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 Terra di Lavoro - Corpo Legislativo

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Runaym

Runaym


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MessaggioTitolo: Terra di Lavoro - Corpo Legislativo   Terra di Lavoro - Corpo Legislativo EmptySab Gen 15, 2011 2:06 pm

Citazione :
1- Costituzione del Regno delle Due Sicilie

LIBRO 0 - Premessa

La presente carta sancisce i principi generali su cui il Regno delle Due Sicilie pone le proprie fondamenta.
Ad essa devono rifarsi i legislatori delle Province Regie, le istituzioni ed i cittadini.
Tutti i sottoposti della Corona DuoSiciliana devono conoscere e sottostare ai diritti e ai doveri sanciti dalla presente Carta. L'ignoranza della legge non è ammessa.
Il Regno delle Due Sicilie è una Monarchia Costituzionale Elettiva, al cui vertice c'è il Sovrano/a.


Capitolo I - Dei diritti

Articolo 1. Dei Cittadini DuoSiciliani

Tutti gli individui residenti in una Provincia del Regno delle Due Sicilie hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, etnia, lingua, opinioni politiche, condizioni personali e sociali. Ogni Provincia del Regno delle Due Sicilie riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.

Articolo 2. Del Culto

L'Aristotelismo è la religione ufficiale del Regno delle Due Sicilie.
I rapporti tra la Chiesa Aristotelica Romana e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da un apposito Concordato.
Il Regno delle Due Sicilie tutela i diritti fondamentali degli individui facenti parte delle Comunità Spinoziste e Averroiste che vivono nelle Province del Regno, tollerandone il credo religioso. I rapporti tra tali Comunità Religiose e il Regno delle Due Sicilie sono regolati da specifici accordi, qualora richiesti.

Articolo 3. Della fedeltà e del rispetto delle leggi

Tutti i cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia nella quale risiedono. Gli stranieri, ovvero i non residenti all'interno di una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri in visita in una Provincia del Regno delle Due Sicilie, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.
In qualsiasi procedimento giudiziario l'onere della prova della colpevolezza spetta al denunciante o a chi sostiene l'accusa. In caso di mancanza di prove il giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.

Tutte le navi ancorate nei porti di una Provincia del Regno delle Due Sicilie sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.

Articolo 4. Delle proposte popolari

È diritto sovrano del Popolo di ogni Provincia del Regno proporre leggi al Parlamento del Regno. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto redatto in articoli nella Pubblica Piazza del Regno e raccogliere 65 sottoscrizioni di cittadini del Regno entro 7 gg dalla proposta.
[gdr off Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 65 sottoscrizioni il cittadino proponente avviserà il Ministro degli interni del traguardo raggiunto.
Il Parlamento è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del Parlamento modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. La discussione sul progetto di legge ed il voto vanno resi pubblici
Anche qualora non vengano raggiunte le firme richieste, è facoltà del Ministro degli Interni portare la proposta in aula se la ritiene meritevole e migliorativa per l'interesse del Regno.


LIBRO I – Dell'Istituzione

Articolo 1.
Il Regno è una Confederazione di Province retta da una Monarchia costituzionale elettiva, unite dal proposito di avere politiche comuni nelle materie e nei modi stabiliti in questa Carta.

Articolo 2.
Fanno parte del Regno quelle Province che accettanno e ratificano la presente carta, inserendola nell'archivio delle proprie leggi.

Articolo 3.
Fanno riferimento al Regno delle Due Sicilie organi quali:
- Concilio Ristretto della Corona
- Parlamento del Regno delle Due Sicilie
- Commissioni


LIBRO II – Degli Organi istituzionali

Capitolo I. Concilio

Articolo 1. Composizione


Fanno parte del Concilio: il Sovrano del Regno, i Governatori, il Cancelliere, i Ministri ed il Magister.
Alla data odierna sono formalmente esistenti tre ministeri: interni, esteri, difesa.
La nomina dei membri del Concilio è preroganitva unica del Sovrano, che potrà cambiarne la composizione in qualsiasi momento. In qualsiasi caso, la carica dei ministri terminerà col mandato del Sovrano che li ha nominati.
I Ministri, durante lo svolgimento del loro incarico, non potranno ricoprire cariche elettive, pena la perdita dello status da Ministro.
I membri del Concilio Ristretto sono tenuti alla segretezza su tutto ciò che viene trattato dal Concilio e/o dal Parlamento del Regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.


Articolo 2. Incarichi

a) Il ministero degli interni si occuperà di lavorare all'unificazione delle strutture provinciali e alla loro convergenza in strutture regie, delle leggi e dei regolamenti, per garantire gli stessi diritti e doveri a tutti i cittadini duosiciliani.

b) Il ministero degli esteri, si occuperà della diplomazia regia e sostituirà l'attuale ciambellano reale.

c) Il ministero della difesa avrà il compito di gestire e coordinare l'Esercito Regio. In caso di guerra o stato di allerta sarà responsabile della gestione delle armate.

d) Il Concilio aiuterà il Sovrano nello svolgimento dei suoi compiti. Tutte le proposte e le iniziative che scaturiranno da questo collegio saranno sottoposte al vaglio del Parlamento.


Capitolo 2. Parlamento


Articolo 1. Composizione

Il Parlamento è composto dai membri di ogni singolo Consiglio provinciale, presieduto dal Re.
I membri del parlamento avranno il diritti di beneficiare del titolo di "Onorevole", durante la durata dell'ìncarico.


Articolo 2. Incarichi

Gli incarichi del Parlamento in seduta plenaria consistono:
- nella votazione delle proposte di legge;
- nella votazione della dichiarazione di guerra;
- nell'elezione del Sovrano ogni 5 mesi.
Essi sono tenuti alla segretezza oltre che per le informazioni e discussioni consiliari anche per quelle presenti nel parlamento del regno.
Coloro che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per alto tradimento, su richiesta del Sovrano.


Articolo 3. Votazioni e Ratifiche.

Una votazione avvenuta in seno al parlamento sarà considerata valida al raggiungimento della maggioranza semplice dei voti pervenuti entro due giorni lavorativi dall'apertura del referendum.
I voti degli astenuti saranno considerati validi solo qualora venga palesata l'astensione.
Le decisioni del Parlamento devono essere pubblicate e/o ratificate entro 4 giorni da ogni Consiglio provinciale in tutte le piazze ( taverne ) del Regno, salvo urgenze che prevedono una pubblicazione immediata.
Tali decisioni per essere valide devono essere firmate dal Sovrano e portare i sigilli del Regno.
Le decisioni del Parlamento vincolano ogni Consiglio e ogni abitante del Regno al loro rispetto.


Capitolo III. Commissioni

Ogni Sovrano avrà il diritto di indire delle commissioni interne od esterne al parlamento con uno scopo preciso.
Entro massimo il termine del mandato regio, le singole commissioni dovranno relazionare l'operato svolto, al Sovrano, pena, un processo ( gdr ) per tradimento, al responsabile della commissione.
Le commissioni potranno anche essere istituite su richiesta di 1/3 dei parlamentari.
In questo caso i membri che ne faranno parte avranno uguali diritti e doveri di quelle istituite per volontà regia.
Nella prima ipotesi sarà il Sovrano a scegliere i componenti, nel secondo i parlamentari che ne avranno fatto richiesta.


Capitolo IV. Cariche

Articolo 1. Monarca

Il Monarca è l'autorità massima del Regno. Deve presentarsi in ogni momento come super partes, è garante della legalità e dell'imparzialità delle istituzioni del Regno. A lui è affidata la moderazione del Parlamento, del Concilio Ristretto e della Camera Comune delle Due Sicilie.
Il Re non ha autorità decisionale sui Consigli Provinciali, tuttavia è garantito al Sovrano o a un Suo delegato l'accesso, senza diritto di voto, alle sale Consigliari.

Articolo 2. Elezione

Il Re viene eletto in seduta comune dal Parlamento del Regno ogni 5 mesi. È da considerarsi in carica il Re uscente finché il neoeletto non giura fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.
Il Re viene eletto tra i membri colti del Regno [livelli 3 o superiori] che si candidano entro il termine stabilito (7 giorni dalla pubblicazione del bando), con la maggioranza di 15 voti, fra gli aventi diritto. Il Re non può essere eletto per più di due mandati. Ogni votazione ha durata di 2 giorni.
Dal secondo turno di votazione risulterà eletto colui il quale avrà ottenuto la maggioranza relativa dei voti validi.
I candidati che nel primo turno di votazione non riceveranno nemmeno una preferenza, verranno automaticamente esclusi sal secondo e così via.
Nel caso in cui nel secondo turno di votazioni dovesse verificarsi un ex aequo tra due o più candidatati il Sovrano uscente acquisirà diritto di voto.
Prima della fine del secondo turno di votazione, il Sovrano, dovrà esprimere tramite messaggio privato ig, pubblicabile, al Cancelliere, la propria preferenza.
Nessuno dei Consiglieri in carica al momento del bando può candidarsi per questo ruolo, a meno che il mandato non termini prima dell'inizio della votazione.
Lo stesso trattamento è riservato ai sindaci.
Il Re in carica non può presentarsi alle elezioni provinciali finchè dura il proprio mandato, pena la perdita dei diritti al trono e l'inizio della reggenza sino alla nomina di un successore.


Articolo 3. Durata in carica

Ogni Re dura in carica 5 mesi calcolati dalla data del giuramento al Regno. In caso di assenza (minore o uguale alle 48 ore) il Reggente ne farà le veci.
Nel caso in cui il Monarca si assenti senza avvertire il Concilio della Corona o il Parlamento per un periodo superiore a 7 giorni lavorativi, perderà il diritto al trono, verrà privato di ogni titolo legato alla carica, e privilegio.
Non potrà accampare alcun tipo di pretesa sulla Corona ne ambire al trono per due elezioni regie.
Sarà sempre compito del Reggente governare il Paese sino alla nomina di un successore al Trono DuoSiciliano.


Articolo 4. Sfiducia

Un Re può essere sfiduciato se dimostra di non essere imparziale e super partes, o con le sue azioni lede la reputazione del Regno o di una sua Provincia. Per la sfiducia è necessario che il 50% più 1 dei parlamentari richieda ai Governatori di procedere con l'iter di sfiducia.
Quest'ultimi faranno chiamare a corte tutti i nobili aventi il feudo nei territori regi ed ivi residenti, che avranno prestato giuramento alla Corona, entro 15 giorni dalla nomina del Sovrano.
Nel caso in cui un nobile risieda fuori dai confini regi o non sia presente, il Vassallo nominato e certificato dal Collegio Araldico ne farà le veci.
Se i 3/4 dei nobili presenti ed i Governatori in carica voteranno favorevolmente alla richiesta, il Sovrano in carica risulterà sfiduciato, perderà ogni diritto come per l'articolo 3 del Capitolo III.
Il voto deve essere palese. Astenersi equivale a concedere la fiducia.


Articolo 5. Reggente

Il Reggente viene indicato dal Sovrano in carica ad inizio mandato e ne fa le veci durante ogni assenza.
Ha gli stessi diritti e doveri del Monarca e deve prestare giuramento di fedeltà al Regno e al Re.
Nel caso in cui anch'egli si assenti, sarà il Cancelliere a detenere il potere nel Regno e prendere le decisioni.


Articolo 6. Cancelliere

Il Cancelliere è il custode del Palazzo Reale di Napoli, sede della diplomazia siciliana, egli ha oneri e onori di amministratore del forum e gestisce in accordo con il Re ed il Ministro degli Esteri la struttura della cancelleria, impegnandosi a tenerla sempre aggiornata e dinamica.
Il Cancelliere fa parte del Concilio Ristretto della Corona ed è scelto direttamente dal Monarca in carica.
La sua persona è una delle più fidate del Regno ed è tenuta al rispetto del segreto ed alla riservatezza.
Il Cancelliere ha diritto ad applicare il suo sigillo sui trattati, come segno di continuità della diplomazia.


LIBRO III – Della Giurisdizione e delle Competenze


Capitolo I. Della politica estera e della diplomazia

Articolo 1. Castello


Viene istituito un Castello unico, con sede a Napoli, la città più antica del Regno delle Due Sicilie.
Indirizzo: http://palazzoreale.forumattivo.com/index.htm


Articolo 2. Trattati

Il Regno delle Due Sicilie firma trattati che vincolano ogni sua Provincia.
Il Sovrano in carica, assieme ai governatori, decideranno la politica estera da seguire.
I trattati con paesi esterni alle province del Regno verranno ritenuti validi per tutte le provincie che aderiscono al suddetto.
Il Concilio Ristretto della Corona voterà le proposte di trattati.
Su un trattato approvato dal Regno devono essere presenti almeno le firme del Sovrano del Regno, del Ministro degli esteri o in sua assenza del Cancelliere.
Le Province del regno possono stipulare con soggetti terzi trattati commerciali a tempo determinato validi solo tra la Provincia che lo stipula e il soggetto terzo.

Articolo 3. Dell'ingresso di nuove province nel Regno

In caso nuove province volessero fare il loro ingresso nel Regno, con l'accettazione di questa Carta vengono accettate anche tutte le leggi, i decreti e gli acoordi specifici vigenti sul territorio.


Capitolo II. Dell'esercito Regio

Le Forze Armate del Regno delle Due Sicilie, sono composte dal Regio Esercito e dalla Regia Marina ed hanno il compito di difenderne il territorio e mantenere l'ordine pubblico al suo interno.
Il monarca è a capo delle Forze Armate e guida l'organo posto al vertice delle stesse, lo Stato Maggiore del Regno, di concerto con i Governatori ed i Consigli Delle province che lo compongono


Capitolo III. Dell'Università Regia

La Regia Università delle Due Sicilie avrà due sedi, una nella Provincia degli Abruzzi e una nella Provincia di Terra di Lavoro. I Rettori dovranno collaborare per la preparazione di un orario che consenta l'equa distribuzione degli insegnanti, quindi delle materie, sul territorio, tenendo conto delle esigenze e necessità di entrambe le Province, pena la rimozione dall'incarico.


Capitolo IV. Dei Giuramenti

Il Sovrano in carica dovrà prestare il seguente giuramento in taverna del Regno:

Citazione:
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Sovrano/a del Regno delle Due Sicilie, giuriamo fedeltà al Regno e alle sue istituzioni. Garantiamo di conoscere la costituzione, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli



I Governatori dovranno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:

Citazione:
Noi XXX in data XXX, in seguito alla nomina a Governatore/trice della Provincia di XXX, giuriamo fedeltà al Regno delle Due Sicilie, alla Provincia di XXX, alle sue istituzioni e a Sua Maestà il/la Re/Regina XXX . Garantiamo di conoscere le leggi, i nostri diritti e doveri nei confronti della patria. Ci impegnamo a ricoprire il ruolo che ci è stato assegnato con orgoglio, imparzialità e dedizione.

In fede
Firma e sigilli


I Ministri nominati membri del Concilio Ristretto della Corona dovrenno prestare giuramento in taverna del Regno con il seguente testo:
Citazione:
Io XXX sono stato nominato Ministro del Regno delle Due Sicilie da Sua Maestà XXX in data XXX.
Giuro di servire il Regno e Sua Maestà la Regina/il Re al meglio delle mie possibilità, onorando l’incarico che mi è stato affidato, di aver letto la Costituzione del Regno, di averla compresa e di impegnarmi a rispettarla e lavorare secondo le sue direttive.
Con questo giuramento io, XXX, entro a far parte del Concilio Ristretto della Corona e garantisco massima serietà e discrezione nello svolgimento del mio incarico, assicurando totale fedeltà al Regno e alle sue istituzioni.


In fede
Firma e sigilli


Prestando il loro giuramento ai governatori, i parlamentari contemporaneamente esprimono la loro fedeltà alla Corona

Nel caso in cui un Governatore o un Ministro non prestino giuramento entro 10 giorni dalla nomina, verrà processato per Alto Tradimento.


Capitolo V. Disposizioni transitorie e finali

Qualunque legge, o articolo di legge, decreto, ordinanza, che vada in palese contrasto con la presente carta costituzionale è da considerarsi priva di efficacia e abrogata. E' fatto mandato ai consigli provinciali di procedere alla revisione delle proprie leggi per
armonizzarle con la presente costituzione entro due mesi dalla sua approvazione.

Redatta e firmata presso il Palazzo Reale di Napoli il 7 Agosto 1458






Citazione :
2 - Codice Istituzionale della Provincia


Libro I : Del diritto delle persone

Articolo I: Della Dignità dell'Individuo

Tutti i cittadini di Terra di Lavoro hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, pur essendo l'aristotelica romana quella ufficiale, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali. La Provincia di Terra di Lavoro riconosce gli stessi diritti e doveri, anche ereditari, ai figli adottivi, che siano di un singolo individuo o di una coppia.

Art. 2 : Della definizione di Cittadino della Provincia.

È considerata come Cittadino della Provincia ogni persona proprietaria di terreni o botteghe in una qualsiasi delle città del territorio provinciale, anche qualora abbia rinunciato al terreno concesso dal Principe/Governatore (i Vagabondi) o abbia in seguito venduto il medesimo e non sia al momento proprietaria di terreno.

Art. 3 : Della definizione di Straniero e Cittadino del Regno.

È considerata come Straniero in visita nella Provincia ogni persona che risiede in una città diversa da quelle della Provincia e del Regno.
Simile a questo status è quello di Cittadino del Regno, ovvero una persona non residente in una città della Provincia ma residente in una città del Regno delle Due Sicilie.

Art. 4 : Dell'obbedienza al Principe/Governatore e del Rispetto delle Leggi.

Tutti i Cittadini della Provincia devono obbedienza al Principe/Governatore della Provincia.
Tutti i Cittadini hanno il dovere di essere fedeli e di osservarne le leggi del Regno delle Due Sicilie e della Provincia di Terra di Lavoro. Gli Stranieri, ovvero i non residenti all'interno del Regno delle Due Sicilie, devono anch’essi rispettare le norme vigenti, salvo trattati che diano particolari privilegi.
Tutti i Cittadini, nonchè gli Stranieri e i Cittadini del Regno, devono conoscere le Leggi, i Decreti e le Ordinanze Municipali delle città in cui risiedono o si trovano, e devono ad esse conformarsi e osservarle.
Tutte le navi ancorate nei porti della Provincia di Terra di Lavoro sono considerate ad ogni effetto territorio di una Provincia del Regno delle Due Sicilie e sono soggette alle leggi che la governano.

Art. 5 : Della responsabilità civile e penale della persona.

I Cittadini, i Cittadini del Regno o gli Stranieri in visita nella Provincia, che infrangano le leggi, i decreti e le ordinanze municipali e rifiutino o non siano in grado di riparare al danno provocato da detta violazione vengono sottoposti al giudizio del Tribunale della Provincia dietro presentazione della regolare denuncia presentata da qualsiasi persona che accerti l'infrazione. E' facoltà di chi presenta denuncia, del Pubblico Ministero o del Giudice richiedere la riparazione del danno provocato. Qualora dietro richiesta il reo decida di riparare e ottemperi a quanto concordato, il Giudice dovrà diminuire o annullare completamente la pena.

Art. 6 : Della Domanda di Grazia.

I cittadini, a fronte di sentenza passata in giudicato, hanno il diritto di presentare domanda di grazia.
Il Sovrano dispone del potere di grazia su tutti i Cittadini del Regno, sentito il parere del Principe/Governatore e dei consiglieri, ma non sugli Stranieri in visita nella Provincia. Il Consiglio della Provincia a maggioranza di almeno 9 dei suoi membri discute del potere di grazia sugli Stranieri in visita nella Provincia per poi lasciare il veto finale al Re.
Le domande di grazia dovranno essere avanzate da:
- un Consigliere o un Funzionario della Provincia di Terra di Lavoro, La richiesta di grazia deve essere avanzata nella Piazza del Regno. La decisione di concedere o non concedere la grazia sarà pubblicata e motivata nella Piazza del Regno.
- Il Sindaco di una delle città della Provincia di Terra di Lavoro, La richiesta di grazia deve essere avanzata nella Piazza del Regno. La decisione di concedere o non concedere la grazia sarà pubblicata e motivata nella Piazza del Regno.
- Un comune cittadino può avanzare la richiesta di grazia e raccogliere 50 firme nella Piazza della Provincia, saranno valide tutte le firma dei cittadini di Terra di Lavoro. Tenendo in considerazione la volontà del popolo, la grazia sarà concessa, a meno che non ci siano evidenti problemi per la sicurezza del Principato o del Regno stesso.
In caso di Stranieri in visita nella Provincia dovranno essere pubblicati i voti di ciascuno dei Consiglieri.

Art. 7 : Delle adozioni della Prole

-Nel caso una persona, mossa da misericordia e pietà verso un'infante ancora in fasce, decidesse di prenderlo seco ed ammetterlo al proprio casato o famiglia, può farlo ma alla condizione di creare un Narratio Res Parendo, descrivendo chi, come, dove, quando e perchè il richiedente si trovava in quel luogo.
-Nel caso il richiedente risulti non battezzato, averroista o spinozista, dovrà chiedere il permesso al Vescovo Aristotelico al quale la città di provenienza del pargolo fa capo. Egli valuterà l'affidabilità del richiedente.
-Con l'adozione il pargolo diventa figlio legittimo del richiedente e parificato alla progenie naturale, assumendo tutti i diritti/doveri che comporta il rapporto genitore/figlio, il cognome e l'ingresso nell'asse ereditario.

Libro II : Del governo della Provincia

Art 1: Del Governo.

Terra di Lavoro è una Provincia facente parte del Regno delle Due Sicilie e riconosce l'autorità del Sovrano nei modi indicati dalla legge della Provincia e del Regno.
La Provincia di Terra di Lavoro è governata da un Regime Feudale Elettivo Autocratico.

Art 2: Del Principe o Governatore.

Il Principe/Governatore è l'autorità massima della Provincia di Terra di Lavoro, volontà del Popolo e concessione del Sovrano. Deve prestare giuramento in Taverna del Regno al Re nei modi e nei tempi stabiliti dalla Costituzione del Regno.

Art 3: Della sfiducia costruttiva al Principe/Governatore.

Al pari dei consiglieri il Principe/Governatore deve operare con la massima diligenza e rettitudine. Nel caso in cui si dovesse ravvedere un comportamento illegittimo, poco diligente, o addirittura dannoso per la provincia e per i suoi cittadini, i consiglieri si riservano la possibilità di sfiduciarlo.
Il Principe/Governatore può essere sfiduciato da almeno 8 consiglieri che presentino in consiglio mozione di sfiducia. La mozione deve contenere le motivazioni della sfiducia e il nome del nuovo Principe/Governatore proposto.
In tal caso il Principe/Governatore è invitato a dimettersi e il Consiglio riconosce il nuovo Principe/Governatore indicato nella mozione di sfiducia.
Se il Principe/Governatore sfiduciato con le predette modalità non si dimette, il Castello potrà essere assaltato dall'esercito, in salvaguardia della legalità, dopo averne data debita comunicazione al capogendarme e alla milizia Capuana.

Art 4: Dei Giuramenti dei Consiglieri

- I Consiglieri del Principe/Governatore devono prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dalla nomina effettiva del Principe/Governatore. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini qui prescritti e con le modalità riportate al successivo art. 9, comporterà un processo per Alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, in primis dal Principe/Governatore, seguito dagli altri consiglieri, secondo la formula:
[i]Io ... , presto solenne giuramento di fedeltà alla Provincia di Terra di Lavoro, al Re ...., al Principe/Governatore(a scelta di chi presta il giuramento)... , al Suo Popolo, alla Sua Terra.

- I Consiglieri eventualmente nominati nel corso del mandato del Principe/Governatore devono parimenti prestare giuramento di fedeltà alla Terra di Lavoro entro 10 giorni dal loro ingresso nel Consiglio. Parimenti a quanto riportato al precedente comma, l'assenza di giuramento di fedeltà
nei termini prescritti e con le modalità riportate al successivo articolo 8, comporterà un processo per Alto Tradimento.
Il giuramento di fedeltà dovrà essere effettuato in Taverna della Provincia, seguendo quello dell’ultimo consigliere.

Art 5: Della diligenza dei Consiglieri e loro destituzione

- I consiglieri sono tenuti a svolgere il loro ruolo, sia che esso preveda l'assegnazione di un dicastero che il semplice consigliere, essendo suo obbligo partecipare alle discussioni, siano consiliari che parlamentari, con la massima diligenza e rettitudine, esponendosi a possibili pene di fronte al compimento di danni con dolo o colpa grave, omissione d'informazioni rilevanti per il consiglio, assenza prolungata.
In tal caso, il consigliere sarà tenuto a fornire spiegazioni in merito al sinistro commesso, essendo a suo carico l'onere di dimostrare di essere esente da colpa. In caso di prolungata assenza non giustificata, ricovero in ritiro spirituale senza debita comunicazione o mancata dimostrazione di essere esente da colpe comporterà un processo per Alto Tradimento.

- I consiglieri possono intervenire in pubbliche discussioni riguardanti l'attività del Principe/Governatore e del Consiglio, però, allo stesso tempo, garantire la presenza alle discussioni Consiliari e Parlamentari e non trascurare le medesime perché occupati a discutere in pubbliche discussioni. In tal caso sarà cura del Principe/Governatore, nel caso ravvedesse un assenza del consigliere, intervenire con richiamo formale richiamando il consigliere al proprio lavoro e proibendoli nel caso a partecipare a tale conversazione.
Al terzo richiamo il consigliere può essere destituito d’ufficio dal Principe/Governatore, entro 2 giorni dallo stesso.
Non si procederà ulteriormente nei confronti del consigliere che trasgredisca questa norma se non per l’infrazione di altri articoli delle leggi in vigore. In tal caso l’infrazione del presente articolo rappresenterà un’aggravante, in sede di processo, purché il processo stesso abbia a che fare con l’attività consiliare e non con altri tipi di reato.

- Il Principe/Governatore, si riserva la possibilità di destituire un consigliere, presentando le dovute motivazioni agli altri consiglieri. Otto consiglieri possono tuttavia opporsi alla destituzione con voto a sfavore o proporre la destituzione di un consigliere.

- Quando un consigliere viene destituito, si deve dimettere entro due giorni dal Consiglio. Se ciò non dovesse accadere, il Consigliere destituito potrà essere perseguitato dall'esercito. L'assalto al Castello per sostituire i Consiglieri ribelli potrà avvenire solo con almeno due destituzioni avvenute e non compiute.

Art 6: Dei Ministeri

Il Principe/Governatore assegna ai Consiglieri i ruoli necessari alla gestione della Provincia. Il Principe/Governatore, durante il suo mandato, può riassegnare i ruoli ad altri consiglieri, a suo insindacabile giudizio.
I ministri economici hanno l'obbligo morale e professionale di informare la popolazione sulla situazione economica generale della Provincia, nel rispetto delle leggi esistenti, che prevedono la segretezza dei dati specifici.

- I ruoli sono:

1- Il Ministro del Commercio si occupa della gestione del commercio nella Provincia, amministra i beni e le proprietà del Principato e ne difende l'economia. Si occupa anche di tutto ciò che riguarda il commercio estero: a tal fine i non residenti il regno possono immettere merci sul mercato provinciale sentito prima il suo parere. Previo suo consenso inoltre aiuta,consiglia e coordina i sindaci della provincia all'esportazione/importazione delle merci.
Non ha invece accesso all'inventario delle armi, e non può comperarne né venderne.
Ha l'obbligo di postare in Aula Legislativa lo screen inventario (soldi e merci) del suo primo giorno di mandato, farà lo stesso con lo screen dell'ultimo giorno di mandato.
Ogni giorno deve pubblicare il bilancio completo all'apertura al mattino e alla chiusura della sera in Aula Legislativa e ogni domenica il bilancio settimanale. Per il bilancio settimanale ha l'obbligo di postare il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:

Citazione:
- Situazione cassa: solo andamento
- Incremento/decremento cassa da inizio mandato: solo andamento
- Flusso movimenti da e per i municipi: solo volumi totali ogni domenica in Aula legislativa
- Prestigio

Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

2- Il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere ha voce in capitolo nella gestione economica della provincia di concerto e a parità di TM e Sceriffo. Si occupa della gestione delle miniere e delle cave, ma gestisce l’ampliamento dei porti ed è il coordinatore della gestione economica degli stessi (es: tasse navali). Può essere coadiuvato in questo da un Assessore ai Porti che può essere un altro consigliere, o nominato tra i CdP incaricati.
Ha l'obbligo ogni domenica in aula Legislativa di postare e rispettare il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:

Citazione:
-stato miniere
-produzione
-Resoconto capienza miniere
-Benefici avuti da iniziative riguardanti le miniere qualora ce ne fossero
-Spese straordinarie

Ha l’obbligo poi di postare ogni giorno in Aula legislativa un resoconto giornaliero sulle miniere seguendo il seguente schema:
Citazione:

DATA GIORNO PRECEDENTE
Capienze
Miniera ................ Pietra ..... Ferro ....... Oro
Capienza ............. xx/xx ..... xx/xx ...... xx/xx
Produzione Totale
Miniera ................ Pietra ..... Ferro ....... Oro
Produzione .......... xx ......... xx .......... xx
Produzione al Netto
Miniera ................ Pietra ..... Ferro ....... Oro
Produzione ........... xx .......... xx ........... xx

GIORNO ATTUALE
Miniera ...... Capienza ........ Stato ......... Liv ............ Manutenzione
Pietra ............ xx............ buono ...... xx ....... Ordinaria
Ferro ............. xx............ buono ...... xx ....... Ordinaria
Oro ............... xx............ buono ....... xx ......... Ordinaria

Domani, DATA, pregherei lo Sceriffo di impostare le seguenti capienze :
Miniera ................ Pietra ..... Ferro ....... Oro
Capienza .............xx.......... xx........... xx

Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

3- Lo Sceriffo si occupa della gestione degli animali che la Provincia fornisce agli allevamenti, amministra le finanze provinciali ed assume i funzionari ed i minatori al servizio della Provincia stabilendone il relativo salario. Ogni giorno deve pubblicare il bilancio completo in Aula Legislativa.
Ha l'obbligo di postare in aula legislativa ogni domenica il seguente schema non tacendo alcuna voce, egli risponderà di qualsiasi mancanza in merito alle voci che gli competono:

Citazione:
-Vendita animali
-Situazione debitoria nei confronti di terzi
-Situazione debitori nei confronti dei gendarmi
-Situazione VicePrefetti
-Spese settimanali per le assunzioni dei funzionari.
-Scorte del Magazzino Provinciale

Ha l’obbligo di postare ogni giorno in Aula legislativa un resoconto giornaliero dei punti stato disponibili, della quantità di animali disponibili, dell'eventuale quantità prodotta e i cereali utilizzati per la produzione.
Il non rispetto di questi obblighi comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.

4- Il Capitano è al comando l'esercito regolare della provincia ed ha compiti dirigenziali nella sua gestione e guida. Ha il dovere di conoscere e rispettare la Carta dell'esercito.

5- Il Sergente dispone lo stanziamento di denaro pubblico al Prefetto e gestisce la logistica degli eserciti. Può comprare e vendere alla Fiera del Principato, ma soltanto le armi (compresi i bastoni). Può assegnare mandati con armi e/o denaro. Ha accesso all'inventario delle armi della Provincia.

6- Il Prefetto è incaricato di vegliare alla sicurezza della provincia e delle sue città. È il capo della polizia della provincia. Nel limite dello stanziamento affidato dal sergente, deve reclutare ed organizzare gruppi armati di miliziani.

7- Il Pubblico Ministero è incaricato di aprire e condurre i processi in nome della Provincia, nonché di pronunciare l'atto d'accusa, corredandolo di tutte le prove e i riferimenti di legge utili a giudicare la causa.
Il PM deve fornire settimanalmente ogni domenica,nell'Ufficio del Portavoce in Aula Legislativa, un resoconto delle denuncie giunte, confermando l'apertura dell'eventuale procedimento oppure motivando l'interruzione dello stesso.
Il non rispetto di questo obbligo comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.
Nessuna denuncia può essere lasciata decadere senza adeguata motivazione, la mancanza della quale costituisce atto di negligenza punibile ai sensi del precedente art. 5.

8- In aggiunta ai precedenti ruoli, il Principe/Governatore nominerà un Vice Principe/Governatore con l'incarico di sostituirlo in tutto e per tutto in caso di assenza prolungata per più di un'intera giornata, dall'alba al tramonto. Tale Vice Principe/Governatore potrà, sotto questa condizione, prendere ogni decisione di politica interna ed estera ed utilizzare il Sigillo della Provincia.
La nomina del Vice Principe/Governatore deve essere effettuata direttamente dal Principe/Governatore tramite comunicato ufficiale in Aula Legislativa. Il Principe/Governatore può scegliere il Vice Principe/Governatore esclusivamente tra i Consiglieri Eletti.


9- Il Portavoce è l'incaricato di rendere pubbliche le decisioni del Consiglio e del Principe/Governatore. Stabilisce le festività della Provincia, promuovendone la celebrazione.
E’ diritto dei cittadini sapere da chi sono governati: ogni qualvolta il Principe/Governatore nomina un consigliere, sia all’inizio del suo mandato quando nomina ministri e funzionari, sia durante il mandato in caso di sostituzione o destituzione, è suo dovere, comunicare, a mezzo del Portavoce con comunicato ufficiale affisso al Castello, nella Taverna della Provincia e nei singoli Municipi (tramite i Vice-portavoce), l’elenco dei funzionari e consiglieri in carica, con i rispettivi ruoli entro e non oltre 2 giorni dalle elezioni ad inizio mandato, o dalla nomina, durante il mandato.
Il Portavoce che non effettuasse la giusta pubblicità entro i termini prescritti sarà considerato alla stregua di consigliere/funzionario non diligente ai sensi del precedente articolo 5.
Inoltre dovrà postare in pubblica piazza, ogni lunedì, un resoconto settimanale di tutti gli argomenti postati in Aula Legislativa, a beneficio dei non addetti ai lavori.
Il non rispetto di questo obbligo comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.
Ogni consigliere potrà intervenire per modificare i dati contenuti inesatti nella relazione del portavoce.

10- Il Giudice è incaricato di amministrare la giustizia sul territorio interpretando le leggi in vigore alla luce dei principi espressi nella Carta dei Giudici, la quale assume priorità assoluta rispetto alle leggi in vigore. Deve applicare i principi in essa contenuti e laddove, ritenendolo necessario e motivandolo, i principi in essa espressi contraddicano le leggi della Provincia o il presente codice istituzionale, superare le leggi stesse applicando le norme di Sua Maestà Imperiale Long John Silver.
Il Giudice ha il dovere di giudicare in base allo spirito oltre che alla forma delle leggi, dei decreti e delle ordinanze. Egli ha inoltre il dovere di giudicare se il caso presentato in Tribunale è assimilabile alle eventualità espressamente regolate dalle leggi, dai decreti e dalle ordinanze, modificando eventualmente il capo di imputazione.
Il Giudice deve, nell'emettere il suo giudizio, attenersi agli elementi e alle prove presentati dalle parti. In caso di mancanza di prove sufficienti all'incriminazione o al sussistere di ragionevoli dubbi su di esse, il Giudice è tenuto ad assolvere l'imputato.
Il Giudice è considerato non diligente, e può essere soggetto a processo egli stesso nella maniera ordinaria, qualora nel suo operato contravvenga alla Carta dei Giudici in malafede e/o per tornaconto personale, ovvero tradendo la Carta dei Giudici stessa.
Il Giudice deve postare ogni domenica, nell'Ufficio del Portavoce, un resoconto sui casi in corso e quelli chiusi.
Il non rispetto di questo obbligo comporterà una ammonizione ufficiale in Aula la prima volta ma, in caso di recidività, l'accusa di frode e se riconosciuto colpevole condannato ad una sanzione amministrativa di 30 ducati raddoppiati.


Art. 7: Dei Funzionari della Provincia.

I Funzionari della Provincia sono:

1- Il Rettore dell'Università, che gestisce gli insegnamenti e le lezioni della stessa; spetta ai membri del Senato Accademico presentare almeno 2 nominativi al Consiglio che provvederà ad una votazione. Qual'ora non vengano presentati candidati nei termini stabiliti dal Principe/Governatore si provvederà tramite bando pubblico.

2- Il Cerimoniere, che è il rappresentante diplomatico all'interno della Provincia per i cittadini straniero, è nominato dal Principe/Governatore. Può essere o meno membro dei consiglieri eletti, avrà accesso all'Aula Legislativa dove potrà intervenire solamente nelle discussioni di sua spettanza o per portare a conoscenza dei consiglieri eventuali situazioni che richiedono una particolare attenzione.
Sarà suo compito occuparsi dei visitatori stranieri, supportarli per tradurre informazioni di carattere generale e legale.

Detti funzionari possono essere o non essere anche Consiglieri del Principe/Governatore.
I funzionari della Provincia sono equiparati ai Consiglieri di cui al precedente art. 4 ed al successivo art. 8 per quanto riguarda giuramento, destituzioni, dimissioni, e relative sanzioni.
La nomina dei Funzionari della Provincia deve essere pubblicizzata, a cura del Portavoce, presso la Taverna della Provincia ai sensi del precedente articolo 6 bis.

Art. 8: Delle dimissioni dei Consiglieri e dei Funzionari.

Data l'enorme importanza rivestita dal ruolo di consigliere, non sono ammesse dimissioni, tranne che per giusta causa. Il consigliere che si dovesse dimettere senza dimostrare di averlo fatto per giusta causa, incorrerà in sanzioni penali e pecuniarie.
Con giusta causa, si ritiene, una causa di forza maggiore che impedisca al funzionario e al consigliere di svolgere la propria funzione con la dovuta presenza e il dovuto impegno.
I consiglieri ed i Funzionari possono dimettersi a condizione di aver comunicato tale decisione al Governatore, con almeno 2 giorni di anticipo e comunque entro i termini riportati all’art. 4 che precede.
La comunicazione, motivata, dovrà avvenire nella sala del Consiglio se a dimettersi è un Consigliere.
Il Rettore potrà dimettersi a condizione di aver comunicato tale decisione al Principe/Governatore e attendendo che sia trovato un sostituto per il suo ruolo.
Il Cerimoniere può dimettersi a condizione di aver comunicato tale decisione al Re e al Principe/Governatore e attendendo che sia trovato un sostituto per il loro ruolo.
Il Principe/Governatore ha facoltà di derogare al requisito dei 2 giorni di preavviso, consentendo di anticipare le dimissioni. Se tale requisito non viene rispettato senza averne licenza da parte del Governatore il dimissionario sarà processato per Alto Tradimento, se richiesto dal Prefetto o dal Governatore stesso.

Art. 9: Dell'attività Consiliare

Tutte le discussioni consiliari, a eccezione delle discussioni riguardanti sicurezza, esercito ed operazioni militari, particolari manovre economiche e gli investimenti relativi al Prestigio devono essere aperte in Aula Legislativa per poterne permettere la pubblica lettura.
Le nuove proposte di legge dovranno essere aperte direttamente in Aula Legislativa.
I Consiglieri che non rispetteranno tale obbligo potranno essere processati per tradimento, su autorizzazione del Principe/Governatore o della maggioranza dei Consiglieri.
Tutti i membri del Consiglio potranno aprire le nuove discussioni.
Qualora un Consigliere aprisse un argomento in Consiglio per disattenzione o perché ritenuto erroneamente materia a carattere segreto, il Principe/Governatore in carica avrà l'obbligo di riportarlo nella sua integrità in Aula Legislativa entro e non oltre 5 giorni dalla sua apertura. Egli potrà altresì aprire i nuovi argomenti direttamente nell'Aula Legislativa.
Qualora venisse aperta in Aula Legislativa una discussione che contenga dati sensibili il Principe/Governatore potrà intervenire direttamente decretandone l'immediata chiusura, egli dovrà altresì riportare integralmente la discussione nella Sala del Consiglio, i consiglieri saranno chiamati a discuterne esclusivamente in Consiglio.
I Consiglieri che apriranno o promulgheranno una discussione a carattere segreto sarano processati con l'accusa di Tradimento o Alto Tradimento.

Art. 10: Delle regolamentazioni interne ai Ministeri

I responsabili dei ministeri possono regolamentare le attività proprie degli uffici.
Dovrà essere avvisato il Principe del cambio del regolamento e chiesta la sua approvazione.
Eventuali norme in disaccordo con il corpo legislativo penale che ne dovrebbero derivare per una errata scrittura saranno da ritenersi nulle per il Giudice.







Citazione :
Libro III : Del potere legislativo della Provincia.

Art. 1: Le Leggi.

Le leggi in base alle quali si può essere riconosciuti colpevoli di reato sono divise in due Gruppi, Ordinarie e Straordinarie.

- Il Primo gruppo Comprende:
la Costituzione, le Leggi Regie, le Leggi Provinciali, le Ordinanze municipali, così ordinate per rango.
In caso di discordanza tra prescrizioni di rango differente, ha sempre maggior valore quella di rango superiore.

- Il secondo gruppo comprende:
I decreti Regi, i decreti Provinciali e le Ordinanze comunali straordinarie che, per la loro natura di temporaneità e urgenza,sono superiori alle altre leggi mentre sono attive.
La Carta dei Giudici ha la priorità su qualsiasi legge della Provincia o del Regno.

All'approvazione di una nuova Legge Provinciale è fatto obbligo al Consiglio la sua Comunicazione nella seguente modalità:

a) Informativa del Principe/Governatore nell’apposito topic della Taverna della Provincia e nelle bacheche municipali dai Vice Portavoce
b) Comunicazione del Portavoce del Consiglio nell'apposito topic della Taverna della Provincia e nell'apposito topic nel Parlamento del Regno;
c) Comunicazione del Ministro del Commercio in Camera dei Sindaci;
d) Comunicazione del Prefetto in Camera Prefettizia;
e) Obbligo dei Sindaci della presa visione della nuova Legge e comunicazione del Sindaco nella bacheca Municipale.

La Legge entra ufficialmente in vigore dopo 48 ore dal momento in cui il Portavoce ha pubblicato la Comunicazione dell’approvazione di una nuova legge nell’apposito topic nella Taverna della Provincia.

Dal momento in cui è stata pubblicata la comunicazione di approvazione dal Portavoce i suddetti soggetti hanno 48 ore di tempo per ottemperare ai loro obblighi. Le 48 ore di tempo calcolate per i Sindaci partono dal momento della comunicazione in Camera dei Sindaci.
In caso di non osservanza dei termini stabiliti gli stessi personaggi sono passibili di denuncia. La pena sarà pecuniaria e varierà da un minimo di 25 ad un massimo di 100 ducati. La pena pecuniaria sarà raddoppiata (min, 50, max 200 ducati) in caso di recidività dell'imputato.
Sono esclusi i Decreti Provinciali presentati dal Principe/Governatore in quanto trattasi di provvedimenti di urgenza che potrebbero richiedere attuazione immediata.

Art. 2: I decreti.

Il Principe/Governatore emana i decreti. I decreti sono affissi nella Taverna della Provincia. In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi e quanto riportato in un decreto, prevale quanto disposto dal decreto. I decreti, hanno validità temporale massima pari a 10 giorni dall'entrata in vigore, ma possono entro tale termine essere convertiti in legge attraverso l'approvazione del Consiglio.

Art. 3 : Le leggi di iniziativa popolare.

È diritto del Popolo di Terra di Lavoro proporre leggi al Consiglio. Per proporre un progetto di legge i cittadini devono pubblicare il testo proposto nella Taverna di Terra di Lavoro e raccogliere 30 sottoscrizioni di cittadini di TDL in 72 ore dalla pubblicazione della raccolta firme.
[gdr/off: Le sottoscrizioni devono essere inseriti come messaggio risposta al messaggio proposta]
Una volta raccolte le 30 sottoscrizioni, nei tempi stabiliti, il cittadino proponente avviserà il Consiglio del traguardo raggiunto.
Il Consiglio è obbligato a discutere la proposta di Legge. È diritto del consiglio modificare o bocciare il progetto di legge di iniziativa popolare. Il voto riguardante un progetto di legge popolare deve essere pubblico.

Art. 4: Ordinanze

Art. 4.1: Le Ordinanze Comunali.

Ciascun Sindaco emana le ordinanze comunali ordinarie e straordinarie, valide sul territorio cittadino di competenza.

-L’ordinanza che non contrasta le leggi della Provincia, del Regno e/o i loro decreti viene detta ordinaria.
-L’ordinanza che fosse discordante con le leggi della Provincia, del Regno e/o i loro decreti viene detta straordinaria e dovrà essere, prima della pubblicazione, sottoposta al Consiglio.

Tutte le ordinanze sono affisse in alto nella bacheca del Municipio, e sono ripetute in alto nella bacheca della Taverna Municipale, inoltre sono pubblicate in evidenza nel Municipio Cittadino, oltre che nella Taverna di Terra di Lavoro come di seguito specificato.
Alla loro emanazione, le ordinanze comunali sono infine comunicate con missiva ad ogni abitante della città. In caso di contraddizione tra quanto enunciato nelle leggi o nei decreti e quanto riportato in un'ordinanza, prevale quanto disposto dalle leggi e dai decreti, a meno che non venga sottoposta al Consiglio della Provincia ed all’autorità del Principe/Governatore (trattasi di caso di ordinanza straordinaria).

Il Sindaco ha il dovere di comunicare presso la Camera dei Sindaci il testo dell'ordinanza ordinaria e straordinaria prima di renderla pubblica.
Il TM dovrà, entro due (2) giorni portare all'attenzione del Principe/Governatore la richiesta di ordinanza ordinaria o straordinaria.

In caso di Ordinanza Ordinaria, il Principe/Governatore potrà dare una risposta esplicita, sia essa affermativa o negativa,e potrà imporre modifiche al testo dell' ordinanza ordinaria.
In caso il Principe/Governatore non intervenga in camera dei sindaci, dove riportata l'Ordinanza Ordinaria, entro 48 ore dalla richiesta del sindaco, allora l'Ordinanza è da considerarsi valida come presentata e quindi pubblicabile.
Fino a che non giunga la risposta del Principe/Governatore, nei tempi stabiliti, l'ordinanza ordinaria non può essere resa pubblica.

In caso di presentazione di Ordinanza straordinaria, il sindaco dovrà, nel presentare l’ordinanza straordinaria al Consiglio ed al Principe/Governatore, motivare le ragioni della detta ordinanza. Il Consiglio discuterà sull’ordinanza straordinaria con votazione di maggioranza palese e motivata.
E’nei poteri del Consiglio bocciare o modificare l’ordinanza che contraddicesse le leggi della Provincia e/o del Regno o che, ad opinione motivata ma insindacabile del Consiglio stesso, risultasse dannosa alla Provincia e/o al Regno e/o al Comune del Sindaco proponente.

Un’ordinanza bocciata dal Consiglio non può essere riproposta al Consiglio prima di 10 giorni dalla data della bocciatura.

Il Principe/Governatore ha sempre diritto supremo di veto su qualsiasi ordinanza, comprese quelle sottoposte al vaglio del Consiglio.

L’approvazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe/Governatore in Consiglio e pubblicata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro, a cura del Sindaco nel Municipio di competenza, ed a cura del Prefetto in Camera Prefettizia , entro 2 giorni dal Comunicato del Principe/Governatore.

Ogni ordinanza straordinaria approvata dovrà riportare in capo la dicitura “ORDINANZA STRAORDINARIA DEL COMUNE DI…. APPROVATA DAL CONSIGLIO IN DATA AL SINDACO...”, con in calce il nome del Sindaco proponente.

Il Principe/Governatore è tenuto, e il portavoce dovrà riportare nel testo del Comunicato di Abrogazione da depositarsi, a motivare la decisione dell’abrogazione.
L’ordinanza abrogata cesserà di valere entro 3 giorni se non specificato diversamente, ovvero intendendosi anche a scadenza immediata, dalla pubblicazione del Comunicato del Principe/Governatore.
L’abrogazione dell’ordinanza dovrà avvenire con comunicazione del Principe/Governatore in Consiglio e pubblicizzata con comunicato ufficiale affisso, a cura del Portavoce nella Taverna di Lavoro ed a cura del Sindaco, nel Municipio di competenza, entro 2 giorni dal Comunicato del Principe/Governatore.

Il sindaco, come detto in via generale, nella sua funzione di controllo della amministrazione della città per regolare il mercato dei beni e servizi cittadino può emettere norme parzialmente restrittive alla piena libertà di acquistare o vendere (Ordinanze Comunali). Può anche decidere di organizzare la diffusione di un determinato bene solo tramite il municipio.

Art. 4.2: Durata delle ordinanze.

Tutte le ordinanze ordinarie hanno validità dalla loro pubblicazione, ai sensi del precedente comma, e fino a 3 giorni seguenti la fine del mandato del sindaco proponente. Il successivo sindaco dovrà, prima della scadenza dell’ordinanza stessa, fare richiesta, ai sensi del precedente comma, per mantenere attiva tale ordinanza per un altro mandato,e attendere ai sensi del precedente comma , l'esplicita risposta del Principe/Governatore o lasciarla decadere. Ogni ordinanza non rinnovata nei termini si intende decaduta.

Tutte le ordinanze straordinarie hanno validità massima di 18 giorni, nell'ordinanza straordinaria può essere indicata una durata inferiore.

Tutte le ordinanze, ordinarie e straordinarie, decadono se abrogate con le modalità previste dal precedente comma.

4.3: Diritto dei sindaci ad aprire i processi

I sindaci hanno il diritto di aprire un processo in nome dei loro concittadini.
Sarà compito dei sindaci aprire i processi riguardanti la violazione di Ordinanze Comunali. Potranno chiederne l'apertura alla Provincia rimborsandone il costo.






Citazione :
Libro IV: Dello statuto delle città della Provincia.

Art. 1: Gestione delle città e Sindaci.

La gestione delle città è affidata ai Sindaci. I Sindaci sono eletti dalla popolazione della città.

Ciascun Sindaco deve prestare, nella forma prevista dall'art. 4, Libro II, giuramento di fedeltà al Principe/Governatore della Provincia di Terra di Lavoro entro 5 giorni dall'elezione o dimettersi. Il giuramento va pronunciato presso la Taverna della Provincia. L'assenza di giuramento di fedeltà nei termini prescritti comporterà un processo per alto tradimento.

Il giuramento impegna il Sindaco ad obbedire alle disposizioni del Principe/Governatore, a rispettarne e farne rispettare il volere ed ad utilizzare i mezzi e le risorse del Municipio per favorire il benessere della Provincia tutta, senza favorirne alcuna parte o singolo abitante.

Art. 2: Inettitudine o dolo del sindaco.

In caso d'impossibilità di completare il mandato, per richiesta avanzata dal Sindaco medesimo, assenza prolungata (almeno 3gg consecutivi o 5 gg. anche non consecutivi nel corso del mandato), dolo o grave incapacità, il Principe/Governatore ed il suo consiglio possono sostituire il Sindaco in carica con altra persona designata dal Consiglio. Una volta che questa persona sia a capo del Municipio, diventa il Sindaco a tutti gli effetti fino alle elezioni seguenti.

Il sindaco che per dolo fosse destituito dal suo ruolo verrà processato per Tradimento.

Art. 3: Dimissioni del Sindaco.

Il sindaco può dimettersi delle sue funzioni.
Per farlo dovrà comunciare in Camera Dei Sindaci la propria decisione, almeno tre (3) giorni prima della richiesta di congedo.
Il sindaco otterrà il congedo soltanto dopo comunicazione scritta del principe.
Da tale procedura sono esentati tutti quei sindaci che chiederanno le dimissioni per causa di forza maggiore ( seri problemi Rl).
Valgono per i sindaci tutte le altre disposizioni emanate per i funzionari del Principato.

Art. 4: Ordinanze.

Come già espresso nell'art. 4, Libro III, il Sindaco è autorizzato ad emanare ordinanze comunali. Tali ordinanze devono precisare la pena minima e massima in caso di infrazione delle stesse.
Inoltre dovranno riportare data di inizio e data di fine della ordinanza stessa
Le infrazioni alle ordinanze possono essere punite esclusivamente con ammende e/o rimborso.

Art. 5: Consuntivo economico municipio

Il Sindaco è obbligato a documentare con apposita prova, lo stato della cassa, dell'inventario e di eventuali mandati aperti (facendo sì che sia visibile il testo del mandato e il suo contenuto). Lo deve fare 3 volte nell'arco del proprio mandato, il primo, il quindicesimo ed il trentesimo giorno. Il luogo deputato a tale post è la camera dei Sindaci.
Tale mancanza da parte del Sindaco (dopo avere atteso 24 ore dalla scadenza e dopo sollecitazione in Camera dei sindaci da parte del Ministro) farà incorrere il Sindaco in una denuncia che può portare ad una pena pecuniaria che va dai 100 ai 500 ducati di ammenda. Le prove di metà mandato devono servire ai membri del Consiglio per valutare l'operato del Sindaco, nel caso che si riscontrino gravi mancanze o perdite, il Consiglio può intervenire e dopo accurata indagine decidere di sostituire il Sindaco, intervenendo con ribellione autorizzata.
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