Runaym
Numero di messaggi : 367 Data d'iscrizione : 05.12.10
| Titolo: Rep. di Genova - CHARTA IANUENSIS Gio Gen 20, 2011 12:37 am | |
| - Citazione :
- CHARTA IANUENSIS
La Charta Januensis sancisce la nascita della Costituzione della Repubblica di Genova.
La Costituzione della Repubblica di Genova è definita come la "Legge suprema della Repubblica" e prende il nome di Charta Ianuensis. A questa sono sottoposti tutti i poteri pubblici e privati ed ogni singolo cittadino. Essa rappresenta la volontà del Popolo della Superba.
La Costituzione è divisa in quattro capitoli:
- CAPITOLO I - delle Cariche istituzionali
- CAPITOLO II - del Regolamento Consigliare
- CAPITOLO III - degli Istituti Repubblicani
- CAPITOLO IV - delle fonti del Diritto
CAPITOLO I - Delle Cariche Istituzionali
Art. 1 – Il Doge
E’ scelto tra i 12 consiglieri eletti dal popolo, a seguito di votazione interna. Qualora nessuna lista raggiunga la maggioranza dei voti, per vedere eletto Doge un suo candidato, sarà compito delle figure “pro-tempore”, Doge e Ministri addetti ai vari uffici, traghettare la Repubblica in attesa del nuovo Governo, garantendo l’amministrazione ottimale delle risorse. Nel caso venissero meno a tali responsabilità, essi saranno denunciati per Alto Tradimento. Il Doge uscente durante tale periodo può emanare esclusivamente leggi e decreti inerenti la sicurezza dello Stato tenendo in considerazione le opinioni dei 12 consiglieri neo-eletti.
Art. 2 – I Consiglieri
Essi hanno l’obbligo di segretezza sulle discussioni e sui progetti del Consiglio della Repubblica. Il Consigliere che riferisce i suddetti all’esterno del Consiglio, senza autorizzazione, sarà denunciato per Alto Tradimento. Nel caso un Consigliere, nel corso della legislatura, presenti le dimissioni dal suo partito, oppure ne venga espulso, è tenuto a dare le dimissioni dal Consiglio entro 24 ore dall'annuncio pubblico di tale evento, dato dal Consigliere stesso e/o dal partito di cui faceva parte. Allo scadere delle 24 ore se il Consigliere non si è dimesso sarà privato di ogni incarico consigliare e non consigliare di nomina dogale, e verrà accusato di tradimento. Ogni Consigliere all'insediamento è tenuto a prestare giuramento nel modo di seguito indicato, alla prima occasione utile nell'apposita Sala del Consiglio. Il Consigliere che non ottempererà a tale dovere verrà accusato di tradimento.
Testo del giuramento:
GIURAMENTO DI LEALTÀ e FEDELTA' Io ..............., giuro solennemente innanzi al popolo della Repubblica di servire con lealtà e fedeltà la Repubblica di Genova. Giuro di servire fedelmente, lealmente , il Popolo della Repubblica di Genova . Giuro di non essere vincolato , ne di vincolarmi in futuro , con alcun giuramento che sia incompatibile con la mia partecipazione al Consiglio della Repubblica o mi impedisca di assicurare loro esclusiva fedeltà , o mi metta in condizioni di incompatibilità con il Consiglio o la Repubblica e/o mi impedisca di operare nell’esclusivo interesse degli stessi .
GIURAMENTO DEL SEGRETO Io ..................... giuro solennemente al popolo della Repubblica che, salvo autorizzazione regolarmente concessa, non rivelerò né comunicherò ad alcuno ed in alcuna forma neppure indiretta le informazioni che verranno a mia conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni neppure dopo che avrò terminato le stesse . [/hrp]
Art. 3 – Il Vicario Consiliare
Il Vicario Consiliare è scelto e votato dai Consiglieri eletti dopo la nomina del Doge, e sarà da ricercare e scegliere tra i Consiglieri che abbiano più esperienza, sia in consiglio che in altre cariche dello stato. Il Consigliere nominato Vicario può per motivi di salute e di tempo rifiutare la carica. In questo caso verranno rifatte le votazioni secondo quanto previsto in precedenza. In tutti i casi in cui occorra sostituire il Doge temporaneamente nelle sue funzioni sarà il Vicario Consiliare eletto a provvedere. Il Vicario potrà dirigere i lavori in Consiglio, firmare trattati, approvare leggi, fare nomine di cariche importanti a patto che tali decisioni abbiano avuto voto favorevole dalla maggioranza del Consiglio. Questi per altro non potrà per ragioni evidenti somministrare i pasti o sostituire i ministri o il Rettore. Il Vicario in tempi normali assiste il Doge riportando alla sua attenzione le discussioni del Consiglio che necessitano di approfondimento o di votazione, ma non potrà ricoprire altri incarichi consiliari o ministeriali.
Art. 4 – Il Rettore
E’ nominato dal Doge, che può confermare quello precedente, così come può revocarlo e sostituirlo con un altro. Compito del Rettore è assegnare le lezioni ai professori e stabilire il calendario di queste ultime in modo uniforme tra i docenti, senza privilegi o esclusioni. Dovrà redigere una tabella con i nomi dei professori con le rispettive conoscenze e mantenerla aggiornata. Tale tabella dovrà essere suddivisa per città e con una parte destinata ai docenti stranieri. Inoltre la tabella dovrà essere ben visibile nella sede universitaria, di modo che, sia lo Sceriffo che i Sindaci, possano facilmente consultarla.
Art. 5 – Il Generale di Stato Maggiore (GSM)
E’ nominato dal Doge tra le persone che abbiano provata esperienza in campo militare. Il GSM comanda, in subordine al Doge e di concerto con il Capitano, l’esercito e le milizie cittadine, coordina le attività degli Ordini cavallereschi e nobiliari, riconosciuti dalla Repubblica e che abbiano con essa trattati in vigore. Sia il GSM che il Doge, devono avere accesso alle sale delle milizie cittadine. Atti di insubordinazione o decisioni prese senza consultare il Doge e il Consiglio , saranno fonte di accusa per Alto Tradimento
Art. 6 – Il Gran Ciambellano ed il Cancelliere
Sono nominati dal Doge tra le persone con esperienza diplomatica. Il Gran Ciambellano nomina gli ambasciatori ed assegna gli incarichi con criteri propri comunicando le nomine al Consiglio, gestisce la politica estera in partecipazione con il Doge che gli fornisce le direttive. Resta in carica per la durata del Consiglio della Repubblica e sino alla riconferma o sostituzione che deve avvenire secondo le stesse regole. Ha accesso al Consiglio della repubblica senza aver diritto di parola se non negli spazi all'uopo dedicati e riferisce lì al consiglio del proprio operato, o nelle questioni in cui viene chiesto il suo parere o che comunque vedano implicati aspetti del suo lavoro. E' cittadino di alta morale e che non ha ricevuto condanne ed è condizione preferenziale l'ottima conoscenza delle lingue e l'esperienza diplomatica. Il Cancelliere cura gli accessi alle ambasciate nel Castello di Savona, ricevendo i dignitari esteri e provvedendo a fornire loro le chiavi di accesso ai loro uffici. Controlla che nel Castello di Savona vengano pubblicati negli appositi spazi i trattati firmati, le leggi ed i decreti emanati, la composizione del Consiglio e tutte le informazioni utili ai viaggiatori. Cura altresì la pubblicazione dei trattati e delle informazioni in tutti i luoghi (Taverna della Repubblica, Camera della Compagna Communis, ecc) a questo compito deputati. Assiste il gran Ciambellano e ne fa le veci se da questi richiesto. Ha l'accesso al Consiglio dove potrà riferire o intervenire solo nelle discussioni di diplomazia o in questioni estere e solo se invitato a farlo, ma non potrà partecipare al voto. Atti di insubordinazione o decisioni prese senza consultare il Doge e il Consiglio da parte del Gran Ciambellano e del Cancelliere, saranno fonte di accusa per Alto Tradimento
Art. 7 - I Ministri
I Ministri che coadiuvano nella gestione amministrativa della Repubblica e vengono designati direttamente dal Doge e sono 9 (nove). Ognuno di loro ha un ufficio, nelle sale del Consiglio, dove riportare giornalmente ciò che è inerente al loro mandato.
- Il Ministro del Commercio E' uno dei pilastri dell'economia e di concerto con il Doge e lo Sceriffo determina le scelte economiche dello Stato. Favorisce gli scambi tra le città dello Stato e mantiene rapporti economici con i Ministri degli altri Regni. Lavora in sinergia e con la collaborazione dei Sindaci. Ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Consiglieri giornalmente nel proprio ufficio in Consiglio, i movimenti effettuati e le giacenze di magazzino.
- Lo Sceriffo Assieme al Ministro del Commercio determina le scelte economiche dello Stato e di concerto col Doge e il Ministro delle Miniere contribuisce allo sfruttamento delle risorse della Repubblica. Si occupa dell'allevamento degli animali e delle assunzioni dei Funzionari Pubblici. Controlla i mandati della Repubblica e il corretto utilizzo degli stessi. Ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Consiglieri giornalmente nel proprio ufficio in Consiglio , le assunzioni effettuate e l'andamendo della cassa.
- Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere Assieme allo Sceriffo si occupa dello sfruttamento delle risorse e di concerto con il Doge sceglie i Capiporto delle città e delle baie naturali. Ha l'obbligo di mettere a disposizione dei Consiglieri giornalmente nel proprio ufficio in Consiglio, stato ed affluenza delle miniere e di segnalare gli eventuali giorni di chiusura delle stesse. Quest’ultimo dovrà segnalarlo anche ai Sindaci delle città interessate.
- Giudice L'unico Ministro a svolgere il suo ruolo direttamente in Tribunale. E' il supremo organo giudicante. Viene scelto tra i membri di un partito di opposizione in modo da garantire la suddivisione dei poteri. Tale norma potrà essere scavalcata solo di fronte ad una effettiva causa di forza maggiore o davanti alla volontà di parte dei Consiglieri di non far parte del Governo e/o di non avere incarichi in modo da poter garantire il normale decorso della Giustizia. Mantiene un atteggiamento superpartes in tutte le discussioni pubbliche e garantisce la giusta applicazione della Carta dei Giudici, della Costituzione e delle Leggi.
- Prefetto E' il vero responsabile della sicurezza nella Repubblica: controlla le frontiere, gli arrivi e le partenze collaborando con il Capo-Doganiere il GSM e il Ministro della Marina. In concerto con il Doge sceglie i propri collaboratori nelle varie città della Repubblica. Guida la Gendarmeria avvalendosi dell'apporto del Comandante della stessa e si occupa del pagamento delle forze di polizia. Vaglia le denunce e le presenta al Pubblico Ministero per l'apertura dei procedimenti giudiziari.
- Pubblico Ministero Rappresenta la Repubblica nei procedimenti penali contro chi infrange le leggi repubblicane. Si assicura, nell'apertura dei processi, che non ci siano vizi di forma ed espleta al meglio delle proprie possibilità le funzioni di pubblica accusa.
- Sergente Si assicura che i soldati della Repubblica abbiano le armi necessarie, controlla il prestito delle stesse, e autorizza le spese per la Gendarmeria.
- Capitano Con Doge e GSM decide le operazioni militari, controlla lo stato degli eserciti e riconosce gli eserciti Repubblicani.
- Portavoce E' la voce del Doge e del Consiglio nella pubblica piazza. E' suo compito pubblicizzare leggi, decreti, e disposizioni temporanee. E' suo compito redarre quindicinalmente un bollettino che informi la cittadinanza dei lavori del consiglio che non sono sottoposti al vincolo di segretezza. Se richiesto dal Doge deve occuparsi di tutte le pubblicazioni in Camera della Compagna Communis.
Art. 8 Delle responsabilità dei Ministri
I Ministri che volontariamente e reiteratamente non adempiano ai loro obblighi sono imputabili di Tradimento, Alto tradimento se si tratta di Nobili. Per stabilire la reitezione dell'azione viene stabilito il seguente iter: il Doge o il Vicario Consigliare, o i Consiglieri stessi, richiamano l'attenzione sulla mancanza il ministro in questione, se lo stesso persiste nel proprio atteggiamento senza addurre valide obiezioni o scusanti, al secondo richiamo lo stesso può essere accusato di Tradimento.
CAPITOLO II – del Regolamento Consiliare
Art. 1 – Le Assenze
Ai Consiglieri sono ammesse assenze giustificate con preavviso, in modo da non ostacolare i lavori del Consiglio. Al Doge è ammesso assentarsi per un periodo non superiore a 5 giorni, con relativa comunicazione al Consiglio e relative disposizioni impartite ai vari Ministri. Anche tutte le altre figure istituzionali quali Rettore, GSM, Gran Ciambellano, Cancelliere, Ministro della Marina e Capo-doganiere devono comunicare preventivamente la loro assenza come previsto per i Consiglieri.
Art. 2 – La Sfiducia
La sfiducia lo strumento costituzionale atto a sollevare il Doge dal suo incarico. E’ possibile richiedere la sfiducia nei confronti dell’operato del Doge, solo dopo i primi 20 giorni dall’inizio del suo mandato. La richiesta di sfiducia può essere presentata da un consigliere qualsiasi ed è ammessa nei seguenti casi: - assenza del Doge superiore a 5 giorni, senza alcuna comunicazione al Consiglio o ad un Consigliere e nel caso di comunicazione fatta tramite un Consigliere o una terza persona, è necessario che venga allegata la delega ricevuta dal Doge ; - ritiro in monastero a tempo indeterminato del Doge; - morte del Doge. La sfiducia può essere anche richiesta dall'Autorità Ecclesiastica nel caso di scomunica del Doge. La sfiducia è approvata con la maggioranza dei due terzi dei Consiglieri, vale a dire 8 voti su 12. Il Doge sfiduciato deve dare le dimissioni entro le 24 ore dalla avvenuta votazione di sfiducia. Qualora, nella votazione di sfiducia, non si raggiungano i voti necessari, il Doge rimarrà al suo posto e sarà possibile richiedere ulteriori mozioni di sfiducia a partire dal 22esimo giorno del mandato e ad intervalli di 48 ore.
Art. 3 – Assalto autorizzato al Castello
Esso è previsto nei seguenti casi: - riconquista del Castello da parte del Doge e del Consiglio legittimi destituiti per un assalto non autorizzato; - votazione con esito favorevole della sfiducia nei confronti del Doge e questi non dia le dimissioni entro le 24 ore. Il Doge, o il nuovo Doge nel secondo caso, provvederà ad autorizzare il GSM a procedere con l’assalto al quale dovranno partecipare i consiglieri regolarmente eletti. In tutti i casi di assalto non autorizzato e perpetrato senza il consenso del Consiglio regolarmente eletto, i fautori saranno condannati per Alto Tradimento.
CAPITOLO III – degli Istituti Repubblicani
Art. 1 – L’Assemblea dei Nobili
Essa è costituita da tutti i Nobili residenti nella Repubblica e dovrà dotarsi di un proprio regolamento. I compiti spettanti a tale assemblea saranno: - Nominare il Presidente della Corte Suprema; - Esprimere il proprio parere su Trattati Esteri; - Redigere un fascicolo da inviare all’Araldica Imperiale, sull’operato di chi attende il riconoscimento di un titolo. Inoltre l’Assemblea dei Nobili, qualora venga istituita un'Araldica Genovese riconosciuta e legittima, provvederà a nominarne il Re d’Armi e a ricoprire il ruolo di Tribunale Araldico per tutte le cause aventi come oggetto i Nobili.
Art. 2 – La Corte Suprema
Essa è competente per i processi in giudizio di secondo grado. Ha sede nel Castello di Savona. I processi vengono tenuti ad aule aperte secondo un apposito regolamento. Si dota di un proprio Statuto mentre il Presidente è nominato dall'Assemblea dei nobili tra persone con almeno due anni di vita, esperienza giuridica, e preferibilmente con nessuna appartenenza a partiti, Ordini o altri gruppi da almeno tre mesi. L'attività della Corte Suprema verte essenzialmente sul controllo del rispetto della Carta dei Giudici e delle leggi in vigore, nonché sulla validità e veridicità delle prove addotte e della pertinenza territoriale dei processi. Nel caso il giudizio di secondo grado della Corte suprema ribalti il giudizio di primo grado, il Governo è tenuto a rifondere i danni morali o materiali entro 15 giorni. La Corte Suprema ha anche compiti consultativi sulle leggi da emanare o di interpretazione per quelle esistenti. Il suo parere, ove richiesto dai comuni o dalle Corti di Giustizia, è vincolante.
Art. 3 – Il Senato
Il Senato della Repubblica è l'assemblea degli ex-Dogi legittimi della Repubblica di Genova che hanno giurato fedeltà al Doge e al Consiglio in carica con apposito giuramento nella sala del Consiglio ad esso dedicata ed utilizzando la stessa formula di giuramento dei Consiglieri. Essi dovranno avere residenza nella Repubblica. La sala del Senato si trova all’interno del Consiglio della Repubblica. Il compito dei Senatori è di fornire la loro esperienza attraverso pareri, opinioni e proposte di natura diplomatica, economica e gestionale al Consiglio della Repubblica. I Senatori hanno diritto alla libera consultazione delle discussioni in Consiglio e il dovere di redigere le proprie opinioni all'interno della sala del Senato così come di intervenire nelle discussioni solo se autorizzati dal Doge.. Qualora un Senatore voglia intervenire in una discussione in atto nelle sale del Consiglio, dovrà farne richiesta al Doge con una missiva contenente anche l’autorizzazione alla pubblicazione. Identico iter anche nel caso in cui sia un Consigliere a richiede l’intervento di un Senatore. Tutti i Senatori hanno l'obbligo di segretezza sulle discussioni e sui progetti del Consiglio della Repubblica. Il Senatore che riferisca i suddetti fraudolentemente all'esterno del Consiglio verrà processato per Alto Tradimento. Il Senato elegge, ad ogni nuovo Consiglio legittimo, un Presidente mediante votazione a maggioranza semplice della durata di 3 (tre) giorni. Il Presidente del Senato è l'unico a cui è permesso riportare le discussioni del Senato in Consiglio ed il suo compito è dirigere i lavori del Senato e operare di concerto ai Consiglieri della Repubblica.
Art. 4 - Archivio di Stato
Nelle Sale del Castello di Savona vi è la sede dell'Archivio di Stato. Spetta al Doge nominarne il Presidente, che avrà il compito di mantenere aggiornata la documentazione e di fornirne copia al Consiglio o al Doge in caso di necessità. Potrà nominare due collaboratori che lo aiuteranno nell'attività di archiviazione e aggiornamento. Gli Archivi di Stato comprendono: - il casellario giudiziario per le sentenze della corte suprema - l'archivio degli atti e contratti commerciali - l'archivio degli atti finanziari - l'archivio dei mandati ad uso personale rilasciati a vario titolo ai funzionari statali. - qualunque altro documento di importanza pubblica secondo quanto stabilito dalle leggi in vigore o dal regolamento dell'Archivio Spetta al governo regolare le funzioni dell'Archivio di Stato con apposita decretazione. Parte di detti Archivi di Stato potrà essere messo in copia presso la Camera della Compagna Communis nelle apposite sezioni
CAPITOLO IV: Fonti del Diritto
Art. 1 - Classificazione delle fonti del diritto genovese
In Ordine di Importanza sono: La Carta dei Giudici La Costituzione Il referendum I Trattati, i Concordati con Stati ed Organizzazioni Esteri, Religioni e Ordini. Il Codex Ianuensis (Codice di procedura Penale e Civile) Le disposizioni del Doge I Decreti cittadini Gli usi e le Consuetudini Codici di altri Regni ritenuti vetusti e consolidati
Art. 2 – La Carta dei Giudici
E' il documento ufficiale che regola la giustizia in tutti i Regni. Essa è applicata da tutti i giudici(Regno di Francia, Dominio Reale, SRING e in tutte le regioni che si dichiarano indipendenti, riconosciute o meno) che dovranno provvedere a rispettarla e farla rispettare da ogni cittadino (giocatore)
Art. 3 – La Costituzione
E’ la presente Charta che disciplina l’ordinamento politico e giuridico della Repubblica. Essa è modificabile solo attraverso consultazione popolare e a seguito di votazione tramite Referendum;
Art. 4 – Il Referendum
E’ la forma giuridica espressione della volontà popolare circa una decisione legislativa da approvare. Esso è indetto solo dopo aver reso partecipe il popolo in una discussione della durata di 10 giorni, da tenersi nella pubblica piazza. A seguito di tale discussione, il Referendum sarà approntato nelle sale dedicate della Camera della Compagna Communis e potranno prenderne parte tutti i cittadini genovesi che hanno accesso a tale luogo. Se tali sale non saranno disponibili, il Referendum sarà tenuto nella Taverna della Repubblica, sotto la vigilanza del Prefetto, dei Viceprefetti e dei doganieri. In entrambi i casi il voto dovrà essere dichiarato palesemente. Affinché un Referendum sia valido occorre una presenza del 9% dei cittadini attivi, quindi non morti o in ritiro calcolata alla data di emanazione del referendum ed una maggioranza del 60% affinché l'esito sia positivo. In caso di esito negativo un nuovo referendum dello stesso argomento potrà essere indetto solo dopo che siano trascorsi 60 giorni. Un referendum può essere abrogato solo da un altro referendum tenuto con le stesse modalità. E' diritto dei cittadini proporre un Referendum con le modalità previste nel Codex Ianuensis.
Art. 5 – I Trattati con i Regni Esteri ed i Concordati con le Religioni e Ordini
Essi prevedono e dettano le basi di una collaborazione reciproca. I Trattati con i Regni esteri, i concordati con le Religioni e/o i trattati e i concordati con i vari Ordini vengono sottoposti al giudizio del Doge e del Consiglio da parte del Cancelliere e del Gran Ciambellano. Dopo aver valutato e vagliato la richiesta, previo assenso positivo della maggioranza dei consiglieri, il Doge o il Vicario consiliare (nei casi e con le modalità previste dalla presente Carta) provvederanno alla ratifica degli stessi
Art. 6 – Codex Ianuensis
E’ il testo unico normativo che raccoglie tutti i precetti di procedura penale e civile, di giudizio equilibrato e di analisi del materiale di prova concernenti la conduzione della Giustizia nella Repubblica di Genova.
Art. 7 – Disposizioni del Doge e del Consiglio
Sono tutti gli atti non compresi nel Codex Ianuensis, ma che hanno valore di Legge per un periodo ben circoscritto ed esplicitato.
Art. 8 – Decreti municipali
Sono Decreti che possono essere redatti da un Consiglio municipale a seconda delle esigenze della propria città. Un Decreto è un’indicazione legislativa applicabile per un tempo determinato. Per poter essere applicato, un Decreto municipale deve essere autorizzato dal Consiglio della Repubblica.
Art. 9 – Usi e Consuetudini
Sono tempi e modi di operare o di esporre prove e fatti non inquadrati in alcuna Legge, ma che usati per un tempo indeterminato e da un susseguirsi di Funzionari pubblici sono rientrati nella prassi normativa;
Art. 10 – Degli altri Codici
Qualora alcuna delle Fonti del diritto della Repubblica preveda una risoluzione ad un particolare interrogativo, si provvederà ad agire secondo quanto previsto da altri Codici vetusti e consolidati ;
Art. 11 - Nullità
Qualsiasi atto legislativo sia in contrasto con quello che lo precede nella scala di importanza delle Fonti del diritto, è nullo. Qualsiasi legge e decreto in vigore non sia espressamente abrogato rimane in vigore e prevale sull'atto normativo susseguente che regola la stessa materia.
| |
|