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 R2S - Leggi Regie - Raccolta

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Runaym

Runaym


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Data d'iscrizione : 05.12.10

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MessaggioTitolo: R2S - Leggi Regie - Raccolta   R2S - Leggi Regie - Raccolta EmptyDom Gen 16, 2011 1:48 am

Citazione :

Cooperazione giudiziaria tra le Province del Regno delle Due Sicilie

Art. 1 - Ambito di applicazione

La presente legge si applica allorquando viene commesso un reato nel territorio di una Provincia del Regno e l'imputato si trova, anche solo temporaneamente, in un'altra Provincia del Regno.

Art. 2 - Giudizio delegato

L'imputato va giudicato dal Tribunale della Provincia in cui si trova e deve ricevere lo stesso giudizio che avrebbe ricevuto se fosse stato processato nella Provincia in cui ha commesso il fatto, essendo il giudizio svolto per delegazione della Provincia richiedente.

Art. 3 - Richiesta di procedere

La richiesta di procedere contro l'imputato va formulata dal Pubblico Ministero della Provincia in cui è stato commesso il fatto, il quale la pubblicherà, unitamente a tutte le prove e le considerazioni che reputa opportune, in un apposito ufficio del Parlamento del Regno.
Il processo dovrà essere aperto senza indugio, qualora sia possibile, dal Pubblico Ministero della Provincia in cui si trova, anche temporaneamente, l'imputato.

Art. 4 - Legge applicabile

Nel Parlamento del Regno saranno custoditi i testi vigenti delle leggi e di tutte le altre norme (es. carte dell'esercito, di altri organismi, ordinanze ecc.) che prevedono fatti di reato, con l'indicazione di quando sono entrati in vigore o hanno perso validità, così da consentire al Giudice della Provincia in cui viene iniziato il processo di esaminare tutte le norme rilevanti per la decisione.
Qualora, al momento della richiesta di cui all'art. 3, in Parlamento manchino i testi di una o più norme che il Pubblico Ministero reputa indispensabili per la decisione, la richiesta di procedere resterà sospesa. Qualora invece i testi siano presenti, essi si considerano quelli vigenti nella provincia ove è stato commesso il fatto.

Art. 5 - Decisione

Il Giudice emetterà la sentenza unicamente sulla base delle norme della Provincia in cui è stato commesso il fatto, in ogni caso nel rispetto della Carta dei Giudici.
Emessa la sentenza, il Giudice avrà cura di riportare tutti gli atti del processo nell'apposito ufficio sito nel Parlamento del Regno.

Art. 6 - Disposizioni transitorie

La presente legge entra in vigore il giorno della sua approvazione e si applica a tutte le richieste di procedere formulate dopo la sua entrata in vigore, anche se relative a reati commessi in epoca precedente.




Citazione :

Legge del Regno n°3/1458 – Statuto del Corpo Diplomatico

Statuto del Corpo Diplomatico del Regno delle Due Sicilie

1) Ruoli:

Fanno parte del corpo diplomatico delle Due Sicilie:

- Re
- Principi
- Ministro degli Esteri
- Cancelliere
- Ambasciatori
- Consoli


2) Diritti e doveri:

Re:
Il Re è la guida del Regno e colui che insieme ai governatori e al Concilio Ristretto della Corona, decide la linea diplomatica da seguire.


Principi:
I Principi sono a capo delle Province che formano il Regno delle due Sicilie, fanno parte del Concilio Ristretto della Corona, presieduto dal Re e devono dare il loro assenso alla firma dei trattati.


Ministro degli Esteri:
Il Ministro degli Esteri accoglie gli ospiti che arrivano al Palazzo Reale di Napoli e in accordo con il Monarca ed il Concilio, stipula i trattati.
Inoltre nomina gli ambasciatori ed i consoli, coordina il loro lavoro e discute con le eccellenze provenienti dall'estero, riportando le notizie e richieste al Re.
Il Ministro degli Esteri viene scelto dal Sovrano ed entra a far parte del Concilio Ristretto. Il regolare mandato ha una durata di mesi 3, passati i quali potrà essere riconfermato.
Il Ministro, con l'autorizzazione del Sovrano, può nominare uno o più Vice-ministri con delega a trattare specifici affari o materie.
Rimarrà in carica sino alla nomina di un successore, al quale dovrà fornire tutti i documenti e le informazioni di cui è in possesso, in caso il passaggio di consegne non avvenisse nei tempi e nei modi corretti il Ministro degli Esteri verrà processato per tradimento o alto tradimento in funzione della gravità delle omissioni.


Cancelliere:
Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica.
Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica.
La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza.
Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.


Ambasciatore:
L' Ambasciatore è la voce del Regno nelle Province di sua competenza, deve sempre tutelare gli interessi del Regno e sottostare alle decisioni ( dei suoi superiori ) [del Re, del Ministro degli esteri e/o del Cancelliere] è nominato dal Ministro degli Esteri o da un delegato in seguito ad un apposita richiesta nella sala del reclutamento, presso il Palazzo Reale di Napoli, o alla risposta ad un bando pubblicato nelle taverne del Regno.
Gli vengono assegnati uno o più territori con il/i quale/i intrattenere rapporti diplomatici.
L’ambasciatore riporterà, presso apposita sezione al Palazzo Reale di Napoli, gli avvenimenti importanti della sua Provincia di destinazione. Questi comprendono, in particolar modo, i resoconti dei consigli delle provincie e le comunicazioni dei dignitari.
L’ambasciatore è obbligato al segreto. Salvo approvazione del Re o del Ministro degli Esteri i discorsi tenuti presso la Cancelleria non potranno essere resi pubblici, non potrà sottoscrivere, proporre, redigere trattati di nessun genere senza aver ricevuto il consenso dei suoi superiori.
Un ambasciatore che divulghi informazioni senza consenso è processabile per Alto Tradimento.


Console:
Il console è un cittadino duosiciliano di almeno livello 2, incensurato da minimo quattro mesi in ogni tribunale del Regno. Ha l'obbligo di permanenza, ma non di trasferimento,di almeno 4 mesi (compreso il viaggio) nel territorio che gli è stato assegnato e quello di informare il Ministro degli Esteri o un suo delegato di ogni spostamento al di fuori dei confini di tale Stato. Deve sempre tutelare gli interessi del Regno e sottostare alle decisioni dei suoi superiori, [del Re del Ministro degli Esteri e/o del Cancelliere], inoltre deve lavorare sempre in stretto contatto con l'Ambasciatore assegnato allo stesso territorio.
E' nominato dal Ministro degli Esteri o da chi ne fa le veci.
I compiti del console sono innanzitutto la rappresentanza del re e del regno nella terra assegnatagli, non tanto sul piano diplomatico ma soprattutto commerciale, economico e culturale; comunica al Sovrano e al Ministro le notizie di rilievo provenienti dal paese in cui si trova e con il suo comportamento e le sue azioni accresce il prestigio e il buon nome della nostra nazione all'estero. Inoltre ha il compito della tutela dei cittadini duosiciliani che si trovano all'estero: controlla il rispetto dei trattati e si preoccupa delle questioni in merito ai permessi di transito nel territorio che gli è assegnato.
Gli agenti consolari si differenziano nettamente dai diplomatici, ai quali nel linguaggio comune sono assimilati, in quanto compiono atti giuridici di diritto interno (di natura prevalentemente amministrativa) dello stato per il quale prestano servizio e non atti giuridici di diritto internazionale (di natura politica), come invece fanno i diplomatici. È tuttavia vero che quando uno stato non ha agenti diplomatici in un altro, alcune funzioni di questi ultimi possono essere eccezionalmente svolte da agenti consolari e, viceversa, quando uno stato non ha in un altro agenti consolari può attribuire le loro funzioni agli agenti diplomatici presenti.
Il console è obbligato al segreto. Salvo approvazione del Re o del Ministro degli Esteri i discorsi tenuti presso la Cancelleria non potranno essere resi pubblici, non potrà sottoscrivere, proporre, redigere trattati di nessun genere senza aver ricevuto il consenso dei suoi superiori.
Un console che divulghi informazioni senza consenso è processabile per Alto Tradimento.


3) Giuramento

Ambasciatori:

Per diventare ambasciatori, dopo esser stati nominati tali dal Ministro degli Esteri o da un suo delegato, bisogna eseguire il seguente giuramento [nella taverna del regno]:


Citazione:
Io XXX residente a XXX nella provincia di ___________ sono stato nominato ambasciatore del Regno delle Due Sicilie.
Per questo io mi impegno a rispettare la mia patria e i miei superiori, che sono il Re, il Ministro degli Esteri, i Principi ed il Cancelliere.
Con questo giuramente che io _________ mi impegno a rispettare, entro a far parte del Corpo diplomatico siciliano, acquisendo il diritto di portare in firma il blasone che rappresenta il mio nuovo status sociale, e garantendo massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
Giuro altresì di aver letto lo statuto del corpo diplomatico delle Due Sicilie e di esser a conoscenza dei miei doveri, che rispetterò sino alla fine del mio incarico.



Consoli

Per diventare Consoli, dopo esser stati nominati tali dal Ministro degli Esteri o da un suo delegato, bisogna eseguire il seguente giuramento [nella taverna del regno]:

Citazione:
Io xxx residente a xxx nella provincia di _________________ sono stato nominato Console del regno delle Due Sicilie.
Per questo io mi impegno a rispettare la mia patria e i miei superiori, che sono il Re, il Ministro degli Esteri, i Principi ed il Cancelliere. Inoltre avrò cura di tenere stretti rapporti con l'Ambasciatore assegnato al mio stesso Stato, rispettandone il ruolo.
Con questo giuramento che io ______________ mi impegno a onorare, entro a far parte del Corpo diplomatico siciliano garantendo massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
Giuro altresì di aver letto lo statuto del corpo diplomatico delle Due Sicilie e di esser a conoscenza dei miei doveri, che rispetterò sino alla fine del mio incarico.


4) Revoca dell'incarico:

La violazione delle regole citate nello statuto del corpo diplomatico, provocano l' immediata revoca dall'incarico.
In caso di grave violazione (divulgazione di informazioni in Taverna o in altri luoghi e con qualsiasi mezzo) l’ambasciatore e il console sono perseguibili per il reato di alto tradimento.
Nel caso in cui un ambasciatore o un console venga sottoposto a processo per tradimento o alto tradimento, ma senza che ciò sia in rapporto con il suo incarico diplomatico, egli verrà sollevato dalle sue funzioni finché non sarà reso il verdetto della corte.


5) Economato

Il ministero degli affari esteri dispone di un fondo per la gestione della diplomazia denominato "Fondo Federigo". Tale patrimonio è conservato nelle casse di una delle province del Regno e solo il Ministro degli esteri, il Sovrano, o un loro delegato possono occuparsi della sua amministrazione.
E' possibile accrescere il fondo tramite donazioni, sia di provenienza pubblica che privata, contattando il Ministro degli Esteri o il suo delegato, di ogni transizione riguardante il fondo, in entrata così come in uscita, il ministro degli estri dovrà tenere registrazione pubblica in Taverna del Regno, pena una denuncia per frode.
La provincia presso le cui casse sarà conservato il fondo ha il divieto di fare uso di quei ducati, che potranno essere richiesti, anche in toto, in qualsiasi momento e che quindi dovranno essere sempre disponibili.





Citazione :

Legge del Regno n°4/1458 – Corte Reale delle Due Sicilie

Napoli, 30 agosto 1458


Noi Elisabetta Maria D'Oria Borbone, Sovrana del Regno delle Due Sicilie, Contessa di Albe e del Cicolano, nel XXX giorno del mese di agosto 1458 dichiariamo istituita la Corte Reale delle Due Sicilie (In seguito indicata con Corte).

Hanno diritto di far parte della Corte tutti coloro che possiedono un titolo nobiliare da Barone in su, il cui feudo risulta appartenente al Regno delle Due Sicilie e sono ivi residenti.
Nel caso in cui un nobile duosiciliano risieda all'estero, il suo vassallo potrà fare le veci del feudatario all'interno della Corte.
In entrambi i casi, per avere e mantenere l'accesso alle sale della Corte, bisognerà giurare fedeltà al Sovrano in carica sia al momento dell'istituzione della camera, che ai successori.


Sarà diritto della Corte discutere e proporre al concilio emendamenti o nuove leggi di materie quali:

- araldica e nobiltà;
- adeguamenti o cambiamenti dei codici legislativi;
- esercito e marina.

In nessun caso la Corte potrà ricevere e trattare informazioni riservate riguardanti l'amministrazione del regno e delle sue province, salvo l'approvazione del monarca.

La Corte farà capo al monarca in carica, il quale delegherà il Magister di seguire i lavori e le discussioni.
Il Magister dovrà essere scelto fra i membri dell'alta nobiltà appartenenti alla Corte.

Tale regolamentazione dovrà rispettare i principi base dettati dalla presente.

Il Monarca potrà in qualsiasi momento prendere parte alle discussioni della Corte, ma avrà diritto di voto solo se in possesso di un feudo duosiciliano.

I membri del concilio ristretto della corona e gli onorevoli parlamentari, se facenti parte della nobiltà duosiciliana, potranno partecipare alle riunioni della Corte e prendere parte sia alle discussioni che alle votazioni.

Il Magister avrà il diritto di sedere alla tavola del concilio ristretto della corona, sarà il portavoce della nobiltà duosiciliana e il collegamento fra la Corte ed il concilio.

Tutte le discussioni che avvengono all'interno della Corte dovranno rimanere riservate, salvo aver ricevuto il permesso del Magister o del monarca per pubblicarle all'esterno.

E' dovere di ogni nobile duosiciliano essere fedele al monarca, al regno e alle sue istituzioni.
Nel caso in cui tale fedeltà venga meno, il nobile fellone subirà un processo per alto tradimento e verrà sottoposto al giudizio del tribunale araldico.

Una volta riunitasi, la Corte dovrà redigere un proprio regolamento entro la fine di questo mandato.
La proposta sarà sottoposta al vaglio del Concilio Ristretto della Corona ed eventualmente approvata con o senza modifiche da Sua Maestà la regina.




Citazione :

Regolamento della Corte d'Appello Duosiciliana

Titolo primo: sede e funzioni della Corte Suprema del Regno

Articolo 1 - Sede

La Corte Suprema del Regno delle Due Sicilie ha sede a Napoli.

Articolo 2 - Funzioni

La Corte Suprema del Regno è l’istituzione giudiziaria competente a conoscere degli appelli avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle province facenti parte del Regno.
Le sue decisioni non sono impugnabili ed hanno immediata efficacia in tutto il territorio del Regno.


Titolo secondo: composizione della Corte Suprema del Regno

Articolo 3 - Composizione

La Corte Suprema del Regno è composta da:
- un Presidente, scelto tra i giudici
- un numero variabile di Giudici, compreso tra quattro e sette, come previsto all'art. 4
- un Procuratore per ogni Provincia del Regno
- un Cancelliere per ogni Provincia del Regno
Tutti i membri della Corte Suprema non possono ricoprire altri incarichi all’interno di Consigli Provinciali e Municipi ( sindaco ).

Articolo 4 - Presidente e Giudici

Il Presidente è nominato dal Re tra i giudici in carica al momento della sua elezione e dura in carica sino alla sua sostituzione e comunque per non meno di tre mesi dalla nomina.
Ciascun consiglio provinciale sceglie due Giudici, obbligatoriamente residenti nella relativa provincia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.
Il Re può a sua volta nominare sino ad un massimo di due giudici scelti tra giureconsulti di chiara fama residenti nel territorio dello SRING ed uno residente nella Serenissima Repubblica di Venezia. Essi durano in carica sino alla loro sostituzione e comunque per non meno di due mesi dalla loro nomina.

Articolo 5 - Procuratori

I Procuratori sono nominati dal Presidente della Corte sentito il parere degli altri giudici e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Procuratori di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.

Articolo 6 - Cancellieri

I Cancellieri sono nominati dal Presidente della Corte sentito il parere degli altri giudici e durano in carica sino alla loro sostituzione.
Qualora il carico di lavoro non consenta ai Cancellieri di svolgere con speditezza le loro incombenze, questi potranno chiedere al Presidente la nomina di un vice che li coadiuvi.


Titolo terzo: doveri dei membri della Corte Suprema del Regno

Articolo 7 - Ruolo del Presidente

Il Presidente deve garantire il buon funzionamento della Corte, vigilare sul rispetto delle norme di procedura ed assicurare l’imparzialità dei collegi giudicanti.

Articolo 8 - Ruolo dei Giudici

I Giudici devono decidere le cause loro assegnate garantendo il rispetto delle leggi provinciali e della carta del giudice. Hanno il dovere di motivare le loro decisioni come previsto dalle norme di procedura. Devono astenersi dal decidere quando siano legati da rapporti di amicizia, inimicizia o parentela con le parti o i loro avvocati.

Articolo 9 - Ruolo dei procuratori

I Procuratori devono deliberare sull’ammissibilità degli appelli, motivando la decisione di dichiararli inammissibili.

Articolo 10 - Ruolo dei cancellieri

I Cancellieri devono tenere gli archivi giudiziari che danno atto del deposito e dell’esito di ogni appello, reperire ogni informazione rilevante relativa alle leggi provinciali applicabili alle cause, curare la pubblicazione delle decisioni della Corte e comunicare agli interessati tutti i provvedimenti interlocutori (convocazioni, ordinanze) pronunciati dai Giudici.


Titolo quarto: candidature, nomine e dimissioni

Articolo 11 - Nomine

La nomina di Presidente, Giudici, Procuratori e Cancellieri non può avvenire senza un previo annuncio pubblicato nella taverna del Regno e nella/e taverne Provinciali interessate in cui saranno menzionati:
- il tipo di carica da assegnare ed il numero di posti;
- il termine entro cui presentare la candidatura;
- i requisiti per candidarsi;
- gli elementi che la candidatura deve contenere a pena di inammissibilità.

Articolo 12 - Requisiti per la nomina a Giudice

I requisiti per la nomina a Giudice sono i seguenti: essere cittadini residenti nella Provincia che deve procedere alla nomina o non essere residenti nel Regno per quanto concerne i Giudici di nomina regia; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale; avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero per almeno trenta giorni; [6]essere maggiorenni ( avere 6 mesi di vita )[/b]; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 13 - Requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere

I requisiti per la nomina a Procuratore e Cancelliere sono i seguenti: essere cittadini residenti nel Regno da almeno tre mesi; avere notorio onore e integrità e non avere alcun precedente penale negli ultimi 30 giorni; non avere svolto le funzioni di Giudice o Pubblico Ministero negli ultimi trenta giorni; non ricoprire al momento della candidatura alcuna carica in un Consiglio Provinciale o Municipio ( sindaco ).

Articolo 14 - Candidatura

I candidati, al momento della presentazione della candidatura, devono giurare di non versare in una delle condizioni ostative di cui agli articoli 12 e 13. Qualora giurino il falso saranno perseguiti per tradimento dal Tribunale della Provincia in cui si trovano e, se condannati, non potranno mai più ricoprire alcuna carica all’interno della Corte.

Articolo 15 - Decisioni sulle candidature

Le decisioni sulle nomine degli organi competenti saranno rese pubbliche e non sono in alcun modo impugnabili.

Articolo 16 - Giuramento

Ciascun candidato, una volta nominato, dovrà prestare giuramento con la seguente formula:
“Io, XXX, residente a XXX (città), giuro sulla mia vita e sul mio onore, di servire il Regno delle Due Sicilie , di rispettarne le leggi, di operare con imparzialità e diligenza onorando il mio incarico all’interno della sua Corte Suprema con il solo fine di applicare una buona giustizia, di non nuocere mai alla Corte attraverso i miei atti e le mie parole”.
I candidati che non giurano entro sette giorni dalla nomina, decadono e non possono ricandidarsi. Sino al momento del giuramento i candidati non potranno esercitare le proprie funzioni.

Articolo 17 - Dimissioni

Tutti i membri della Corte si possono dimettere in qualsiasi momento con una semplice missiva al Presidente, che dovrà farne pubblico annuncio.
Il Presidente dovrà comunicare le proprie dimissioni al Re.
Le dimissioni hanno effetto immediato e sono sempre irrevocabili.

Articolo 18 - Decadenza

Tutti i membri della Corte condannati per tradimento o alto tradimento decadranno immediatamente dalla carica non appena la sentenza verrà confermata dalla Corte o non sarà più appellabile.
I membri della Corte che saranno sospettati di parzialità nell’esercizio delle loro funzioni dal Presidente o, nel caso del Presidente, dal Re, saranno giudicati da tutti i Giudici della Corte in seduta plenaria, escluso l’accusato. Qualora l’assemblea li ritenga colpevoli, decadranno immediatamente dalla carica.
I membri della Corte che decadranno dalla carica a norma del presente articolo non potranno ricandidarsi.


Titolo quinto: giudizio di appello

Articolo 19 - Sentenze appellabili e motivi di appello

L’appello è ammesso avverso le sentenze di condanna pronunciate dai Tribunali delle Province facenti parte del Regno.
L’appello è ammesso unicamente per i seguenti motivi:
- violazione o erronea applicazione di una norma di legge o di un principio generale dell’ordinamento;
- manifesto errore di giudizio nell’appurare i fatti controversi, anche con riferimento a nuovi fatti suscettibili di alterare in maniera decisiva l’esito del processo;
- violazione della carta del giudice.

Articolo 20 - Contenuto dell’appello e termini per la sua proposizione

L’appello, a pena di inammissibilità, deve contenere:
- copia integrale degli atti del processo;
- il nome del Pubblico Ministero e del Giudice che hanno gestito la pratica;
- l’indicazione di motivi di appello;
- le prove nuove addotte a fondamento dell’appello, nei limiti di cui all’articolo 21.
L’appello a pena di inammissibilità va depositato entro il trentesimo giorno dalla data in cui la sentenza impugnata è stata pronunciata.
L’atto di appello va depositato nell’ufficio del Cancelliere della Provincia ove ha sede il Tribunale che ha emesso la sentenza impugnata.
L'appellante, entro giorni quindici dal deposito dell'appello deve versare una cauzione di ducati dieci. Essa verrà incamerata dalle autorità della provincia di residenza. Ove l'appello sia accolto, la somma sarà resa all'appellante, in caso contrario sarà versata dalle autorità provinciali alla tesoreria regia

Articolo 21 - Prove nuove

La Corte prende in esame prove nuove solo se indispensabili ai fini del decidere.
La Corte riesamina i testimoni già sentiti dal Tribunale solo ove ciò appaia indispensabile ai fini del decidere.

Articolo 22 - Prove documentali

Le prove documentali (nuove e non) sono considerate inesistenti se provengono da ambienti di gioco diversi da quelli dei Reami Rinascimentali (forum esterni, e-mail, msn ecc. ecc.).
Sono ammissibili tutte le prove documentali (screen) provenienti da ambienti di gioco dei Reami Rinascimentali (forum, game), tuttavia:
- nel caso di GdR chiusi, la prova può essere depositata solo da chi vi ha legittimamente partecipato;
- i messaggi (PM) potranno essere depositati solo dal destinatario;
- i documenti coperti da segreto sono prove valide e rilevanti ma l’appellante dovrà comunicare al Cancelliere la volontà di depositarli ed il luogo in cui sono accessibili; essi saranno visionabili dai membri della Corte, dalle parti e dai loro avvocati; qualora l’appellante non osservi questa norma, le prove saranno ugualmente utilizzabili ma egli potrà essere perseguito a norma di legge per la violazione del segreto dai Tribunali competenti.
L’attendibilità delle prove documentali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga la prova falsa o alterata, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro la parte che se ne è avvalsa.

Articolo 23 - Prove testimoniali

Sono ammissibili le prove testimoniali, tuttavia i testimoni non possono essere chiamati a deporre su circostanze coperte da segreto.
L’attendibilità delle prove testimoniali è liberamente valutata dalla Corte. Ove la Corte ritenga che il testimone abbia dichiarato il falso, ordina al Cancelliere competente di trasmettere gli atti al Tribunale affinché proceda per disturbo dell’ordine pubblico contro il testimone. La falsità della testimonianza dichiarata dalla Corte non può formare oggetto di riesame da parte del Tribunale.

Articolo 24 - Esame preliminare

L’atto d’appello, subito dopo essere stato depositato, verrà esaminato da una commissione di Procuratori della Corte composta da un Procuratore o suo vice per ogni Provincia del Regno.
La commissione potrà, all’unanimità, dichiarare l’appello inammissibile, ove ritenga sussistenti una delle cause di inammissibilità di cui agli articoli 19 e 20, o manifestamente infondato, ove ritenga che non vi siano neppure minime probabilità di suo accoglimento. In tal caso dichiarerà inammissibile o respinto l’appello con decreto motivato.
Ove anche solo uno dei Procuratori ritenga l’appello ammissibile o non manifestamente infondato, la commissione dichiarerà l’appello ammesso, pronunciando decreto non motivato.

Articolo 25 - Formazione del collegio

Non appena avuta notizia dell’ammissione di un appello, il Presidente della Corte designa il collegio che dovrà deciderlo nel merito, indicando chi lo presiderà (eventualmente anche lui stesso) e gli altri due Giudici che ne faranno parte, per un totale di tre. La maggioranza dei Giudici non dovrà provenire dalla Provincia del Regno nella quale è stata pronunciata la sentenza impugnata. Un solo Giudice di nomina regia potrà, se designato, comporre il collegio.
Il Re o il Governatore in carica potranno chiedere che, vista la particolare complessità dei fatti controversi, il collegio sia integrato da due giudici popolari. Questi ultimi fanno parte del collegio ad ogni effetto e sono scelti dal Presidente della Corte tra coloro che si sono iscritti negli appositi elenchi e che rispettano i seguenti requisiti:
- risiedono nel territorio del Regno;
- non risiedono nella provincia in cui è stata pronunciata la sentenza impugnata;
- si sono iscritti negli appositi elenchi prima della (contestata) commissione del fatto controverso;
- non hanno rapporti di parentela, coniugio, affinità, notoria amicizia o inimicizia con l'appellante e/o il Giudice che ha emesso la sentenza impugnata.
L'iscrizione negli elenchi è consentita a chiunque risieda nel territorio del regno, sia incensurato e abbia non meno di tre mesi di vita.

Articolo 26 - Nomina degli avvocati

Il Consiglio della Provincia dalla quale proviene la sentenza impugnata e l’appellante saranno invitati dal Cancelliere competente a nominare un proprio avvocato entro cinque giorni dalla formazione del collegio. Chi non vi provveda, potrà difendersi personalmente. Le Province possono difendersi di diritto nella persona del Pubblico Ministero in carica.
Gli avvocati possono essere liberamente sostituiti dalle parti in corso di causa.
La Corte può eccezionalmente respingere la nomina dell’avvocato qualora ritenga che si tratti di notorio criminale o soggetto condannato in precedenza per oltraggio alla Corte o qualora egli commetta nel corso del procedimento un atto di oltraggio, in tal caso la parte potrà nominare un nuovo avvocato, ma il procedimento non verrà sospeso.

Articolo 27 - Dibattimento

Il dibattimento della causa è regolato dal presidente del collegio giudicante, il quale fissa anche la data dell’udienza e degli adempimenti seguenti.
Il Cancelliere competente provvederà a comunicare a tutti gli interessati la data del dibattimento e i provvedimenti man mano adottati dalla Corte.
Il procedimento potrà essere sospeso solo in caso di giustificata indisponibilità (ritiro) dell’appellante o di un Giudice.
Qualora la parte appellante non si presenti all’udienza o non osservi i termini imposti dalla Corte, il collegio potrà dichiarare l’appello inammissibile alla luce della gravità del ritardo.

Articolo 28 - Camera di consiglio

La causa, esaurito il dibattimento, sarà discussa dai Giudici nel segreto della camera di consiglio. La decisione andrà adottata entro otto giorni dalla chiusura del dibattimento.
La decisione avviene a maggioranza. I Giudici dissenzienti possono richiedere che il loro motivato dissenso sia annotato in calce alla sentenza.
Il presidente del collegio designa il Giudice che deve redigere la motivazione.

Articolo 29 - Decisione della causa

La causa è decisa con sentenza non impugnabile, immediatamente efficace e vincolante ad ogni effetto per le parti.
L’appello respinto o dichiarato inammissibile non può essere riproposto.
Il Cancelliere competente curerà la comunicazione della sentenza alle parti e la sua pubblicazione nella taverna del Regno e in quella della Provincia ove venne pronunciata la sentenza appellata.

Articolo 30 - Oltraggio alla Corte

La grave violazione delle norme di procedura, il comportamento irriguardoso verso uno qualsiasi dei membri della Corte ed il rifiuto di sottostare alle decisioni della Corte sullo svolgimento del processo costituiscono oltraggio alla Corte e saranno perseguiti dal Tribunale del luogo in cui si trova chi li commette come atti di disturbo dell’ordine pubblico.


Titolo sesto: funzione consultiva

Articolo 31 - Competenza

La Corte può essere richiesta di fornire pareri non vincolanti in ordine alla compatibilità con la Carta Costituzionale di leggi ed atti equiparati, ordinanze e altri provvedimenti provinciali o municipali.
Il parere può altresì essere richiesto in ordine alla compatibilità dei suddetti atti con la Carta dei Giudici.
La Corte rende il parere in composizione allargata: il collegio è presieduto dal Presidente della Corte, che designa un relatore, e dai sei giudici di nomina provinciale.

Articolo 32 - Legittimazione

Gli unici soggetti a poter richiedere un parere di costituzionalità sono:
- il Re;
- ciascun Governatore, Giudice o Pubblico Ministero Provinciale;
- ciascun Sindaco, purché regolarmente eletto;
- la Corte Reale rappresentata dal Magister.

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