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 Ducato di Milano - Codice Marittimo

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Runaym

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MessaggioTitolo: Ducato di Milano - Codice Marittimo   Ducato di Milano - Codice Marittimo EmptyVen Gen 21, 2011 5:20 pm

Citazione :
IV) Codice Marittimo


Citazione :
IV, 1, 1 Della Gestione

Art.1 La completa Gestione dei Porti sul Territorio del Ducato è affidata al Ministro delle Grandi Opere.

Art.2 Il Ministro delle Grandi Opere deve rispondere in prima persona all'inefficienza delle strutture a lui sottoposte.

Art.3 Il Ministro delle Grandi Opere ha il compito di garantire la presentazione di un bando ogni 2 Mesi per raccogliere i candidati al ruolo di Capoporto tra i quali dovrà scegliere il più adatto in concerto con il Duca e con il benestare dell Consiglio del Ducato, un Capoporto per ogni Porto sul territorio del Ducato.

Art.4 Al Capoporto sono affidate tutte le mansioni di Gestione, per le quali deve rispondere al Ministro delle Grandi opere.

Art.5 Il Capoporto risponde delle sue azioni davanti al Tribunale di Milano, come un qualsiasi cittadino, senza alcun privilegio.

Art.6 La nomina del Capoporto avviene come stabilito dall'Art.3 ogni due mesi previo bando Pubblico a cui il Capoporto uscente ha la facoltà di ripresentarsi. Le formalità amministrative sono affidate al Portavoce ed al Ministro delle Grandi Opere.

Art.7 La durata dell'incarico del Capoporto è di due mesi. Se il capoporto venisse meno ai suoi doveri o non fosse più giudicato idoneo al ruolo che ricopre, il Consiglio di Milano o il Duca potranno revocargli mandato anche prima della scadenza dei due mesi.

Art. 8 Il Capoporto, per evitare conflitto d'interessi, non potrà occupare contemporaneamente un'altra carica pubblica. In casi eccezionali su ordine del Duca, la carica potrà essere assegnata temporaneamente a chi ricopre già un'altra carica.



IV, 1, 2 Delle Navi

Art.1 Compete al Capoporto il Controllo delle Navi presenti nel suo porto.

Art.2 Il capo porto dovrà garantire di avere sempre un posto libero nel porto, causa imprevisti.

Art.3 Il privato che vuole una nave contatterà il capo porto facendogli apposita richiesta, e dovrà obbligatoriamente indicare lo scopo per cui servirà la nave (commercio/turismo, entrambe, altro) inoltre, si impegna a garantire i servigi della propria imbarcazione al Ducato qualora, in casi eccezionali, fosse richiesto dal consiglio con una votazione unanime.

Art.4 Il capo porto, ricevuta la Richiesta di creazione di una nave, dovrà informare della richiesta il Ministro delle Grandi opere, che potrà stabilire il da farsi in concerto con il Duca ed eventualmente dopo aver ascoltato il Consiglio del Ducato.

Art.5 L'armatore che richiede la costruzione di una Nave dovrà dimostrare di possedere tutti materiali necessari alla costruzione: legna, vela ed albero maestro. Inoltre dovrà occuparsi di contattare eventuali lavoratori (carpentieri) per quando sarà necessario assemblare tali navi.

Art.6 Per la riparazione delle Navi si procede come descritto dall'articolo 5.

Art.7 Il sindaco che vorrà realizzare navi municipali dovrà farne richiesta al capo porto, egli segnalerà la cosa al MDM che a sua volta valuterà in concerto con il Duca ed eventualmente dopo aver ascoltato il Consiglio del Ducato.
In caso di approvazione al progetto, si dovranno verificare le situazione previste dall'articolo 5. Per le riparazioni delle navi Municipali si seguirà quanto stabilito dall'articolo 6.

Art.8 Il consiglio ducale che vorrà realizzare navi mercantili e\o militari per il ducato, dovrà rispettare quanto stabilito dall'articolo 5.
Il Ministro delle Grandi opere, o colui che verrà scelto per tale compito, si preoccuperà di far realizzare tale flotta nei vari porti dell'intero ducato, preoccupandosi di informare i vari capo porti del progetto, che avranno ognuno la responsabilità della buona riuscita dei lavori.



IV, 1, 3 Delle Tasse

Art.1 Ai proprietari delle navi, in caso di necessità, può essere applicata una relativa tassa, stabilita dal Consiglio, in relazione al tipo di nave

Art.2 I Capiporto non potranno sfruttare la possibilità di imporre tasse a loro favore.

Art.3 Le tasse sulle navi potranno essere imposte solo con l'approvazione del Duca.

Art.4
(Comma A)
I Capitani delle Navi, nel qual caso venga imposta una tassa in concerto con il Governo del Ducato, non potranno rifiutarsi di pagarla.
(Comma B) Il Capitano che si rifiuterà di pagare una tassa sarà passibile di Denuncia per "Disturbo dell'ordine Pubblico"



IV, 1, 4 Della Sicurezza

Art.1 In Caso di Gravi situazioni di Pericolo, dopo l'approvazione del Consiglio del Ducato, i Porti potranno passare tutti sotto il controllo dell'esercito.

Art.2 I punti di attracco che sono sui nodi e non sono sotto il diretto controllo dei porti verranno presidiati dalle Compagnie Militari.



IV, 1, 5 Delle Inadempienze e delle Pene

Art.1 (comma A) Se il Ministro delle Grandi opere verrà meno alle sue mansioni riguardanti porti sarà processato per Alto Tradimento.

Art.2 (comma A) Se il Capoporto verrà meno alle sue mansioni sarà processato per Tradimento.

Art.3 (comma A) Se il Capoporto venendo meno alle sue funzioni danneggiasse un civile sarà processato con l'aggravante di "Danneggiamenti"

Art.4 (comma A) Se il Capoporto, volutamente, vietasse l'entrata nella zona di sua competenza ad una nave, senza un valido motivo, sarà processato per Disturbo dell'Ordine Pubblico. Sarà riconosciuta l'aggravante della "premeditazione" se verrà meno al suo dovere con il preciso obiettivo di dannegiare il capitano della nave od il suo armatore.



IV, 1, 6 Del rispetto delle regole e delle Pene

Art.1 (Comma A) Chiunque si trovi ad avere rapporti con il porto, con il Capoporto e con delle navi attraccate nel porto è obbligato a rispettare le regole.
Chiunque non rispetti le regolamentazioni sarà processato per "Disturbo dell'ordine Pubblico".
La pena potrà prevedere l'estradizione dal porto attraverso la non autorizzazione futura all'attracco.

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