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 Rep. di Genova - Carta dell'Esercito e Milizie Volontarie

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Runaym

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MessaggioTitolo: Rep. di Genova - Carta dell'Esercito e Milizie Volontarie   Rep. di Genova - Carta dell'Esercito e Milizie Volontarie EmptyGio Gen 20, 2011 12:47 am

Citazione :
Carta dell'Esercito della Repubblica di Genova

del 15 marzo 1457

I. Tratti generali dell’Esercito

Articolo I.1
Ogni militare è sottoposto al codice marziale seguente.

Articolo I.2
Ogni legge della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore attivo.

Articolo I.3
Lo Stato Maggiore è composto dal Doge e dal suo Capo di Stato Maggiore, dal Capitano e dal Sergente della Repubblica.Saranno,nel limite del possibile, ammessi ad eventuali riunioni i Marescialli dell'Esercito e i Comandanti delle milizie volontarie.

Articolo I.4
In caso di guerra, il Capo di Stato Maggiore decreta la mobilitazione su ordine del Doge, cioè l’obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’Esercito della Repubblica di Genova. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.


II. La composizione dell’Esercito

Lo Stato Maggiore

Il Doge: è il Capo di Stato Maggiore, Comandante delle armate. Egli è colui che decide la politica diplomatica e militare da adottare.
Egli può in ogni momento decidere di revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare. Egli può delegare il suo potere decisionale al Capo di Stato Maggiore da lui scelto.

Il Capo di Stato Maggiore: Egli è il braccio armato del Repubblica ed è il tramite tra il Doge e l’esercito. Egli è il comandante dell'Esercito e può revocare d'iniziativa qualsiasi membro dello stesso.

Il Capitano : Egli è la persona che deve controllare il regolare lavoro del Capo di Stato Maggiore e approvare gli eserciti...collabora con quest'ultimo garantendo la perfetta funzionalità dell'Esercito.Egli è un membro del Consiglio.

Il Sergente: egli gestisce la logistica dell’Esercito, si cura dell’ingresso e della selezione di coloro che vogliono entrare a farne parte e si occupa dell’approvvigionamento delle truppe dal momento della loro mobilitazione. Egli è un membro del Consiglio.


Gli Ufficiali

Capitani di Divisione: essi vengono nominati dallo Stato Maggiore in caso di mobilitazione dell’Esercito e restano in carica per la durata della mobilitazione. Il loro compito è la formazione e il comando delle Divisioni (termine IG: Eserciti). Possono formare una Divisione solo i livello 3 che abbiano scelto la via della Guerra.Prendono il nome di Marescialli.

Luogotenenti: essi vengono nominati dai Marescialli e formano e comandano i Drappelli (termine IG: Gruppo Armato/Reggimento) che costituiranno le Divisioni. Essi hanno il compito di arruolare e amministrare gli effettivi del Proprio Drappello. Possono formare un Drappello solo coloro che hanno dai 100 Punti Forza in su. Prendono il ome di Tenenti.


Altre figure dell'esercito

Araldo
è la voce dell'esercito ai cittadini delle varie città, e svolge il compito di spiegare cosa è l'Esercito e le sue funzioni rispondendo alle possibili domande che gli vengono fatte, narrare le "imprese" compiute dai nostri valorosi soldati e nel frattempo cercare di interessare all'arruolamento potenziali nuove reclute.

Cappellano militare
è un prete-soldato che segue l'Esercito negli spostamenti campali e si incarica delle mansioni strettamente ecclesiastiche come celebrare messa oppure benedire gli uomini prima della battaglia, confortare i feriti e dare l'estrema unzione ai caduti.

L'Ufficiale alla logistica (furiere)

Viene scelto tra i propri uomini dal Maresciallo che lo indica dal proprio ufficio dell'esercito e ha il compito di distribuire cibo o armi a tutta la truppa.
Ha il dovere di comunicare la situazione magazzio al proprio Maresciallo in modo da poter operare correttamente.

L'Ufficiale alla tesoreria (tesoriere)

Viene scelto tra i propri uomini dal Maresciallo che lo indica dal proprio ufficio dell'esercito e ha il compito di amministrare la cassa dell'esercito per gli acquisti...per la paga dei consiglieri militari ed eventuali paghe ai soldati...


Le Divisioni

Sono formate dai Drappelli (sia Ufficiali che Truppa) che risiedono nelle città della Repubblica. A capo della Divisione vi è il Maresciallo residente nella città base dello stesso e ha l’incarico di coordinarne e di amministrarne gli effettivi. Le Divisioni prendono nome dalle città della Repubblica.


I Drappelli

Sono formati da un Ufficiale e dalla Truppa. Ogni Drappello è formato da 5 a 8 soldati, a seconda se il Tenente sia nobile (8 uomini) o meno.
A capo del Drappello vi è il Tenente residente nella città base dello stesso e ha l’incarico di coordinarne e di amministrarne gli effettivi. I Drappelli prendono il nome dal feudo del nobile che lo comanda (nel caso che il Tenente sia un nobile IG o nominato dal Collegio di Araldica) oppure sarà scelto dal Tenente stesso.



La Truppa

La Truppa costituisce la gran parte dell’Esercito della Repubblica di Genova. Un membro della Truppa deve avere dai 60 ai 120 Punti Forza.



Missioni e Rapporti

Parte dei membri dell’esercito possono essere mobilitati per compiere missioni specifiche di controllo, contenimento di briganti o spionaggio nelle varie città o nodi della Repubblica e all’esterno. Alcune di queste missioni potrebbero essere considerate segrete con un certo livello di riservatezza.
Per ogni missione intrapresa, il comandante dovrà fare rapporto tramite missiva IG al Sergente o Capitano di quanto accaduto almeno una volta ogni due o tre giorni di servizio e sarà suo compito gestire i vari membri del suo gruppo operativo comunicando i vari ordini sempre tramite missiva.


II. Il reclutamento dei militari

Articolo II.1
Per diventare militare occorre avere almeno 60 Punti Forza (e preferibilmente essere di livello 3) e bisogna prestare il seguente giuramento allo Stato Maggiore:

GIURAMENTO DI LEALTÀ

Io, __________________________, giuro solennemente di servire sempre la Serenissima Repubblica di Genova, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa.
Giuro di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede il Doge di Genova. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.


GIURAMENTO DEL SEGRETO
Io, __________________________, giuro solennemente che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno che non ne abbia legittimamente diritto le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito della Serenissima Repubblica di Genova.

Articolo II.2
Il reclutamento si fa tramite una richiesta che sarà approvata o meno dal Sergente. Lo Stato Maggiore potrà, tramite votazione, annullare in seguito la decisione del Sergente di aver accettato la candidatura di un richiedente. Tale votazione può essere aperta su richiesta di un membro qualsiasi dello Stato Maggiore stesso.
Tutti coloro che sono reclutati devono avere un casellario giudiziale privo di qualsiasi condanna di Tradimento o di Alto Tradimento, prestare i giuramenti dinnanzi a Dio e devono impegnarsi a rispettare gli ordini che gli saranno dati, così come dovranno giurare di servire il Doge fino a che esso stesso non li sciolga dal giuramento o fino alla morte.


III. I doveri fondamentali

Articolo III.1
Un soldato deve sempre rispettare la gerarchia militare, pena una condanna per insubordinazione o tradimento.

Articolo III.2
Lo Stato Maggiore ha la possibilità di revocare un militare se questo ha infranto il suo giuramento o ha disobbedito agli ordini. Lo Stato Maggiore inoltre può anche ordinare che tale militare venga processato.

Articolo III.3
Un militare deve sempre seguire ad un ordine proveniente da un suo superiore. In caso di ordini discordanti egli obbedirà al più alto in grado. Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve controllare se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare.

Articolo III.4
Un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante che ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione.

Articolo III.5
Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali, sotto la pena di essere accusato di spionaggio con il nemico. In questo caso egli sarà immediatamente processato per Alto Tradimento.


IV. Funzionamento dell’esercito a livello individuale

Articolo IV.1
Un militare si deve conformare alle esigenze del gruppo al quale appartiene.

Articolo IV.2
Ogni membro dell’esercito deve poter essere identificato tramite il suo grado, la sua categoria e la sua Divisione di appartenenza.

Articolo IV.3
Un membro dell’esercito non può lasciare per alcun motivo la città in cui risiede. E' possibile domandare una licenza nella quale vengono spiegati i motivi dell'allontanamento e la durata prevista della licenza. Lo Stato Maggiore può convalidare o meno la richiesta.

Articolo IV.4
Ogni militare ha il diritto di domandare spiegazioni ai membri più alti in grado, senza rimettere in discussione né gli ordini né l’autorità della gerarchia, e rimanendo rispettosa di essa facendolo tramite il suo superiore diretto. Per contro, un membro dell’esercito non è tenuto a dare spiegazioni ai suoi sottoposti.

Articolo IV.5
Ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, ha il diritto e il dovere di accusare un membro più alto in grado per ogni possibile mancanza.
Se la persona sospettata fa parte della gerarchia diretta del soldato, egli si deve rivolgere al superiore di questa persona.

Articolo IV.6
Il calcolo della paga per i militari mobilitati in missioni spetta al Ministro del Commercio e/o al Sergente. Questi dovrà comunicare tramite rapporto finale IG (missiva) al Capitano, l’ammontare della paga per ogni soldato nel modo più dettagliato possibile, riportando anche i giorni di mobilitazione e di viaggio.


Le Milizie Volontarie

Le Milizie Volontarie fanno parte dell'esercito ed agiscono in coordinamento con quest'ultimo e devon rispettare le speciali leggi in materia.
Il comando è del Doge o del Capo di Stato Maggiore che ne demandano i poteri al Comandante della Milizia.
Solo il Doge può decidere di destituire il Comandante della Milizia.
Compito della Milizia è la difesa della città e l'apporto eventuale di uomini alle divisioni dell'Esercito di Genova quando impegnato in operazioni militari e quando richiesto.





Citazione :
Del regolamento delle milizie cittadine volontarie


Art. 1 PRINCIPI GENERALI
Non può far parte della difesa cittadina chi abbia ricevuto condanne per tradimento o alto tradimento.
Ci si può arruolare alla difesa cittadina facendone richiesta al capitano della città.
Le milizie cittadine sono istituzioni della Repubblica. Obbediscono al doge prima ancora che al capitano della milizia stessa. Il doge in qualsiasi momento può decidere per la sostituzione del capitano della milizia.
Un miliziano, in quanto funzionario pubblico, è punibile secondo i dettami della legge sulla responsabilità dei funzionari.

Art. 2 FORMAZIONE
Ogni gruppo di difesa cittadina dovrà essere formato obbligatoriamente da un capitano, da un vicecapitano e da plotoni di volontari che abbiano dei capoplotone. Ogni plotone dovrà essere composto da minimo 5 militari.
Altre suddivisioni sono permesse ma facoltative.

Art. 3 DOVERI
Il capitano ha il dovere di creare dei plotoni di difesa e di creare un calendario in modo tale che questi plotoni difendano a rotazione. Il vicecapitano ha il dovere di lavorare sui compiti del capitano qualora lui non possa eseguirli.
Il capo plotone ha il dovere di creare il gruppo armato di difesa, il mattino prima della difesa stessa, e di aspettare che il plotone del giorno stesso sia ufficialmente in difesa, prima di cercare lavoro. Lo Stesso dovranno fare tutti gli altri componenti del gruppo.

Art. 4 STATO DI ALLERTA
In caso di grave emergenza, il comando della difesa cittadina passa direttamente al Prefetto, e tutti i militari arruolati non devono lavorare, salvo diverse disposizioni, fino alle 12 del giorno dell’inizio di tale stato e così per tutti i giorni fino alla fine dello stato di allerta.
Se un militare non obbedisce alle disposizioni di “stato di allerta”, subirà un ammonizione dal capitano ricadendo nell’imputazione di “mancanza”

Art. 5 OBBLIGO DI LEGISLAZIONE
Le milizie cittadine, nella persona del capitano e del vicecapitano, vengono obbligate a legiferare, in modo indipendente, sui temi della diserzione, delle pene da infliggere ai volontari che commettano infrazioni e suoi permessi che essi possano avere. Questi articoli faranno parte degli articoli fondamentali.

Art. 6 LIBERTA DI LEGISLAZIONE
Viene data la possibilità di creare altri articoli che integrino gli articoli fondamentali, a patto che nessuno articolo collida con questi ultimi.
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