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 Ducato di Milano (Cartina) - Codice Civile

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Runaym

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MessaggioTitolo: Ducato di Milano (Cartina) - Codice Civile   Ducato di Milano (Cartina) - Codice Civile EmptyVen Gen 21, 2011 4:41 pm

Ducato di Milano (Cartina) - Codice Civile Milanoy

Fonte: http://www.le317.fr/cartes/index-ita.php


Citazione :
I) CODICE CIVILE



Citazione :
(Libro primo) DIRITTI DELLE PERSONE


I,1,0 PRINCIPI GENERALI SULLA GIUSTIZIA
Norme che stabiliscono i principi di base e generali del ducato di Milano

1) Ogni cittadino ha diritto a crescere e svilupparsi nel Ducato di Milano. e le pene e le leggi ducali non possono limitarne la vita in maniera tale da impedirgli una qualsivoglia crescita.

2) Nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato penale. Nel caso di assenza di legge che lo preveda, la sentenza dovrà essere emessa, oltre che sulla base del buon senso giuridico del Giudice, anche con l’avvallo del consulto della Corte d’appello.

3) Nessuno può essere punito per un fatto che, secondo la legge del tempo in cui fu commesso, non costituiva reato o illecito; la legge non ha carattere retroattivo.

4) Il presente Corpus Legislativo obbliga all’osservanza delle norme tutti i cittadini presenti sul territorio del Ducato, compresi quindi i cittadini nativi e provenienti dagli Stati esteri.

5) Nessuno può invocare a propria scusante la non conoscenza delle norme contenute nei Codici.

6) Tutte le leggi e i decreti diventano, esecutive dopo 24 dalla loro pubblicazione. Gli organismi istituzionali del Ducato (Principe, Consiglio, Sindaci, Prefetto e Vice Prefetti) danno opportuna pubblicità delle Leggi qui stabilite, in taverna ducale e al castello, fanno eccezione decreti eccezionali per casi d'emergenza (guerre , carestie, brigantaggi ecc...), in quel caso nel decreto deve esser specificata l'emergenza e il fatto che è immediatamente esecutivo.

7) Nessuno può essere processato due volte per il medesimo atto illecito commesso

8 ) Nessuno può essere punito con pene che eccedano quanto scritto nella carta del Giudice dell'imperatore, o che violino la legge delle pene ducale.


(I,1,1) II,2,1 DELL'ATTENTATO ALL'UNICITA' DELL'ANIMA E DELLA STREGONERIA

Costituisce un atto di stregoneria la presa di possesso di due corpi da parte di una stessa anima [utilizzo di due account da parte di uno stesso giocatore].
I più alti rappresentanti dell’Inquisizione possono sostituirsi al procuratore per le accuse di Stregoneria.
La stregoneria è un crimine infame. I corpi [account] secondari privi della propria anima saranno sistematicamente consegnati alle fiamme del rogo.
Il corpo principale subisce le pene definite dall’Art. II.1.4, comma III, e può essere sottoposto all’ammenda, all’obbrobrio pubblico e alla gogna. Ogni guadagno ottenuto grazie alla creazione dei corpi secondari deve essere annullato.
Di ogni crimine o reato commesso dai corpi secondari sarà imputato il corpo principale, che sarà anche l’oggetto della persecuzione e delle specifiche condanne, ed in questo caso le pene saranno aggravate in ragione del contesto infamante della stregoneria.

Capi d’imputazione: Stregoneria


(I,1,2) II,2,2 DELLA VIOLAZIONE DI DOMICILIO [Account piratato]

Costituisce un atto di violazione di domicilio l’utilizzo non autorizzato di un account da parte di un terzo.
Costituisce un atto di violazione di domicilio con scasso l’utilizzo non autorizzato di un account da parte di un terzo tramite l’uso di metodi di pirataggio attivo ed in grado di compromettere l’integrità dei Regni.
La violazione di domicilio senza scasso costituisce crimine grave.
La violazione di domicilio con scasso costituisce crimine infame.
Le pene associate a queste categorie sono descritte dall’Art. II.1.4.

Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Violazione di domicilio


(I,1,3) DELL'INSULTO

Costituisce un atto di insulto pubblico ogni proposito pubblico atto ad infangare l’onore personale di un abitante del Principato o della sua ascendenza e che scandalizza l’opinione pubblica.
Costituisce un atto di insulto privato ogni scritto atto ad infangare l’onore personale di un abitante del Principato o della sua ascendenza ed il cui contenuto si oppone alla morale.
Gli atti di ingiuria sono dei reati leggeri e sono puniti mediate l’obbligo di sottoporsi a pubbliche scuse, mediante l’obbrobrio pubblico o mediante ammenda di un ammontare simbolico pari a 100 ducati, a seconda dell’entità del pregiudizio morale e finanziario subito.
In caso di diffamazione di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Ducato, l’ammenda viene aumentata di un terzo ed il reato diventa serio.
La recidiva è considerata come un reato serio ed è punito con la prigione.

Capi d’imputazione: Diffamazione e insulti, Disturbo dell’ordine pubblico


(I,1,4) II,2,5 DELLA DIFFAMAZIONE

Costituisce un atto di diffamazione ogni proposito pubblico atto a mettere falsamente in causa l’onore personale o professionale di un abitante del Principato.
L’atto di diffamazione è un reato leggero ed è punito mediate l’obbligo di sottoporsi a pubbliche scuse, mediante l’obbrobrio pubblico o mediante ammenda di un ammontare simbolico pari a 200 ducati, a seconda dell’entità del pregiudizio morale e finanziario subito. In caso di diffamazione di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Principato, l’ammenda viene sostituita dalle percosse ed il reato diventa serio.
La recidiva è considerata come un reato serio ed è punita con la prigione.

Capi d’imputazione: Diffamazione e insulti, Disturbo dell’ordine pubblico


(I,1,5) II,2,3 DELL' ABUSO DI TITOLI O CARICHE

Costituisce un atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legata ad un'altra persona.
Viene considerata come falsario ogni persona che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma [imitazione dello pseudonimo] al fine di ottenere informazioni private o di agire pubblicamente al suo posto.
Tali reati sono reati seri.
Se i titoli o le cariche acquisite sono quelle di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto viene riqualificato come reato grave.
Le pene associate a queste categorie sono descritte dall’Art. II.1.3.
Se i titoli o le cariche acquisite appartengono all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale, gli atti sono considerati rispettivamente come crimini semplici o gravi, associati alle pene definite dall’Art. II.1.4.
Nell’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o cariche o all’ordine voluto dalla divina provvidenza o dalle leggi del Principato, la categoria di questi atti viene ridotta e le pene domandate diminuite.

Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Falsificazione


(I,1,7) DELL' ERESIA

Costituisce un atto di eresia ogni violazione della dottrina di nostra Santa Madre Chiesa.Per violazione alla dottrina si intende chi fa affermazioni di verità contrarie ai dogmi oppure atti contrari al Dogma Aristotelico senza riconoscere l'errore fatto e quindi la veridicità del dogma stesso.
Solo il più alto rappresentate ufficiale della Chiesa nel Ducato (i.e. il vescovo o chi ne fa le veci) ad adire la Giustizia laica per questo motivo.
Solo dopo che la Giustizia del Principato abbia esaminato le conclusioni della giurisdizione ecclesiastica competente avente presentato il suo verdetto sugli atti eretici, il giudice deciderà se convalidare o no le sentenze raccomandate dalla Corte ecclesiastica. Gli atti di eresia sono dei crimini semplici, seri o infami.

Capi d’imputazione: Eresia, Disturbo dell’ordine pubblico.


I,1,6 DEL CONFLITTO DI INTERESSI

Per evitare di avere un conflitto d'interessi un giocatore non potrà occupare contemporaneamente due posizioni che sono tra loro collegate in campi specifici :

Nella giustizia non si potrà avere contemporaneamente due delle seguenti cariche

-Principe/Giudice/P.M./Prefetto/Viceprefetto/Sceriffo e Sindaco

Nel campo dell'Economia non si potrà avere contemporaneamente due delle seguenti cariche

- Principe /Ministro Del Commercio/ Sceriffo/Prefetto/ Viceprefetto/Sindaco

Inoltre sulla base della "Importanza dell'incarico" un Consigliere non può occupare un altro ruolo istituzionale quindi non potrà ricoprire cariche di Sindaco/tribuno/viceprefetto.
Porterà a termine il suo ruolo fino a scadenza del mandato (Sindaco) o si dimetterà tenendo presente i termini di preavviso per la carica che ricopre (tribuno/viceprefetto).

il capitano in casi eccezionali su ordine del duca può prendere il controllo del potere in una città e svolgere le mansioni del sindaco fino a quando la situazione eccezionale non è stata sistemata

Se all'entrata in vigore di questa legge, dovesse essere in atto tale conflitto, il soggetto ha tempo 1 settimana per scegliere a quale compito rinunciare, per il bene del ducato e della sua città.

In caso di rifiuto o mancata scelta, entro il periodo previsto, verrà cacciato senza indugio da qualsiasi ufficio consigliare al quale aveva accesso.

In caso di rivolta un membro del consiglio, prima di guidare un azione militare al fine della ripresa della città dovrà ricevere l'autorizzazione, con maggioranza semplice, del consiglio.


I,1,8 - DELLA MORTE APPARENTE

Legge che regola le situazioni in cui un imputato appare come morto, ma non si ha la certezza che la sua sia una morte definitiva.

Art.1
a. Viene definita come "morte apparente" la condizione del cittadino non più in vita nel periodo iniziale di 15 giorni.
b. Trascorso tale periodo, a partire dal sedicesimo giorno, il cittadino che non mutasse tale condizione viene definitivamente considerato "morto".

Art.2
a. La condizione di morte apparente, non interrompe l'azione penale: il cittadino eventualmente imputato in un Processo è considerato ugualmente punibile e il procedimento a suo carico prosegue normalmente.

Art.3
a. La condizione di morte definitiva interrompe l'azione giudiziaria.
b. Nessun cittadino eventualmente imputato può essere condannato in caso di morte definitiva.
c. Il Giudice preso atto dela morte definitiva dell'imputato procede all'annullamento della procedura, mediante sentenza di assoluzione.


I,1,9 SULLA REGOLAMENTAZIONE DEI CONSIGLIERI ESTERNI

Art. 1 – Definizione di Consigliere Esterno

1. Un Consigliere Esterno è un cittadino del Ducato a cui viene concesso l’accesso straordinario alle sale del Consiglio Ducale.
2. Il compito del Consigliere Esterno è mettere le sue capacità al servizio del Consiglio Ducale.
3. Un Consigliere Esterno è soggetto all’autorità del Duca e può intervenire solo se interpellato.
4. Un Consigliere Esterno non ha diritto di voto nelle sale del Consiglio Ducale.

Art. 2 - Nomina e revoca dell’incarico

1. La nomina di un Consigliere Esterno è di pertinenza del Duca, sentito il parere, non vincolante, del Consiglio Ducale.
2. La proposta di nomina deve essere motivata.
3. Il numero massimo di Consiglieri Esterni in carica è pari a quattro, incluso il rappresentante della Santa Chiesa Aristotelica, ad eccezione del Periodo formativo di cui all'articolo 3.
5. Il Gran Ciambellano è Consigliere Esterno di diritto e la sua abilitazione all'accesso al Consiglio è contestuale alla nomina.
6. La Santa Chiesa Aristotelica potrà indicare un proprio rappresentante da includere di diritto fra i Consiglieri Esterni.
7. Il Duca può rimuovere in qualsiasi momento uno o più Consiglieri Esterni, motivando la sua decisione.
8. Il mandato dei Consiglieri Esterni si conclude con le elezioni per il rinnovo del Consiglio.

Art. 3 – Periodo formativo

1. Il Periodo formativo ha inizio con il rinnovo del Consiglio e si conclude il quinto giorno successivo all'elezione del Duca.
2. Durante il periodo di cui al comma precedente sono ammessi in Consiglio i consiglieri della precedente legislatura, al fine di istruire i nuovi ministri sui compiti da svolgere.
3. Limitatamente al caso di dimissioni di un consigliere, quest'ultimo può rimanere in Consiglio per cinque giorni per lo scopo di cui al comma precedente.
4. Durante il Periodo formativo, i vecchi consiglieri o i dimissionari non avranno diritto di voto.

Art. 4 – Segretezza dei lavori del Consiglio

1. I Consiglieri Esterni sono tenuti alla segretezza circa le informazioni di cui entreranno in possesso.
2. In caso di violazione del segreto di cui al comma precedente, ai fini penali i Consiglieri Esterni saranno equiparati ai Consiglieri elettivi. Il capo d'imputazione è Alto Tradimento.


I,1,10 SUI DECRETI E SULLA LORO VALENZA

1) I Decreti hanno validità sino al termine del mandato del Duca che li ha emanati e sono caratterizzati dall'apposizione di un sigillo di colore giallo.

2) I Decreti per mantenere valore oltre questo termine debbono essere pubblicamente validati, con specifico Comunicato da inserire in Taverna Ducale, dal Duca subentrante.

3) Fanno eccezione i Decreti tesi al riconoscimento di un Collegio, di un Ordine, quelli attribuenti una Onoreficenza o comunque altro riconoscimento pubblico.
Questi Decreti sono caratterizzati dall' apposizione di un sigillo di colore verde.
Questi Decreti mantengono la loro validità sino ad eventuale pubblico disconoscimento, da specificare con apposito Comunicato in Taverna Ducale, da parte del Duca in carica.


I, 1, 11 SULLA FEDELTA' E SULLA DIVULGAZIONE DI INFORMAZIONI

1. Ragioni e scopi
Da tempo è stato espresso da più parti il desiderio e la necessità di una legge che regoli l'esposizione pubblica di informazioni diffuse nelle sale private di amministrazione del Ducato.
In esse, infatti, molti temi spesso sensibili vengono trattati, ed è sentito il bisogno che il Ducato venga protetto da fuoriuscite inopportune di informazioni, che potrebbero arrivare a minacciare la sicurezza stessa del Ducato di Milano e delle sue città.
Questa legge si prefigge di regolamentare in modo chiaro e senza ambiguità i diritti e i doveri di coloro che possono accedere a tali sale.


2. Definizione: sale private di amministrazione ducale, o "sale amministrative"
Questa legge interessa le seguenti sale [forum]:
- Consiglio del Ducato di Milano
- Camera dei Sindaci del Ducato di Milano
- Camera Prefettizia del Ducato di Milano


3. Persone interessate dalla presente legge
Chiunque abbia accesso alle suddette sale.


4. Modalità
4.1 Coloro che hanno l'accesso alle suddette sale non possono pubblicare alcun intervento [post], né totale né parziale, presente nelle sale amministrative, in altri locali [forum] dei Regni Rinascimentali.
Questo vale anche per i propri interventi.
È altresì vietato riportare le discussioni presenti nelle sale amministrative, sia in forma letterale (citazione di interventi propri o altrui) che in forma parafrasata.
Tale divieto persiste anche dopo che la persona non avrà più accesso alla sala.
Questo vale in particolare in materia di sicurezza interna o di esercito, per i quali il divieto è assoluto.

4.2 È consentito esporre a grandi linee gli argomenti trattati nelle sale amministrative, ma solo in termini generici e in sale private [forum secondari privati, quali ad esempio casati o consigli comunali].

4.3 Se si vuole riportare all'esterno delle sale un proprio intervento, occorre una richiesta ufficiale da presentare al custode [moderatore] della sala in questione e l'autorizzazione scritta da parte del Duca.
4.3.1 Se si vuole riportare un intervento di terzi, occorre anche l'autorizzazione dell'autore dell'intervento.

4.4 - Eccezione: secondo la legge I,2,9 Sul Bilancio Comunale, un sindaco ha la facoltà di pubblicare il bilancio comunale in qualsiasi momento e in qualsiasi luogo, senza che questo costituisca reato.


5. Giuramento e sue modalità
Per confermare in modo attivo il proprio assenso, una persona che acquisisce il diritto di accesso ad una delle suddette sale dovrà prestare un giuramento di fedeltà al Ducato e alle norme di riservatezza indicate nella presente legge.

Il giuramento dovrà essere anzitutto inviato via missiva privata al custode della sala interessata. Questo passo è necessario per ottenere l'accesso alla sala.
Una volta ottenuto l'accesso, la persona dovrà ripetere il giuramento di fronte agli altri utenti della sala. È presente un registro in ciascuna sala amministrativa, in cui va compiuto l'atto del giuramento. È compito del custode della sala controllare che il giuramento sia avvenuto.

Per quanto riguarda il Consiglio Ducale, il giuramento dovrà essere rinnovato da tutti i consiglieri ad ogni elezione, anche da coloro che già facevano parte del precedente Consiglio.

Il testo del giuramento per le diverse sale amministrative è esposto in calce alla presente legge. Una copia del giuramento è inoltre custodita in ciascuna sala amministrativa.


6. Violazioni della legge e punizioni
6.1 Colui che non giura entro tre giorni dal permesso di accesso alla sala rispettiva vedrà il suo diritto di accesso revocato con effetto immediato. Tale diritto verrà ripristinato solo dopo scuse pubbliche verso il Duca ed il Consiglio e giuramento reso in Taverna Ducale
6.1.1 se la persona pensa di avere degli impedimenti oggettivi che gli impediscano di rispettare la scadenza dei tre giorni (in particolar modo un periodo di ritiro spirituale), dovrà avvertire preventivamente il Duca comunicando la durata del periodo di assenza, in modo che gli venga dato l'accesso alla sala solo in seguito al suo ritorno. Altrimenti rientrerà nel caso 6.1.

6.2 Colui che, dopo aver giurato, andrà contro le normative di questa legge, sarà passibile di denuncia per tradimento.

6.3 Colui che si rifiuta di prestare giuramento sarà denunciato per non aver ottemperato ad una disposizione ducale (Disturbo dell'Ordine Pubblico).
Lasciar passare i tre giorni richiesti al punto 6.1 sarà considerato un rifiuto di giurare e cadrà sotto questo punto.

6.4 Nel caso un sindaco rientri in uno di questi casi, oltre a non ottenere o perdere l'accesso in Camera dei Sindaci, il Consiglio Ducale valuterà se procedere con ulteriori sanzioni riguardo agli aiuti ducali alla città, con termini che verranno analizzati caso per caso.


TESTI DEI GIURAMENTI


Per il Duca

Io,....., eletto nel Consiglio del Ducato di Milano e poi nominato Duca, giuro di servire il mio Ducato al massimo delle mie facoltà in buona fede e giuro di mantenere il Segreto di Stato e Militare su tutto quanto appreso in Consiglio ed in ogni altra Sala riservata per tutto il tempo a venire, anche successivamente al termine del mio mandato.


Per Consiglieri eletti e Consiglieri esterni

Io,...... eletto nel Consiglio del Ducato di Milano ed assegnato al ruolo di ....., giuro di servire il Duca eletto .........., e il mio Ducato al massimo delle mie facoltà in buona fede e giuro di mantenere il Segreto di Stato e Militare su tutto quanto appreso in Consiglio ed in ogni altra sala riservata per tutto il tempo a venire, senza previa autorizzazione del Duca di Milano, anche successivamente al termine del mio mandato.


Per Sindaci

Io, .... eletto Sindaco di .... in data ...., mi impegno ad amministrare al meglio delle mie facoltà le risorse municipali per il bene della città, senza anteporre i miei bisogni a quelli dei cittadini. Giuro di adempiere ai miei compiti in buona fede e collaborando con il Ducato, essendo parte attiva di esso, per il bene comune. Giuro che mai divulgherò informazioni riservate qui apprese, senza previa autorizzazione del Duca di Milano, per tutto il tempo a venire, anche successivamente al termine del mio mandato.


Per Viceprefetti

Io, .... , nominato VicePrefetto di .... dal Prefetto.... , giuro di adempiere ai compiti a me assegnati al meglio delle mie capacità per servire la Prefettura del Ducato di Milano in buona fede. Giuro che mai divulgherò informazioni riservate qui apprese senza previa autorizzazione del Duca di
Milano, per tutto il tempo a venire, anche successivamente al termine del mio mandato.


Per eventuali altri ammessi

Io, ...., ottenuto il permesso di accedere a .... da .... per i seguenti motivi: ...., giuro che mai divulgherò informazioni riservate qui apprese, senza previa autorizzazione del Duca di Milano, per tutto il tempo a venire, anche successivamente al termine del mio permesso di accesso.





Citazione :
(Libro Secondo) DIRITTI DELLA PROPRIETÀ



(I,2,1) II, 2, 10 DEL MANCATO PAGAMENTO DEL PRESTITO

Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso all'intermediario addetto alla concessione dei prestiti e relativa esazione, nei termini pattuiti al momento della concessione dello stesso.
Al di là di questo termine un’ammenda giornaliera, pari al 10% della somma inizialmente dovuta, incrementerà l’imposta fiscale dell’imputato.
Dopo un termine di sette giorni l'intermediario può adire la Giustizia del Principato ed ottenere la condanna della persona morosa.
Il mancato pagamento del prestito è un reato serio ed l'ammenda del 200% della cifra ricevuta in prestito dovrà trovare applicazione, oltre agli interessi per il ritardo.
Organizzare la propria morosità è un reato grave.
Le pene associate a queste categorie sono descritte dagli Art. II.1.3.

Capi d’imputazione: Morosità, Disturbo dell’ordine pubblico


(I,2,2) II,2,10 DELL' ABUSO DI FIDUCIA

Costituisce un atto di abuso di fiducia ogni manipolazione cosciente di un individuo atta ad ottenere una merce, un servizio commerciale o non commerciale, di un terzo attraverso un accordo privato basato su una relazione di fiducia.
L’abuso di fiducia si manifesta se l’accordo viene rotto unilateralmente dopo che una delle due parti abbia adempiuto alla sua parte o se l’accordo approfitta espressamente delle incomprensioni di una delle due parti.
L’atto di abuso di fiducia è un reato leggero.

Capi d’imputazione: Abuso di fiducia, Disturbo dell’ordine pubblico


(I,2,3) II,2,4 DELL' USO DI FALSI DOCUMENTI E DELL' INGANNO

Costituisce un atto di inganno riprovevole ogni tentativo di farsi passare per un terzo utilizzando il suo nome [utilizzo dell’account sui Regni o sul Forum] al fine di ottenere delle informazioni private o di agire pubblicamente al suo posto.
Viene considerata come falsario ogni persona atta a farsi passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma [imitazione dello pseudonimo] al fine di ottenere informazioni private o di agire pubblicamente al suo posto.
Tali reati sono reati seri.
Se l’identità imitata o sfruttata è quella di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Ducato, l’atto viene riqualificato come reato grave. Le pene associate a queste categorie sono descritte dall’Art. II.1.3.

Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico, Falsificazione


(I,2,4) II,4,11 DELLA APPROPRIAZIONE INDEBITA

Costrituisce appropriazione indebita ogni azione atta al minamento dell'andata a buon fine dei mandati comunali / ducali per la produzione e / o consegna di manufatti / beni all'Ente.
Il cittadino che si dovesse render protagonista di tale atto, ha tempo un giorno dall'accertamento della notifica del reato per provvedere a restituire al diretto interessato o tramite un autorità compentente (Sindaco, Prefetto, Vice-Prefetto) il manufatto / bene preso senza autorizzazione.

Capo D'Accusa: Appropriazione Indebita; Frode;
Aggravanti: Diffamazione; Disturbo dell'ordine pubblico; in caso di insulti e/o in base al livello.
Pene: pari al doppio del valore del manufatto / bene.

Pene Accessorie: I crimini gravi sono passibili delle pene di livello II (v. Art. II.1.4)


(I,2,7) II,4,9 DELLO SFRUTTAMENTO DEI BENI PUBBLICI

Costituisce un atto di sfruttamento dei beni pubblici ogni uso delle proprie funzioni ufficiali al fine di arricchire la propria persona e/o i propri accoliti.
Costituisce un atto di danno alle finanze pubbliche ogni comportamento speculativo destinato ad arricchirsi volontariamente a discapito delle finanze pubbliche.
Lo sfruttamento dei beni pubblici è un reato grave.
Il danno alle finanze pubbliche è un reato serio.
Le pene associate a queste categorie sono descritte dagli Art. II.1.3.

Capi d’imputazione: Sfruttamento dei beni pubblici, Tradimento


I,2,8 MANIPOLAZIONE DELL' ECONOMIA

Chiunque dovesse manipolare l’economia(o tentasse di farlo) di qualunque città del Ducato di Milano, inclusa l’economia del Ducato stesso, sarà condannato al pagamento di un’ammenda pari al valore del danno causato aumentato del 10%.

Con il termine “Manipolazione Economica” si intendono tutte quelle azioni che portano o mirano a:
• Speculare facendo incetta di beni per crearne carenza e farne aumentare il prezzo
• Speculare comprando tutta una tipologia di un bene sul mercato per poi rimetterlo sul mercato della stessa città al prezzo più alto

Il sindaco nella sua funzione di controllo della amministrazione della città può agire liberamente, indipendentemente da questa legge sul mercato.
Chiunque può comprare quello che vuole salvo norme contrarie.
Inoltre il sindaco per regolare il mercato cittadino può emettere le seguenti ordinanze:
• Calmierare i prezzi
• Limitare l’acquisto di un bene agli stranieri, o ai non cittadini
• Limitare le quantità di acquisto dei beni per i cittadini, può anche decidere di organizzare la diffusione di un determinato bene solo tramite il municipio
• Stabilire un salario minimo
• Limitare l'accesso alla risorsa cittadina

Affinché siano valide, le ordinanze devono essere pubblicate
• nel Forum cittadino
• in Taverna ducale
• nella Camera dei Sindaci.
Se il neo-sindaco, al momento dell'elezione, non ha accesso alla Camera dei Sindaci (ossia è un sindaco nuovo), le ordinanze cittadine in vigore saranno ancora valide per le 48 ore successive all'elezione, in modo da coprire i tempi tecnici necessari per l'abilitazione del neo-sindaco alla Camera dei Sindaci.
Un sindaco riconfermato deve invece riconfermare le ordinanze il giorno stesso dell'elezione per mantenerne la validità.
Qualunque variazione alle ordinanze municipali entrerà in vigore 24 ore dopo la pubblicazione, in modo da dare ai cittadini il tempo di adeguarsi.
Il consiglio ducale va solo informato, ma lo stesso consiglio può dichiararne nulla qualunque ordinanza, in questo caso tutti coloro che l'avranno trasgredita non saranno punibili.


I,2,9 SUL BILANCIO COMUNALE

Norma che regola la pubblicazione del bilancio e la comunicazione dei dati di bilancio al ducato.

E' facoltà di ogni sindaco di pubblicare liberamente il bilancio comunale in qualsiasi momento e con qualsiasi mezzo senza che questa azione costituisca reato.
E’ obbligatorio, per ogni sindaco mandare il Bilancio,al ducato qualora il principe lo richieda,
Detto bilancio dovrà essere inviato, al Ministro del Commercio, entro i termini di tempo decisi dal principe e dovrà essere composto da Inventario, cassa, merci presenti in taverna, merci in vendita, mandati aperti ed eventuale situazione asce.

Il rifiuto a inviare il Bilancio al ducato è considerato tradimento.


I,2,10 - DEI MANDATI

1) I mandati sono contratti vincolanti, in quanto tali devono sempre avere la data di apertura e devono essere chiusi in un tempo massimo di 1 mese, prima se il mandato specifica una durata più breve, per estendere la loro chiusura oltre il mese ci deve essere l'approvazione del Duca.
L’uso degli stessi equivale all’accettazione dei termini scritti nel mandato, un mandato si può non accettare chiudendolo immediatamente senza utilizzarlo e facendo lo screen dei propri avvenimenti che indichi il non utilizzo del mandato stesso.
2) Utilizzare un mandato fuori dai termini che riporta è considerato un reato.
3) Fanno eccezione, in relazione ai termini di chiusura qui sopra indicati i cd. "mandati militari", cioè i mandati che il Ducato effettua a favore di Comandanti Militari.

Capo d’imputazione: Frode




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