Runaym
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| Titolo: Terra di Lavoro - Leggi provinciali - Raccolta Dom Gen 16, 2011 1:25 am | |
| - Citazione :
- 4 - 1458 Leggi Proviciali: Dell'Economia
PARTE I: Del Salario
Art. 1
Tutti i cittadini che assumono lavoratori ad un prezzo inferiore a 15 ducati, approfittando della posizione di debolezza del lavoratore assunto, commettono reato di schiavismo. Se il salario è stato fissato in accordo da datore di lavoro e lavoratore per giustificati motivi, il datore di lavoro può essere condannato anche soltanto al pagamento della differenza tra il salario minimo e quello corrisposto, in modo da evitare facili scambi di favori ed illeciti guadagni.
Art. 2
Anche la Provincia di Terra di Lavoro è soggetta a tale limitazione e non può fissare il salario per ingaggiare lavoratori per conto delle istituzioni a meno di 15 ducati.
Art. 3
A tale norma fa eccezione la milizia cittadina che può essere assunta a qualsiasi salario (anche senza remunerazione e a titolo volontario). Il salario della milizia è affisso in municipio, si presuppone quindi che il cittadino che si arruola sia consenziente a percepire tale salario.
Art.4
Viene considerato sottopagamento l'assunzione di operai, per i propri campi, ad un prezzo inferiore a quello previsto dalle seguenti norme, la quali sono basate sulle caratteritiche possedute.
Art. 5
Per un'equa distribuzione delle ricchezze è necessario rispettare i seguenti parametri che definiscono il giusto salario per ogni operaio:
- Caratteristiche pari o inferiori a 16 punti richiedono assunzione ad un minimo di 15 ducati.
- Caratteristiche pari o maggiori a 17 punti richiedono assunzione ad un minimo di 17 ducati.
Art. 6
Ogni violazione costituirà reato di schiavismo e sarà trattata secondo le norme prestabilite. In caso di recidività la pena potrà essere raddoppiata.
PARTE II: Del Calmiere sulla Legna
Art. 1
La legna è merce rara e strategica per tutta la Provincia. Dal suo prezzo dipendono quelli di numerose merci fondamentali per tutti i cittadini e per l'intera economia di Terra di Lavoro. La legna è quindi soggetta a una normativa speciale e la Provincia ne assume il controllo. La Provincia si impegna ad acquistare legna esclusivamente da Sora e a rivolgersi ad altri fornitori solo per causa di necessità o per scambi commerciali.
Art. 2
Il prezzo della legna è calmierato a max. 4.10 ducati nella città di Sora , mentre nelle altre città di Terra di Lavoro il prezzo della legna è calmierato a max. 4.30 ducati. Il Consiglio Provinciale,nella figura del TM, ai fini del commercio con l'estero, non è soggetto a tali limitazioni. Solo ed esclusivamente il Municipio può vendere legna al mercato cittadino; ma gli è fatto divieto acquistare legna da privati , da tale restrizione é esentato il Sindaco di Sora. Tutti i Sindaci delle altre cittá di Terra di lavoro, possono acquistare legna solo dal consiglio in via diretta, oppure con previa autorizzazione richiesta al Ministro del Commercio., da altri fonti La violazione di suddetto comma comporterà reato di Turbativa del mercato.
Art. 3
IL Sindaco di Sora detiene un certo numero di ascie , egli ne consentirá l’utilizzo a privati Cittadini , solo tramite CONTRATTO ( mandato) per un uso a scadenza settimanale. Tale contratto dovrá contenere:
a) data di inizio e di fine contratto b) quantitá di legna, e prezzo pattuito al momento della stipula
La politica dei Sindaci sulla legna sarà soggetta al controllo del Tm, il quale in caso verifichi inefficienze riferirà prontamente al Consiglio. La violazione di suddetto articolo comporterà il reato di Inosservanza di ordini dell’autorità. - Citazione :
5 - 1458 Leggi Provinciali: Dei Regolamenti per Incarichi Istituzionali
PARTE I: Dei Mandati
Art 1
Il mandato è l'atto giuridico con il quale un pubblico ufficiale o cittadino del principato, si impegna con un pubblico ufficiale o cittadino a compiere operazioni finanziarie per conto dei pubblici uffici o verso parti terze.
Art 2
Il mandato comprende non solo gli atti per i quali è stato conferito, ma anche quelli che sono necessari al loro compimento. A tal proposito, su ogni mandato sia esso provinciale o municipale, il mandante dovrà riportare, obbligatoriamente: - la data di emissione - quantità e natura delle merci iniziali - ammontare del compenso e di possibili somme di denaro - la data ultima di consegna delle merce lavorata - la firma di chi lo ha emesso Dinanzi il mancato rispetto di suddetto obbligo, il mandante sarà sottoposto al giudizio del giudice provinciale, esponendosi a possibili pene pecuniarie oscillanti tra i 50 e i 200 ducati, in proporzione al danno causato alla provincia o al municipio.
Art 2bis
Rappresentano eccezione al precedente articolo i mandati destinati ai Vice Prefetti, in quanto solo in quel caso sarà necessario riportare, obbligatoriamente: - la data di emissione - la firma di chi lo ha emesso - la natura dell'attività svolta dal mandatario - l'ammontare iniziale di possibili somme di denaro
Art 3
Il mandatario è tenuto ad eseguire il mandato con la diligenza del padre di famiglia ed a rendere note al mandante, e viceversa, le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modifica del mandato.
Art 4
Il mandatario non può eccedere i limiti del mandato.
Art 5
L'atto che esorbita dal mandato resta a carico del mandatario, se il mandante non lo ratifica.
Art 6
E' severamente proibito, andare in ritiro, trasferirsi o viaggiare in altri Ducati, Regni, Nazioni, con mandato provinciale o municipale aperto (almeno che non si ha una specifica autorizzazione da parte del Principe/Governatore). Nel caso non si dovesse rispettare suddetto articolo, l'inadempiente sarà trattato alla stregua di un individuo che ha attentato all'unità della Provincia o del Municipio, esponendosi, pertanto, a una condanna per Alto Tradimento.
PARTE II: Regolamento del Giudice per le condanne
Questa procedura ha validità illimitata.
1) L'imputato colpevole di reati di natura finanziaria deve sempre e comunque pagare il maltolto, oltre ad un'ammenda.
2) In caso di patteggiamento, pre-giudiziale o giudiziale nel rispetto delle norme previste, si procederà all'assoluzione o alla diminuzione della pena.
3) L'ammenda di regola ammonta al 100% del maltolto. Si può irrogare un'ammenda ridotta fino al 20% applicando le attenuanti. Si può irrogare un'ammenda aumentata fino al 500% ed eventuali giorni di reclusione applicando le aggravanti. Comunque l'ammenda irrogata non può essere inferiore ai 3 ducati e non può essere superiore ai 1.000 ducati.
4) Prima di emettere la sentenza, che sarà irreversibile, il Giudice può chiedere all'imputato di scontare parzialmente o totalmente la pena con metodi alternativi al Tribunale. Ad esempio: - acquisto di merci presso la Fiera del Principato - risarcimento alla parte lesa - scuse pubbliche o private - punizione corporale GDR sul forum - lavori forzati
5) Al momento della sentenza il Giudice dovrà aumentare la pena a chi non adempie alle disposizioni intra-processuali dell'articolo 4. Nel caso in cui l'imputato abbia scontato totalmente la pena sottoponendosi alle disposizioni intra-processuali, il Giudice dovrà condannarlo come colpevole, ma impostare l'ammontare della pena a 1 ducato simbolico.
6) La pena di morte è da considerarsi solo in casi gravi. La pena di morte va trattata in modo particolare per esigenze in-game e di GdR. Se il condannato è d'accordo per una esecuzione in stile GdR, il boia eseguirà la sentenza entro 48 ore dalla sua pubblicazione e l'esecuzione avverrà su pubblica piazza (sulla Piazza di Terra di Lavoro). L'accordo sull'esecuzione in stile GdR va preso tra il giudice ed il condannato prima della pubblicazione della sentenza in-game, entro 2 giorni dalla proposta di iniziativa del giudice. Se non c'è risposta entro questi 2 giorni, allora la pena di morte è commutata in pena corporale in stile GdR. Il giudice applica comunque in-game la pena di morte, specificando nella sentenza che si tratterà di pena corporale in stile GdR. La pena di morte è da trattare secondo le regole stabilite nella carta dei giudici e secondo le norme della Provincia.
Le pene corporali in stile GdR possono essere ordinate dal giudice anche per crimini moderati, tipo speculazione, condannando alla esposizione alla gogna pubblica per un tempo determinato sulla pubblica piazza (Piazza di Terra di Lavoro). Le pene corporali in stile GdR sono scelte anche in caso di pena di morte tecnica senza accordo del condannato sulla sua morte. Il risultato sarà cioè una perdita di caratteristiche In-Game del condannato ed una pena corporale in stile GdR sulla pubblica piazza (Piazza di Terra di Lavoro).
PARTE III: Del Conflitto di Interessi nella Funzione Pubblica
Nessuno potrà occupare contemporaneamente più di una carica che costituiscano conflitto di interessi fra loro. A tal fine definiamo:
A. Cariche Elettive - Sindaco - Consigliere Provinciale
B. Cariche per Nomina - Consigliere Comunale - Tribuno - Vice Prefetto - Vice Portavoce - Rettore - Vice Rettore - Capo Porto - Vice Capo Porto
C. Cariche Militari - Generale - Comandante di Brigata - Vice Comadante - Luogotenente
Art. 1 - Definizione del Conflitto di Interessi:
1.1 E' fatto divieto ricoprire contemporaneamente due cariche elettive (cfr. A). Qual'ora un singolo individuo dovesse essere eletto contemporaneamente Sindaco e Consigliere Provinciale dovrebbe dimettersi da una delle due cariche come specificato all'art.2.
1.2 Non vi è conflitto di interessi nel avere contemporaneamente una o più cariche per nomina (Cfr. B) e nel avere una o più di queste cariche insieme a una carica elettiva (Cfr. A).
1.3 Le Cariche Militari sono considerate a parte (Cfr. C). Sarà possibile per ogni singolo avere una sola carica militare, e costituirà conflitto con l'eventuale carica elettiva , mentre nulla osta con le cariche per nomina che possiede.
1.4 In fase di nomina delle cariche di cui al punto B sarà data precedenza a chi non riveste al momento altri incarichi.
1.5 In caso un singolo individuo ricopra più cariche, se a insindacabile giudizio del Consiglio Provinciale trascura i compiti e le mansioni di una o più di queste cariche, potrà venire sollevato da una o tutte le cariche nominali (Cfr. B) che ricopre e si svolgerà una nuova nomina.
Art. 2 - A livello Municipale:
2.1 Qualora il Sindaco eletto si trovi in una posizione di conflitto al momento dell'assunzione della carica ha tempo 48 ore dal termine dell'elezione/nomina ufficiale per scegliere a quale compito rinunciare.
2.2 Compito della Provincia sarà provvedere al regolare svolgimento delle operazioni per non creare situazioni potenzialmente dannose per la città o per la Provincia stessa.
2.3 Ogni eccezione, sospensione e cumulo tra cariche, sarà consentita a tempo determinato, previa autorizzazione del Consiglio a maggioranza di 7 Consiglieri, indicandone la durata.
Art. 3 - Sanzione Qualora le suddette condizioni non vengano rispettate, la Provincia procederà all'apertura di un processo per Alto Tradimento. - Citazione :
- 6 - 1458 Leggi Provinciali: Della Sicurezza
PARTE I: Degli Eserciti non Provinciali
1. Non è ammessa la presenza di eserciti su suolo della Provincia di Terra di Lavoro senza l'autorizzazione del Principe/Governatore, la materia viene trattata nel seguente modo:
2. Chi esprimerà l'intenzione anche solo di inizializzare un esercito sul territorio della Provincia di Terra di Lavoro ha l'obbligo di chiedere preventiva autorizzazione provinciale, inviando un messaggio al Capitano con le motivazioni per cui intende costituire l'esercito, Il Capitano porrà la questione in consiglio.
3. Eserciti stranieri che vorranno entrare nella Provincia, dovranno chiedere preventiva autorizzazione provinciale tramite le ambasciate, specificando il loro percorso e le ragioni per cui vogliono entrare nel territorio della provincia. Nel caso di autorizzazione ottenuta, e solo in questo caso, tali eserciti hanno la facoltà di entrare nel territorio della provincia, inoltre l'autorizzazione al passaggio in Terra di lavoro implica l'obbligo del rispetto della sovranità territoriale, escludendo quindi ogni tipo di azione difensiva o offensiva per le quali occorre richiedere un ulteriore consenso del Principe/Governatore, contattando l'ambasciata o il Capitano se ci si trova sul suolo Della Provincia di Terra di Lavoro.
4. Le note nei trattati, con paesi stranieri o con ordini cavallereschi, che permettono il passaggio dei loro eserciti o la costituzione di eserciti nella Provincia di Terra devono essere riconfermati tramite messaggio di cui all'articolo2, con pari modalità dal Consiglio nel momento in cui questa necessità si presenti.
5. I permessi verranno chiesti al Capitano il quale riporterà la richiesta ai Consiglieri Provinciali che decideranno, tramite votazione, l'accoglimento della richiesta o il suo rifiuto. La decisione ultima sarà quella raggiunta dalla maggioranza di almeno sette consiglieri.
6. I Doganieri avvertiranno tempestivamente lo Stato Maggiore nel caso abbiano contezza della costituzione di un esercito nel municipio che controllano. Se lo Stato Maggiore, oltre a valutare l'esigenza di muovere contro l'Esercito Provinciale, ravviserà la mancanza di autorizzazione, obbligherà de facto il Doganiere a sporgere immediata denuncia chiedendo l'apertura del processo prima che la fase di costituzione sia completata. Il reato imputabile sarà quello di Alto Tradimento. 7. Eventuali eserciti stranieri che entreranno nel territorio della Provincia senza permesso, saranno considerati nemici e gestiti, di conseguenza, dallo Stato Maggiore dell'Esercito Provinciale.
PARTE II: Della milizia cittadina
Art 1 - Formazione e Compiti
1. I cittadini di una città della Provincia di Terra di Lavoro possono formare una milizia volontaria a difesa della città di appartenenza. 2. La nascita di tale milizia deve preventivamente essere denunziata al Capitano che ne comunicherà al Consiglio. 3. In tale comunicazione dovrà essere indicato uno statuto ed un responsabile del gruppo a difesa della città. In caso di sostituzione del responsabile ovvero di modifiche allo statuto dovrà esserne data comunicazione al Capitano entro tre giorni dalla modifica/sostituzione. 4. Gli appartenenti alla neo-formata milizia avranno compito esclusivamente difensivo e di protezione del Municipio. L'organizzazione del gruppo è demandata ai membri stessi della milizia, per il tramite di un loro rappresentante, nominato comandante di Milizia
Art 2 - Riconoscimento Ufficiale
1. Vi è la possibilità da parte della Milizia cittadina di ottenere un riconoscimento ufficiale. Tale riconoscimento ufficiale avviene con richiesta al Prefetto, e quindi al Capitano, con votazione in Consiglio a maggioranza assoluta (50%+1, sette consiglieri). In caso di approvazione, viene affissa notizia in Taverna Provinciale. 2. Il riconoscimento ufficiale garantisce, in caso di necessità, alla milizia cittadina la formazione un esercito (IG), costituendo un battaglione distaccato, con il diritto di spostarsi dalla città stessa, agli ordini del Capitano. Potrà, dunque, partecipare a manovre di guerra /e/ esercitazione. Il Capitano, su proposta del Prefetto, potrà far confluire tale battaglione in un Reggimento dell'esercito. 3. In caso di utilizzo in tempo di guerra, il responsabile della Milizia dovrà immediatamente comunicare i dati dei componenti della milizia al Prefetto e per info al Capitano che provvederà all'integrazione nei ranghi. In tal caso, i componenti della milizia riconosciuta dovranno prestare giuramento e riceveranno i gradi militari loro spettanti.
Art 3 - Gendarmeria
1. Alla milizia cittadina, in caso di necessità (conflitti o imminente assalto alla capitale), verrà affiancato il corpo di polizia della gendarmeria, alle dirette dipendenze del Prefetto di Terra di Lavoro. 2. Il Prefetto, informando il Principe/Governatore e il consiglio, destinerà fondi per l'arruolamento IG di tale componente. 3. La Gendarmeria risponderà direttamente al Prefetto da cui dipende in maniera esclusiva, sia come organizzazione, sia come gestione finanziaria; il Consiglio verrà informato giornalmente sulla situazione e sulla evoluzione degli eventi. 4. Il prefetto, terminata l'esigenza di avere la Gendarmeria attiva, può deciderne lo scioglimento, informandone e ascoltandone il parere del consiglio
Art 4 - Scioglimento
1. La milizia cittadina può sciogliersi in qualunque momento con decisione interna, tale decisione deve essere comunicata al Capitano nei 3 giorni successivi. 2. La milizia cittadina può essere sciolta coattivamente dal Consiglio con ratio motivata per gravi ragioni che riguardano la sicurezza della Provincia, a maggioranza di 9/12. In caso di mancata ottemperanza di tali precetti, vi sarà accusa di Tradimento nei confronti dei disobbedienti.
Art 5 - Paga
1. La milizia cittadina è un' impiego volontario e non retribuito dalla Provincia. In caso di Milizia Riconosciuta che partecipi e che venga utilizzata in tempo di manovre si applicano le regole della Carta dell'Esercito.
Art 6 - Norme di Rinvio
1. Per quanto non detto e non regolamentato nella presente legge, si rimanda alla Carta dell'Esercito ed alle norme applicabili per analogia quanto alle milizie riconosciute, mentre per le milizie non riconosciute valgono le leggi ordinarie.
PARTE III: Dei criteri di inserimento Lista Nera
Art. 1
Il Consiglio si avvale dell’utilizzo dell'Esercito in modalità difensiva disponendo dell'uso della Lista Nera, qualora lo ritenesse necessario, allo scopo di garantire la difesa interna delle strade dell’intera Provincia. L'Esercito demandato a tale incarico dovrà essere comandato dal Capitano, oppure da uno dei 6 comandanti di brigata, e solo in ultima analisi ad un nobile IG indicato da Capitano o Principe/Governatore e con il consenso di almeno 7 consiglieri su 12.
Art. 2.
Il Consiglio stabilisce i criteri secondo cui i soggetti verranno inseriti nella lista nera dell’Esercito: - Recidività: Al primo reato di brigantaggio avverrà la segnalazione del malfattore, che verrà giudicato secondo le leggi vigenti in Terra di Lavoro e registrato nell’Ufficio di Giustizia. Qualora sia nuovamente oggetto di denuncia per il medesimo, oltre alla normale prassi di denuncia e processo, verrà inserito nella lista nera. - Tutti coloro che commetteranno atti di brigantaggio in gruppo anche se al primo reato del genere. - Tutti coloro che commetteranno atti di pirateria in mare. - Tutti coloro che assalteranno un municipio senza autorizzazione del Principe/Governatore e dunque del Consiglio provinciale. - Tutti coloro che tenteranno assalti al Castello. - Tutti coloro che si macchieranno dei reati di cui sopra, all'interno del Regno. - Tutti coloro che, su proposta del Prefetto, Capitano o Principe e salvo il parere contrario del Consiglio a maggioranza dei due terzi espresso entro 24 ore dalla proposta, sono ritenuti pericolosi per le Istituzioni e per l'incolumità fisica e la sicurezza dei Cittadini, e per la sicurezza e la stabilità delle Istituzioni Legittime (pur non avendo commesso reati sul territorio del R2S), presenti o no sul territorio della Provincia, previo comunicato ufficiale in forum, concedendo il tempo tecnico necessario per lasciare il territorio provinciale, sono inseriti nella Lista Nera Provinciale. Il depennamento di tali soggetti resta a discrezione del Principe/Governatore sentito il Prefetto e Capitano e qualora non dovessero essere più ritenuti pericolosi per l'incolumità della Provincia. Il Principe può esercitare a sua discrezione il proprio veto, impedendo con decisione motivata che un soggetto venga inserito in Lista Nera entro 24 ore dalla proposta.
Art.3
La durata di permanenza di un soggetto all’interno della Lista Nera sarà determinata in giorni 30 (trenta), dopo sarà compito del consiglio determinare la continuità o la cancellazione dalla stessa lista dove verrà pubblicato in apposito spazio in Taverna Provinciale la scadenza di ogni componente.
Art. 4
Al momento dell’inserimento in Lista Nera di un soggetto dovrà essa essere pubblicata in Piazza (Piazza Taverna Provinciale, Piazza Taverna del Regno) tramite Comunicato Ufficiale pubblicato del Portavoce ed approvato dal Principe/Governatore. Inoltre, dovrà essere compilata ed aggiornata ad ogni variazione la lista nera riportata nell'apposito Ufficio di Giustizia, contenente data di inserimento e di eliminazione.
Art. 5
Ogni violazione degli articoli di cui sopra, da parte del Principe/Governatore, Capitano, Prefetto o Consigliere, sarà punito con il reato di Alto Tradimento.
Art. 6
L'Esercito, la figura del Principe/Governatore, la figura del Giudice, Il Capitano, i consiglieri e tutti i soldati, non sono in alcun modo ritenuti responsabili di omicidio, nel momento in cui un brigante in Lista Nera, con la tutela delle leggi negli articoli precedenti menzionati, debba cadere sotto i colpi delle loro armi. - Citazione :
7 - 1458 Leggi Provinciali: Della Finanza
PARTE I: Del finanziamento tramite Istituti di Credito
Art.1
Si definisce inadempimento contrattuale la non ottemperanza degli obblighi contrattuali.
Art.2
Gli Istituti di Credito, per essere riconosciuti ufficialmente e per avvalersi dei loro diritti, dovranno presentare uno Statuto al Consiglio Provinciale che dovrà approvarlo con votazione a maggioranza assoluta (50% + 1) (sette consiglieri). Ogni modifica dello Statuto dovrà essere comunicata al Consiglio Provinciale per l'approvazione.
Art.3
L'Istituto di Credito può fissare liberamente il proprio tasso di interesse al momento del contratto, ma non potrà essere superato il tetto massimo legato al periodo contrattuale che viene così definito: - tasso max 10% praticabile per i contratti con durata entro 15 gg. - tasso max 15% praticabile per i contratti con durata entro 30 gg. - tasso max 35% praticabile per i contratti con durata entro 60 gg. - tasso max 50% praticabile per i contratti con durata superiore a 61 gg.
Art.4
L'Istituto di Credito può richiedere la presenza di una terza persona, garante del debitore, che assume l'onere di assolvere il debito,in caso il richiedente ne fosse impossibilitato.
Art. 5
Per inoltrare formale denuncia, si deve essere in possesso di una prova cartacea del contratto, con firma in calce di entrambe le parti, e del garante se previsto, dell'ammontare del prestito e relativa data della fine del contratto, dell'avvenuto prestito e dell'eventuale restituzione di parte del prestito (se previsto).
Art. 6
La non ottemperanza contrattuale costituirà reato di Frode e sarà trattata secondo le norme prestabilite. Durante il processo e prima di emettere la sentenza, il Giudice può chiedere all'imputato di risarcire il creditore della somma pari al1 20% del valore del manufatto, materia prima, denaro inerenti il contratto. Al momento della sentenza: - se l'imputato ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, ma applicando un'ammenda simbolica di 1 ducato. - se l'imputato NON ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, applicando, se possibile, un'ammenda pari al 130% del valore del manufatto, materia prima, denaro inerenti il contratto.
PARTE II: Della Frode Fiscale
Art.1
Chiunque non adempia all'obbligo di pagare le tasse regolarmente imposte incorre nel reato di frode.
Art.2
La denuncia dovrà essere postata dal sindaco pro-tempore della città nella quale l'accusato era residente al momento dell'imposizione della tassazione.
Il sindaco ha l'obbligo, prima di postare la denuncia, di inviare apposita comunicazione di sollecito all'interessato e di pubblicarne lo stesso in apposito topic in municipio. Trascorse 48 ore senza che l'evasore abbia adempiuto agli obblighi fiscali il sindaco provvederà a inoltrare apposita denuncia in Taverna della Provincia.
Art.3
Durante il processo e prima di emettere la sentenza, il Giudice può chiedere all'imputato di ottemperare agli obblighi fiscali pagando tutte le tasse arretrate. Al momento della sentenza: - se l'imputato ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, ma applicando un'ammenda simbolica di 1 ducato. - se l'imputato NON ha rispettato le disposizioni intra-processuali, il Giudice lo condannerà colpevole di frode, applicando un'ammenda superiore all'entità della somma non pagata, con un minimo di 15 ducati ed un massimo di 100 ducati.
Dall'eventuale sentenza di condanna, l'evasore ha ulteriori 48 ore di tempo per ottemperare agli obblighi fiscali, in caso di inadempienza agli obblighi imposti dalla sentenza del Giudice l'imputato sarà nuovamente incriminato per recidività di frode (art. 10 del Codice Penale). In questo caso verrà applicata la pena aggravata dalla recidività, dove sarà prevista oltre che un ammenda, anche la possibilità di reclusione dell’imputato, sempre nel rispetto della Carta dei Giudici. - Citazione :
- 8 - 1458 Leggi Provinciali: Della Capitale
PARTE I: Degli incentivi per il trasferimento in Capitale
Art. 1 degli incentivi provinciali.
Il Consiglio di Terra di Lavoro mette a disposizione degli incentivi per il trasferimento in capitale si è dunque deciso di incentivare il trasferimento in capitale tramite l’elargizione di incentivi nella somma di 150 ducati per singolo, da parte del Principato. L’incentivo si estende a chi fornirà le prove dell’avvenuta vendita del campo nella propria città(dunque a chi possiede la somma minima di 400 ducati) e screen dell’avvenuto trasferimento nella capitale alla quale verranno immediatamente trasferiti i 150 ducati, per un numero massimo di 10 persone a settimana.
Art. 2 dei requisiti obbligatori.
Per poter accedere agli incentivi il richiedente dovrà possedere i seguenti requisiti obbligatoti:
- Essere Livello 1, oppure Livello 2 senza bottega e con un solo campo. - E’ inoltre preferibile, ma non vincolante, che il Livello 1 sia prossimo al passaggio di livello. - Garantire che non si trasferirà almeno per sei mesi. - Dichiarare il tipo di campo o allevamento che si vuole avere, in modo tale da andare incontro alle esigenze della città aiutato dai consigli del Sindaco.
Art. 3 del contratto tra le parti.
Nel momento in cui dovesse essere accolta la richiesta del richiedente si considererà sottoscritto un contratto che vincoli le parti a rispettare gli obblighi derivanti dalla presente legge. Il Richiedente dovrà dunque restare a Capua per almeno 6 mesi dal proprio arrivo. Sarà prova dell'avvenuta transazione l'elargizione del mandato economico affidato dalla Provincia di Terra di Lavoro al richiedente.
Art.4 della contravvenzione del contratto.
Nel caso in cui il richiedente non rispetti il contratto di cui all'art.3 della presente legge sarà processato con l'accusa di Frode e la pena sarà uguale o superiore all'importo elargito dalla Provincia (150 ducati).
PARTE II: Dell'accesso e della permanenza nella Capitale Capua
Art. 1.
Chiunque intenda entrare o uscire dalla città di Capua deve essere preventivamente autorizzato dal prefetto mediante PM(messaggio privato). Nella richiesta si dovranno specificare i motivi che lo portano ad entrare/uscire dalla capitale e il periodo che intende fermarsi. In mancanza di autorizzazione le forze armate Laburine saranno autorizzate ad intercettare in armi i trasgressori che, a loro insindacabile giudizio, verranno ritenuti pericolosi o indesiderati.
Art. 2.
Chiunque entri nella città di Capua senza autorizzazione, se ritenuto dal prefetto soggetto sospetto o pericoloso, sarà denunciato per disturbo all'ordine pubblico. La pena massima è la reclusione sino a tre giorni e l'ammenda ritenuta congrua dal giudice.
Art. 3.
I soggetti non residenti nella città di Capua possono rimanervi: a) se sono espressamente autorizzati dal prefetto mediante PM, fino alla scadenza del permesso; b) se sono entrati in città con la preventiva autorizzazione del prefetto, per un massimo di sette giorni,rinnovabili, compreso quello di arrivo e quello in cui viene impartito l'ordine di viaggio; c) il prefetto può, nel concedere l'autorizzazione all'ingresso, a sua discrezione, ridurre il periodo massimo di permanenza sino ad un minimo di un giorno (ossia il soggetto deve rimettersi in viaggio la sera stessa del giorno in cui è arrivato); d) se sono entrati in città senza la preventiva autorizzazione del prefetto, per un giorno solo.
Chiunque non lasci la città entro i termini di cui sopra sarà denunciato per disturbo all'ordine pubblico. La pena massima è la reclusione sino a tre giorni e l'ammenda ritenuta congrua dal giudice.
Art. 4.
Al momento dell'entrata in vigore della presente legge, tutti i soggetti presenti ma non residenti nella città diCapua: a) dovranno lasciarla entro tre giorni, compreso quello in cui viene impartito l'ordine di viaggio oppure b) dovranno richiedere al prefetto l'autorizzazione a rimanere in città per un periodo di tempo superiore. c) i Sindaci di Capua e Sessa Aurunca dovranno darne comunicazione tramite messaggio privato a tutti i cittadini. Chiunque contravvenga alla presente norma sarà denunciato per disturbo all'ordine pubblico. La pena massima è la reclusione sino a tre giorni e l'ammenda ritenuta congrua dal giudice.
Art. 5.
Le disposizioni di cui ai punti 3 e 4 non si applicano ai soggetti in ritiro spirituale, a meno che costoro, pur essendo in ritiro, non si colleghino costantemente.
Art. 6.
Sono esentati dal rispetto della presente legge: a) i residenti a Capua b) i membri in carica del consiglio di TdL; c) i membri delle forze armate della Provincia e/o del Regno arruolati in un esercito IG; d) il Re / Regina in carica e la sua eventuale scorta; e) gli ambasciatori stranieri accreditati presso il Regno delle Due Sicilie; f) gli esponenti del clero secolare della Santa Chiesa Aristotelica, se titolari della dignità di vescovo o superiore. | |
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