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 Rep. Fiorentina - Milizie, Gendarmeria e Reparto Investigativo

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Runaym

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MessaggioTitolo: Rep. Fiorentina - Milizie, Gendarmeria e Reparto Investigativo   Rep. Fiorentina - Milizie, Gendarmeria e Reparto Investigativo EmptyLun Gen 17, 2011 10:40 pm

Citazione :
Carta delle milizie di difesa cittadina



Titolo I - Definizione e Competenze

Le milizie di difesa cittadina (d’ora in avanti Milizie) sono organi della Repubblica atti a garantire la difesa dei municipi e la sicurezza del territorio repubblicano. Le Milizie sono fedeli alla Repubblica e al suo Consiglio.
Si individuano i seguenti compiti per le milizie: 1) Difesa dei Municipi da assalti; 2) coadiuvamento delle altre forze nella cattura e caccia ai briganti.

Titolo II – Dei membri delle Milizie, dei loro ruoli e dei loro doveri

Capo I- Dei Membri e della gerarchia

La gerarchia interna di una milizia è:
1) Comandante della Milizia
2) Miliziano

A questi si affiancano il Prefetto della Repubblica, che ha il ruolo di garante delle milizie e loro organizzatore a livello Repubblicano, e il sindaco di un municipio che è il responsabile del pagamento dei Miliziani.


Capo II- Del Comandante delle Milizie

Il Comandante della Milizia è il responsabile in capo della gestione e dell’amministrazione di una Milizia Cittadina. Il suo dovere è garantire il funzionamento della Milizia con tutti i mezzi necessari e nel rispetto della legge.
A livello repubblicano il Comandante ricopre l’incarico di rappresentante delle milizie presso la prefettura e il Consiglio Repubblicano.
A livello di Milizia locale il Comandante ricopre gli incarichi a lui demandati dagli statuti.

Nel caso di dimissioni o morte di un comandante di una Milizia cittadina il nuovo Comandante viene nominato solo ed esclusivamente secondo i criteri presenti negli statuti di ciascuna Milizia. Fanno eccezione i casi di fondazione di una nuova milizia, di silenzio dello statuto sulle modalità di nomina o revoca dell’incarico, oppure nel caso di condanna di questo per il reato di Alto Tradimento. In questi casi la nomina del comandante viene fatta dal Prefetto della Repubblica sentito il parere del Consiglio della Repubblica.

Il Comandante di una Milizia ha accesso alla camera Prefettizia per il periodo in cui è in carica.

Capo III- I Miliziani

I Miliziani sono tutti i membri di una milizia che non ricoprono il grado di Comandante. Un miliziano è quindi un funzionario della Repubblica facente parte di una Milizia di difesa cittadina. I gradi in cui è suddivisa la milzia sono descritti nei singoli statuti delle milizie.

I Miliziani sono tenuti alla fedeltà alla sola Repubblica di Firenze.
Un membro di una Milizia cittadina ha il dovere di difendere il municipi secondo i turni stabiliti dal Comandante.
I miliziani sono tenuti al rispetto del presente regolamento e degli statuti interni della milizia di afferenza.
L’ammissione o meno presso una milizia avviene su giudizio insindacabile del Comandante secondo i criteri sanciti dallo statuto di una milizia.

Capo VI - Dei Rapporti con il Municipio, il Sindaco e il consiglio Municipale

Il sindaco di un municipio è il delegato della Repubblica per il pagamento delle Milizie. Egli ha il diritto e il dovere di stabilire la paga dei miliziani e adempiere le funzioni per espletare tale pagamento.

Nella sua gestione interna la Milizia è indipendente dal sindaco e dal consiglio municipale, salvo i casi espressamente indicati in questo regolamento. La gestione della difesa del municipio dovrà essere svolta in accordo fra il sindaco e il comandante. in caso di controversia si potrà chiedere un arbitrato del Prefetto.

Il Sindaco dovrà garantire un posto in consiglio municipale al comandante delle milizie e al suo vicario. Il sindaco dovrà inoltre dare comunicazione nelle sedi apposite (bacheca del municipio e taverna municipale) della possibilità di entrare nella milizia.


Capo VII- Del Prefetto della Repubblica

Il Prefetto è il coordinatore della camera delle Milizie.
Il Prefetto può revocare un comandante solo se questi viene condannato per il reato di Alto Tradimento.


Titolo III – Della Retribuzione

La paga giornaliera di un Miliziano e il numero di miliziani stipendiati dal municipio è fissata dal Sindaco in accordo con il Comandante delle Milizie. In caso di contrasti il sindaco o il comandante potranno chiedere un arbitrato al Prefetto che deciderà per loro.

I miliziani non stipendiati direttamente dal Sindaco presteranno il loro servizio volontariamente.


Titolo IV - Permessi - ritiri - dimissioni

L’assenza dal servizio, per questioni di ogni tipo, deve essere comunicata per consentire la sostituzione. In caso di mancato avviso il Comandante potrà sanzionare, a norma dello statuto interno della Milizia, il miliziano.
Le dimissioni vanno presentate in forma scritta, nell’apposito spazio del forum di ciascuna milizia riservato a questo.


Titolo V - Obblighi per i Miliziani in servizio e sanzioni.

Capo I- Dei Doveri del membro della Milizia.

Ogni membro della Milizia è tenuto ai seguenti obblighi:

1. Il membro della Milizia in servizio è tenuto a rispettare e ad obbedire agli ordini dei superiori e al rispetto dello statuto della sua milizia.
2. Non prestare servizio, senza avvisare, è una mancanza grave verso i propri compagni e può essere sanzionata dal comandante secondo le norme indicate nello statuto della Milizia. Se la cosa viene reiterata il comandante potrà procedere con la denuncia per disturbo all' ordine pubblico. Il membro della Milizia che nello svolgimento del proprio incarico permetta la presa del municipio, non effettuando il proprio servizio di Difendere il Potere, sarà processato per Tradimento come previsto dall'art.2 del codice penale.
3. Il membro della Milizia è tenuto al segreto e non dovrà comunicare ad alcuno, che non ne abbia legittimamente diritto, le informazioni di cui verrà a conoscenza, o che otterrà in ragione delle funzioni presso la Milizia. Il contenuto dei Forum della Milzia è coperto da segreto per quanto concerne i dati sensibili in esso contenuti. Se si comunicano informazioni, avute in funzione di membro della Milizia, tali da pregiudicare la sicurezza della Repubblica può essere denunciato per Tradimento come previsto dall'art.2 del codice penale.
4. I membro della Milizia sono tenuti a controllare il forum a loro dedicato e verificare eventuali ordini o variazioni.

L’adesione ad una Milizia Cittadina prevede automaticamente l’accettazione di tutte le norme sopra citate.


Capo II-Delle sanzioni e del ricorso

La violazione di una o più parti del presente regolamento comporta la possibilità da parte del Comandante di sanzionare un miliziano secondo quanto stabilito dallo statuto della Milizia.

Il comandante ha il diritto di porre in atto sanzioni interne nel caso un miliziano violino uno o più parti dello statuto della sua milizia.

In caso di sanzioni gravi (quali espulsione o perdita del grado) il miliziano sanzionato che ritenga di essere stato sanzionato ingiustamente potrà fare ricorso presso Prefetto.
Il Prefetto sentite le parti, deciderà assieme al Principe se dare seguito al provvedimento del Comandante o meno. In caso di accoglimento del ricorso del Miliziano il Comandante ritirerà la sanzione.


Titolo VI Regolamento in materia degli Statuti interni delle Milizie

Ogni Milizia è tenuta ad avere un proprio statuto che ne regoli la vita interna.
Tale statuto non può violare alcun articolo di questo regolamento. In caso di controversie, varrà quanto prescritto dal presente regolamento.
Per ogni aspetto non coperto dal presente regolamento è conferita piena libertà nella redazione dello statuto.
Tale statuto per essere riconosciuto deve essere registrato nell’Appendice seconda del presente regolamento.


Titolo VII Della Camera delle Milizie

Capo I- Istituzione

Con il presente regolamento si decreta la creazione della Camera delle Milizie sita in forum2 sezione Istituzioni SRING Italico.
Ad essa avranno accesso:
1) I comandanti di ciascuna Milizia Cittadina;
2) I consiglieri;
Il ruolo di moderatore sarà ricoperto dal Prefetto in carica.


Capo II- Ruoli e finalità

Nella camera delle Milizie i Comandanti della Milizia potranno scambiarsi informazioni circa la difesa con la Prefettura e fra di loro.
In tale camera dovranno essere conservati:
1) Elenco delle Milizie riconosciute e dei suoi comandanti.
2) Copia degli statuti approvati,
3) L’elenco di ogni miliziano diviso per città.
4) Collegamento ad ogni caserma delle milizie (link al forum).


Capo III- della segretezza

Il contenuto della Camera delle Milizie è sottoposto a segretezza. La divulgazione dei suoi contenuti all’esterno, senza previa autorizzazione da parte del Prefetto, deve essere considerata come violazione della legge relativa e comporterà la denuncia per Tradimento.


Titolo VIII- Dei rapporti con l’esercito

I membri dell’esercito possono entrare a fare parte di una Milizia cittadina condividendo i medesimi obblighi dei miliziani.
Nell'esercizio della sua funzione di Miliziano il soldato è tenuto a seguire le indicazione del Comandante della Milizia.
In caso di ordini provenienti dall'esercito il soldato che sia anche miliziano è tenuto a seguire gli ordini dello Stato Maggiore avvisando il Comandante della milizia dell'impossibilità di seguire gli ordini impartiti dal Comandante.
In caso di contrasti il soldato seguire le indicazioni dello Stato maggiore.


Norme Transitorie e finali

Capo I -Del riconoscimento delle Milizie

Le milizie Riconosciute dalla Repubblica di Firenze sono solo ed esclusivamente le Milizie che hanno ricevuto regolare riconoscimento riportato nell’Appendice Prima del presente regolamento. La mancata presenza di una Milizia nell’Appendice Prima comporta il non possesso del titolo di Milizia Cittadina da parte del suddetto gruppo.
Una Milizia che non sia riconosciuta e che voglia essere riconosciuta deve presentare domanda al Consiglio della Repubblica per tramite del Prefetto.
Non verrà riconosciuta, contemporaneamente, più di una Milizia per città.
Una volta riconosciuta una Milizia per essere soppressa dovrà essere tolta dall’Appendice Prima del presente Regolamento. Per effettuare tale modifica è necessario il voto della Maggioranza dei membri del Consiglio della Repubblica.


Capo II- Del riconoscimento degli Statuti

Per essere riconosciuto dalla Repubblica di Firenze uno statuto di una Milizia deve essere presente nell’Appendice Seconda del presente Regolamento.
Ogni modifica apportata allo statuto dopo il suo riconoscimento deve essere approvato dal Prefetto con la pubblicazione della Modifica in Camera delle Milizie e l’approvazione palese da parte del Prefetto.




Citazione :
REGOLAMENTO DELLA GENDARMERIA DELLA REPUBBLICA FIORENTINA


Titolo I - Definizione e Competenze

La Gendarmeria è patrimonio della Repubblica Fiorentina e deve essere utilizzata solo ed esclusivamente per la difesa della Patria comune.
Adibita alla difesa primaria del Castello e nel contempo anche del Municipio della Capitale, è un servizio pubblico con il compito di tutelare la sicurezza e di mantenere l'ordine legalmente costituito, prevenendo ed impedendo per quanto possibile eventuali assalti al Castello, sede delle nostre Istituzioni.

Titolo II – Organizzazione

La gerarchia nella gendarmeria:
- Prefetto
- Sovrintendente Generale
- Sovrintendete di Gendarmeria.
- Gendarme

La Gendarmeria è alle dipendenze del Prefetto e avrà il ruolo di coordinamento e organizzazione della difesa.
Il Prefetto viene coadiuvato nel suo lavoro dal Sovrintendente Generale e dai Sovrintendenti della Gendarmeria. Tutti collaborano con il Prefetto per la gestione operativa della Gendarmeria.

Sovrintendente Generale:
Il Sovrintendente Generale viene scelto dal Prefetto fra i Sovrintendenti, secondo parametri di merito, efficienza e permanenza nel corpo dei Gendarmi.
Ha il compito di coordinare i lavori di “ruotine”, verificare lo stato di efficienza di tutti i comandi di Gendarmeria e di applicare le disposizioni del Prefetto.
La carica non ha limiti di durata, il Prefetto, motivando, può provvedere alla sostituzione in qualsiasi momento.

Sovrintendente di Gendarmeria:
Viene identificato un Sovrintendente per città, ha il compito di arruolare i Gendarmi, addestrarli ed organizzare i turni sulla base delle necessità espresse dalla Prefettura.
Il Sovrintendente ha piena libertà di organizzazione del proprio distretto e può nominare un vice che lo sostituisca nei casi di necessità.
Qualora in una città venga a mancare il Sovrintendente i suoi poteri e competenze, nella fase di transizione, passano al Sovrintendente Generale.
La carica non ha limiti di durata, il Prefetto, motivando, può provvedere alla rimozione ed alla presentazione di un nuovo bando pubblico.

Gendarme
Possono accedere alla Gendarmeria della Repubblica tutti i residenti nella Repubblica senza procedimenti penali pendenti o precedenti penali gravi (tradimento e alto tradimento) risalenti a meno di tre mesi.
Diventa Gendarme, chi ha fatto richiesta scritta al Sovrintendente, ha sottoscritto l’impegno di disponibilità, le regole descritte in questa Carta e possiede i requisiti richiesti.

Titolo III - Retribuzione

La paga giornaliera dei Gendarmi è fissata dal Prefetto secondo criteri inopinabili, quali la residenza e le spese fisse dei Gendarmi impiegati. Previo invio al Prefetto della memoria degli avvenimenti.
Il mancato invio, preclude il pagamento della giornata di servizio.

La paga del Gendarme viene stabilita in 18 ducati.

così suddivisa :
8 ducati al giorno
Più un mandato versato a fine turno. Il Gendarme potrà scegliere se ricevere una somma in denaro liquido pari a 10 ducati per giorno di servizio svolto oppure merci per un valore di 12 ducati per giorno di servizio.
Ai Gendarmi non residenti in Capitale è garantito un panino o due borse di mais per ogni giorno di viaggio (dovranno seguire il percorso più rapido per raggiungere l'obiettivo). - parte modificata.
Ai Gendarmi non residenti in capitale è accordato il rimborso della tassa di soggiorno.
Ai Sovrintendenti in servizio verrà dato giornalmente un ducato in più di paga o due in merci. Questa retribuzione extra verrà erogata nel mandato di fine turno.
I Gendarmi che volessero munirsi di spada potranno richiederla tramite il proprio Sovrintendente. L'arma verrà reperita e fornita dallo stato al prezzo di 140 ducati. Questo vantaggio vale per i Gendarmi che abbiano prestato giuramento da almeno due mesi. Vale per una sola spada e può essere richiesto nuovamente solo esibendo la prova che l’arma precedente è stata rotta in servizio.

Titolo IV - Durata servizio

Ogni Gendarme deve garantire un minimo di due settimane di servizio continuato ogni due mesi. Se questa soglia non viene rispettata si potrà procedere all’espulsione dal corpo ed in caso di mancanze gravi in servizio, alla confisca delle paghe arretrate.

Titolo V - Permessi - ritiri - dimissioni

I Gendarmi possono andare in ritiro durante il periodo della ferma avvisando preventivamente il Sovrintendente della Gendarmeria che informerà il Prefetto e provvederà a sostituirlo nel periodo di assenza.

L’assenza dal servizio, di ogni tipo , deve essere comunicata per consentire la sostituzione.
L'assenza va segnalata nell’apposito spazio del forum di Gendarmeria. Con un minimo di 5 giorni di anticipo salvo casi particolari.

Le dimissioni vanno presentate in forma scritta, nell’apposito spazio del forum di Gendarmeria. Con un minimo di 5 giorni di anticipo salvo casi particolari (topic “riservato solo alle dimissioni”).

Titolo VI - Obblighi per i Gendarmi in servizio

1. Il Gendarme in servizio è tenuto a rispettare e ad obbedire agli ordini dei superiori;

2. Il servizio di Gendarmeria è volontario, ma una volta acconsentito si accettano anche le regole che ne garantiscono l’efficienza e ne regolano l’organizzazione;

3. il gendarme deve prestare la sua attività in base all'ordine di servizio previsto per il periodo, salvo emergenze segnalate

4. Non prestare servizio (senza avvisare) è una mancanza grave verso i propri compagni e può essere sanzionata verbalmente e reiterata con la denuncia per disturbo all' ordine pubblico Art.7 del Codice Penale;

5. Nel caso di comportamento non consono al servizio, il gendarme potrà essere estromesso dal servizio in modo immediato;

6. Il Gendarme è tenuto al segreto e non dovrà comunicare ad alcuno, che non ne abbia legittimamente diritto, le informazioni di cui verrà a conoscenza, o che otterrà in ragione delle funzioni presso la Gendarmeria;

7. Se comunica informazioni, avute in funzione di Gendarme, tali da pregiudicare la sicurezza della Repubblica può essere denunciato per Tradimento come previsto dall'art.2 del codice penale;

8. Il Gendarme che nello svolgimento del proprio incarico permetta la presa della Capitale, non effettuando il proprio servizio Difendere il Potere, sarà processato per Tradimento come previsto dall'art.2 del codice penale;

9. In caso di situazioni anomale durante il proprio turno il Gendarme provvede a postare gli “avvenimenti” e la “memoria visiva” il più presto possibile (topic “memoria visiva”);

10. I gendarmi sono tenuti a controllare il forum a loro dedicato e verificare eventuali ordini o variazioni. I servizi assegnati sono visibili nel forum della Gendarmeria e salvo necessità particolari, sono stilati in considerazione della disponibilità e con giorni di anticipo (topic “turni di gendarmeria");

11. Il Gendarme ha come primario riferimento il Sovrintendente, sia per gli ordini che per le istanze sulla Gendarmeria;

12. L’adesione alla Gendarmeria prevede automaticamente l’accettazione di tutte le norme sopra citate.

NB : Gruppi di Gendarmi già presenti e formati dovranno solo rispettare il presente regolamento.

Titolo VII – Il giuramento

Per tutti i Cittadini non appartenenti all’Esercito, questa è la formula da inviare per entrare nella Gendarmeria
Io, (nome IG + eventuali titoli + nickname), giuro solennemente di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede la Repubblica di Firenze, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa.

Accetto di prestare servizio presso la Gendarmeria, di rispettare e onorare il suo regolamento e di conoscerne i contenuti che sottoscrivo con il presente documento.

Sono cosciente che col presente giuramento mi sottopongo al rispetto del Regolamento della Gendarmeria.
In fede
Nome IG


Per i soldati in servizio varrà il giuramento prestato all’Esercito, quindi basta inviare questa formula, di presa visione.
Io, (nome IG + eventuali titoli + nickname), membro dell’esercito, in servizio a ........... col grado di ………….

Accetto di prestare servizio presso la Gendarmeria, di rispettare e onorare il suo regolamento e di conoscerne i contenuti che sottoscrivo con il presente documento

In fede
Nome IG

Nota: i soldati in servizio anche nella Gendarmeria dovranno comunicare la cosa al proprio Maresciallo.




Citazione :
Regolamento del Reparto Investigativo della Repubblica di Firenze

Articolo I – Lo statuto fondativo della Reparto Investigativo della Repubblica di Firenze

Il Reparto Investigativo della Repubblica di Firenze si occupa della prevenzione delle attività criminali tramite l'investigazione e la raccolta di informazioni, per agevolare i compiti degli altri organi statali, oltre che del controspionaggio. Si coordina col Servizio Segreto Militare e con la Prefettura, scambiando informazioni tramite la Camera Comune per la Difesa e la Sicurezza sita in Palazzo Vecchio.

Articolo II – La composizione del Reparto Investigativo della Repubblica di Firenze
Il Reparto Investigativo della Repubblica di Firenze[/color] è composto da un direttore e da una squadra di investigatori che devono obbligatoriamente sottoscrivere il regolamento interno e un giuramento di fedeltà al Signore di Firenze e alla Repubblica. I giuramenti devono pervenire direttamente al Signore di Firenze tramite missiva privata.
Ogni investigatore è libero di svolgere altri incarichi in ambito pubblico e non deve mai rivelare la propria appartenenza al reparto, pena l’espulsione ed in casi gravi la denuncia per tradimento, ai sensi degli articoli II e III del Codice Penale. Solo il Principe ed il Direttore del reparto possono approvare la diffusione di nominativi e solo per ragioni di pubblico interesse.
Il Direttore del Reparto è vincolato al rispetto dell'art V dei "Principi fondamentali e Norme amministrative" della Repubblica circa le posizioni di incompatibilità con altri ruoli pubblici.

Articolo III – Criteri per la nomina
Il Direttore del Reparto Investigativo della Repubblica di Firenze[/color] viene scelto tramite bando pubblico dal Signore di Firenze, in nome e per conto del Consiglio della Repubblica. Benché il bando venga affisso in pubblica piazza, le candidature dovranno pervenire tramite missiva privata al Signore di Firenze: le candidature pubbliche non verranno contemplate né prese in considerazione.
Una volta nominato, il nome del Direttore è reso noto al solo Signore di Firenze e ad un suo delegato, espressamente nominato. Nessun altra terza parte sarà portata a conoscenza del nome di costui, salvo esplicita decisione del Signore.
Resta in carica per quattro mesi, con la possibilità di rinnovo per un altro mandato , salvo dimissioni oppure fino a revoca con Decreto motivato del Signore della Repubblica. Può essere rimosso anche a seguito di delibera del Consiglio della Repubblica votata a maggioranza semplice dei Consiglieri.
Il Direttore presenta i suoi rapporti direttamente ed esclusivamente al Signore di Firenze, che può rendere note le informazioni ricevute ai suoi collaboratori di pertinenza.
Gli investigatori vengono scelti in seguito a bando pubblico dal Direttore del Reparto Investigativo della Repubblica di Firenze con il beneplacito del Signore di Firenze. Anche in questo medesimo caso, le candidature dovranno pervenire tramite missiva privata, mentre le candidature pubbliche non verranno contemplate né prese in considerazione. Con il fine di preservare l'identità del Direttore del Reparto, le missive di candidatura dovranno essere inviate al Principe o a un suo delegato, insieme al giuramento di fedeltà: saranno poi smistate al Direttore per approvazione e insediamento dell'investigatore.

Articolo IV - Regolamento interno
1) Ogni investigatore del Reparto ha come unico referente il Direttore, è vietato divulgare dati sulle operazioni a terzi anche se si presentassero come membri. Solo Il Principe ed il Direttore del reparto possono dare il permesso di divulgare e solo per motivi di pubblico interesse.
2) Ogni investigatore deve preparare almeno una volta al mese un rapporto su quello che avviene nella sua area di competenza, se vi sono accadimenti importanti vanno comunicati subito.
3) Le missioni assegnate possono essere rifiutate solo dietro valide motivazioni.
4) Retribuzione: non esiste una retribuzione per questo lavoro. Verranno conferiti rimborsi e premi speciali per chi contribuisce significativamente alla riuscita delle operazioni ed al mantenimento della pubblica sicurezza.
5) Tutte le comunicazioni fra Direttore ed investigatori si svolgono tramite messaggio privato.
6) Ogni investigatore deve impegnarsi a rispettare la legge nella vita privata.
7) La violazione dei punti sopra citati e/o del giuramento, può comportare l’espulsione e la denuncia per il reato di tradimento, ai sensi dell'articolo II del Codice Penale.
[8 ) Il Direttore assume a sua discrezione un regolamento interno, purché non sia in contrasto con la presente carta.

Disposizioni transitorie e finali

i) Il presente regolamento sostituisce in toto il precedente, con effetto immediato.
ii) Per supplire alle nuove richieste del presente regolamento, si richiede la ri-organizzazione del Reparto e la riproposizione di un nuovo bando per il Direttore del Reparto.

Articolo V - Giuramento
Io [nome] Giuro di operare esclusivamente nell’interesse della Repubblica Fiorentina e del suo Principe, in totale segretezza e secondo le regole del Reparto Investigativo [della Repubblica di Firenze[/color].
Inoltre giuro di essere fedele al Consiglio ed al Principe della Repubblica Fiorentina, di ricoprire il mio incarico con onore per il bene dello stato e dei cittadini.
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