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 Terra di Lavoro - Carta dell'Esercito ed Esercito Regio

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Runaym

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MessaggioTitolo: Terra di Lavoro - Carta dell'Esercito ed Esercito Regio   Terra di Lavoro - Carta dell'Esercito ed Esercito Regio EmptySab Gen 15, 2011 2:17 pm

Citazione :
20-1458 Carta dell'Esercito della Provincia di Terra di Lavoro

1. L'esercito

Art. 1.1 - Con la presente Carta si costituisce l’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro. Ogni militare è tenuto a seguire e rispettare quanto riportato di seguito. Come Organo superiore dell’Esercito è posto lo Stato Maggiore

Art. 1.2 Ogni militare è sottoposto al codice marziale seguente.

Art. 1.3 Ogni legge della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore attivo.

Art. 1.4 Lo Stato Maggiore è composto dal Principe, dal Capitano, dal Sergente, dal Generale e dai Comandanti di Brigata.

Art. 1.5 In caso di guerra, il Capitano decreta la mobilitazione su ordine del Principe, cioè l’obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’Esercito Provinciale. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.

Art. 1.6 In tempi di pace si obbliga tutti i militari ad informare il proprio Comandante di Brigata e il proprio Capitano di ogni spostamento al di fuori di Terra di Lavoro e di ogni ritiro spirituale.

2. Composizione dell'esercito

Art.2.1 Lo Stato Maggiore

Art.2.1.1 Principe: Capo di Stato Maggiore, Comandante delle armate. Egli può delegare il suo potere decisionale di Comandante al Capitano.

Art. 2.1.2 Capitano: Egli è il braccio armato del Ducato ed è il tramite tra il Principe e l’esercito. Egli è colui che decide, in concerto con il Principe la politica diplomatica e militare da adottare e può in ogni momento decidere di revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare. Questo potere, però, può essere in qualsiasi momento alienato dal principe dietro giusta causa. Il principe si riserva , inoltre, di modificare le decisioni del capitano, solo ed esclusivamente , se queste mettono a rischio l’incolumità e la sicurezza del Principato. Egli è il comandante dell’esercito e può revocare qualsiasi membro dell’esercito, nel caso di revoca dei Comandanti di Brigata dal loro incarico necessita dell’approvazione del Principe e del Sergente . Egli è un membro del Consiglio e il moderatore di quella parte del forum dedicata all’Esercito della Provincia Terra di Lavoro.

Art. 2.1.3 Sergente: Egli gestisce la logistica dell’Esercito, si cura dell’ingresso e della selezione di coloro che vogliono entrare a farne parte, previo parere favorevole del Capitano, e si occupa dell’approvvigionamento delle truppe dal momento della loro mobilitazione.
Il Sergente è anche capo della Fureria e in tempi di pace, di concerto con gli altri membri dello Stato Maggiore e il Ministro del Commercio, provvede, con la collaborazione dei Furieri, all’acquisto di beni per l’esercito.
Detiene l’elenco nominativo di tutti i soldati costituenti l’esercito e a cadenza giornaliera, stila il resoconto delle spettanze sia in termini di cibo, sia in termini monetari, per ogni soldato . Egli è un membro del Consiglio.

Art. 2.1.4 Generale: Egli ha compiti dirigenziali nella formazione e mantenimento dell'esercito regolare della provincia. Si occupa di amministrare l'esercito, ricevendo rapporti dai Comandanti di Brigata, coordinando gli arruolamenti, le assegnazioni degli incarichi. Sarà suo compito mantenere aggiornato il punteggio di merito dei soldati e su questa base sottoporre al Capitano i nominativi per le promozioni.
A propria discrezione, può assumere direttamente il comando di un esercito riconosciuto dal principe, o in alternativa delegare le stesse le operazioni a un ufficiale di propria fiducia, ovvero in caso di formazione di più eserciti,mantenere direttamente il comando di uno di questi.
Il comando dell'esercito provinciale resterà al capitano della Principato.
Terrà riunioni con il Capitano e lo Stato Maggiore, da egli presieduto, e che indirizzerà verso il mantenimento della forza minima necessaria, ascoltando , per ogni singolo rappresentante di città (Comandante di Brigata ), le desiderate in termini di cibo ed equipaggiamento necessari alla creazione dell’esercito.
Eseguirà ispezioni periodiche in fureria, allo scopo di verificare l'efficienza e l'adeguatezza delle scorte militari giacenti in magazzino e presenterà al Principe, allo Sceriffo e al Tm, il fabbisogno necessario per mantenere tale componente attiva e pronta su chiamata.
Presenterà unitamente al Capitano e al Sergente, il progetto di crescita organica di ogni soldato; sarà compito del Sergente aggiornare settimanalmente il generale,sui progressi del singolo militare.
Illustrerà direttamente allo stato maggiore, e se richiesto, ai tribuni militari di zona, i piani futuri in termini di azioni e esercitazioni eventuali.
Terrà, compatibilmente con le risorse del Principato una esercitazione mensile basata sulle regole da seguire in caso di attivazione dell’esercito. (impostazioni di viaggio, reggimenti cui aggregarsi, zone di spostamento collettivo, raggruppamenti, istruzione sull’uso delle armi e sulle loro capacità). Tali esercitazioni avverranno in modalità teorica, e solo sotto autorizzazione del Consiglio in modalità pratica (richiamo in servizio);
Può essere sfiduciato, per palese incapacità o per grave mancanza, dal Consiglio Di Guerra riunito che ne delibera la decadenza dall'incarico.
Verrà sottoposto, in caso di grave mancanza al giudizio in prima istanza della Corte Marziale presieduta dal Principe e dallo stato maggiore.

Art. 2.1.5 Comandanti di Brigata: sono necessariamente nominati tra i membri dell'esercito che si sono distinti per impegno e capacità non solo militari ma anche di piccola amministrazione e vengono eletti nel numero di sei, uno per ogni città della Terra di Lavoro. Guidano le formazioni militari durante le missioni , in funzione della loro importanza e segretezza. Appartengono allo Stato Maggiore. Restano in carica due mesi e devono essere eletti o riconfermati da una votazione eseguita dai membri dello Stato Maggiore, ed approvata dal Principe
Nel caso in cui un Comandante di Brigata non sia in grado di adempiere al proprio dovere, oppure nel caso dimissioni o di revoca motivata dell’incarico, il Capitano può nominare un Comandante pro-tempore (solitamente il vice-comandantein carica) fino alla scelta di un sostituito, che deve essere approvata dal Principe.
Il Comandante di Brigata è l’organo di riferimento di tutti i membri di una Brigata e a lui dovranno rivolgersi per qualsiasi problema e per qualunque comunicazione.
Successivamente il Comandante provvederà ad informare il Capitano, il Sergente e il Generale.

Art. 2.2 Il Servizio Segreto: Esso sarà alle dirette dipendenze del Capitano che ne coadiuverà e coordinerà le azioni di merito, in base alle esigenze dell’esercito.
Tale corpo sarà composto da militari e civili,scelti dallo Stato Maggiore.
Costoro avranno il compito di accogliere ed elaborare tutte quelle informazioni ritenute di importanza fondamentale per la sicurezza del Principato.
Le notizie che verranno considerate fondate verranno poste all'attenzione del Consiglio di Terra di Lavoro.

Art. 2.3 Le Brigate: Sono formate dai militari che risiedono nelle città di competenza di ciascuna Brigata. A capo della Brigata vi è il Comandante di Brigata che ha l’incarico di coordinarne e amministrare le proprie truppe.
Le Brigate prendono nome dalle città della Provincia e sono sei:

1° Brigata "Guardie": destinato alla scorta personale del Re/Regina, è un corpo scelto formato da un solo Reggimento. Il Tenente in carica prende il nome di Comandate delle Guardie, resta in carica due mesi e viene scelto dal Generale sulla base del punteggio di merito. Le guardie presteranno servizio per un mese prima di avere l'avvicendamento e saranno scelte dal Generale sulla base del punteggio di merito. La Brigata "Guardie" sarà dislocata nella città di residenza del Re/Regina. Saranno considerati giorni di mobilitazione esclusivamente quelli in cui le guardie saranno in servizio per scorta del Re/Regina. I militari scelti per la Brigata "Guardie" verranno temporaneamente sospesi dai loro incarichi nella Brigata di provenienza e reintegrati negli stessi al termine del servizio. E' vietato per ogni militare prestare servizio nelle guardie per due turni consecutivi.

2° Brigata "Capua": destinato alla difesa del confine sud est estremo, comprendente la città di Capua.

3° Brigata "Sessa Aurunca": destinato alla difesa del confine sud comprendente le città di Sessa Aurunca.

4° Brigata "Gaeta": destinato al controllo e alla difesa della costa meridionale comprendente la città di Gaeta.

5° Brigata "Terracina" : destinato al controllo e alla difesa del confine con il futuro regno di Roma comprendente, la città di Terracina

6° Brigata "Sora": destinato al controllo e alla difesa del confine con l’Abruzzo comprendente la città di Sora.

7° Brigata "Pontecorvo" : destinato al controllo e alla difesa del confine orientale comprendente la città di Pontecorvo.


Art. 2.3.1 Reggimenti: I Reggimenti formano le Brigate. Possono essere più di uno per città e sono ognuno alle dipendenze di un Tenente. I Tenenti sono coloro che guidano il Reggimento e non hanno alcun potere decisionale. Prendono ordini o dal Comandante di Brigata, dal Capitano o dal Generale.

Art. 2.3.2 La Truppa: La Truppa costituisce la gran parte dell’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro. Per essere arruolato nella truppa un civile deve avere almeno 30 punti di forza, essere residente in Terra di Lavoro e prestare i giuramenti di fedeltà e segretezza (cfr. Art. 5.1.1 e 5.1.2)

Art. 2.3.3 I Gradi: la truppa ha una gerarchia basata sul Coefficiente di Combattimento (CC) del soldato:
- Dragone CC 5
- Cavaliere CC 4
- Armigero CC 3
- Lanciere CC 2
- Fante CC 1
Per la valutazione del grado sarà considerato unicamente il CC derivante dalla forze e non le armi possedute dal soldato.
Forza 0-49 CC 1
Forza 50-99 CC 2
Forza 100-149 CC 3
Forza 150-199 CC 4
Forza 200+ CC 5

Art. 2.4 Fureria: La Fureria è il corpo che si occupa della logistica e dell’approvvigionamento dei militari mobilitati ed è il punto di riferimento dei Comandanti di Brigata e del Ministro del Commercio.
Viene nominato dal Sergente, su approvazione del Capitano.
Il ruolo viene ricoperto da militari che sono in grado di operare sul mercato con una certa facilità quindi buon carisma, tempo da dedicare ed esperienza.
E' suo compito comunicare, su richiesta dei Comandanti di Brigata, ciò che serve all'esercito mobilitato, come equipaggiamento e cassa, al Sergente che dovrà procurare le merci e il denaro.
Durante le missioni di guerra, e quindi con l'uso dell'esercito vero e proprio creato IG, le merci vengono passate dal Sergente nell'inventario dell'esercito e il Furiere, su concessione del Capitano, dovrà gestire tale inventario.
Durante le missioni "secondarie" di scorta o difesa al potere, il Furiere riceve le merci tramite mandati o collaborando con il TM/Sindaco della città in cui si opera e dovrà poi distribuirle ai soldati.
Ci sarà uno spazio apposito nel forum dell’esercito.

Art. 2.5 Ausiliari Volontari :In casi di emergenza, qualora una città si trovasse sguarnita o con un numero di soldati insufficienti a contrastare una minaccia impellente e sia impossibile far raggiungere rinforzi dalle città vicine, è possibile per il Tenente di un Reggimento dell'Esercito accettare l'ammissione momentanea e volontaria di cittadini della città che non fanno parte dell'esercito per contrastare la minaccia. Questi cittadini prendono così il nome di Ausiliari Volontari.
Il Tenente deve pertanto informare un membro dello Stato Maggiore dell'Esercito spiegando le motivazioni che lo inducono a ricorrere a queste forze esterne.
L'ausiliario può essere un qualunque cittadino non di livello zero. Non è prevista nessuna paga. Non sono considerati Ausiliari coloro che svolgono il servizio di difesa della città in Gruppi Armati non comandati da un membro dell'Esercito.
Nell'Archivio della Caserma verrà stesa una lista di tutti coloro che si rendono disponibili come Volontari da tenere come riserve nelle città.

Sono considerati ausiliari i gruppi provenienti dalla milizia cittadina riconosciuta secondo la legge 21-1456 Comma 2 e successivi. La regolamentazione dell'inserimento in organico di tali forze segue la suddetta legge.

Tutti gli ausiliari sono sottoposti alle norme della presente Carta per tutta la durata della loro mobilitazione e per tutta la durata dello stato di Legge Marziale in caso di conflitto aperto.

Art. 3 Gli incarichi operativi

Nel momento in cui i militari sono mobilitati dal Capitano per una missione essi possono costituire IG un gruppo armato/Reggimento. Il comando della missione può essere delegato ad un Comandante di Brigata qualora sia di particolare importanza o altrimenti un qualsiasi altro membro della truppa con il grado più elevato.
Gli stessi Comandanti, il Capitano e il Generale potranno essere posti a capo di un gruppo armato IG.
I gruppi armati durante la mobilitazione in caso di guerra dovranno essere composti da militari appartenenti allo stessa Brigata.
All’interno del gruppo armato, il capo di esso assume un grado operativo, che gli permette di dare ordine anche ad un eventuale suo pari grado mobilitato all’interno del suo stesso gruppo armato.
Colui che è a capo del gruppo armato (esercito IG) assume il grado di Capitano di Brigata.

Nel caso in cui venga costituita un’armata In Game (possono farla solo i livello 3, nobili di toga), colui che viene posto a capo di questa armata assume il grado di Comandante di Armata.

Parte dei membri dell’esercito possono essere mobilitati per compiere missioni specifiche di controllo, contenimento di briganti o spionaggio nelle varie città o nodi del ducato e all’esterno. Alcune di queste missioni potrebbero essere considerate segrete con un certo livello di riservatezza.
Per ogni missione intrapresa, il comandante dovrà fare rapporto tramite missiva IG al Sergente o Capitano di quanto accaduto almeno una volta ogni due o tre giorni di servizio e sarà suo compito gestire i vari membri del suo gruppo operativo comunicando i vari ordini sempre tramite missiva. A missione conclusa verranno raccolti ed archiviati i vari rapporti nell’Archivio Operativo dell’Esercito.

Art. 4 Punteggio di merito

Viene stabilito che ogni militare riceverà un punteggio di merito basato su vari fattori, specificati oltre. Tale punteggio servirà a stilare una graduatoria. La graduatoria interna alla Brigata sarà aggiornata dal Comandante e servirà a nominare i Tenenti dei Reggimenti e ad assegnare incarichi speciali. Le graduatorie delle singole Brigate saranno integrate dal Generale in una graduatoria complessiva di tutto l'esercito. Questa graduatoria generale servirà allo Stato Maggiore per individuare i militari da promuovere, da far entrare nel corpo delle Guardie, a cui affidare incarichi speciali.
Il punteggio non garantisce automaticamente una nomina o una promozione, decisioni che saranno sempre appannaggio del Generale e dello Stato Maggiore, ma sarà un dato importante nella valutazione dei meriti di un militare.
Nei bandi interni all'esercito verranno inseriti punteggi minimi di merito come requisito.

Art. 4.1 Assegnazione punteggio di merito: di seguito verranno specificate le condizioni che determineranno l'assegnazione di punti di merito al militare da parte del Comandante di Brigata. Il Comandante di Brigata aggiornerà tale punteggio una volta alla settimana e lo comunicherà al Generale.
Il conteggio dei punti partirà da zero per tutti i militari in forza all'esercito provinciale dal giorno di entrata in vigore della presente Carta.
- Servizio: 1 punto per giorno di servizio nell'esercito (giorni di arruolamento esclusi permessi e ritiri). 2 punti per giorni di mobilitazione (giorni di missione operativa)
- Esercitazione: 25 punti per la partecipazione a un'esercitazione.
- Missioni di scorta, pattugliamento, sicurezza in tempo di pace: 50 punti.
- Missioni di scorta, pattugliamento, sicurezza in tempo di guerra: 100 punti.
- Campagna militare: 200 punti
- Servizio per la provincia: 2 punti al giorno. Sono considerati servizi per la provincia impegni non militari che contribuiscano al benessere della Provincia. Per esempio prestare servizio in miniera, accettare lavori per la provincia a salario minimo. Nella bacheca della Caserma verranno specificati volta per volta i servizi che beneficeranno di questo bonus.
- Servizio nelle Guardie: 100 punti

Art.5 Il reclutamento dei militari

Art. 5.1 Giuramenti: Per diventare militare occorre prestare i seguenti giuramenti allo Stato Maggiore:

Art. 5.1.1 Giuramento di Lealtà
Io, [nome], giuro di sempre servire la mia patria di Terra di Lavoro, di sacrificarmi per la provincia con tutte le mie forze, dando se necessario la mia vita per la sua difesa. Giuro di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede la Provincia di Terra di Lavoro. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.

Art. 5.1.2 Giuramento del Segreto
Io, [nome], giuro che senza autorizzazione data, non comunicherò o rivelerò a nessuno che non ne abbia legittimo diritto le informazioni di cui vengono a conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro.

Art. 5.2 del Reclutamento: Il reclutamento si fa tramite una richiesta al Comandante di Brigata della città di appartenenza, che, inoltrerà la domanda al Sergente.
Il Sergente avrà il compito di controllare i requisiti del richiedente e la sua presenza/attività, e se questi saranno in regola, invierà la recluta al castello per il riconoscimento e la registrazione.
Ogni componente dello Stato Maggiore potrà annullare, in seguito alla decisione del Sergente, la candidatura di un richiedente fornendo le dovute motivazioni.
Il grado massimo che si può ottenere al momento dell'arruolamento è quello di Armigero, qualunque siano i punti forza posseduti.
E' possibile sospendere o riprendere il periodo di reclutamento a discrezione del Capitano.
Tutti coloro che sono reclutati devono avere un casellario giudiziale privo di qualsiasi condanna di Tradimento o di Alto Tradimento, non devono mai aver compiuto atti di brigantaggio, fatte salve, nel caso specifico di assalti a municipi, richieste provenienti dal Principe , avere un minimo di 30 punti forza, prestare i giuramenti dinnanzi ad Aristotele e devono impegnarsi a rispettare gli articoli della Carta dell'Esercito.


Art. 5.3 - dello Scioglimento dei Giuramenti
Ogni militare può lasciare l'Esercito sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega alla Provincia di Terra di Lavoro comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta, al Capitano . La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra. Chiunque non rispetti questa procedura verrà perseguito per reato di Tradimento e quindi nemico della Provincia.

Art. 6 I doveri e diritti fondamentali

Art. 6.1 della Gerarchia:Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Art. 6.2 dell'Obbedienza: Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Art. 6.3 della Disposizione: In caso di Stato d'Allerta, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere …) se non a fine giornata quando sarà ormai palese che per quel giorno non si è reso necessario il suo apporto.

Art. 6.4 dell'Esonero dal servizio: Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città della Provincia o all'interno del Consiglio, può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Art. 6.5 del Segreto Militare: Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese. Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum del Castello, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore o del Consiglio.

Art. 6.6 della Responsabilità individuale: Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la sua Brigata, oltre che la sezione generale del forum della Caserma, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del forum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti relativi all’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro, non sarà tollerata soprattutto nel caso in cui impediscano al soldato di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza della Provincia, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Art. 6.7 della Licenza: E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente all'interno della Provincia.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Allerta qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città della Provincia di Terra di Lavoro essi si trovino, in modo che possano essere di supporto alle Brigate del luogo.

Art. 6.8 della Comunicazione: E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.
Si riserva al Capitano dell’Esercito, di concerto con il Principe, la disciplina delle modalità di comunicazione.

Art. 6.9 dell'Esternazione del pensiero politico: E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno del forum dell'esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio della Provincia e deve restare fuori dalla politica.

Art. 6.10 dell'Accusa: E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi allo Stato Maggiore per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Principe decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Art. 6.11 delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione.
Il calcolo della paga spetta allo Sceriffo di Terra di Lavoro
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e poi successivamente del Capitano o del Comandante d’Armata conteggiare i giorni di arruolamento.
Poi il Capitano invierà i resoconti dei giorni al Consiglio di Terra di Lavoro.
I resoconti da postare devono essere due: uno che contenga solo i giorni di mobilitazione e di arruolamento di ciascun soldato, e un altro che invece contenga il resoconto completo dei giorni con affianco i costi delle paghe.

La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento.

16 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane al giorno per:
20-1458 Carta dell'Esercito della Provincia di Terra di Lavoro

1. L'esercito

Art. 1.1 - Con la presente Carta si costituisce l’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro. Ogni militare è tenuto a seguire e rispettare quanto riportato di seguito. Come Organo superiore dell’Esercito è posto lo Stato Maggiore

Art. 1.2 Ogni militare è sottoposto al codice marziale seguente.

Art. 1.3 Ogni legge della presente Carta sostiene il potere unico dello Stato Maggiore attivo.

Art. 1.4 Lo Stato Maggiore è composto dal Principe, dal Capitano, dal Sergente, dal Generale e dai Comandanti di Brigata.

Art. 1.5 In caso di guerra, il Capitano decreta la mobilitazione su ordine del Principe, cioè l’obbligo per ogni soldato di mobilitarsi per l’Esercito Provinciale. Gli ordini e l’amministrazione saranno assicurati dallo Stato Maggiore.

Art. 1.6 In tempi di pace si obbliga tutti i militari ad informare il proprio Comandante di Brigata e il proprio Capitano di ogni spostamento al di fuori di Terra di Lavoro e di ogni ritiro spirituale.

2. Composizione dell'esercito

Art.2.1 Lo Stato Maggiore

Art.2.1.1 Principe: Capo di Stato Maggiore, Comandante delle armate. Egli può delegare il suo potere decisionale di Comandante al Capitano.

Art. 2.1.2 Capitano: Egli è il braccio armato del Ducato ed è il tramite tra il Principe e l’esercito. Egli è colui che decide, in concerto con il Principe la politica diplomatica e militare da adottare e può in ogni momento decidere di revocare, degradare o promuovere qualsiasi militare. Questo potere, però, può essere in qualsiasi momento alienato dal principe dietro giusta causa. Il principe si riserva , inoltre, di modificare le decisioni del capitano, solo ed esclusivamente , se queste mettono a rischio l’incolumità e la sicurezza del Principato. Egli è il comandante dell’esercito e può revocare qualsiasi membro dell’esercito, nel caso di revoca dei Comandanti di Brigata dal loro incarico necessita dell’approvazione del Principe e del Sergente . Egli è un membro del Consiglio e il moderatore di quella parte del forum dedicata all’Esercito della Provincia Terra di Lavoro.

Art. 2.1.3 Sergente: Egli gestisce la logistica dell’Esercito, si cura dell’ingresso e della selezione di coloro che vogliono entrare a farne parte, previo parere favorevole del Capitano, e si occupa dell’approvvigionamento delle truppe dal momento della loro mobilitazione.
Il Sergente è anche capo della Fureria e in tempi di pace, di concerto con gli altri membri dello Stato Maggiore e il Ministro del Commercio, provvede, con la collaborazione dei Furieri, all’acquisto di beni per l’esercito.
Detiene l’elenco nominativo di tutti i soldati costituenti l’esercito e a cadenza giornaliera, stila il resoconto delle spettanze sia in termini di cibo, sia in termini monetari, per ogni soldato . Egli è un membro del Consiglio.

Art. 2.1.4 Generale: Egli ha compiti dirigenziali nella formazione e mantenimento dell'esercito regolare della provincia. Si occupa di amministrare l'esercito, ricevendo rapporti dai Comandanti di Brigata, coordinando gli arruolamenti, le assegnazioni degli incarichi. Sarà suo compito mantenere aggiornato il punteggio di merito dei soldati e su questa base sottoporre al Capitano i nominativi per le promozioni.
A propria discrezione, può assumere direttamente il comando di un esercito riconosciuto dal principe, o in alternativa delegare le stesse le operazioni a un ufficiale di propria fiducia, ovvero in caso di formazione di più eserciti,mantenere direttamente il comando di uno di questi.
Il comando dell'esercito provinciale resterà al capitano della Principato.
Terrà riunioni con il Capitano e lo Stato Maggiore, da egli presieduto, e che indirizzerà verso il mantenimento della forza minima necessaria, ascoltando , per ogni singolo rappresentante di città (Comandante di Brigata ), le desiderate in termini di cibo ed equipaggiamento necessari alla creazione dell’esercito.
Eseguirà ispezioni periodiche in fureria, allo scopo di verificare l'efficienza e l'adeguatezza delle scorte militari giacenti in magazzino e presenterà al Principe, allo Sceriffo e al Tm, il fabbisogno necessario per mantenere tale componente attiva e pronta su chiamata.
Presenterà unitamente al Capitano e al Sergente, il progetto di crescita organica di ogni soldato; sarà compito del Sergente aggiornare settimanalmente il generale,sui progressi del singolo militare.
Illustrerà direttamente allo stato maggiore, e se richiesto, ai tribuni militari di zona, i piani futuri in termini di azioni e esercitazioni eventuali.
Terrà, compatibilmente con le risorse del Principato una esercitazione mensile basata sulle regole da seguire in caso di attivazione dell’esercito. (impostazioni di viaggio, reggimenti cui aggregarsi, zone di spostamento collettivo, raggruppamenti, istruzione sull’uso delle armi e sulle loro capacità). Tali esercitazioni avverranno in modalità teorica, e solo sotto autorizzazione del Consiglio in modalità pratica (richiamo in servizio);
Può essere sfiduciato, per palese incapacità o per grave mancanza, dal Consiglio Di Guerra riunito che ne delibera la decadenza dall'incarico.
Verrà sottoposto, in caso di grave mancanza al giudizio in prima istanza della Corte Marziale presieduta dal Principe e dallo stato maggiore.

Art. 2.1.5 Comandanti di Brigata: sono necessariamente nominati tra i membri dell'esercito che si sono distinti per impegno e capacità non solo militari ma anche di piccola amministrazione e vengono eletti nel numero di sei, uno per ogni città della Terra di Lavoro. Guidano le formazioni militari durante le missioni , in funzione della loro importanza e segretezza. Appartengono allo Stato Maggiore. Restano in carica due mesi e devono essere eletti o riconfermati da una votazione eseguita dai membri dello Stato Maggiore, ed approvata dal Principe
Nel caso in cui un Comandante di Brigata non sia in grado di adempiere al proprio dovere, oppure nel caso dimissioni o di revoca motivata dell’incarico, il Capitano può nominare un Comandante pro-tempore (solitamente il vice-comandantein carica) fino alla scelta di un sostituito, che deve essere approvata dal Principe.
Il Comandante di Brigata è l’organo di riferimento di tutti i membri di una Brigata e a lui dovranno rivolgersi per qualsiasi problema e per qualunque comunicazione.
Successivamente il Comandante provvederà ad informare il Capitano, il Sergente e il Generale.

Art. 2.2 Il Servizio Segreto: Esso sarà alle dirette dipendenze del Capitano che ne coadiuverà e coordinerà le azioni di merito, in base alle esigenze dell’esercito.
Tale corpo sarà composto da militari e civili,scelti dallo Stato Maggiore.
Costoro avranno il compito di accogliere ed elaborare tutte quelle informazioni ritenute di importanza fondamentale per la sicurezza del Principato.
Le notizie che verranno considerate fondate verranno poste all'attenzione del Consiglio di Terra di Lavoro.

Art. 2.3 Le Brigate: Sono formate dai militari che risiedono nelle città di competenza di ciascuna Brigata. A capo della Brigata vi è il Comandante di Brigata che ha l’incarico di coordinarne e amministrare le proprie truppe.
Le Brigate prendono nome dalle città della Provincia e sono sei:

1° Brigata "Guardie": destinato alla scorta personale del Re/Regina, è un corpo scelto formato da un solo Reggimento. Il Tenente in carica prende il nome di Comandate delle Guardie, resta in carica due mesi e viene scelto dal Generale sulla base del punteggio di merito. Le guardie presteranno servizio per un mese prima di avere l'avvicendamento e saranno scelte dal Generale sulla base del punteggio di merito. La Brigata "Guardie" sarà dislocata nella città di residenza del Re/Regina. Saranno considerati giorni di mobilitazione esclusivamente quelli in cui le guardie saranno in servizio per scorta del Re/Regina. I militari scelti per la Brigata "Guardie" verranno temporaneamente sospesi dai loro incarichi nella Brigata di provenienza e reintegrati negli stessi al termine del servizio. E' vietato per ogni militare prestare servizio nelle guardie per due turni consecutivi.

2° Brigata "Capua": destinato alla difesa del confine sud est estremo, comprendente la città di Capua.

3° Brigata "Sessa Aurunca": destinato alla difesa del confine sud comprendente le città di Sessa Aurunca.

4° Brigata "Gaeta": destinato al controllo e alla difesa della costa meridionale comprendente la città di Gaeta.

5° Brigata "Terracina" : destinato al controllo e alla difesa del confine con il futuro regno di Roma comprendente, la città di Terracina

6° Brigata "Sora": destinato al controllo e alla difesa del confine con l’Abruzzo comprendente la città di Sora.

7° Brigata "Pontecorvo" : destinato al controllo e alla difesa del confine orientale comprendente la città di Pontecorvo.


Art. 2.3.1 Reggimenti: I Reggimenti formano le Brigate. Possono essere più di uno per città e sono ognuno alle dipendenze di un Tenente. I Tenenti sono coloro che guidano il Reggimento e non hanno alcun potere decisionale. Prendono ordini o dal Comandante di Brigata, dal Capitano o dal Generale.

Art. 2.3.2 La Truppa: La Truppa costituisce la gran parte dell’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro. Per essere arruolato nella truppa un civile deve avere almeno 30 punti di forza, essere residente in Terra di Lavoro e prestare i giuramenti di fedeltà e segretezza (cfr. Art. 5.1.1 e 5.1.2)

Art. 2.3.3 I Gradi: la truppa ha una gerarchia basata sul Coefficiente di Combattimento (CC) del soldato:
- Dragone CC 5
- Cavaliere CC 4
- Armigero CC 3
- Lanciere CC 2
- Fante CC 1
Per la valutazione del grado sarà considerato unicamente il CC derivante dalla forze e non le armi possedute dal soldato.
Forza 0-49 CC 1
Forza 50-99 CC 2
Forza 100-149 CC 3
Forza 150-199 CC 4
Forza 200+ CC 5

Art. 2.4 Fureria: La Fureria è il corpo che si occupa della logistica e dell’approvvigionamento dei militari mobilitati ed è il punto di riferimento dei Comandanti di Brigata e del Ministro del Commercio.
Viene nominato dal Sergente, su approvazione del Capitano.
Il ruolo viene ricoperto da militari che sono in grado di operare sul mercato con una certa facilità quindi buon carisma, tempo da dedicare ed esperienza.
E' suo compito comunicare, su richiesta dei Comandanti di Brigata, ciò che serve all'esercito mobilitato, come equipaggiamento e cassa, al Sergente che dovrà procurare le merci e il denaro.
Durante le missioni di guerra, e quindi con l'uso dell'esercito vero e proprio creato IG, le merci vengono passate dal Sergente nell'inventario dell'esercito e il Furiere, su concessione del Capitano, dovrà gestire tale inventario.
Durante le missioni "secondarie" di scorta o difesa al potere, il Furiere riceve le merci tramite mandati o collaborando con il TM/Sindaco della città in cui si opera e dovrà poi distribuirle ai soldati.
Ci sarà uno spazio apposito nel forum dell’esercito.

Art. 2.5 Ausiliari Volontari :In casi di emergenza, qualora una città si trovasse sguarnita o con un numero di soldati insufficienti a contrastare una minaccia impellente e sia impossibile far raggiungere rinforzi dalle città vicine, è possibile per il Tenente di un Reggimento dell'Esercito accettare l'ammissione momentanea e volontaria di cittadini della città che non fanno parte dell'esercito per contrastare la minaccia. Questi cittadini prendono così il nome di Ausiliari Volontari.
Il Tenente deve pertanto informare un membro dello Stato Maggiore dell'Esercito spiegando le motivazioni che lo inducono a ricorrere a queste forze esterne.
L'ausiliario può essere un qualunque cittadino non di livello zero. Non è prevista nessuna paga. Non sono considerati Ausiliari coloro che svolgono il servizio di difesa della città in Gruppi Armati non comandati da un membro dell'Esercito.
Nell'Archivio della Caserma verrà stesa una lista di tutti coloro che si rendono disponibili come Volontari da tenere come riserve nelle città.

Sono considerati ausiliari i gruppi provenienti dalla milizia cittadina riconosciuta secondo la legge 21-1456 Comma 2 e successivi. La regolamentazione dell'inserimento in organico di tali forze segue la suddetta legge.

Tutti gli ausiliari sono sottoposti alle norme della presente Carta per tutta la durata della loro mobilitazione e per tutta la durata dello stato di Legge Marziale in caso di conflitto aperto.

Art. 3 Gli incarichi operativi

Nel momento in cui i militari sono mobilitati dal Capitano per una missione essi possono costituire IG un gruppo armato/Reggimento. Il comando della missione può essere delegato ad un Comandante di Brigata qualora sia di particolare importanza o altrimenti un qualsiasi altro membro della truppa con il grado più elevato.
Gli stessi Comandanti, il Capitano e il Generale potranno essere posti a capo di un gruppo armato IG.
I gruppi armati durante la mobilitazione in caso di guerra dovranno essere composti da militari appartenenti allo stessa Brigata.
All’interno del gruppo armato, il capo di esso assume un grado operativo, che gli permette di dare ordine anche ad un eventuale suo pari grado mobilitato all’interno del suo stesso gruppo armato.
Colui che è a capo del gruppo armato (esercito IG) assume il grado di Capitano di Brigata.

Nel caso in cui venga costituita un’armata In Game (possono farla solo i livello 3, nobili di toga), colui che viene posto a capo di questa armata assume il grado di Comandante di Armata.

Parte dei membri dell’esercito possono essere mobilitati per compiere missioni specifiche di controllo, contenimento di briganti o spionaggio nelle varie città o nodi del ducato e all’esterno. Alcune di queste missioni potrebbero essere considerate segrete con un certo livello di riservatezza.
Per ogni missione intrapresa, il comandante dovrà fare rapporto tramite missiva IG al Sergente o Capitano di quanto accaduto almeno una volta ogni due o tre giorni di servizio e sarà suo compito gestire i vari membri del suo gruppo operativo comunicando i vari ordini sempre tramite missiva. A missione conclusa verranno raccolti ed archiviati i vari rapporti nell’Archivio Operativo dell’Esercito.

Art. 4 Punteggio di merito

Viene stabilito che ogni militare riceverà un punteggio di merito basato su vari fattori, specificati oltre. Tale punteggio servirà a stilare una graduatoria. La graduatoria interna alla Brigata sarà aggiornata dal Comandante e servirà a nominare i Tenenti dei Reggimenti e ad assegnare incarichi speciali. Le graduatorie delle singole Brigate saranno integrate dal Generale in una graduatoria complessiva di tutto l'esercito. Questa graduatoria generale servirà allo Stato Maggiore per individuare i militari da promuovere, da far entrare nel corpo delle Guardie, a cui affidare incarichi speciali.
Il punteggio non garantisce automaticamente una nomina o una promozione, decisioni che saranno sempre appannaggio del Generale e dello Stato Maggiore, ma sarà un dato importante nella valutazione dei meriti di un militare.
Nei bandi interni all'esercito verranno inseriti punteggi minimi di merito come requisito.

Art. 4.1 Assegnazione punteggio di merito: di seguito verranno specificate le condizioni che determineranno l'assegnazione di punti di merito al militare da parte del Comandante di Brigata. Il Comandante di Brigata aggiornerà tale punteggio una volta alla settimana e lo comunicherà al Generale.
Il conteggio dei punti partirà da zero per tutti i militari in forza all'esercito provinciale dal giorno di entrata in vigore della presente Carta.
- Servizio: 1 punto per giorno di servizio nell'esercito (giorni di arruolamento esclusi permessi e ritiri). 2 punti per giorni di mobilitazione (giorni di missione operativa)
- Esercitazione: 25 punti per la partecipazione a un'esercitazione.
- Missioni di scorta, pattugliamento, sicurezza in tempo di pace: 50 punti.
- Missioni di scorta, pattugliamento, sicurezza in tempo di guerra: 100 punti.
- Campagna militare: 200 punti
- Servizio per la provincia: 2 punti al giorno. Sono considerati servizi per la provincia impegni non militari che contribuiscano al benessere della Provincia. Per esempio prestare servizio in miniera, accettare lavori per la provincia a salario minimo. Nella bacheca della Caserma verranno specificati volta per volta i servizi che beneficeranno di questo bonus.
- Servizio nelle Guardie: 100 punti

Art.5 Il reclutamento dei militari

Art. 5.1 Giuramenti: Per diventare militare occorre prestare i seguenti giuramenti allo Stato Maggiore:

Art. 5.1.1 Giuramento di Lealtà
Io, [nome], giuro di sempre servire la mia patria di Terra di Lavoro, di sacrificarmi per la provincia con tutte le mie forze, dando se necessario la mia vita per la sua difesa. Giuro di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede la Provincia di Terra di Lavoro. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dati dai miei superiori.

Art. 5.1.2 Giuramento del Segreto
Io, [nome], giuro che senza autorizzazione data, non comunicherò o rivelerò a nessuno che non ne abbia legittimo diritto le informazioni di cui vengono a conoscenza o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso l’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro.

Art. 5.2 del Reclutamento: Il reclutamento si fa tramite una richiesta al Comandante di Brigata della città di appartenenza, che, inoltrerà la domanda al Sergente.
Il Sergente avrà il compito di controllare i requisiti del richiedente e la sua presenza/attività, e se questi saranno in regola, invierà la recluta al castello per il riconoscimento e la registrazione.
Ogni componente dello Stato Maggiore potrà annullare, in seguito alla decisione del Sergente, la candidatura di un richiedente fornendo le dovute motivazioni.
Il grado massimo che si può ottenere al momento dell'arruolamento è quello di Armigero, qualunque siano i punti forza posseduti.
E' possibile sospendere o riprendere il periodo di reclutamento a discrezione del Capitano.
Tutti coloro che sono reclutati devono avere un casellario giudiziale privo di qualsiasi condanna di Tradimento o di Alto Tradimento, non devono mai aver compiuto atti di brigantaggio, fatte salve, nel caso specifico di assalti a municipi, richieste provenienti dal Principe , avere un minimo di 30 punti forza, prestare i giuramenti dinnanzi ad Aristotele e devono impegnarsi a rispettare gli articoli della Carta dell'Esercito.


Art. 5.3 - dello Scioglimento dei Giuramenti
Ogni militare può lasciare l'Esercito sciogliendo i suoi giuramenti e il vincolo che lo lega alla Provincia di Terra di Lavoro comunicandone l'intenzione in via ufficiale, quindi scritta, al Capitano . La richiesta può essere respinta e posticipata in caso di Stato di Allerta o Stato di Guerra. Chiunque non rispetti questa procedura verrà perseguito per reato di Tradimento e quindi nemico della Provincia.

Art. 6 I doveri e diritti fondamentali

Art. 6.1 della Gerarchia:Un militare deve sempre rispettare la gerarchia militare e rivolgersi ai suoi superiori in maniera adeguata nei contesti ufficiali e pubblici.

Art. 6.2 dell'Obbedienza: Un militare deve sempre obbedire ad un ordine proveniente da un suo superiore se in forma scritta e ufficiale. In caso riceva ordini discordanti da più persone e non vi sia modo di chiedere ulteriori spiegazioni, egli obbedirà al più alto in grado.
Se riceve un ordine che disobbedisce alla legge, egli deve conformarsi se l’ordine è firmato e controfirmato dallo Stato Maggiore. Se l’ordine è orale e non proviene dallo Stato Maggiore egli si deve rifiutare o ne subirà personalmente le conseguenze.

Art. 6.3 della Disposizione: In caso di Stato d'Allerta, un militare deve essere pronto a partire in qualsiasi momento dall’istante in cui ha ricevuto il suo ordine di mobilitazione, per questo motivo non potrà compiere azioni di alcun tipo (lavorare, esercitare la professione, pescare, raccogliere …) se non a fine giornata quando sarà ormai palese che per quel giorno non si è reso necessario il suo apporto.

Art. 6.4 dell'Esonero dal servizio: Un militare che ricopra ruoli amministrativi di rilevanza nelle città della Provincia o all'interno del Consiglio, può essere esonerato dall'ordine di mobilitazione per poter continuare a occuparsi del suo lavoro se risultasse altrimenti impossibile da svolgere.

Art. 6.5 del Segreto Militare: Un militare non deve mai trasmettere informazioni confidenziali riguardanti l'organizzazione dell'Esercito e la sua "forza", numero dei componenti, ordini o direttive prese. Non si devono comunicare ad "estranei" anche tutte le proposte in discussione nel forum del Castello, fino a loro approvazione da parte dello Stato Maggiore o del Consiglio.

Art. 6.6 della Responsabilità individuale: Un militare ha il dovere di tenersi informato e mantenere controllate le sezioni riguardanti la sua Brigata, oltre che la sezione generale del forum della Caserma, senza aspettare che sia indirizzato dal suo comandante. La mancata frequentazione del forum, e la conseguente mancanza di aggiornamenti relativi all’Esercito della Provincia di Terra di Lavoro, non sarà tollerata soprattutto nel caso in cui impediscano al soldato di svolgere le proprie mansioni e di compiere il proprio dovere.
Nel caso in cui si venga a conoscenza di notizie/dati/eventi/avvistamenti di possibile interesse per l'Esercito e la sicurezza della Provincia, ogni militare ha in dovere di avvisare i suoi superiori o direttamente lo Stato Maggiore in via ufficiale. Informazioni ufficiali volutamente falsificate e/o fuorvianti potrebbero portare a provvedimenti anche gravi nei riguardi dell'informatore. Lo Stato Maggiore si riserva il diritto di giudicare la validità di tali informazioni.

Art. 6.7 della Licenza: E' diritto di ogni militare avere un periodo di riposo/viaggio/assenza forzata/ecc... E' dovere comunicare tale intenzione nell'apposito spazio indicando il motivo, la data di inizio e la durata della licenza. Sono esonerati da questo obbligo Capitano e Sergente i quali possono spostarsi liberamente all'interno della Provincia.
Lo Stato Maggiore si riserva la possibilità di respingere la licenza nei casi di Stato di Allerta qualora la richiesta sia stata fatta per futili motivi (es. commercio, viaggio di piacere). Lo Stato Maggiore si riserva altresì la possibilità di allertare i propri soldati anche durante il periodo di licenza, in qualsiasi città della Provincia di Terra di Lavoro essi si trovino, in modo che possano essere di supporto alle Brigate del luogo.

Art. 6.8 della Comunicazione: E' dovere di ogni militare, in particolare per i comandanti, prestare attenzione ai modi con cui si redigono i rapporti e le comunicazioni ufficiali.
Si riserva al Capitano dell’Esercito, di concerto con il Principe, la disciplina delle modalità di comunicazione.

Art. 6.9 dell'Esternazione del pensiero politico: E' fatto divieto per tutti i militari di intavolare discussioni politiche di qualsiasi genere all'interno del forum dell'esercito o utilizzare l'elenco dei soldati per fini elettorali. L'Esercito è uno strumento al servizio della Provincia e deve restare fuori dalla politica.

Art. 6.10 dell'Accusa: E' diritto di ogni militare, in presenza di prove irrefutabili considerate come tali, rivolgersi allo Stato Maggiore per portare un'accusa verso un altro componente dell'Esercito, di grado qualsiasi. Sta al Principe decidere di intervenire nei modi e nei tempi che ritiene più opportuni.

Art. 6.11 delle Paghe: E' diritto di ogni militare ricevere una paga in seguito alla mobilitazione.
Il calcolo della paga spetta allo Sceriffo di Terra di Lavoro
Sarà compito del Comandante di Brigata conteggiare i giorni di mobilitazione e poi successivamente del Capitano o del Comandante d’Armata conteggiare i giorni di arruolamento.
Poi il Capitano invierà i resoconti dei giorni al Consiglio di Terra di Lavoro.
I resoconti da postare devono essere due: uno che contenga solo i giorni di mobilitazione e di arruolamento di ciascun soldato, e un altro che invece contenga il resoconto completo dei giorni con affianco i costi delle paghe.

La paga sarà unica sia per i giorni di mobilitazione, sia per i giorni di arruolamento.

16 ducati oppure 10 ducati + un pezzo di pane al giorno per: membri della Truppa di grado Fante, Lanciere e Armigero.
18 ducati oppure 12 ducati + un pezzo di pane al giorno per: membri della Truppa di grado Cavaliere e Dragone.
20 ducati oppure 14 ducati + un pezzo di pane al giorno per: Tenenti e Comandanti di Brigata

24 ducati oppure 18 ducati + un pezzo di pane al giorno per: Capitano o Comandante d'Armata

Per ottenere la paga non si deve fare alcuna richiesta, perché sarà tutto automatico.
Le uniche richieste permesse, in merito, sono quelle relative al rifiuto della paga.

Art. 6.12 della Condanna: Ogni militare che trasgredisce ad un qualunque articolo della Carta dell'Esercito, può essere oggetto di provvedimenti o condanne che variano dal semplice richiamo fino a processi per Alto Tradimento.
Per tutti quei reati commessi nella funzione di militare,che non siano Tradimento o Alto Tradimento, è prevista, su richiesta del condannato, una commutazione dei giorni di prigione in servizio attivo in milizia (gratuito) nella città in cui risiede.
Restano salvi pene accessorie e pecuniarie.
I giorni di servizio attivo nella milizia dovranno essere provati con screen.
Il mancato adempimento di questi doveri, porterà ad un'aggravante della pena.



Art. 6.13 dell'Uguaglianza: Tutti i militari sono processabili nel caso in cui si sia in possesso di prove che dimostrino una loro violazione degli articoli della Carta, senza alcun riguardo per grado, incarico, status civile.

Art. 6.14 della Sospensione: I processi del Tribunale sono sospesi in caso di Stato di Guerra per dare precedenza alle operazioni militari, e verranno immediatamente ripresi al termine della guerra o in caso di temporanea tregua.

Art. 6.15 dell’Aggravante della Pena: I crimini compiuti o iniziati durante il periodo di Stato di Guerra saranno considerati un'aggravante nel momento in cui viene emessa la sentenza.

Art. 7 Legge Marziale

Emanata dallo Stato Maggiore con la maggioranza assoluta del consiglio obbliga:

- La mobilitazione immediata dell'esercito in ogni suo ramo. Entro 24 ore dalla sua emanazione ogni Comandante di Brigata a capo del suo gruppo armato deve essere in viaggio per il punto d'incontro stabilito.
- Chiusura delle frontiere.
- Eliminazione dei gruppi armati cittadini, esclusi quelli predisposti per la difesa cittadina.
- Arruolamento di ogni cittadino laburino di livello 3 e di ogni nobile che abbia giurato fedeltà al Principe, che dovrà unirsi a uno dei gruppi in partenza per il punto d'incontro, i trasgressori incorreranno nel reato di Tradimento. Sono esentati dall'arruolamento obbligatorio i cittadini che ricoprono cariche elettive a livello Municipale (sindaci).
- Potranno essere esentati dal servizio militare solo un certo numero di funzionari per il regolare funzionamento dell'amministrazione provinciale e gli ecclesiastici.



Citazione :
Legge del Regno n°1/1458 - Dell'Esercito Regio
Napoli - Giugno XVI 1458

Noi, Hemmet Jax della Groana, Re delle Due Sicilie, Conte di Caserta e Barone di Castel Morrone, a nome del Parlamento del popolo del Regno delle Due Sicilie, con questo documento promulghiamo la seguente legge:

Art. 1. Con il presente documento si costituisce l’Esercito del Regno delle Due Sicilie (in seguito indicato come Esercito Regio). Ogni Militare è tenuto a seguire e rispettare quanto riportato di seguito. Come organo superiore dell’Esercito Regio è posto lo Stato Maggiore del Regno (SMR)

Art. 2. Gli eserciti provinciali confluiranno all’interno dell’esercito Regio. Ogni esercito provinciale formerà una divisione con il nome della provincia di provenienza. A capo della divisione sarà posto il Consiglio di guerra di quella Provincia (Governatore, Capitano, Sergente, Generale o Consigliere militare).

Art. 2.1 Divisioni:
1° Divisione “Abruzzo”
2° Divisione “Terra di Lavoro”

Art. 3. Lo Stato Maggiore del Regno è composto da Re e Consigli di guerra delle Provincie del Regno.

Art. 4. Lo SMR ha facoltà di nominare uno o più Marescialli Regi. Il Maresciallo Regio avrà il compito di organizzare un’armata IG sotto le bandiere del Regno per un incarico specifico. Il suo mandato durerà fino al compimento dell’incarico o fino a quando lo SMR non lo solleverà da tale responsabilità. Gli incarichi possono essere di varia natura, ma implicheranno sempre l’utilizzo di un esercito IG. Di conseguenza rientrano in questi incarichi le operazioni militari volte alla sicurezza interna al Regno (eserciti stanziati a difesa di confini, capitali, porti) e le operazioni militari all’estero (guerra dichiarata a un altro Stato, operazioni di supporto ad un alleato, etc.).

Art. 5. Il Regno contribuirà in modo equo alla costituzione delle armate IG. Il Maresciallo Regio dovrà relazionare lo SMR sui costi di creazione e mantenimento dell’esercito. Questi costi verranno suddivisi in parti eguali fra le provincie del Regno. Lo SMR dovrà fornire regolari relazioni al Parlamento del Regno.

Art. 6. L’organizzazione interna delle singole Divisioni rimane quella attualmente in vigore negli eserciti Provinciali.

Art. 7. Ogni Militare è sottoposto al codice marziale, somma degli articoli presenti e di quelli della legge provinciale che costituisce l’esercito di cui è membro. Il Parlamento si impegna a realizzare una Carta Comune dell'Esercito che sostituirà le Carte Provinciali.

Questa legge dovrà essere ratificata dai Consigli Provinciali secondo quanto contemplato dal Codice.
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