Runaym
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| Titolo: Ducato di Modena (Cartina)- Corpo Legislativo Ven Gen 21, 2011 3:56 pm | |
| In sistemazione: Si rende necessaria una verifica del testo in sede ufficiale.Fonte: http://www.le317.fr/cartes/index-ita.php - Citazione :
- Parte I: delle sanzioni previste dalla Giustizia modenese
Sezione 1: pene previste
1.1.1. Lista delle Pene applicabili nel Ducato di Modena
Art. 1 Generalità Vengono di seguito riassunte le pene attuabili dal Giudice del Ducato di Modena. Per una corretta visualizzazione si effettua una suddivisione delle stesse in pene IG e pene GDR.
Art. 2- Pene IG Le pene IG (Inflitte dal Giudice) sono le pene ad applicazione immediata per cui il giudice può optare senza consultazione col consiglio ducale e senza la collaborazione del condannato. La scelta varia fra le seguenti:
[IG-I]. L’ammenda. Essa è versata all’Impero come costo amministrativo della Giustizia. Il giudice che commini un'ammenda deve assicurarsi che il condannato abbia la possibilità di pagarla.
[IG-II] La prigione leggera. Pena di una durata minore o uguale a 3 giorni.
[IG-III] La prigione dura. Pena di una durata maggiore di 3 giorni; il limite massimo previsto per tale pena è di 10 giorni.
[IG-IV] La pena capitale: La proposta di condanna sarà messa ai voti del Consiglio in modo da ottenerne un parere indicativo ma non vincolante. La pena di morte non potrà essere pronunciata nel caso in cui l'imputato abbia subito, durante il processo o nei 20 giorni precedenti, uno scontro con un esercito del Ducato di Modena che gli abbia causato una prognosi medica di 45 giorni di immobilità a letto. In tal caso l'imputato sarà tenuto a presentare in aula le prove del suo stato.
Art. 3- Pene GDR Nel caso l'imputato si penta e decida di collaborare con la giustizia il giudice può, con l'assenso del condannato, optare per le pene di tipo GDR[qui devo cercare un acronimo simpatico], che possono variare fra le seguenti:
[GDR-I] Pubbliche scuse tramite affissione in Municipio.
[GDR-II] I lavori forzati: presso il Municipio, presso la Chiesa, presso un terzo danneggiato. Da testimoniare in pubblica piazza tramite certificato apposito (detto SCREEN)
[GDR-III] Le percosse in pubblica piazza: a seconda della gravità del reato, un numero di colpi di bastone in serie di cinque.
[GDR-IV] La gogna. Esposto sulla pubblica piazza, il condannato viene esposto agli improperi e al lancio di rifiuti da parte degli abitanti del villaggio.
Art. 4 - L'esilio Un ultima tipologia di pena è data dall'esilio: previsto solamente per reati gravi o crimini, potrà avere una durata massima di tre mesi. Per infliggere la pena dell'esilio il giudice dovrà fare formale richiesta al Consiglio, spiegandone le motivazioni: la pena, con la durata, sarà votata dal consiglio ducale. Sarà considerata valida la decisione della maggioranza dei votanti. Una volta inflitta la pena dell'esilio il Giudice comunicherà nella sentenza il termine entro cui il condannato dovrà abbandonare il suolo del ducato. Tele termine non potrà in ogni caso essere inferiore ai 10 giorni, e dovrà tener conto del tempo strettamente necessario al condannato per raggiungere il confine modenese. Nel caso il condannato non abbandoni il suolo modenese entro il tempo stabilito si procederà ad un nuovo processo (capo di accusa: disturbo dell'ordine pubblico - rifiuto di collaborare con la giustizia). La pena prevista per tale nuovo procedimento è la condanna sino a 10 giorni di prigione. All'esiliato sarà consentito continuare ad avere dei beni nel Ducato di Modena.
Sezione 2: Aggravanti e attenuanti
1.2.1 Della prescrizione dei reati
Tutti coloro che avessero commesso un crimine all’interno dei confini del Ducato di Modena e a cui carico non fosse stato avviato un processo entro 60 giorni da quello della sua commissione, vedranno il proprio reato andare in prescrizione e non potranno essere processati successivamente per esso. Tutti coloro che avessero commesso un crimine all’interno dei confini del Ducato di Modena e a cui carico non fosse stata sporta una denuncia entro 60 giorni da quello della sua commissione, vedranno il proprio reato andare in prescrizione e non potranno essere denunciati successivamente per esso. I tempi di prescrizione per i reati di Tradimento ed Alto Tradimento è di 9 mesi . La presente legge non ha valore retroattivo.
1.2.2 Del patteggiamento
Chiunque venga accusato del reato di frode o di schiavismo, qualora sia nato da meno di 30 giorni, può evitare il processo in cambio della restituzione al Ducato dei proventi ottenuti illegalmente. Sussistendo tali condizioni, il cittadino ha il diritto di essere contattato dai vice prefetti per avviare la procedura di patteggiamento.
I recidivi sullo stesso reato non hanno diritto al patteggiamento.
Chiunque accetti il patteggiamento confessa anche, automaticamente, la propria colpevolezza.
Se dopo ventiquattr'ore non vi è risposta all'offerta di patteggiamento, oppure se la risposta è negativa, l'accusato verrà sottoposto a regolare processo.
Se, una volta accettato il patteggiamento, decorrono tre giorni senza che la restituzione dell'importo frodato abbia avuto luogo, il patteggiamento si considererà come non avvenuto e l'imputato verrà sottoposto a regolare processo.
Nel caso di frode l'accusato dovrà o ricomprare il bene che ha venduto a prezzo maggiorato, o dare la differenza a un viceprefetto della sua città seguendone le indicazioni.
Nel caso di schiavismo l'accusato dovrà restituire alla vittima la differenza di salario tra il minimo salario legale e il salario con cui l'ha assunto: il tutto sotto il controllo di un viceprefetto della città.
Il prefetto ed i suoi sottoposti sono responsabili della gestione dei Patteggiamenti.
1.2.3 Del rifiuto a collaborare con la giustizia
Costituisce un atto di insubordinazione il rifiuto di sottoporsi alle operazioni di verifica della Prefettura. Costituisce un atto di mancata testimonianza la mancata presentazione ad un processo dopo la convocazione da parte del Pubblico Ministero o del Giudice. Costituisce un atto di rifiuto di testimonianza il rifiutarsi di rispondere alle domande del Pubblico Ministero o del Giudice. Il giudice può decidere di non aprire un nuovo procedimento per il rifiuto di presentarsi a processo ma di integrare nella pena finale una sanzione per tale inadempienza.
L’insubordinazione e la mancata testimonianza sono reati leggeri. Il rifiuto di testimonianza è un reato serio. Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
1.2.4 Della recidiva
Ogni recidiva, a seconda della gravità e della categoria della pena per i reati od i crimini che l'imputato ha commesso, accrescerà detto reato o crimine di una categoria.
Sono da considerarsi recidivi tutti i condannati i cui processi a carico siano ancora visibili presso la Corte di Giustizia.
Non appena il relativo procedimento verrà cancellato dall’archivio giudiziario e non risulterà dunque visibile presso la Corte, il reo perderà la qualifica di recidivo ed otterrà la piena e completa riabilitazione.
Fanno eccezione i reati di Brigantaggio, Tradimento e Alto Tradimento: nei confronti di coloro che si rendano colpevoli di tali delitti, in caso di reiterazione di reato, sarà sempre applicata l'aggravante della recidiva.
2.1.4 Dell'ammissione della colpa
L’ammissione e la confessione dei reati e dei crimini da parte dell’imputato si traducono in un alleggerimento delle pene applicate.
Parte II: Dei reati e dei crimini
Sezione 1: Generalità
2.1.1 Della gravità dei Reati e dei Crimini
Ogni azione che violi la legge del Ducato di Modena è classificata come reato o crimine e può assumere diversi livelli di gravità.
I reati sono divisi in tre categorie: reati leggeri, reati seri, reati gravi.
I reati leggeri sono passibili delle pene IG e GDR di livello I. I reati seri sono passibili delle pene IG di livello I e II, e di ogni livello di pene GDR. I reati gravi sono passibili delle pene IG di livello da I a III, e delle pene GDR di ogni livello.
I crimini sono divisi in tre categorie: crimini semplici, crimini gravi, crimini infami. Per via della gravità maggiore rispetto a quella dei reati, tutte le pene GDR per questo tipo di infrazione sono sempre possibili. Le pene di tipo IG invece possono essere applicate secondo questa scala.
I crimini semplici sono passibili delle pene IG dal livello I al III. I crimini gravi sono passibili delle pene IG fino al livello III. I crimini infami sono passibili delle pene IG di ogni livello.
I crimini gravi o infami, in alternativa, posson essere puniti con l'esilio.
2.1.2. Dell'intralcio alla giustizia
Costituisce intralcio allo svolgimento dei processi qualunque azione con lo scopo di allungarne la durata o impedire le indagini del giudice: falsificazione di materiali destinati ad essere usati in un processo, al fine di modificare la sentenza, rendere dichiarazioni mendaci, chiamare testimonianze non attinenti al processo con l'unico fine di allungarne i tempi.
Qualunque testimonianza chiamata dalla difesa senza giustificato motivo, al solo fine di far prolungare il processo costituirà un’ aggravante per l'accusato e provocherà un aumento di categoria del reato o crimine commesso.
Se tali atti sono commessi al fine di favorire l’accusato al momento del processo, il loro autore si espone ad essere sottoposto alle stesse pene dell’imputato di tale processo.
La falsificazione di prove e la falsa testimonianza sono reati gravi. Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
Sezione 2: Reati e crimini economici
2.2.1 Della frode
Costituisce un atto di frode la vendita di una merce spacciandola per quella che non è, la pratica di prezzi destinati specificatamente ad abusare della fiducia di un acquirente inesperto o la vendita di merci a prezzi superiori a quelli consentiti dalle leggi.
Tale atto è un reato leggero. La pratica di frode in seno ad una banda organizzata è un reato serio. Capo d’imputazione: Frode
2.2.2 Manipolazione dell'economia
Chiunque, al fine di procurare un ingiusto profitto per sé o per altri, dovesse manipolare l’economia (o tentasse di farlo) di qualunque città del Ducato di Modena o l’economia del Ducato stesso, commette reato.
La manipolazione dell'economia è riconducibile al reato di Tradimento e Alto Tradimento.
La manipolazione dell'economia è un crimine grave. Se a commetterla è un consigliere ducale, tale manipolazione è un crimine infame. Capo d’imputazione: Tradimento, Alto Tradimento
2.2.3 Del mancato pagamento del prestito
E'possibile per i privati cittadini o le istituzioni che avessero bisogno di denaro, richiedere un prestito ed ottenerlo, da un'istituzione o da un privato cittadino; il creditore e il debitore sono riconosciuti e pubblicamente tutelati se il contratto viene reso pubblico (forum) ed accettato sia da chi presta i soldi sia chi li riceve. Il contratto deve riportare inoltre la cifra prestata e quella da restituire, la data del prestito e quella prevista per la restituzione. Ai contraenti è consigliato tenere documentazione (screen o quant'altro) relativi alle modalità di prestito. Sempre pubblicamente (forum) dovrà essere resa nota l'estinzione del prestito o un eventuale modifica dello stesso. Sono da considerare prestiti, inoltre, i mandati comunali o ducali, se il mandato contiene un contratto che lo specifichi. Accettare il mandato non chiudendolo è da considerare accettazione del contratto.
Costituisce un atto di mancato pagamento del prestito l’assenza di pagamento dello stesso al creditore del debito o ad intermediari (designati nel contratto), nei termini e tempi pattuiti al momento della concessione dello stesso. Alla scadenza del contratto il creditore può appellarsi alla Giustizia del Principato per denunciare la persona morosa.
Il mancato pagamento del prestito è un reato serio. Premeditare la propria morosità è un reato grave. Capo d’imputazione: Frode
2.2.4 Speculazione sullo stesso mercato
Chiunque acquisti beni su un mercato e rivenda lo stesso tipo di bene sullo stesso mercato, sia esso municipale o fondiario, ad un prezzo maggiore commette reato. La speculazione è un reato serio.
La speculazione che produce un rialzo generalizzato di una merce sul mercato cittadino, con danno evidente e conclamato per tutta la comunità, è un reato grave.
Capo d’imputazione: Disturbo all'ordine pubblico; Tradimento
Sezione 3: Reati e crimini sociali
2.3.1 Del furto e del brigantaggio
Costituisce un atto di furto ogni azione atta a sottrarre con la frode i beni altrui. Costituisce un atto di brigantaggio ogni azione che comprometta la libera circolazione di uomini e beni sul territorio del Principato. Costituisce un atto di brigantaggio in bande organizzate ogni azione di brigantaggio eseguita da un gruppo di almeno due persone.
Il furto è un reato serio. Il brigantaggio è un crimine. Il brigantaggio in bande organizzate è un crimine grave.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
2.3.2 Dell'insulto e della diffamazione
Costituisce un atto di insulto pubblico ogni proposito pubblico atto ad infangare l’onore personale di un abitante del Principato o della sua famiglia e che scandalizza l’opinione pubblica. Costituisce un atto di insulto privato ogni scritto atto ad infangare l’onore personale di un abitante del Principato o della sua ascendenza ed il cui contenuto si oppone alla morale. Costituisce un atto di diffamazione ogni proposito pubblico, atto a mettere falsamente in causa l’onore personale o professionale di un abitante del Principato.
Gli atti di insulto e/o diffamazione sono dei reati leggeri puniti a seconda dell’entità del pregiudizio morale e finanziario subito. In caso di diffamazione o insulto di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Ducato si è in presenza di un reato serio.
Capi d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
2.3.3 Della ribellione e del suo incitamento
Costituisce un atto di incitazione alla ribellione ogni appello pubblico o privato atto ad organizzare un movimento destinato a rovesciare con la forza il potere comunale o del Principato. Costituisce un atto di ribellione ogni utilizzo illegittimo della forza per rovesciare il potere comunale o del Principato. Il carattere illegittimo della rivolta viene valutato dal Giudice. L’incitamento alla ribellione contro un sindaco è un reato serio, l’incitazione alla rivolta contro il Principato è un reato grave. La ribellione contro un sindaco è un crimine semplice. La rivolta contro un Principato è un crimine grave.
Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
2.3.4 Del tradimento e dell'Alto Tradimento
Costituisce un atto di tradimento ogni attentato da parte di un abitante del Ducato di Modena contro le istituzioni dello stesso. Incorre parimenti nel reato di tradimento qualunque cittadino che diffonda, con o senza intenzione di recar danno, informazioni politiche, militari o economiche tali da poter produrre l'indebolimento del Ducato di Modena e delle sue componenti locali, in particolare attraverso la perdita di territori, di popolazione, di stabilità sociale, di sovranità politica o di autonomia economica. A causa del loro rango, i 12 membri del Consiglio del Principato si espongono a persecuzioni per Alto Tradimento.
Il tradimento è un crimine serio. L’Alto Tradimento è un crimine infame. Capi d'imputazione: Tradimento; Alto Tradimento.
2.3.5 Dell'abuso di titoli o cariche
Costituisce un atto di abuso di titoli o di cariche ogni dichiarazione scritta o verbale atta ad associare il proprio nome ad un titolo o una carica esistente nei Regni ed attualmente legata ad un'altra persona. Viene considerata come falsario ogni persona che si faccia passare per un terzo mediante contraffazione della sua firma [imitazione dello pseudonimo] al fine di ottenere informazioni private o di agire pubblicamente al suo posto.
Tali reati sono reati seri. Se i titoli o le cariche acquisite sono quelle di un nobile o di un ufficiale civile o militare del Principato, l’atto viene riqualificato come reato grave. Se i titoli o le cariche acquisite appartengono all’Alta Nobiltà o all’Amministrazione Reale, gli atti sono considerati rispettivamente come crimini semplici o gravi. Nell’assenza di volontà di nuocere alle persone spogliate dei loro titoli o cariche o all’ordine voluto dalla divina provvidenza o dalle leggi del Principato, la categoria di questi atti viene ridotta e le pene domandate diminuite. Capo d’imputazione: Disturbo dell’ordine pubblico
Parte III: delle istituzioni ducali
Sezione 1: Mezzi legislativi
3.1.1 Delle ordinanze comunali
E' diritto dei sindaci fare richiesta al Consiglio di approvare leggi specifiche valide solo per la loro città. Tali leggi hanno nome di ordinanze comunali. L'ordinanza verrà proposta dal sindaco e promulgata dal Duca, se la reputerà necessaria con pubblicazione in Piazza Ducale (taverna del ducato). Se approvata dal Duca, il sindaco avrà il dovere di pubblicarla sia nella piazza del Municipio (forum cittadino) che nella bacheca del municipio. L'ordinanza entrerà in vigore solo dopo 24 ore dalla pubblicazione in tutte le piazze interessate. Le ordinanze comunali potranno essere richieste solamente per problemi specifici della citta' e in particolare solo per calmieri sulla risorsa naturale della medesima e per la gestione degli stipendi base (schiavismo). Le ordinanze comunali potranno essere revocate dal Consiglio sia per sua iniziativa personale sia su proposta del sindaco.
3.1.2 Valore dei decreti I decreti legge sono uno strumento in mano al Principe per far passare velocemente una legge urgente anche senza l'approvazione di tutti i Consiglieri. Il decreto ha valore transitorio pari ad un massimo di 15 giorni; entro tale termine il decreto dovrà essere convertito in legge con voto al castello a maggioranza del Consiglio, pena la sua caduta del medesimo . Qualora ciò non accada, alla scadenza dei 15 giorni, il decreto perde ogni efficacia e non potrà più essere ripresentato nell'arco dello stesso mandato.
Sezione 2: Delle Pubbliche Istituzioni
3.2.2 Delle dimissioni dalle cariche pubbliche:
Il sindaco che, a seguito di qualunque motivo, voglia rassegnare le proprie dimissioni, dovrà: a) indicare preventivamente al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci e tramite messaggio privato al Duca, l’ intenzione di rassegnare le dimissioni.; b) indicare al Consiglio, tramite post in Camera dei Sindaci, il numero di miliziani che verranno assunti in automatico nei giorni a seguire; c) prima delle dimissioni, dovrà chiudere tutti gli autobuy del municipio; d) prima delle dimissioni dovrà fare mandati a persone di fiducia (possibilmente i consiglieri stessi presenti) in città, i cui nomi andranno indicati al Consiglio. In tali mandati dovranno essere assegnate le merci ed i ducati del Municipio, di modo che i cittadini non debbano sopportare disagi dovuti alle dimissioni.
Lo Sceriffo dimissionario dovrà: a) avvisare il Duca prima delle dimissioni; b) aver eseguito le assunzioni necessarie per approvvigionare il ducato dei punti stato di cui ha bisogno; c) produrre un congruo numero di animali prima di rassegnare le dimissioni.
Il Duca (Principe) dimissionario dovrà aver cura di aver previamente assegnato tutte le cariche necessarie al buon andamento del Ducato in attesa della nomina del nuovo Duca.
Sindaco, Sceriffo e Duca hanno altresì il dovere di informare il Consiglio su eventuali periodi di inattività, quali ad esempio il recarsi in periodo spirituale per un certo lasso di tempo, e concordare di conseguenza i provvedimenti da adottare.
Il mancato rispetto di tale normativa comporterà la denuncia per Tradimento o Alto Tradimento. | |
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