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 Rep. Fiorentina (Cartina) - Codice Civile e Penale

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Runaym

Runaym


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Rep. Fiorentina (Cartina) - Codice Civile e Penale Empty
MessaggioTitolo: Rep. Fiorentina (Cartina) - Codice Civile e Penale   Rep. Fiorentina (Cartina) - Codice Civile e Penale EmptyLun Gen 17, 2011 10:07 pm

Rep. Fiorentina (Cartina) - Codice Civile e Penale Firenze

Fonte: http://www.le317.fr/cartes/index-ita.php


Citazione :
Libro Civile


Capitolo I: Diritto di famiglia

I cittadini della Repubblica hanno diritto di unirsi sotto vincolo del matrimonio, secondo il rito aristotelico cosi come stabilito dal Concordato conosciuto come 'Charta di San Miniato' al quale si rimanda.
Ai matrimoni celebrati secondo i canoni della Chiesa Aristotelica verrà automaticamente riconosciuto pieno valore civile.
Per addivenire ad un matrimonio occorre che i nubendi ne diano avviso almeno 7 giorni prima in Taverna repubblicana.
L’archivista processuale terrà un registro dei matrimoni, con annotato il rito di celebrazione. A tal fine un ecclesiastico indicato dalla Chiesa comunicherà all’archivista processuale i nomi dei coniugi sposati secondo il canone aristotelico.
Dal matrimonio deriva l'obbligo reciproco alla fedeltà, all'assistenza materiale e alla collaborazione reciproca: la grave violazione di questi obblighi può rappresentare fondamento di una richiesta di annullamento di matrimonio nelle sedi ecclesiastiche deputate, e può anche formare oggetto di specifiche previsioni normative da parte della Repubblica.

Dopo il matrimonio la donna acquisisce il cognome del marito senza perdere quello da nubile, salvo diversa soluzione adottata da entrambi i nubendi e/o con l'accordo dei rispettivi capofamiglia.
L'eventuale uscita dal casato di provenienza è a discrezione dei nubendi e dei membri del casato stesso.
La presenza negli alberi genealogici e il computo/attribuzione/passaggio/spendita dei titoli nobiliari dei nubendi dovrà essere effettuata in aderenza a quanto dettato in materia dal Collegio d'Araldica.
I figli concepiti all'interno del matrimonio prenderanno il cognome del padre, ove gli sposi non decidano ufficialmente in modo diverso: i loro nominativi verranno aggiunti al registro matrimoniale.
E' concessa inoltre la possibilità di adottare figli e crescerli come propri, previa segnalazione alle autorità che provvederanno ad aggiungere il nome al registro.

Capitolo II - Dei Contratti

I cittadini della Repubblica hanno diritto di accordarsi tra loro a vario titolo, per prestazione di servizi o fornitura di merci o denaro. L’oggetto e lo scopo del contratto devono necessariamente essere leciti.
Ogni illiceità dello scopo o dell’oggetto comporta nullità del contratto.
Prova del contratto è la prova autentica del messaggio privato in cui la parte mittente assume le proprie incombenze in relazione alla parte destinataria, ed eventualmente viceversa.
Ai fini della validità del contratto sono elementi imprescindibili il nome dei contraenti, l’oggetto della prestazione reciproca, la garanzia di ‘buon fine’ o la penale da pagare in caso di mancato rispetto.
Eventualmente possono essere presenti elementi accessori come condizioni o termini.
Il contratto vincola i soli contraenti: in nessun modo potrà essere opposto a terzi (come avviene invece per i mandati).
Se un terzo turba lo svolgimento del contratto, i soggetti obbligati rimangono vincolati alla sola clausola di ‘buon fine’ e/o alla penale.
Se esse mancano o non sono stata espresse esplicitamente, in nessun caso un terzo potrà ritenersi responsabile della mancata attuazione del contratto.
Se i contraenti non ritengono di dover garantire reciprocamente il contratto in qualche modo, nulla può essere opposto in sede giudiziale, meno che mai nei confronti di terzi che abbiano interferito con il contratto.
Qualora invece l’inadempimento sia totale o incompleto per colpa esclusiva dei contraenti , o sia presente una clausola di buon fine o una penale per esecuzione mancata o inesatta, ognuna delle parti contraenti può denunciare l'altra parte ai sensi del Cap.V, Art.13 del Libro Penale.

Capitolo III - Dei duelli

Ogni cittadino della repubblica Fiorentina in caso di offese gravissime e/o atti criminali subiti può sfidare in lizza o a duello all'ultimo sangue colui che ha causato l'offesa.
Il duello all'ultimo sangue si svolgerà su un nodo in modalità Gruppo Semplice, che andrà necessariamente impostato in modalità "depreda i passanti".
L'offeso dovrà sfidare in duello o alla lizza tramite apposito annuncio in Taverna della Repubblica, e ottenere il beneplacito del Consiglio della Repubblica.
Il consiglio della repubblica accordera' l'autorizzazione previo accertamento che
1. la data del duello sia posteriore di almeno 20 giorni alla data dell'annuncio.
2. l'annuncio stesso riporti il luogo preciso dello scontro
3. non vi siano pericoli imminenti per i duellanti (eserciti aggressivi in moto nell'area), o per la repubblica (a titolo di esempio non esaustivo: carovane diplomatiche, dignitari fiorentini o stranieri)
4. il duello sia ampiamente pubblicizzato dal maestro d'armi della repubblica (o, in sua vece dal portavoce), in taverna repubblicana ed in piazza Italia.

Il numero dei partecipanti sarà fissato in massimo di 5 per parte e gli unici ad essere noti saranno gli sfidanti.

I duellanti, sono tenuti a risarcire eventuali viaggiatori che dovessero essere coinvolti nello scontro e subire danni.
In tal caso, il danneggiato ha diritto al 110% del valore dei benisottrattegli, oltre al reintegro delle caratteristiche eventualmente perse.
A questo scopo, i duellanti dovranno fornire al Mastro d’Armi i dati sul contenuto del loro inventario (screen), prima di recarsi sul luogo della sfida, e per ogni giorno di permanenza sul nodo.
Il danneggiato, a sua volta, per ottenere la restituzione dei suoi averi dovra' denunciare l'accaduto


Il duello o lizza, se compiuti, sono incompatibili con la denuncia dell’offesa in sede giudiziaria, e si sostituiscono ad essa.
In caso di rifiuto del duello sul nodo o in lizza,il nome del rifiutante sarà esposto al pubblico obbrobrio
In caso di violazione delle regole del duello si procederà ad aprire d’ufficio un processo ai sensi dell'art.12, Cap.V Libro Penale.

Capitolo IV – Delle associazioni

Ogni cittadino della Repubblica è libero di associarsi in Gilde, Arti, Corporazioni o altri gruppi di natura sociale, politica, culturale, economica, sempre nel rispetto delle leggi.
A tale fine ogni associazione deve richiedere alla Repubblica il riconoscimento del proprio status attraverso l’Accademia dell’Araldica Italiana, e del proprio regolamento interno attraverso il Consiglio della Repubblica.
Le associazioni non riconosciute sono tollerate, ma i loro regolamenti non possono essere opposti in sede giudiziale; qualora invece contengano indicazioni contrarie alle norme in vigore, l’associazione può essere perseguita attraverso i propri rappresentanti o anche in relazione al singolo associato che violi le norme repubblicane in vigore in virtù dell’osservanza di quel regolamento.
Se l’associazione è riconosciuta, si presume che le azioni compiute nel rispetto del suo regolamento non siano contro legge, fino a prova contraria (della quale l’accusatore ha l’onere in sede giudiziale).

I gruppi religiosi di matrice aristotelica possono essere riconosciuti solo dalle Alte Gerarchie ecclesiastiche della Chiesa Aristotelica.
I gruppi religiosi minori o di altre religioni sono obbligati ad ottenere il riconoscimento del Consiglio della Repubblica, attraverso l’apertura di un tavolo di trattative che può portare al riconoscimento del gruppo o ad un concordato.

Capitolo V - Dei doveri del cittadino

Ogni cittadino della Repubblica ha l’obbligo di essere fedele alla Repubblica e alle sue Istituzioni.
Ogni cittadino della Repubblica ha l’obbligo di conoscere le leggi e le altre norme della Repubblica.
Ogni cittadino della Repubblica, ove richiesto, ha il dovere civico di difendere la Repubblica eventualmente arruolandosi nell’esercito repubblicano in caso di guerra se cosi è straordinariamente decretato.
I titoli nobiliari sono riservati all’avente diritto ai sensi delle norme araldiche: l’uso improprio di un titolo nobiliare senza la capacità di spenderlo validamente è perseguito in sede giudiziale ai sensi dell'art.12, Cap.V, Libro Penale.
I titoli nobiliari sono riconosciuti dalla Repubblica anche attraverso accordi con Istituzioni extrarepubblicane, in particolare con il Collegio di Araldica.
Al principe uscente è data facoltà di nominare un nobile al termine della propria consiliatura, ove riscontri qualcuno meritevole di tale dignità.

Capitolo VI - Della Banca della Repubblica

Ogni cittadino della Repubblica ha diritto di accedere ai servizi della Banca Repubblicana, istituto disciplinato dal regolamento titolato ‘Statuto della Banca Repubblicana’, a cui si rimanda per tutti i dettagli.

Capitolo VII - Dei diritti e dei doveri della Nobiltà

La qualifica di nobile GDR, concessa e ratificata dal Collegio di Araldica, è considerata valida nel territorio della Repubblica di Firenze.
Al di fuori della Repubblica di Firenze, i titoli sono validi a condizione di reciprocità o in caso di riconoscimento del Collegio di Araldica che lo ha concesso.

I membri della nobiltà hanno accesso, diritto di parola e di voto nella Consulta della Nobiltà Toscana, che raccoglie tutti i nobili della Repubblica a prescindere dal grado e dall'anzianità.
I membri della nobiltà possono ricoprire cariche Res Parendo (GDR) di particolare levatura, ma l'efficacia In Gratibus (IG) di dette cariche deve essere autorizzata dal Consiglio della Repubblica.

I membri della nobiltà hanno il dovere di prestare giuramento al Signore della Repubblica ad inizio mandato, e mantenere un comportamento rispettoso e fedele nei confronti dell'autorità dalla quale emana il loro status.
Come Vassalli del Principe della Repubblica di Firenze, i Nobili sono soggetti in primo luogo alla sua autorità: all'eventuale processo in Tribunale della Repubblica, potrebbe essere aggiunto il giudizio di un'apposita Commissione nominata dal Principe, della quale faranno parte (oltre al Principe) almeno i quattro nobili più alti in grado della Repubblica (a parità di grado farà fede l'anzianità di conseguimento del titolo; se il reo è compreso in essi verrà sostituito dal quinto in grado).
Tale commissione deciderà se dispensare pene aggiuntive, tra le quali è contemplata la richiesta di ritiro del titolo da parte del Collegio d'Araldica.
Il nobile può appellarsi in questa specifica sede al Principe per una richiesta di grazia, che può essere concessa a discrezione del Principe, motivando la propria decisione.
I titoli nobiliari non conferiscono in alcun caso un potere di abuso nei confronti dei semplici cittadini.
I titoli nobiliari possono essere trasmessi in eredità ai propri figli secondo le regole normate dal Collegio Italiano di Araldica.




Citazione :
Libro Penale

Capitolo I: NORME PRELIMINARI

- I crimini giudicabili dalla Corte di Giustizia Fiorentina sono esclusivamente quelli compiuti nel territorio Fiorentino e ove richiesto quelli compiuti in territori di stati che hanno firmato trattati di collaborazione giudiziaria.
- I criminali che hanno compiuto reati nel territorio della repubblica Fiorentina fuggiti all'estero prima dell’apertura del processo si considerano in attesa di giudizio secondo i termini di prescrizione previsti, entro i quali il processo dovrà prendere avvio ove possibile.
- La Repubblica Fiorentina può avvalersi di compagnie di ventura (cacciatori di taglie) per la cattura dei criminali in fuga.
- I trattati di cooperazione giudiziaria devono assicurare la cattura o l’arresto ove previsti dalla normativa fiorentina, ma essi possono anche essere effettuati secondo le modalità eventualmente in vigore nel territorio straniero di arresto o cattura.
- La lingua ufficiale della Repubblica di Firenze è quella italiana. Ogni dialogo o conversazione avente funzione pubblica (candidature, annunci, segnalazione di reati, interventi in tribunale) deve essere accompagnata da idonea traduzione se in lingua straniera, a pena di nullità. Tale obbligo non vige per le conversazioni informali. Il cittadino straniero ha facoltà di chiedere assistenza linguistica al Consiglio, che farà quanto in suo potere per assicurare una traduzione.
- Le sentenze e le pene emesse dai giudici della Repubblica Fiorentina devono uniformarsi alle norme repubblicane vigenti nel momento del reato, e sempre alla Carta dei Giudici imperiale (ultima stesura pubblicata): la misura carceraria e le multe devono obbligatoriamente rispettare un criterio di proporzionalità e non esorbitare nei casi normali da quanto esplicitamente indicato in questo libro.
- Nei casi speciali e/o di grave entità e/o in presenza di marcata recidività le pene possono essere aumentate a discrezione del giudice (previa discussione in Consiglio), sempre nel rispetto tassativo di quanto contenuto nella Carta dei Giudici imperiale: i motivi dell'eventuale aumento di pena e i parametri usati per determinarla devono obbligatoriamente essere indicati nella sentenza.



Capitolo II: CRIMINI CONTRO NATURA

Articolo 1: Stregoneria
Colui che sovvertendo il doveroso ordine naturale assuma multiple identità (almeno una delle quali risieda nella Repubblica Fiorentina) o si macchi di indebite e proibite commistioni, laddove non immediatamente eradicato dalla Santa Inquisizione può essere sottoposto al giudizio del Tribunale della Repubblica per Stregoneria.

Imputazione: STREGONERIA
Sanzione: Eradicazione.
Note:
Il Pubblico Ministero non può aprire processi per stregoneria, che sono riservati esclusivamente alla iniziativa della Inquisizione.
Nel primo processo il giudice può scegliere (sentite le motivazioni della difesa) di graziare l'imputato spiegando o rimandando alle regole per evitare futuri processi per stregoneria, ferma restando la sua facoltà di condannare alla eradicazione già alla prima violazione.




Capitolo III: CRIMINI CONTRO LE ISTITUZIONI

Articolo 2: Tradimento
Viene accusato di tradimento ogni cittadino fiorentino che attenti, o anche solo minacci di sollevarsi in armi o inciti alla rivolta nei confronti della Istituzioni Repubblicane o Autorità a queste superiori.
Integra altresì il reato l’azione o il comportamento in qualsiasi sede che abbia come scopo o conseguenza prevedibile un nocumento alla Repubblica: indebolimento, perdita o messa a rischio di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica, di beni pubblici, il grave discredito o perdita di immagine o prestigio.
La divulgazione di dati sulla cassa repubblicana, sulla sicurezza e sul prestigio ed allo stesso modo ogni comportamento contrario o lesivo rispetto a Trattati, Concordati o altri Atti nei quali si esprimano direttive o posizioni ufficiali della Repubblica sarà considerato in danno della Repubblica e quindi perseguito ai sensi di questo articolo.

Allo stesso modo ogni comportamento contrario o lesivo rispetto a Trattati, Concordati o altri Atti nei quali si esprimano direttive o posizioni ufficiali della Repubblica sarà considerato in danno della Repubblica e quindi perseguito ai sensi di questo articolo.

Imputazione: TRADIMENTO
Sanzione: Multa (misura massima 200 ducati) e/o Prigione (misura massima: 3 giorni); Esilio (nei casi di grave entità)
Note: possono essere imputati di Tradimento esclusivamente i cittadini della Repubblica Fiorentina.
L’esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) può essere inflitto solo dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe

Articolo 3: Alto Tradimento
Qualora gli atti che integrano il tradimento siano riconducibili al Principe, ai membri del Consiglio della Repubblica, o agli alti funzionari dell’Amministrazione Centrale (Rettore, Marescialli, Generali della Repubblica, Capi porto, Governatore della Banca Repubblicana, Direttore del reparto investigativo) il capo di accusa è elevato ad Alto Tradimento.
Ogni funzionario pubblico che fondi, presti giuramento, partecipi, aiuti o favorisca in qualsiasi modo ordini o organizzazioni militari e/o civili a scopo sovversivo (o comunque contrari alle norme repubblicane in vigore) integra un conflitto di interessi punito con l’accusa di Alto Tradimento.
Sono presuntivamente escluse le libere associazioni, le compagnie commerciali, le Corporazioni, i Partiti e le fazioni politiche, fino a prova contraria.

Imputazione: ALTO TRADIMENTO
Sanzione: Multa (misura massima 400 ducati) e/o Prigione (misura massima: 10 giorni); Esilio o Esecuzione Capitale (nei casi di grave entità)
Note: possono essere imputati di Alto Tradimento esclusivamente i Funzionari Repubblicani su specificati.
L'esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) o la esecuzione capitale possono essere inflitti solo dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe (se non imputato).


Articolo 4: Rivolta e Assalto
Chiunque si sollevi senza autorizzazione del Consiglio, con o senza armi, da solo o in gruppo, contro un Sindaco della Repubblica regolarmente eletto (o imposto nel ruolo dal Signore della Repubblica su autorizzazione del Consiglio) oppure contro il Castello di Firenze verrà accusato di rivolta e assalto.
Sono considerate aggravanti la riuscita dell'assalto, l’imposizione indebita di tasse, l'eventuale furto o alienazione o distruzione di merci dei municipi, l’aver depauperato la Cassa municipale, l'aver avviato processi, l'aver assaltato il Castello di Firenze.
Specularmente, è considerata parziale attenuante una cristallina collaborazione con le Autorità per la restituzione della Municipalità senza danni o ammanchi.

Imputazione: TRADIMENTO se si tratta di cittadini fiorentini, DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO se si tratta di soggetti non residenti nel territorio fiorentino.
Sanzione: Multa (misura massima 200 ducati), Prigione (misura massima decisa dal giudice); nei casi gravi o recidività anche Esilio (per cittadini repubblicani) o Bando (per gli stranieri) o pena capitale dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti, compreso obbligatoriamente il Principe.
Note: L’esilio o bando (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) possono essere inflitti solo per casi di grave entità e dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe.

Articolo 4bis. Dell'immigrazione illegale

Chiunque:

- Violi senza autorizzazione prefettizia un confine della Repubblica chiuso a seguito di Decreto, non essendo stato arrestato dall'Armata dell'Esercito Repubblicano eventualmente di guardia;
- A bordo di una nave, sbarchi senza autorizzazione del Prefetto della Repubblica in un porto, cittadino o naturale che sia, della Repubblica;
- In qualità di comandante di una nave, attracchi senza autorizzazione del Commissario Portuale e del Prefetto in un porto, cittadino o naturale che sia, della Repubblica.

Sia incriminato per immigrazione illegale.

Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Obbligo di uscire dai confini repubblicani in mancanza di diverso avviso da parte delle autorità repubblicane, Multa (misura massima: 200 ducati), Prigione (misura massima: 10 giorni); nei casi gravi o in caso di recidività anche Esilio (per cittadini repubblicani) o Bando (per gli stranieri)
Note: L’esilio o bando (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) possono essere inflitti solo per casi di grave entità e dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe.

Articolo 5: Oltraggio alla Corte, Mancato o inesatto adempimento della sentenza.
Questo capo d’accusa è riservato a chiunque metta in atto comportamenti fraudolenti (falsa testimonianza, false prove) o inopportuni (uso di lingue diverse da quella ufficiale, insulti alla Corte) nel corso di un regolare processo, o si renda autore del mancato o inesatto adempimento di quanto imposto in una precedente sentenza a suo carico (anche se oggetto di ricorso di appello).

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Comportamenti fraudolenti o inopportuni: Multa (misura massima 50 ducati); non corretto adempimento della precedente sentenza: conversione della sentenza precedentemente emessa in una pena immediatamente e direttamente applicabile in sede giudiziale (sanzione adeguata e/o numero congruo di giorni di prigione, esecuzione capitale esclusivamente nei casi gravissimi, dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio da parte della maggioranza dei consiglieri consiglieri votanti in apposito poll, compreso obbligatoriamente il Principe. Se la sentenza di colpevolezza non rispettata contemplava l' esilio o il bando può essere convertita in esecuzione capitale senza il voto consigliare).


Articolo 6: Abuso di potere in funzione pubblica
Ogni ufficiale e funzionario investito di ruolo pubblico (Principe, Consigliere, Rettore, Maresciallo, Sindaco, VicePrefetto, Tribuno, Capo del Porto, Governatore della Banca Repubblicana, Direttore del reparto investigativo) che violi le leggi o le direttive di un superiore, compia atti di favoritismo o nepotismo, faccia utilizzo del proprio potere al fine di conseguire vantaggi personali, indebiti o comunque illeciti sarà processato ai sensi di questo articolo.
Anche il beneficiario di un mandato può essere perseguito per abuso di potere allorché utilizzi in modo differente rispetto a quanto tassativamente stabilito nelle modalità il proprio mandato municipale o repubblicano, sempre che sia integrata mala fede, e/o danno alle finanze municipali o repubblicane, e/o arricchimento ingiustificato.
Chi riceva un mandato repubblicano ha l’obbligo di fornire contestualmente alla chiusura dello stesso la certificazione delle transazioni effettuate ai sensi del mandato su richiesta del mandante (che provvederà ad archiviarla): anche il solo rifiuto di fornire la certificazione integra le condizioni per l’apertura del processo.

Imputazione: TRADIMENTO in presenza di mandati repubblicani a cittadini fiorentini, DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO in tutte le altre ipotesi.
Sanzione: Restituzione di quanto indebitamente ottenuto o depauperato; Multa (misura massima: 200 ducati) e/o Lavori forzati e/o Prigione (misura massima: 3 giorni).
Pene accessorie: Pubblico Obbrobrio; Rimozione dall’incarico (diretta se nominale, perfino coatta per il Sindaco).


Articolo 7: Negligenza in funzione pubblica
Ogni funzionario pubblico (Consiglieri, Sindaci, Tribuni, Capi del Porto, Viceprefetti, Ambasciatori e massime autorità delle istituzioni fiorentine, come il Governatore della Banca Repubblicana o il Rettore dell'Università Fiorentina) serve esclusivamente gli interessi della Repubblica, svolgendo diligentemente e in regime di assoluta correttezza le incombenze del proprio ruolo e le direttive concordate o impartite di volta in volta dai superiori.
A salvaguardia dell’interesse pubblico è tutelato da questo articolo il diritto dei cittadini alla buona amministrazione, sotto un duplice aspetto: qualora l’inesattezza o la negligenza nello svolgere le proprie funzioni pubbliche causi un danno (anche indiretto) alla Comunità, si può procedere su richiesta del danneggiato contro il funzionario pubblico attraverso processo civile; rimane ferma in ogni caso la responsabilità dell’inesattezza o negligenza del funzionario pubblico nei confronti del Consiglio, di competenza esclusiva del Principe (o del regolamento interno eventualmente in vigore) e quindi sottratta al processo pubblico.

Capo d'accusa: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Ristoro del nocumento procurato e Multa (misura massima: 200 ducati), rimozione o sospensione dalla carica ove tecnicamente possibile. Una pena diversa da quelle previste dal tribunale dovrà essere condivisa e accettata dal colpevole.
Note: L’onere della prova del nocumento diretto o indiretto procurato dalla negligenza o inesattezza del funzionario pubblico è a carico del querelante, e il nocumento deve essere comprovato (e non generico), serio (e non trascurabile), e suscettibile di valutazione economica (e non di mero principio).

Articolo 8: Reclutamento non autorizzato
Si definisce reclutamento non autorizzato qualsiasi azione che sia tesa a reclutare tramite bando o tramite missiva privata, in tutti i canali disponibili (pm ig e forum), tutti i cittadini invitandoli a partecipare ad associazioni, gruppi, Compagnie, Ordini che non siano riconosciuti sotto la sovranità della Repubblica di Firenze o riconosciuti dall'Araldica Imperiale.

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO per residenti stranieri, TRADIMENTO per residenti fiorentini
Sanzione: Pena pecuniaria massima di 200 ducati e pena detentiva fino ad un massimo di 10 giorni



Capitolo IV: CRIMINI CONTRO LA PERSONA

Articolo 9: Brigantaggio, furto
Integra il reato di furto l’apprensione di proprietà altrui contro il suo consenso, con l’effetto di privarlo definitivamente dei beni. Anche il solo tentativo di furto, sebbene non riuscito, è perseguibile ai sensi di questo articolo.
Si definisce brigante colui che commette furto, ovvero faccia parte di una banda organizzata finalizzata a questa tipologia di attività (brigantaggio)

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Ogni volta che è possibile, la sentenza deve tendere al ristoro dei nocumenti arrecati (restituzione dei beni illecitamente sottratti, eventuale rimborso del recupero fisico).
In aggiunta al ristoro, multa (misura massima definita dal giudice ) o prigione (misura massima: 10 giorni)
Note: Ai fini dell’apertura del processo è necessario che l’atto d’accusa contenga le circostanze dell’arresto, secondo le modalità richieste ed in vigore (vedi decreto)
Il mancato ristoro nei tempi stabiliti dalla Corte per sentenza va perseguito per Oltraggio alla Corte, ed in questo caso la sentenza deve essere immediatamente applicabile a carico dell’imputato.
Sono escluse da questo articolo le conseguenze derivanti dallo svolgimento di un duello.
La recidività è considerata aggravante particolarmente pesante, che può integrare nei casi gravissimi morte o esilio (da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito sondaggio, compreso obbligatoriamente il Principe.


Articolo 10: Omicidio
Si ha omicidio con l’uccisione di un cittadino in circostanze che non integrano legittima difesa.
Essa è sempre presunta nell’atto di difendere la propria vita e/o le proprie merci, nell'assumere le funzioni di difesa della città e delle strade o nell'assumere funzioni militari in seno all'esercito della Repubblica di Firenze.
La responsabilità di omicidi compiuti dai soldati della Repubblica in servizio attivo ricade su chi ricopre il ruolo di comando, se compiuti nell’adempimento di un preciso ordine.
Non verranno altresì perseguiti gli omicidi compiuti tra due eserciti nemici in stato di guerra dichiarata.

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Multa (misura massima: 200 ducati) e/o prigione (misura massima: 3 giorni); pena capitale (non può essere comminata a possessori di titoli nobiliari riconosciuti dal Collegio di Araldica) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti, compreso obbligatoriamente il Principe.
Pene accessorie: Rimozione o sospensione dall’incarico.
Note: è considerata aggravante la circostanza di essere alla guida di un esercito o di un gruppo armato non riconosciuto dalla Repubblica, o quella di commettere omicidio a seguito di assalto militare a municipalità



Articolo 11: Ingiuria, diffamazione, minaccia
Si persegue ai sensi di questo articolo ogni affermazione che integri una oggettiva lesione dell’onore personale, familiare o professionale di un cittadino, ogni offesa ingiustamente resa e l’annuncio di un nocumento che ingeneri timore o condizionamento in chi ne è destinatario.
Configura ingiuria ogni offesa o insulto nei confronti di un cittadino (anche straniero).
Configura diffamazione ogni comunicazione che attribuisca ad un cittadino (anche straniero) azioni o condotte false o deprecabili, provocando una lesione dell’onore o della reputazione del destinatario.
Configura minaccia ogni comunicazione volta ad intimidire o condizionare un soggetto (anche straniero), preannunciando il rischio di subire un danno materiale o morale.

Imputazione: DISTURBO ALL’ORDINE PUBBLICO
Sanzione: Pubbliche scuse, obbrobrio pubblico, ammenda di un ammontare non superiore a 200 ducati, a seconda dell’entità del pregiudizio arrecato e dello status del condannato.
Note:
a) Il giudicante dovrà porre attenzione al contesto in cui le affermazioni vengono rese, concedendo una attenuante in caso di discussione politica o in condizioni di reciprocità o provocazione dell’offesa.
b) Lo status sociale del destinatario dell’ingiuria, diffamazione o minaccia (ad esempio: nobiltà, funzione pubblica, ufficiale militare, ecc.) deve essere tenuto in considerazione, poiché alla lesione di una sfera personale relativamente più rilevante dovrà accompagnarsi una pena proporzionalmente più grave.
c) La minaccia di un Ufficiale della Repubblica nei confronti di cittadino è considerata elemento aggravante.
d) La recidività è considerata elemento aggravante, e può portare a sanzioni più elevate.
e) L’accesso al duello o lizza (se effettivamente svolti) si considera alternativo e non cumulabile rispetto al processo.
f) Le pubbliche scuse, ove manchi indicazione specifica del giudice, saranno offerte pubblicamente in annuncio separato e inequivocabilmente titolato (negli stessi luoghi in cui è stata compiuta l’offesa, se era pubblica)

E' facolta' della vittima del reato esigere il duello in lizza in alternativa al processo, come forma di riparazione dell'offesa. Il permesso va preventivamente richiesto al giudice della repubblica, che lo negherà solo in caso di estrema inconsistenza dell'accusa, qualora vengono ravvisati intenti persecutori o sia a conoscenza del gia precario stato di salute dello sfidato (se lo sfidato ha gia combattuto, in lizza, in battaglia o contro briganti, da meno di un mese)...
Vale il principio del silenzio-assenso: la sfida si considera approvata dopo una settimana dal suo lancio, una volta che siano soddisfatti i requisiti seguenti.

Si identificano due casistiche:

- lo sfidante o lo sfidato sono di pari di livello: entrambi sono obbligati a partecipare il duello.

- lo sfidante e lo sfidato sono di diverso livello: il contendente di livello piu alto sara' sostituito da un campione (che quindi sara' di piu basso livello, al pari dell'altro contendente).

La ricerca del contendente sara' a carico del querelante (lo sfidante offeso): in mancanza di un idoneo campione la sfida non avra' luogo.

Al campione designato, spetta un compenso monetario o in merci, da concordare con lo sfidante (puo anche essere nullo):

La Repubblica garantira' il pagamento del compenso, e si fara' carico di eventuali trasferimenti nel caso si trovassero in città differenti.

Sullo svolgimento:

- il giudice stabilirà la data e il luogo della sfida.

- la mancata osservanza di tali indicazioni, o il non presentarsi nel luogo indicato, sanciscono la sconfitta d'ufficio dell' inadempiente e sono perseguibili in tribunale, punite come reato oltraggio alla corte.

Se una dama si trovasse coinvolta in tali questioni può delegare in sua vece il marito, fidanzato, o (se questi fossero assenti o non idonei) un nobile della repubblica, che si offrirà di farle da campione, senza richiedere nessun compenso.



Capitolo V: REATI DI NATURA ECONOMICA

Articolo 12: Schiavismo
Integra il reato di schiavismo l’assunzione di un lavoratore per un salario inferiore a quello minimo legale in vigore al momento dell’annuncio.
Il salario minimo legale è fissato per decreto o attraverso una ordinanza municipale (che prevale sul decreto nel territorio interessato) e non può essere inferiore a dodici (12) ducati.
Laddove manchino indicazioni, si considera comunque fissato in dodici (12) ducati.
Il salario minimo per la milizia cittadina è fissato per decreto o attraverso una ordinanza municipale (che prevale sul decreto nel territorio interessato). Laddove manchino indicazioni, è rimesso alla discrezionalità del Sindaco, con un minimo fissato in cinque (5) ducati.

Imputazione: SCHIAVISMO
Sanzione: Sanzione pari al doppio del salario minimo legale o in caso di impossibilità a multare lo schiavista, pari a 2 giorni di carcere duro.
Note: Prima dell’apertura del processo deve necessariamente intervenire comunicazione del reato da parte del viceprefetto allo schiavista,che nelle 48 ore successive ha facoltà di patteggiare versando al lavoratore una cifra in ducati che compensi quelli in difetto rispetto al salario minimo legale.
Se il lavoratore ottiene ristoro, ha il dovere di informare il viceprefetto, che non procederà alla segnalazione.
Nel caso di reato in presenza di salario minimo superiore a quello stabilito dall'art. 11, imposto da ordinanze municipali il processo è avviato dal Sindaco, negli altri casi è avviato dal Pubblico Ministero su segnalazione del Vice Prefetto o del lavoratore, fermo restando il rispetto della procedura prevista per il patteggiamento.

Articolo 13: Raggiro
Si definisce raggiro qualsiasi azione fraudolenta (compresi i menu fuorvianti o ingannevoli in taverna) che sia tesa a trarre vantaggio dall'inesperienza o dalle condizioni particolari (lingua, indigenza, ecc) dell'acquirente/destinatario.
Ai sensi di questo articolo si perseguono anche coloro che violano le regole concordate o imposte di un duello, esorbitando dal dovere di correttezza, buona fede e rispetto delle regole che i duellanti sono tenuti a rispettare.
Ai sensi di questo articolo si perseguono coloro che spendano impropriamente titoli nobiliari non riconosciuti dal Collegio d'Araldica o riservati a diversi aventi diritto.

Imputazione: FRODE
Sanzione: Multa (misura massima: 100 ducati) e/o prigione (misura massima: 3 giorni).


Articolo 14: Inadempimento contrattatuale
Il contratto vincola le parti che lo stipulano, ma non può essere opposto a terzi, che non hanno alcuna responsabilità delle proprie turbative su contratti altrui. Si perseguiranno quindi in virtù di questo articolo il solo inadempimento totale o parziale per colpa dei contraenti, anche in virtù di penale espressa contenuta nel contratto che indichi la somma da pagare o le misure che i contraenti si impongono reciprocamente in caso di mancata o inesatta esecuzione del contratto (anche per colpa o intervento di terzi).

Imputazione: FRODE
Sanzione: Multa diretta pari a ducati 25, accompagnata dalla imposizione dell’esecuzione totale o parziale del contratto (se possibile), o di quanto concordato nella clausola penale (se presente).
La mancata esecuzione della sentenza integra oltraggio alla corte.


Articolo 15: Speculazione e turbative di mercato
I cittadini stranieri che intendono acquistare o vendere nei mercati repubblicani hanno il dovere di avvertire preventivamente il Sindaco della città in cui intendono commerciare, informandolo della qualità e quantità delle merci che saranno oggetto di compravendita.
Se interviene tempestiva risposta del Sindaco che nega il permesso di compravendita o lo limita, l’esercizio di qualsiasi compravendita che esorbiti dalla comunicazione del Sindaco sarà perseguito ai sensi di questo articolo.
In nessun caso potrà essere vietato l’acquisto di beni necessari al sostentamento, in misura congrua al fabbisogno personale immediato.

I cittadini repubblicani sono liberi di commerciare e di stabilire il prezzo delle merci poste in vendita.
Ai sindaci tuttavia è demandato il controllo su eventuali turbative di mercato: qualora essi ritengano che un cittadino repubblicano (o straniero) metta in atto comportamenti economici suscettibili di creare scompensi o turbative nell’equilibrio del mercato cittadino (speculazione su larga scala, incetta, manipolazione dei pezzi provocando penuria di determinati beni, ogni altro comportamento ritenuto scorretto e oggettivamente capace di condizionare il mercato) può effettuare segnalazione (anche a mezzo dei viceprefetti) contro colui che si è reso autore del comportamento scorretto.
Sul sindaco ricade l’onere di fornire un impianto probatorio da cui possa desumersi che il disturbo è grave, rilevante, e sistematico, o comunque tale da produrre una turbativa del mercato non puramente occasionale.

Imputazione: FRODE
Sanzione: gli stranieri che commerciano senza prendere contatto con i sindaci della Città in cui intendono commerciare saranno puniti con una multa proporzionale all’eventuale disturbo causato al mercato e/o la prigione (misura massima: 3 giorni) se l' imputato non possedesse abbastanza ducati.
Ai cittadini che vengano riconosciuti colpevoli di aver creato oggettive turbative di mercato sarà irrogata multa o disposta la misura carceraria.
Note: Nei casi di grave entità e/o in caso di marcata recidività, si potrà condannare l’imputato all’esilio (per i cittadini) o al bando (se stranieri) dopo esplicito avallo ottenuto in Consiglio dalla maggioranza dei consiglieri votanti in apposito poll compreso obbligatoriamente il Principe, da attuarsi nei successivi giorni dieci alla sentenza e della durata massima di mesi tre.


Articolo 16: Appropriazione indebita
Si considera appropriazione indebita ogni intercettazione, da parte di un cittadino che non ne sia espressamente il destinatario, di un qualsiasi bene destinato o proveniente da mandato Municipale/Repubblicano.
Al cittadino che si renda autore dell'intercettazione va accordata (prima dell'apertura del processo) la possibilità di restituire quanto indebitamente intercettato entro 48 ore dalla notifica del reato, direttamente all'interessato o attraverso autorità pubblica (Sindaco, Prefetto, Vice-Prefetto).
Passate 48 ore dalla notifica, verrà aperto il processo, durante il quale l'eventuale restituzione tardiva integrerà una attenuante, ma non l'assoluzione.

Imputazione: FRODE
Sanzione: sanzione pecuniaria pari al doppio del valore dei beni intercettati e/o prigione (misura massima: 3 giorni) se l' imputato non possedesse abbastanza ducati.
Pena accessoria: restituzione (se possibile) delle merci oggetto di indebita appropriazione entro il termine espresso nella sentenza; l'inottemperanza condurrà ad un processo per Oltraggio alla Corte.

Articolo 16bis. Dell'evasione fiscale
Chiunque, dopo il quattordicesimo giorno successivo al termine stabilito per legge, ometta di pagare una tassa municipale sul proprio campo o bottega, sarà punito con l'esclusione dalla vita sociale cittadina e repubblicana.
Alla scadenza del giorno suddetto, il Sindaco potrà aprire un processo a carico dei cittadini evasori che non siano in convento.
I cittadini che tornano dal convento hanno 5 giorni di tempo per saldare il proprio debito.


Imputazione: FRODE
Sanzione: multa 1 ducato, in aggiunta la pena prevista per l'evasione fiscale si applica:

a livello Repubblicano con l'esclusione da:
-insegnamento universitario
-lavoro come funzionario
-cariche per nomina
-incentivi
-baratto
-lavori per il tm
-gendarmeria
-Concessione di lasciapassare in uscita dalla Repubblica

a livello cittadino esclusione da:
-consiglio cittadino
-gilde e filiere

La durata delle pene sopraelencate vengono meno quando l'evasore salda il suo debito.

Il giudice può somministrare una condanna ai lavori forzati nelle miniere o alla difesa del municipio fino a un massimo di 5 giorni non consecutivi ma entro 15 giorni dall'emissione del verdetto.


Capitolo VI: DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 17: Della complicità
Colui che si faccia complice, assecondi o aiuti l'autore di una trasgressione riconducibile ai reati puniti dalla legislazione vigente, sarà incriminato per complicità.

Imputazione: DISTURBO ALL'ORDINE PUBBLICO.
Sanzione: Per la pena il giudice farà riferimento a quanto previsto per il reato di cui l'imputato si è reso complice, considerando nulle le eventuali parti non applicabili per qualsiasi motivo all'imputato, e accordando sconti o riduzioni di pena per responsabilità minore o attenuata.
Note: Per l'apertura di un processo per complicità l'apparato probatorio a sostegno dell'atto di accusa deve mostrare prove inequivocabili della complicità, non essendo sufficiente un mero sospetto o delazione altrui.


Articolo 18: Della legge marziale
Qualora nella Repubblica Fiorentina sia dichiarata la Legge Marziale, essa dovrà considerarsi prevalente (durante il periodo in cui rimane in vigore) su ogni norma repubblicana con la quale entri eventualmente in contrasto, per ragioni di sicurezza e di ordine pubblico.


Articolo 19: Dei cittadini in ritiro spirituale
E' fatto divieto aprire un processo contro un cittadino in ritiro spirituale o morto, salvo casi particolari su indicazione del Signore della Repubblica. Sarà premura del Pubblico Ministero, del Prefetto e dei VicePrefetti assicurarsi l'apertura del processo non appena il cittadino torni alla normale vita quotidiana.
Analogamente il giudice emetterà sentenza nei confronti dei cittadini già sotto processo in ritiro spirituale allorchè quest'ultimo possa ritenersi ragionevolmente terminato.


Articolo 20: Della prescrizione
I crimini segnalati e non archiviati, ma non aperti entro 120 giorni dalla segnalazione, si considerano prescritti, decaduti ed improcedibili, con esclusione dei delitti di Tradimento ed Alto tradimento, che si considerano prescritti dopo 150 giorni dalla segnalazione.

Articolo 21: Della conciliazione con lo stato
Prima dell' apertura del processo, il reo può cercare la conciliazione con lo stato accettando le richieste dello stesso e pagando la multa tramite il sindaco della città in cui pernotta. In tal caso il reato non si ritiene commesso.
La richiesta dovrà essere formulata dal Giudice su esplicita richiesta del reo scritta nel topic apposito, questa richiesta sarà scontata di 1/4 rispetto a quella prevista dal codice penale.
Il Giudice, con decisione motivata, può rifiutare la conciliazione in caso di gravi reati.

Articolo 22: Del patteggiamento
Dopo la seconda arringa della difesa ma prima della sentenza del Giudice, il reo potrà dichiararsi colpevole nell' apposito topic e accettare la successiva richiesta del Giudice.
La richiesta sarà scontata di 1/4 rispetto a quella prevista dal codice penale maggiorata di un ducato. La multa dovrà essere pagata tramite il sindaco della città in cui pernotta, tranne un ducato che verrà pagato nella sede del tribunale (IG) al termine del processo.


Capitolo VII: NORME PROCESSUALI

- Tutti i processi sono pubblici.
- Il processo è aperto dall’iniziativa del PM o del Sindaco (eventualmente su indicazione/segnalazione non vincolante dei viceprefetti): chiunque sia il promotore, ha il dovere di formulare l’atto di accusa nel quale devono essere tassativamente riportate le generalità dell’imputato, i fatti del reato, il capo di accusa (possono esserne indicati più di uno se lo stesso fatto integra una pluralità di reati), e le prove che hanno motivato l’apertura del processo.
- L’imputato ha diritto di conoscere le prove a suo carico: esse verranno dunque affisse al Tribunale della Repubblica. Qualora per qualunque ragione l'imputato non possa visionare le prove, è dovere del PM fornirgliele senza indugio su richiesta.
- L’accusa ha a disposizione, oltre all’atto di accusa, una requisitoria dove può specificare meglio l’accusa formulata, apportare nuove prove o elementi di indagine, eventualmente formulare una proposta della pena non vincolante per il giudice: parimenti la difesa ha diritto a due arringhe difensive per spiegare le sue ragioni rispetto all’atto di accusa e controbattere alla requisitoria.
- Al fine di preservare questo doveroso equilibrio dialettico, qualora l’imputato voglia delegare la sua difesa ad un avvocato deve tassativamente indicarne il nome nella sua prima arringa e rinunciare al suo diritto di parola: l’avvocato parlerà in sua vece in una o entrambe le fasi testimoniali a sua disposizione.
- Se l’imputato nomina un avvocato ma non rinuncia alle sue arringhe, l’apporto dell’avvocato dovrà considerarsi nullo, anche se contiene elementi decisivi.
- Accusa e Difesa possono avvalersi di due testimonianze: qualora la difesa scelga di avvalersi di un avvocato, dovrà destinare almeno una delle testimonianze alla arringa dell’avvocato nominato nella sua prima arringa difensiva.
- I processi per violazione di Ordinanze municipali dovranno tassativamente essere aperti su iniziativa del Sindaco della città in cui si è verificata la violazione. Ogni diverso procedimento comporterà l'annullamento del processo.
- Durante il processo le prove iniziali contenute nell’atto di accusa potranno essere integrate da nuove prove, sia direttamente dal PM nella sua requisitoria, sia da parte dei testimoni eventualmente citati in giudizio. Analogamente la difesa potrà fornire le proprie controprove.
- La sentenza è immediatamente esecutiva: qualora essa consista in una multa e l’imputato non appaia in condizioni di sostenerla in modo diretto, essa può essere convertita d’ufficio in un numero congruo di giorni di detenzione.


Capitolo VIII - Legittimità dell'azione di Governo ed assalti al Castello

La gestione e amministrazione della Repubblica, ivi compresa l'intera gestione economica, finanziaria, militare, legislativa, portuale e giudiziaria, si presume esercitata legittimamente esclusivamente dal Consiglio che è in carica in virtù di elezione.

Qualunque azione o decisione messa in atto da un Consiglio che ottenga il potere a seguito di assalto è suscettibile di essere giudicata e autonomamente perseguita in tribunale qualora sia stata esercitata:
- In dispregio delle normative in vigore;
- Al fine di ottenere vantaggi personali o collettivi di qualsiasi natura, ad esempio sottraendo denaro o merci dalle riserve Repubblicane;
- Per eludere le proprie responsabilità attraverso processi sommari o fittizi;
- Per perseguire liberi cittadini con motivazioni pretestuose.

Per tutte le condotte qui contemplate, la pena è l'esilio, il bando o la morte. Non è necessaria votazione del Consiglio in carica per infilggere le suddette pene.

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