capitano. (inviando le sue memorie a vista). E' suo compito gestire i vari membri del suo gruppo operativo, comunicando i vari ordini sempre tramite missiva. A missione conclusa i rapporti verranno raccolti ed archiviati nell'Archivio Operativo dell'Esercito.

2.3 - Missioni segrete
Parte dei militari potranno essere mobilitati per missioni specifiche di controllo, contenimento di briganti o spionaggio nelle varie città o nodi della Repubblica, e all'esterno. Alcune di queste missioni potrebbero essere considerate segrete con un certo livello di riservatezza, la cui trasgressione implicherà il deferimento alla Corte Marziale.

2.4 - Copertura Finanziaria
In caso di pianificazione di guerre di conquista, lo Stato Maggiore ha l'obbligo coadiuvato dallo Sceriffo e dal Ministro del Commercio, di stilare un piano economico che risalti l'attivo di cassa, il debito Repubblicano e il totale delle armi presenti nell'ufficio del Sergente. Alla conclusione della Campagna Militare, lo Stato Maggiore ha l'obbligo di stilare un medesimo piano tenendo conto delle differenze intercorse tra l'inizio e la fine della campagna stessa, sottolineando quindi le eventuali acquisizioni sia in merci che in ducati, o le eventuali perdite indicando le modalità di recupero delle spese sostenute.


TITOLO III - DIRITTI E DOVERI DEI MILITARI

3 - Diritti

3.1 - Retribuzione
Il militare ha diritto ad una retribuzione giornaliera (per giorno di arruolamento IG) stabilita dal Sergente e dal Capitano con la consultazione del Ministro del Commercio. Il Sergente si riserva la facoltà di differenziare gli stipendi da città a città in caso di gravi emergenze cittadine.
Il Capitano o il Sergente possono prevedere, previa votazione favorevole con maggioranza semplice del Consiglio, altri benefici, paghe integrative o incentivi per il personale militare.
In caso di utilizzo di volontari per operazioni militari, essi saranno retribuiti indistintamente senza tener conto di cc o nobiltà. Seguiranno le stesse norme che regolano gli stipendi dei militari.

3.2 - Denuncia di commilitoni
Il militare ha diritto alla tutela della propria dignità e sicurezza. In tale ottica e in presenza di prove irrefutabili, egli ha il diritto e il dovere di denunciare presso il proprio Maresciallo, Capitano o Sergente, eventuali comportamenti dei propri compagni d'arme o dei suoi superiori lesivi della dignità e sicurezza propria e dei compagni, nonchè della dignità e sicurezza della Repubblica.

3.3 - Richiesta di chiarimenti
Il militare ha il diritto di domandare spiegazioni agli ufficiali più alti in grado, senza mettere in discussione nè gli ordini nè l'autorità della gerarchia e rimanendo rispettoso di essa. Per contro, gli ufficiali non sono tenuti a dare ad spiegazioni ai propri sottoposti.

3.4 - Licenze
Il militare ha facoltà di domandare al Maresciallo della propria città una licenza dal servizio, durante il quale egli è esente dai suoi obblighi di mobilitazione. La durata della licenza, sentite le ragioni e le richieste del militare, è a discrezione del Maresciallo. Per i Generali, tale richiesta deve essere inoltrata al Primo Maresciallo.

4 - Doveri

4.1 - Contegno
Il militare di ogni ordine e grado è tenuto al rispetto del presente Codice, della gerarchia militare e degli ordini ricevuti. Il Militare è inoltre tenuto a usare modi cortesi e rispettosi verso i superiori e gli altri militari.

4.2 - Ubbidienza agli ordini
Il militare deve obbedire ad ogni ordine proveniente da un suo superiore. In caso di ordini discordanti, egli obbedirà al più alto in grado. Se riceve un ordine contrastante con la legge o il Codice, dovrà ubbidire nel caso che l'ordine sia confermato dal Primo Maresciallo o dal Capitano, che se ne assumeranno la responsabilità; in caso contrario, è tenuto a rifiutarsi.

4.3 - Mobilitazione
Il militare è tenuto alla mobilitazione immediata su richiesta del Maresciallo, del Primo Maresciallo o del Capitano. Fino alla mobilitazione, il militare è libero di svolgere le sue normali occupazioni civili.

4.4 - Violazioni ai doveri militari
Il militare che violi la Carta o i suoi doveri sarà sottoposto a processo di Corte Marziale, secondo quanto previsto dal Titolo I, ß 5. Sarà invece sottoposto a processo penale, con l'accusa di Alto Tradimento, il militare che:
1. Giuri fedeltà ad organizzazioni e Ordini militari che non hanno come capo supremo il Principe ed il Consiglio della Repubblica Fiorentina, o da essi non riconosciuti. Tale articolo non è riferito alle libere associazioni, alle compagnie commerciali o corporative, ai partiti e alle fazioni politiche;
2. Prenda parte di sua iniziativa a guerre o conflitti in cui la Repubblica Fiorentina non Ë coinvolta o si Ë dichiarata neutrale.
3. Violi in maniera intenzionale e grave gli ordini dei superiori;
4. Divulghi o comunichi ad altri, senza autorizzazione, dati su istituzioni statali o altre informazioni sensibili di cui sia venuto a conoscenza.

4.5 - Ferma obbligatoria
Il militare neo arruolato contrae una ferma obbligatoria di giorni 90. Il militare che riceva premi, incentivi o altro genere di benefici contrae, se non diversamente indicato, una ulteriore ferma di giorni 30. Il militare che venga meno a questo suo obbligo, sarà processato per tradimento secondo l'art 2 del Codice Penale.




Citazione :
CARTA DELL'ESERCITO DELLA REPUBBLICA FIORENTINA
Sezione Specifica / Tecnica


TITOLO IV - RECLUTAMENTO E ORDINAMENTO DEI MILITARI

4 - Reclutamento
I militari vengono reclutati dal Sergente della Repubblica o dal Maresciallo della propria città di appartenenza, previo bando pubblico.

4.1 - Selezione dei militari e precedenti penali
Costituiscono criteri preferenziali nella selezione: il possesso di requisiti atti al combattimento, l'esperienza, l'affidabilità. I membri dello Stato Maggiore hanno facoltà di opporsi al reclutamento proposto dal Sergente e dal Maresciallo, fornendo valide motivazioni.
Per accedere alla selezione, gli aspiranti dovranno avere e mantenere un casellario giudiziale privo di qualsiasi condanna di Tradimento o di Alto Tradimento.
In caso di morte IG successiva ai reati di cui sopra, la domanda di reclutamento sarà valutata dal Capitano e dal Primo Maresciallo.

4.2 - Giuramento
Una volta selezionato, il soldato Ë tenuto a prestare giuramento allo Stato Maggiore, nella forma seguente:

Io, __________________________, giuro solennemente di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede il Signore della Repubblica di Firenze, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dei miei superiori. Giuro che, salvo autorizzazione, non rivelerà nè comunicherà ad alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza, o che otterrà in ragione delle mie funzioni presso l'Esercito della Repubblica.
Sono cosciente che col presente giuramento mi sottopongo al rispetto del Codice qui presente, e che in caso di trasgressione sarà sottoposto al giudizio della Corte Marziale.

4.3. Gradi dell'Esercito
Gli appartenenti all'Esercito si dividono in Militari di Truppa, Ufficiali e Ufficiali Superiori.
Il grado di Primo Maresciallo viene conferito per nomina.
Il grado di Maresciallo viene conferito per nomina.
I Generali sono scelti dal Capitano in base ai requisiti richiesti.
Gli altri gradi dell'Esercito sono determinati, dal coefficiente di combattimento complessivo dei militari e dai giorni di servizio maturati, secondo il seguente schema:

Truppa
- Tamburino - 1 cc
- Fante - 2 cc
- Fante scelto - 3 cc, giorni di servizio attivo 10

Sottoufficiali
- Caporale - 4 cc giorni di servizio attivo 15
- Alfiere - 5 cc giorni di servizio attivo 20
- Tenente - 6 cc giorni di servizio attivo 25

Ufficiali
- Dragone - 7 cc giorni di servizio attivo 35
- Maggiore da campo - 8 cc giorni di servizio attivo 45

Ufficiali Superiori
- Maresciallo
- Generale
- Primo Maresciallo

*N.B. per servizio attivo in esercito si intende:

- la difesa in gendarmeria
- la difesa municipale se ordinata dallo Stato Maggiore o dal Maresciallo di riferimento
- i giorni di mobilitazione in città diverse dalla propria residenza
- la difesa dei confini o delle città arruolati in esercito
- giorni di mobilitazione per guerra


Il coefficiente di combattimento (CC) Ë ricavabile dalla seguente tabella:
1 CC per un valore di forza compreso fra 0 e 49
2 CC per un valore di forza compreso fra 50 e 99
3 CC per un valore di forza compreso fra 100 e 150
4 CC per un valore di forza compreso fra 151 e 200
5 CC per un valore di forza oltre 201
+ 1 CC se il militare Ë equipaggiato con un bastone (manico).
+ 2 CC se il militare Ë equipaggiato con un'ascia.
+ 3 CC se il militare Ë equipaggiato con una spada.

Le nuove reclute aventi un coefficente di combattimento pari a 1cc entreranno nell'esercito Repubblicano con il grado di Tamburino e avanzeranno di pari passo con l'aumento del coefficente di combattimento e i giorni di servizio attivo in esercito.
Le nuove reclute aventi un coefficente di combattimento pari a 2 cc o 3 cc entreranno nell'esercito Repubblicano con il grado di Fante e avanzeranno di pari passo con l'aumento del coefficente di combattimento e i giorni di servizio attivo in esercito.
Le nuove reclute aventi un coefficente di combattimento pari a 4 cc, 5 cc, 6 cc, 7cc o 8cc, entreranno nell'esercito Repubblicano con il grado di Caporale e avanzeranno di pari passo con l'aumento del coefficente di combattimento e i giorni di servizio attivo in esercito.

4.4 - Accademia
Tutti i Soldati presenti nelle Guarnigioni dovranno seguire obbligatoriamente le lezioni nell'Accademia militare.

4.5 - Nobiltà di toga
Il possesso del titolo di Cavaliere IG (o di Dama) è equipollente al grado militare di Caporale, anche in assenza dei requisiti richiesti. L'avanzamento ai gradi successivi (o la retrocessione) avviene tuttavia secondo i punti-combattimento corrispondenti. Il Maresciallo competente inoltre, qualora lo ritenga necessario, ha facoltà di destituire il Cavaliere IG dall'eventuale comando di truppe, finchè quest'ultimo non se ne renda nuovamente degno.

4.6 - Promozione per meriti e degradazione
La Commission d'Onore può conferire una promozione per meriti a soldati e/o ufficiali che si siano distinti per particolare valore. In sede di Corte Marziale, può essere inoltre deciso di degradare soldati e/o ufficiali che si siano macchiati di gravi comportamenti o reati, sia nell'esercizio delle loro funzioni che in veste di civili.
I Marescialli dovranno, ogni due mesi stilare un rapporto circa il comportamento, la presenza e la disponibiltà dei soldati alle loro dipendenze. Tale rapporto verrà visionato dalla Corte Marziale, che potrà decidere su indicazione del Maresciallo dell'eventuale degradazione dei soldati ritenuti negligenti.

4.7 - Comodato d'uso di armi
Il militare che abbia ricevuto in uso gratuito una spada dalla Fureria dell'Esercito progredisce di grado secondo le regole anzidette, ma non ha diritto all'aumento di stipendio derivante dal bonus fornito dall'arma. Pertanto, continua a percepire lo stipendio calcolato come se non utilizzasse la spada.
In qualunque momento, il militare può riscattare l'arma ricevuta in comodato al prezzo fissato dal Sergente per la vendita delle spade ai Militari. In questo caso, il militare torna a percepire lo stipendio normalmente fissato per il suo grado.

TITOLO V - ORGANI DELL'ESERCITO

5. Fureria
La Fureria è il corpo che si occupa della logistica e dell'approvvigionamento dei militari mobilitati. A capo della Fureria vi è il Sergente, il quale nomina un Capo Furiere che svolge i compiti a lui delegati. Il Capo Furiere dipende, in questo specifico ambito, direttamente dal Sergente, e coordina il lavoro dei magazzinieri, referenti cittadini nominati dai Marescialli che lo aiutano nei suoi compiti. Il Sergente può nominare inoltre un Archivista che si occupi di conservare la documentazione dell'Esercito.

6. La Commissione d'Onore e Disciplina

6.1 - Generalità
La Commissione è l'organo di giustizia interno all'Esercito della Repubblica. Essa punisce i militari che commettano mancanze disciplinari e assegna premi ai soldati meritevoli, secondo quanto indicato nel Titolo VI. E' composta dal Capitano, dal Sergente, dal Giudice della Repubblica, dal Primo Maresciallo, da un Maresciallo e da un Generale.
Questi ultimi due sono scelti con votazione palese tra gli appartenenti alla propria categoria. Restano in carica per due mesi, ma la loro nomina si intende rinnovata se allo scadere del mandato non vi sono altre candidature.

6.2 - Competenza disciplinare della Commissione
Sono sottoposti alla valutazione discilplinare della Commissione i militari che:
- Contravvengano alla Carta dell'Esercito.
- Si rendano colpevoli di lievi violazioni agli ordini dei propri superiori. Le violazioni gravi sono comprese nel titolo V.
- Mettano a rischio il successo di una missione, la sicurezza della Repubblica o delle sue truppe.
- Si rendano colpevoli di comportamenti che compromettano il buon nome dell'Esercito.
- Usino modi inurbani o men che irreprensibili nel rivolgersi a un superiore o ad un altro militare.

Per le condotte ricomprese nel titolo V ("Doveri dei militari") è il Capitano a denunciare al Pubblico Ministero il militare colpevole, affinchè venga istaurato un processo penale.

6.3- Compiti disciplinari del Capitano
Il Capitano concede o nega l'autorizzazione a procedere di fronte alla Corte Marziale, valutando i presupposti del paragrafo 5.2. Può autonomamente proporre un militare per un processo di Corte Marziale. Solleva dall'incarico l'ufficiale inquisitore.

6.4 - Ufficiale Inquisitore
L'Ufficiale inquisitore è il responsabile dell'applicazione della disciplina militare. Raccoglie le denunce dei Marescialli o propone egli stesso al Capitano un militare per l'apertura di un processo di Corte Marziale, svolge le funzioni dell'accusa nel processo procurando prove a carico e proponendo una pena. Viene scelto con bando interno fra i Generali e Marescialli dell'esercito con votazione palese fra i membri dello Stato Maggiore. Resta in carica fino a revoca dell'incarico o a dimissioni.

6.5 - Sentenza e punizione
La Commissione decide la punizione ed emette la sentenza all'unanimità, resa nota tramite la figura del giudice. Questa può consistere in provvedimenti quali il pubblico obbrobrio, i lavori forzati, la temporanea riduzione, negazione dello stipendio o annullamento completo o parziale del conto in banca il ritiro di decorazioni, la degradazione, l'espulsione dall'Esercito et similia. Se il soldato colpevole si rifiuta di eseguire la sentenza deve essere processato per oltraggio alla corte in seguito alla denuncia del Capitano. Il Signore della Repubblica ha facoltà di graziare il colpevole, fornendo giustificazione dell'atto.
Nel caso un rappresentante del consiglio presente in commissione è parte in causa (sia esso il Capitano, il Giudice, il Sergente) dovrà astenersi dal giudizio, così come il Primo Maresciallo.
Nel caso un membro eletto per nomina è parte in causa(Generali, Marescialli) verrà sostituito solo per quello specifico procedimento, tramite bando.

6.6 Duelli
La Commissione D'onore e Disciplina inoltre valuterà le richieste di duello fra 2 Soldati.
La richiesta di Duello può essere presentata se c'è una lesione d'onore da parte di uno dei due Soldati.
I Duelli in lizza per divertimento sono accettati solamente se essi avvengono i tempo di pace e senza armi.

7 - Servizio Segreto
Il Servizio Segreto raccoglie ogni informazione utile alla salvaguardia della sicurezza della Repubblica. E' diretto dal General Direttore del Servizio Segreto, un Generale nominato dal Signore della Repubblica in accordo con il Capitano, che resta in carica fino a revoca dall'incarico. Fa uso di agenti (appartenenti all'Esercito della Repubblica) e di informatori. Gli agenti sono tenuti al riserbo più assoluto e possono riferire le informazioni di cui vengono a conoscenza solo al General Direttore, nell'area dedicata.

8 - Commission d'Onore
vds 9

TITOLO VI - ONORIFICENZE

9 - Assegnazione delle Onoreficenze
La Commissione d'Onore e Disciplina, composta come indicato nel precedente paragrafo 5.1, è competente ad assegnare le onoreficenze ai militari.
Esse vengono attribuite con voto unanime della Commissione d'Onore e Disciplina, su proposta del Capitano o di almeno due tra Generali e Marescialli. Il Capitano puÚ inoltre autonomamente proporre al Signore della Repubblica un militare per l'assegnazione di un'onoreficenza, fermi restando i requisiti.

10 - Onorificenze e requisiti per l'attribuzione

10.1 Medaglie al Valore (Bronzo, Argento, Oro).
Attribuibili al militare distintosi per particolare valore nell'assolvimento di una specifica missione di combattimento. La Medaglia d'Oro viene assegnata in caso di morte o ferimento grave del militare.

10.2 Medaglie al Merito (Bronzo, Argento, Oro).
Attribuibili al militare distintosi per notevole intelligenza, pronta ubbidienza nonchè particolare spirito di collaborazione e di sacrificio nell'assolvimento dei propri doveri, o comunque per meriti particolari non connessi con azioni di combattimento.

10.3 Medaglia di lungo servizio.
Attribuibile al militare che per oltre un anno abbia prestato servizio nell'Esercito della Repubblica Fiorentina con continua presenza, fattivo spirito di collaborazione, impegno indefesso e irreprensibile condotta. L'attribuzione di questa medaglia da diritto al titolo di "Veterano", che il militare può aggiungere al grado ricoperto (es: Maggiore veterano). Salvo casi eccezionali o causa di forza maggiore, nel comando di drappelli o reggimenti e nell'affidamento della responsabilità di specifici compiti i veterani dovranno essere preferiti ai parigrado.

10.4 Medaglie di campagna.
Vengono create, in seguito alla decisione della Commission d'onore, per ogni campagna militare a cui abbia partecipato l'Esercito della Repubblica. Possono venir create anche per una particolare missione. Sono assegnate a tutti i militari che vi abbiano preso parte.





Citazione :
Compendio su stipendi e premi

1- Stipendi

Volontari
-Nessun grado specifico - non retribuiti

Truppa
-Tamburino (Trommelschläger) - 1 cc - 14 ducati
-Fante (Reiter) - 2 cc - 15 ducati
-Fante scelto (Eisenreiter) - 3 cc - 16 ducati

Sottoufficiali - Per diventare Sottoufficiale occorre possedere uno scudo.
-Caporale (Reitermeister) - 4 cc - 17 ducati
-Alfiere (Fänrich) - 5 cc - 18 ducati
-Tenente (Leutenant) - 6 cc - 19 ducati

Ufficiali
-Dragone (Dragonen) - 7 cc - 21 ducati
-Maggiore (Reiter Major) - 8 cc - 23 ducati

Ufficiali Superiori
-Comandante d'armata 20 ducati
-Generale (indipendentemente dai cc) - 24 ducati
-Maresciallo (se non Dragone, Maggiore o Generale) - +1 ducato al giorno rispetto allo stipendio previsto

2 - Rancio
Sarà cura del singolo soldato premunirsi di rancio e/o ducati.
In caso di missioni fuori sede prolungate o stazionamento su nodi, il rancio giornaliero sarà distribuito ai soldati tramite esercito e sara' composto unicamente da 1 pane o 2 mais.
I prezzi stabiliti per pane e mais sono i seguenti:
Pane 5.40
Mais 2.75
Sarà cura del Logista, su indicazione del Generale, chiedere per tempo un mandato, sia esso monetario o contenente merci, per provvedere al fabbisogno dei soldati in esercito (in caso di mandato monetario, il prezzo del rancio sarà dettato dal prezzo di acquisto della merce).

3 - Spaccio militare
Qualora il soldato voglia comprare cibi caratteristica, potra' usufruire dello spaccio militare. Frutta, latte, pesce, carne e verdura saranno vendute ai seguenti prezzi (modificabili a seconda del mercato):
Carne 16.40
Frutti/Verdura 8,20
Latte 8.15
Pesce 16.30

4- Trasferimenti, Viaggi, (Missioni in capitale):
Le giornate necessarie ai trasferimenti dei soldati, sia per la mobilitazione che per la smobilitazione devono essere computate nei tempi della missione.
Verrà rimborsato ai soldati presenti in Capitale, il ducato giornaliero per le spese di soggiorno.

5 - Feriti e caduti in servizio:
Durante i giorni di convalescenza per ferite riportate in missione, al militare verranno forniti cibi caratteristica al fine di riguadagnare tutti i punti caratteristica persi a seguito delle ferite.
Spade e scudi danneggiati saranno reintegrati a spese della fureria.

6 - Premi di carriera
Per tutti, a fronte di un impegno a proseguire la ferma per ulteriori 60 giorni:

al superamento dei 60 punti forza 2 carni e 1 frutto
al superamento dei 120 punti forza 3 carni e 2 frutti
al superamento dei 180 punti forza 4 carni e 3 frutti
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