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 Rep. Fiorentina - Regolamento del Ministero della Marina - Marina Militare e Mercantile

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Runaym

Runaym


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Data d'iscrizione : 05.12.10

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MessaggioTitolo: Rep. Fiorentina - Regolamento del Ministero della Marina - Marina Militare e Mercantile   Rep. Fiorentina - Regolamento del Ministero della Marina - Marina Militare e Mercantile EmptyMer Gen 19, 2011 2:13 pm

Citazione :
Regolamento del Ministero della Marina


Il Ministero della Marina Fiorentina è l'istituzione repubblicana responsabile di ogni ordinamento marinaresco e del controllo delle acque territoriali che si estendono da Pisa a Piombino.
Ha sede nella Sala di Palazzo Vecchio denominata "Camera dei Capitani Fiorentini".

La Repubblica Fiorentina gode di quattro (4) porti, di cui tre situati ciascuno nelle città di Livorno, Pisa, Piombino, e uno costiuito da una baia naturale tra le città di Livorno e Pisa.

Capitolo I - Del Ministero della Marina

1.1 - Generalità
Il Ministero della Marina Fiorentina è costituito della cariche istituzionali del Signore di Firenze, dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, dal Ministro del Commercio, dallo Sceriffo, dal Capitano, dal Prefetto, dall'Ammiraglio, dal Contrammiraglio e infine dai Capitani dei Porti fiorentini e i loro vice.

1.2 - Signore
Il Signore di Firenze è il comandante supremo della Marina Militare e Civile della Repubblica Fiorentina. Ha potere di veto su qualsiasi decisione presa dai funzionari del ministero, del quale supervisiona il lavoro.

1.3 - L'Ammiraglio
L' Ammiraglio è a capo della Marina Militare Fiorentina arruolato nelle fila dell'esercito repubblicano, è il responsabile tecnico della Marina Fiorentina, nonchè Cartografo Repubblicano e Preside dell' Accademia Navale di Livorno.
Noto per le sue conoscenze in campo marittimo, è colui che comanda e coordina la marina militare e le strategie militari condotte via mare sotto le direttive impartite dal Capitano. Ha il compito di organizzare la Marina Militare Fiorentina per combattere la pirateria o svolgere missioni di natura militare. Ha il compito di organizzare l' Accademia e offrire sostegno tecnico ai Capitani dei Porti, nonchè a tutti i componenti del Ministero della Marina, soprattutto in occasione del cambio di Governo.
Ha il potere di demandare a terzi la realizzazione di carte geografiche e in tal senso può nominare, dietro avvallo del Consiglio della Repubblica Fiorentina, un Cartografo Repubblicano.
Individuato tramite bando pubblico, resta in carica per quattro (4) mesi, a meno di dimissioni da far pervenire con minimo due (2) giorni, o revoca dell'incarico votata tramite voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri..
Tale carica è incompatibile ai sensi della legge sulle incompatibilità.

1.3.1 - Il Contrammiraglio.
Il Contrammiraglio, ha gli stessi doveri e compiti dell'Ammiraglio che espleta in sua assenza. L'Ammiraglio può assegnare compiti specifici al Contrammiraglio all'interno del Ministero della Marina.
Individuato tramite bando pubblico, resta in carica per quattro (4) mesi, a meno di dimissioni da far pervenire con minimo due (2) giorni, o revoca dell'incarico votata tramite voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri.
Tale carica è incompatibile ai sensi della legge sulle incompatibilità.

1.4 - Commissari Portuali (o Capitani dei Porti)
I Capitani dei Porti, denominati anche Commissari portuali, sono i tecnici responsabili dell'attuazione dei lavori di ammodernamento dei Porti, della costruzione e riparazione della navi, nonchè degli accessi e attracchi al porto di comando. Devono aggiornare il registro navale nella Camera dei Capitani, quando vara una imbarcazione.
Hanno il compito di monitorare dal faro le coste e di segnalare tempestivamente eventuali avvistamenti, nonchè le richieste di approdo o riparazione. Sono i responsabile dell'inventario del porto.
Il Capitano del Porto ha l'obbligo di trovarsi nella Città con il Porto da lui amministrato, salvo permessi concessi dal Signore di Firenze.
Individuato tramite bando pubblico e nominato dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, resta in carica per tre (3) mesi, a meno di dimissioni da far pervenire con minimo due (2) giorni di preavviso o revoca dell'incarico votata tramite voto palese dalla maggioranza dei Consiglieri. La pubblicazione del bando a scadenza del periodo di lavoro del Commissario portuale, può essere rinviata se nel Porto sono in corso lavori di ampliamento.
Tale carica è incompatibile ai sensi della legge sulle incompatibilità.

1.4.1 - Vicecommissari portuali
I Vicecommissari portuali, sono designati al momento della nomina dei Capitani dei Porti. Sostituiscono il Capitano del Porto in sua assenza dalla città o in caso di emergenza se il Capitano del Porto in quel momento non è presente nei suoi Uffici. Hanno gli stessi doveri e compiti di un Capitano del Porto. La sua nomina e revoca segue le stesse disposizioni previste per i commissari portuali.
Tale carica non ricade nella casistica delle incompatibilità, in caso di entrata in servizio sarà necessaria una deroga votata dal consiglio.

1.5 - Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere
Il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere ha potere di nomina e revoca dei Commissari Portuali. Programma i lavori di ammodernamento del Porto e funge da collegamento tra il Ministero della Marina di cui è il responsabile e il Consiglio della Repubblica Fiorentina. Svolge le proprie funzioni in coordinamente con l'Ammiraglio.

1.6 - Commissione Economica
Il Ministro del Commercio e lo Sceriffo rappresentano la Commissione Economica della Marina Fiorentina, rifornisco i Capi Porto delle risorse necessarie all'ammodernamento dei porti, alla costruzione e riparazione delle navi. Inoltre si occupano del pagamento delle navi e della riscossione delle tasse portuali.
Stipulano gli accordi commerciali con altre potenze marittime.

1.7 - Autorizzazioni di attracco e sbarco
Il Prefetto, o in sua vece il Principe e il Capitano si occupano delle autorizzazioni di attracco e di fermo delle navi nei porti della Repubblica Fiorentina, nonchè di fornire alle Armate dell'Esercito di stanza nelle città portuali i permessi per acconsentire lo sbarco in sicurezza dalla nave.

1.8 Le violazioni della presente carta sono regolate dal Capitolo V della stessa.

Capitolo II - Della Costruzione e Riparazione delle Navi

2.1 - Generalità
Il Ministero della Marina, nella fattispecie il Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere è responsabile delle procedure per la costruzione di imbarcazioni private e pubbliche, mercantili e da guerra.
Può a discrezione individuare tempi, modalità di costruzione dell'imbarcazione e ha il potere di rifiutare la richiesta.

2.2 - Imbarcazioni pubbliche
Per le imbarcazioni pubbliche, ossia imbarcazioni gestite dal Ministero della Marina Fiorentina o da altri enti Repubblicani, come ad esempio i Municipi, il pagamento dei lavori può avvenire a consegna ultimata o anche suddiviso in rate, oltre a presentare un prezzo quanto più vicino al costo effettivo di costruzione. Questi lavori hanno la precedenza su ogni altro tipo di richiesta.

2.3 - Imbarcazioni private
Per le imbarcazioni private, ossia imbarcazione destinate a singoli cittadini o organizzazione riconosciute, il pagamento deve avvenire preventivamente all'inizio dei lavori.
Sarà vietata la costruzione di imbarcazioni ad uso militare per i singoli cittadini, mentre per le organizzazioni è concessa solo ad ordini militari riconosciuti dalla Repubblica.

2.4 Acquisto di imbarcazioni
Le richieste di costruzione di una nave vanno fatte preventivamente a uno dei Capi Porto della Repubblica Fiorentina o al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, i quali riporteranno nella Camera dei Capitani fiorentini la richiesta.
Una volta accertata la possibilità di costruire la nave, e determinato il prezzo di acquisto,l'acquirente sottoscrive tramite missiva privata un contratto di costruzione.

Il contratto di acquisto deve essere conforme a quello indicato nell'allegato A.

2.5 - Richieste di riparazione
Le richieste di riparazione di una nave vanno fatte preventivamente a uno dei Capi Porto della Repubblica Fiorentina o al Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere, i quali riporteranno nella Camera dei Capitani fiorentini la richiesta. Tale richiesta è subordinata al rilascio di un precedente permesso di attracco e di sbarco.
Una volta determinato il prezzo di riparazione, l'ordinatario sottoscrive tramite missiva privata un contratto di riparazione.
Il pagamento va effettuato prima dell'inizio della stessa, salvo deroghe o indicazioni differenti fornite dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere.
Il contratto per le riparazioni deve essere confome a quello indicato nell'allegato B.


Capitolo III - Delle richieste di attracco e di fermo


Le navi che vorranno attraccare nei Porti della Repubblica Fiorentina dovranno richiedere un apposito permesso nella Dogana Fiorentina, secondo le modalità previste dalle leggi in vigore.
Il Capitano del Porto permetterà l'approdo solo dietro autorizzazione del Prefetto o in sua vece del Principe o del Capitano previo consulto con il MDMGO.


Capitolo IV - Delle tasse di ormeggio

La Repubblica Fiorentina, può in qualsiasi istante e senza alcun preavviso imporre delle Tasse di ormeggio dall'immediata riscossione, che variano da 1 a 50 ducati al giorno, a seguito di decisione dello Sceriffo della Repubblica Fiorentina, previa votazione del Consiglio della Repubblica Fiorentina.
Le tasse possono essere valide per tutte le imbarcazioni, o imposte su talune specifiche, secondo quanto previsto dal Regolamento sulla Tassazione.
Ogni Capitano che ormeggia la propria nave in uno dei Porti fiorentini, accetta tali condizioni e le eventuali sanzioni amministrative previste dal caso e regolate dal Capitolo V della presente carta.

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Capitolo V - Delle Violazioni della presente Carta

5.1 - Generalità
Le violazioni della Carta della Marina Fiorentina sono regolate nello specifico dal presente capitolo, più nel generale per reati qui non previsti, dal Libro Civile e Penale della Repubblica Fiorentina, salvo differenti disposizioni individuate tramite Decreto e/o Ordinanza Municipale.

5.2 - Reati dei Funzionari del Ministero della Marina
I Consiglieri della Repubblica Fiorentina e ogni funzionario individuato dalla presente carta è soggetto ai reati di Negligenza, Abuso di Potere in funzione Pubblica, Alto tradimento, cosi come previsto dal Libro penale.

5.2.1 Costituisce il reato di Negligenza per il Capitano del Porto e/o Vicecapitano del Porto, la mancata comunicazione di avvistamenti al largo della propria città, di richieste di approdo, riparazione e costruzione di navi, nonchè assenze non autorizzate dalla propria città. Costituisce il reato di Negligenza per l'Ammiraglio e il Contrammiraglio, la mancata presenza nella gestione e organizzazione dei lavori di ordinaria amministrazione dell'istituzione.

5.2.2 Costituisce il reato di Alto Tradimento per il Capitano del Porto e/o Vicecapitano del Porto, l'autorizzazione dell'approdo a imbarcazioni senza il permesso dell'autorità prefettizia o in sua vece del Principe o del Capitano. Costituisce Alto Tradimento per l'Ammiraglio e il Contrammiraglio, le disposizioni di attacco che una volta attuate non vengano condivise e approvate dal Signore della Repubblica o dallo stato maggiore dell'esercito e le decisioni che possano danneggiare economicamente la Repubblica di Firenze, fatta esclusione per casi di natura non dipendenti dall'esecutore.

5.2.3 Costituisce il reato di Abuso di Potere in funzione Pubblica per il Capitano del Porto e/o Vicecapitano del Porto, l'assegnazione di un'imbarcazione costruita a un cittadino differente da quello indicato, o la preventiva assegnazione della stessa senza autorizzazione del Ministro delle Grandi Opere, nonchè l'appropriazione di merci e ducati destinati all'inventario del Porto.

5.3 - Reati di altri soggetti

5.3.1 Ogni individuo che violi i contratti di costruzione e di riparazione sarà incriminato per inadempimento contrattuale (vds Articolo del Libro Penale);

5.3.2 I membri di ogni Ordine ricosciuto che violeranno i contratti di costruzione e di riparazione saranno puniti con l'incriminazione di alto tradimento e denunciati i fondatori al collegio di Araldica. (vds Articolo del Libro Penale);

5.3.3 L'attracco non autorizzato e/o lo sbarco non autorizzato sarà punito con l'incriminazione di immigrazione illegale. vds Articolo del Libro Penale;

5.3.4 Il mancato pagamento della tasse dal Capitano della Nave sarà punito con l'incriminazione di evasione fiscale. (vds Articolo del Libro Penale).


--- ALLEGATI ---

All. A : Contratto di acquisto di una nave privata

Citazione:
Il Sottoscritto _____________ [a nome dell' Organizzione/ Ordine Militare___________] accetta le condizioni di vendita di una [tipologia di nave] poste dal Consiglio della Repubblica Fiorentina:

- che la finalità di tale costruzione, sarà esclusivamente a scopo commerciale e di trasporto di passeggeri;

- nel caso di navi da guerra, che non vengano intraprese azioni contro la Repubblica Fiorentina e che siano in ogni momento disponibili, su ordine del Capitano o del Signore, a prendere parte a operazioni militari sotto il comando del Grande Ammiraglio della Repubblica.

Si impegna a pagare in anticipo la somma pattuita di ________ ducati, [e fornire le seguenti merci per la costruzione della nave: indicare eventuali merci fornite direttamente dall'ordinatario].

Il nome individuato per l'imbarcazione è _____________ e il Capitano che dovrà essere nominato al momento del varo è ______________.

Richiede altresì la possibilità di usufruire di un posto nave nella bacino del Porto della Città di _________ per ___ giorni dal varo della nave, accettando le eventuali tasse di ormeggio fissate dalla Repubblica Fiorentina.

L'acquirente
____________

Data
____________


------------------------------------------------------------


All. B - Contratto di riparazione di una nave privata

Citazione:
Il Sottoscritto _____________ [a nome dell' Organizzione/ Ordine ___________] accetta le condizioni di riparazione della propria nave [nome della nave] poste dal Consiglio della Repubblica Fiorentina:

- che la finalità di tale costruzione, sarà esclusivamente a scopo commerciale e di trasporto di passeggeri;

- nel caso di navi da guerra, che non intraprendano azioni contro la Repubblica Fiorentina o si rifiutino di difendere i confini su richiesta, salvo l'immediata revoca di trattati e concordati.

Si impegna a pagare in anticipo la somma pattuita di ________ ducati, [e fornire le seguenti merci per la riparazione della nave: indicare eventuali merci fornite direttamente dall'ordinatario].


Richiede altresì la possibilità di usufruire di un posto nave nella bacino del Porto della Città di _________ per ___ giorni dal completamento della riparazione della nave , accettando le eventuali tasse di ormeggio fissate dalla Repubblica Fiorentina.

Il Capitano della Nave
____________

Data
____________


------------------------------------------------------------

All. C - Modello di richiesta autorizzazione di approdo.

Il Sottoscritto _____________ Comandante della Nave ____________

richiede la possibilità di attraccare presso il Porto della Città di ___________

per i seguenti motivi:

[____________________]

L'equipaggio nonché i passeggeri della nave sono:
[_______________________] allegare screen dei passeggeri

Richiedo inoltre un permesso di fermo di _____ giorni.

Accetto le condizioni poste dalla Repubblica Fiorentina:

- tassazione sulla nave;

- partenza entro due giorni dalla comunicazione del Capo Porto.

Il Comandante della Nave _________
_______________

Data
_______________





Citazione :
DECRETO SULLA TASSAZIONE DELLE NAVI PRESENTI NEI PORTI FIORENTINI


Noi, Salvestro De Medici, Signore della Repubblica Fiorentina,
sentito il parere dei consiglieri e conformemente alla legge fiorentina, decreto quanto segue in merito alla tassazione applicabile nei porti repubblicani.

1. TIPI DI TASSAZIONE

Nei porti fiorentini, posti nelle città di Pisa, Livorno e Piombino, si applicheranno tariffe secondo tre categorie di natanti:
- Navi in possesso di privati fiorentini;
- Navi in possesso di privati stranieri;
- Navi in possesso di istituzioni fiorentine (Repubblica, Municipi, Esercito o Compagnie militari).

Si demanda il quarto caso possibile (navi in possesso di istituzioni ufficiali straniere) ad accordi bilaterali tra la Repubblica fiorentina e il paese proprietario del natante.

2. NAVI IN POSSESSO DI PRIVATI FIORENTINI

A tutte le navi appartenenti a cittadini fiorentini verrà applicata la tariffa esposta nella tabella di Tassazione in fondo a questo Decreto.

Al momento dell'attracco l'Armatore, precedentemente informato del suddetto Decreto, avrà possibilità di specificare i giorni in cui intende fermarsi nel Porto della città, pagando quindi la giusta somma di ducati.

Qualora l'armatore in questione accettasse di viaggiare e commerciare merce repubblicana o municipale, avrà diritto, a missione ultimata, di un rimborso tasse pari ai giorni di viaggio, moltiplicato per due.
Es: viaggio di 5 giorni = a 10 giorni gratis di attracco o fonda.

Verranno predisposte cedole mostrando le quali i navigatori potranno esercitare il proprio diritto di fonda gratuita.


3. NAVI IN POSSESSO DI PRIVATI STRANIERI

A tutti le navi appartenenti a cittadini stranieri, verrà applicata la tariffa esposta nella tabella di Tassazione in fondo a questo Decreto.

Ad ogni commerciante straniero che intenderà fermarsi nei porti fiorentini, verrà altresì chiesta prova delle merci che trasporta: la Repubblica Fiorentina può dunque riservarsi, a fronte di accordi commerciali soddisfacenti, di garantire sconti o rimborsi.

4. NAVI ISTITUZIONALI: REPUBBLICANE, MILITARI, COMUNALI

A tutte le navi in possesso di Istituzioni fiorentine, verrà applicata una tassa fissa di 30 ducati mensili, con le seguenti eccezioni:

- Le navi militari che si occupano della ronda tra i porti fiorentini sono esentate dal pagamento della tassa;
- Le navi comunali che accettino di commerciare per la Repubblica verranno trattate allo stesso modo dei commercianti privati;
- Le navi di Ordini militari saranno soggette agli accordi bilaterali tra essi e la Repubblica.

5. MODALITA DI PAGAMENTO

Il pagamento avverrà appena sarà effettuato lo sbarco, attraverso il Mercato cittadino, con l'immissione da parte del Capo Porto di una merce (ricevuta su mandato del TM) al prezzo prestabilito.

Verrà pagata nell'immediato la prima settimana di ormeggio (14 ducati/ 28 ducati) e poi allo scattare della seconda settimana e quindi delle restanti, verrà pagato il resto.

Chi non adempirà al pagamento sarà accusato di evasione fiscale ed accusato di Frode.

La tabella di tassazione da seguire è la seguente:


Rep. Fiorentina - Regolamento del Ministero della Marina - Marina Militare e Mercantile Tabellatasseportualifir



Citazione :
REGOLAMENTO DELLA MARINA MILITARE


TITOLO I - LA MARINA MILITARE
La Marina Militare, insieme all'Esercito, costituiscono le Forze Armate della Repubblica Fiorentina al comando del Signore di Firenze.
Tutti i componenti della Marina Militare giurano fedeltà alla Repubblica di fronte al Signore di Firenze e sono soggetti al codice disciplinare militare.

STRUTTURA DELLA MARINA MILITARE

ß 1. L’Ammiragliato
L’Ammiragliato costituisce lo Stato Maggiore della Marina Militare.
Membri dell’Ammiragliato sono il Signore della Repubblica, il Capitano, L' Ammiraglio, i Capitani di Vascello e altri organi militari invitati dal Capitano in carica.
L’Ammiragliato è una struttura autonoma dallo Stato Maggiore dell’esercito fiorentino.
Il Coordinamento tra le Forze armate, per garantire la sicurezza della Repubblica, avverrà presso lo "Stato Maggiore della Difesa".

Le funzioni della marina militare sono:
- garantire la sicurezza delle coste repubblicane;
- azioni offensive via mare;
- contrasto alla pirateria e scorta delle navi mercantili repubblicane;
- trasporto dei militari di terra e di mare nelle operazioni belliche.

1.1. Il Signore della Repubblica
Il Signore della Repubblica è il Comandante Supremo delle Forze Armate, presiede l’Ammiragliato, decide la politica diplomatica e militare da adottare.
Ha facoltà di revocare, degradare o promuovere qualsiasi membro della Marina Militare.
Può revocare anche la carica di Ammiraglio per gravi violazioni.
Ha facoltà di delegare potere decisionale al Capitano.
Dichiara inoltre lo stato di guerra decretato dal Consiglio Repubblicano.
Nell'ambito dello Stato Maggiore della Difesa, Egli si consulta con l'Ammiragliato e con lo Stato Maggiore dell'Esercito, per le azioni da intraprendere in ambito militare di terra e di mare.

1.2. - Capitano
Il Capitano è il tramite tra il Signore della Repubblica ed i vari esponenti dell'Ammiragliato. Egli, su richiesta dell'Ammiraglio può revocare la carica al capitano di vascello


1.3. – L' Ammiraglio nella Marina Militare
Comanda e coordina le navi da guerra sotto le direttive impartite dal Capitano e decise dal Consiglio della Repubblica.
Ha compiti operativi e decisionali solo riguardo le strategie ed ai movimenti delle navi della Marina Militare per i quali dovrà informare preventivamente il Capitano.
Ha il dovere di mantenere in piena efficienza la flotta da guerra repubblicana organizzando per tempo la manutenzione e la riparazione delle navi.
Ha il potere di richiedere la revoca dalla carica di Capitano di Vascello, di tenente del vascello e di nocchiere al Capitano
Si occupa dell'organizzazione e coordinamento dell'Accademia Navale Fiorentina in collaborazione con il Ministro della Marina.
Viene interpellato come organo consultivo sulle proposte di riforma della Marina Militare.
Nomina e revoca sono stabili dal Regolamento del Ministero della Marina.

1.4 – Il Capitano di Vascello
Compito dei Capitani di Vascello è quello di guidare le navi da guerra secondo le direttive dell 'Ammiraglio ed a lui riferiscono e rispondono direttamente.
Ad ogni Nave da Guerra viene assegnato un Capitano di Vascello, che individuerà il proprio equipaggio.
Ha il dovere di aggiornare il proprio diario di bordo e di redigere i resoconti sui propri sottoposti con i quali manterrà un contatto costante anche nel periodo in cui non sono in missione.
I Capitani di Vascello vengono scelti tramite bando pubblico da una commissione composta dal Signore di Firenze, dal Capitano e dall'Ammiraglio.
Requisiti richiesti:
- essere residenti nella Repubblica di Firenze;
- aver conseguito possibilmente il brevetto di abilitazione all’Accademia Navale di Livorno;
- possedere innegabili doti morali e di fedeltà alla Repubblica di Firenze e non avere riportato condanne per Tradimento e Alto Tradimento;
- aver acquisito completamente Competenze marittime di base.
Il Capitano di Vascello può essere rimosso dal suo incarico dal Signore di Firenze, dietro indicazione congiunta del Capitano e dell'Ammiraglio. Può fare richiesta di congedo almeno sette (7) giorni prima dell'inizio dello stesso.
Questo ruolo è incompatibile con quello dei Generali in missione,Marescialli e i Luogotenenti dell'Esercito della Repubblica a meno di speciali deroghe concesse dal Signore di Firenze in accordo con il Capitano e il Primo Maresciallo.

1.5 - Il Tenente di Vascello e i Nocchieri.
Il Tenente di Vascello e i Nocchieri sono i membri dell'equipaggio di una Nave da Guerra.
Il Tenente di Vascello viene scelto tra i Nocchieri dal Capitano di Vascello. Avrà il compito di coadiuvarlo nella gestione del proprio equipaggio ed è la prima figura di riferimento che darà il cambio nella guida della Nave al Capitano di Vascello. Un criterio fondamentale per la nomina a Tenente di Vascello è aver acquisito completamente Competenze marittime di base.
I Nocchieri vengono individuati tramite bando pubblico dall' Ammiraglio. Tra questi ogni Capitano di Vascello in vitù di un rapporto fiduciario individuerà quelli che entreranno a far parte della proprio equipaggio.
Hanno l'obbligo di eseguire le indicazioni e gli ordini del Capitano di Vascello.
Questo ruolo è incompatibile con quello dei Generali in missione,Marescialli e i Luogotenenti dell'Esercito della Repubblica a meno di speciali deroghe concesse dal Signore di Firenze in accordo con il Capitano e il Primo Maresciallo.

1.5 – Flotta della Marina Militare Fiorentina
La Flotta della Marina Militare Fiorentina è costituita dalle navi da guerra della Repubblica fiorentina o da altre imbarcazioni riviste per uso militare.
Ad ogni nave da guerra verrà assegnato un Capitano di Vascello e il rispettivo equipaggi. La formazione cosi composta prenderà il nome della nave da guerra a cui è assegnata.

1.6 – Del comando interforze
Il coordinamento delle due Forze Armate viene garantito attraverso un comando interforze denominato "Stato Maggiore della Difesa" e composto dal Signore della Repubblica, dal Capitano dall'Ammiraglio, dal Primo Maresciallo e possono essere invitati a presenziare anche Generali e Capitani di Vascello con funzioni consultive, direttamente coinvolti nelle operazioni militari.

ß 2. Dell’organizzazione della flotta

2.1. – Registri navali
L' Ammiraglio ha il compito di tenere un apposito registro che sarà curato dallo stesso e dai Capitani di Vascello, e conterrà i dati relativi a:

- Città di residenza del Capitano di Vascello e del suo equipaggio ;
- Data di arruolamento;
- Data e durata ultima missione;
- Elenco delle materie navali acquisite;
- Diario di bordo della nave (esclusivamente per i Capitani di Vascello);
- Resoconto periodo del proprio equipaggio (esclusivamente per i Capitani di Vascello).

2.2. – Dell’assegnazione delle navi
L' Ammiraglio una volta ottenuta la disponibilità di una nave deve individuare il Capitano di Vascello più adatto.
Criteri preferenziali per la scelta dellequipaggio sono:
- Maggiori possibilità di movimento offerte dal capitano;
- Possibilità di raggiungere la sede della flotta indipendentemente dalla residenza;
- Disponibilità dei tempi richiesti dalla missione


2.3 - Responsabile della missione
Il responsabile della missione è il Capitano di Vascello che è tenuto a fare rapporto giornalmente all'Ammiraglio, comunicando tutti i dati rilevanti (esempio posizione nave, avvistamenti, stato della nave eventuali scontri).

2.4 - Morte e ferimento in missione
Nel caso in cui, nel corso della missione, il Capitano e il suo equipaggio sono uccisi o feriti in scontri bellici non da loro provocati o dietro combattimenti ordinati dall'Ammiraglio , essi saranno considerati caduti in combattimento e otteranno i rimborsi e gli incentivi individuati dall'Ammiraglio dietro approvazione del Consiglio di Firenze.
Nel caso in cui gli scontri siano avvenuti senza autorizzazione dell’Ammiragliato, per iniziativa personale del Capitano di Vascello, nessun rimborso sarà esigibile e il Capitano di Vascello sarà ritenuto responsabile delle sorti dell'imbarcazione e del suo equipaggio.

ß 3. Dell’organizzazione delle missioni navali

L’ammontare dello stipendio per giorno di mobilitazione dei Capitani è calcolato in ragione delle materie da essi possedute:

- Competenze marittime di base dà diritto allo stipendio di 24 ducati;
- Due materie marittime danno diritto allo stipendio di 25 ducati;
- Tre e oltre materie marittime danno diritto allo stipendio di 26 ducati;

Sono prioritarie le seguente materie: Competenze marittime di base, Astronomia, Ingegneria navale di base, Combattimento navale di base.

Al Tenente di Vascello è riconosciuto uno stipendio di mobilitazione di 22 ducati al giorno.
Ai nocchieri è riconosciuto uno stipendio di mobilitazione di 20 ducati al giorno.

Sarà compito del Capitano di Vascello in comune accordo con il Sergente, individurare le soluzioni per il pagamento e la predisposizione dei viveri per il viaggio.
Il valore assegnato alle merci in funzione del pagamento è equivalente a quello dei membri dell'Esercito Fiorentino.

ß 4. Delle missioni civili

La marina militare può offrire i suoi servigi al compimento di missioni mercantili e di trasporto di civili su richiesta del Consiglio della Repubblica.
Sarà sempre compito dell' Ammiraglio dare il proprio benestare sulla modalità in cui si svolgerà la missione.

Tale impiego ha la finalità di addestrare gli equipaggi ed evitare che le navi militari rimangano inutilmente alla fonda nei tempi di pace.
Agli equipaggi impiegati, sarà riconosciuto lo stipendio normalmente riconosciuto per le missioni.


TITOLO II – DEI DIRITTI E DEI DOVERI DEI MARINAI

5.1 - Giuramento
Tutti i membri della marina militare debbono prestare giuramento in quanto membri delle Forze Armate fiorentine. La formula del giuramento è la seguente:

Io, __________________________, giuro solennemente di servire fedelmente, lealmente, e in buona fede il Signore della Repubblica di Firenze, sacrificando, se necessario, la mia vita per la sua difesa. Giuro di rispettare la gerarchia militare e di obbedire agli ordini dei miei superiori. Giuro che, salvo autorizzazione, non rivelerò nè comunicherò ad alcuno le informazioni che verranno a mia conoscenza, o che otterrò in ragione delle mie funzioni presso la Marina Militare della Repubblica.
Sono cosciente che col presente giuramento mi sottopongo al rispetto del Codice qui presente, e che in caso di trasgressione sarò sottoposto al giudizio della Corte Marziale.

5.2 –Dei diritti e dei doveri dei marinai
I marinai, in forza del loro giuramento, godono degli stessi diritti e doveri dei soldati della Repubblica, secondo quanto previsto dalla Carta dell’Esercito Fiorentino.

5.3 Della disciplina
I militari della Marina sono sottoposti alla stessa disciplina dei soldati dell'Esercito.
Per le violazioni disciplinari vengono defertiti alla medesima Corte Marziale costituita per l'Esercito nella quale, procedendo verso un Militare di Marina, vengono sostituiti il Maresciallo ed il Generale con il l' Ammiraglio ed un Capitano di Vascello, eletto tra tutti i Militari di Marina in assemblea plenaria.

La Commissione disciplinare, presieduta dal Capitano della Repubblica, è l'organo di giustizia interno alle Forze Armate. Essa punisce i militari che commettano mancanze disciplinari e assegna premi ai soldati meritevoli, secondo quanto indicato nel Titolo VI della Carta dell'Esercito.
Per la Marina, è' composta dal Capitano, dal Sergente, dal Giudice della Repubblica, dal Primo Maresciallo, dall' Ammiraglio e da un Capitano di Vascello.
E' presieduta dal Capitano della Repubblica il quale assegna l'incarico di Ufficiale Inquisitore ad un Militare di Marina, all'atto del suo insediamento in Consiglio e concede o nega l'autorizzazione a procedere su ogni richiesta di provvedimento disciplinare e coordina i lavori della Commissione.
La Commissione è Organo giudicante collegiale, emette le sentenze all'unanimità e decide la punizione da comminare. Il parere del Presidente non è preminente rispetto agli altri espressi dai membri della Commissione.
Il Signore della Repubblica ha facoltà di graziare il militare ritenuto colpevole dalla Commissione, fornendo giustificazione dell'atto.

5.4 –Delle onorificenze e dei premi
La Commissione d’Onore dell’Esercito, che espleta tale funzione anche per la Marina Militare, può prevedere l’assegnazione di medaglie ai Capitani di Vascello ed ai marinai che si siano distinti nelle azioni militari.
Ogni Capitano di Vascello può proporre all' Ammiraglio un marinaio per l’assegnazione di una onoreficenza, fermi restando i requisiti richiesti per la stessa.
Le medaglie sono:
- Medaglie al Valore (Bronzo, Argento, Oro). Attribuibili al militare di marina distintosi per particolare valore nell'assolvimento di una specifica missione di combattimento. La Medaglia d'Oro viene assegnata in caso di morte o ferimento grave;
- Medaglie al Merito (Bronzo, Argento, Oro). Attribuibili al militare di marina distintosi per notevole intelligenza, pronta ubbidienza nonchè particolare spirito di collaborazione e di sacrificio nell'assolvimento dei propri doveri, o comunque per meriti particolari non connessi con azioni di combattimento;
- Medaglia di lungo servizio. Attribuibile al militare di marina che per oltre un anno sia iscritto nei registri della Marina Militare con continua presenza, fattivo spirito di collaborazione, impegno indefesso e irreprensibile condotta. Prevede un premio di 100 ducati;
- Medaglie di campagna e di missione. Vengono create, in seguito alla decisione della Commission d'Onore, per ogni campagna militare a cui abbia partecipato la Marina Militare fiorentina di concerto con l’esercito. Possono venir create anche per una particolare missione, in particolar modo quelle di scorta ai convogli e di contrasto alla pirateria. Sono assegnate a tutti i militari che vi abbiano preso parte.

5.5 –Del servizio in esercito
Solo in casi di estrema necessità il Consiglio Repubblicano con la votazione di 2/3 dei suoi membri potrà chiedere che i Capitani di Vascello e i Nocchieri che hanno prestato giuramento, siano richiamati temporaneamente per servire nell’esercito di terra.
In tal caso ai militari di marina sarà corrisposto lo stipendio giornaliero corrispondente all'inquadramento nell'Esercito di terra e i relativi benefici in caso di uccisione o ferimento.
Cessata la situazione di necessità i militari di marina rientrano nel servizio attivo della Marina.




Citazione :
Regolamento della Marina Mercantile

Premessa

La Marina Mercantile è l'istituzione repubblicana responsabile del commercio e del trasporto via mare.

Ha sede nella Sala di Palazzo Vecchio denominata "Camera dei Capitani Fiorentini" ed è supervisionata dalla Commissione Economica del Ministero della Marina e dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere che si occuperà dei rapporti con le varie compagnie marittime.

La Marina Mercantile si avvale, nelle sue funzioni di imbarcazioni repubblicane, siano esse commerciali che militari, e di imbarcazioni private, siano esse di un singolo o di una compagnia commerciale regolarmente registrata.

TITOLO I - Delle imbarcazioni repubblicane

1.1 La Commissione Economica della Marina individuata una missione commerciale e/o di trasporto, può individuare nella Repubblica Fiorentina un Capitano per condurre la nave repubblicana.
Questo avrà il compito di determinare l'equipaggio, ed in particolare un vice-capitano, che dovrà comunicare prima della partenza.
Ogni membro dell'equipaggio, compreso il Capitano dovrà giurare fedeltà al Principe e alla Repubblica.

1.2 La nomina del Capitano avverrà tramite bando pubblico in Taverna della Repubblica. Verrà individuato dalla Commissione Economica e dal Ministro delle Miniere e delle Grandi Opere chi risponderà ai seguenti requisiti:

- Conoscenza delle materie marittime, in particolare Competenze Marittime di Base e Astronomia;
- Disponibilità immediata di partenza e possibilità di compiere più movimenti possibili nell'arco della giornata;
- Conoscenze della lingua dei paesi in cui dovrà commerciare.

Ai candidati nella sede della "Marina Commerciale Fiorentina" verranno fornite tutti gli estremi della missione, compreso il compenso previsto per la stessa, che sarà individuato dalla Commissione Economica tenendo presente il valore del carico, la pericolosità delle missione e il numero di giorni di navigazione previsti.

1.3 Il Capitano e il Vice capitano dovranno redigere un diario di bordo dettagliato, da consegna all'Ammiraglio. Ogni abuso di potere, con l'aggravante del fine di arricchire se stesso o terzi, o il ritardo nel compimento della missione oltre i 2 giorni previsti da contratto, per cause imputabili al Capitano, verranno puniti con l'accusa di Alto Tradimento verso lo stesso e tutto l'equipaggio.

1.4 La Commissione Economica può prevedere l'utilizzo di imbarcazioni sotto il controllo della Marina Militare Fiorentina, queste saranno regolate dal rispettivo regolamento.

1.5 Le imbarcazioni costruite a spese della Repubblica, ed assegnate alla Marina Mercantile, sono considerate beni pubblici. Appropriazione e danneggiamento saranno puniti con l'imputazione di abuso in funzione pubblica.

TITOLO II - Delle imbarcazioni private

2.1 Ogni privato in possesso di un'imbarcazione commerciale, ogni compagnia mercantile che vorrà agire per conto della Marina Commerciale e del Trasporto della Repubblica Fiorentina, dovrà essere iscritto all' "Albo delle Compagnie Marittime", che sarà affiso nella "Camera dei Capitani Fiorentini".

2.2 Il privato che vorrà iscriversi all' "Albo delle Compagnie Marittime" dovrà essere un cittadino fiorentino, giurare fedeltà al Principe e alla Repubblica Fiorentina, fornire il nome del proprio equipaggio e della propria imbarcazione e non aver subito condanne negli ultimi 3 mesi, salvo deroghe concesse dal Signore della Repubblica Fiorentina.

2.3 La Compagnia Commerciale che vorrà iscriversi all' "Albo delle Compagnie Marittime" dovrà avere un solo amministartore che deve essere cittadino fiorentino, avere tra 5 e 20 membri e non avere tra i suoi membri cittadini condannati negli ultimi 3 mesi, dovrà quindi fornire il nome e la tipologia delle imbarcazioni in loro possesso. L' amministratore a nome della Compagnia Commerciale che rappresenta, giurerà fedeltà al Principe e alla Repubblica.

2.4 L'iscrizione all' Albo delle Compagnie Marittime ha la validità di 60 giorni, e potrà essere rinnovata.

2.5 La Commissione Economica indirà un bando per assegnare una particolare missione commerciale e/o di trasporto, fornendo tutti i dettagli della stessa e indicando un tetto massimo del salario previsto.

Per l'individuazione del privato e/o della Compagnia Commerciale che si aggiudicherà la missione, si terrà presente dei seguenti requisiti:

- Conoscenza delle materie marittime, in particolare Competenze Marittime di Base e Astronomia;
- Disponibilità immediata di partenza e possibilità di compiere più movimenti possibili nell'arco della giornata;
- Durata massima della missione;
- Conoscenze della lingua dei paesi in cui dovrà commerciare.

A parità dei requisiti sopra descritti, vincerà il bando il privato e/o la Compagnia Commerciale che richiederà il minore salario per il compimento della missione.

Il bando si concluderà con la stipula di un contratto tra la Repubblica e il vincitore del bando.

2.6 Il Capitano e il Vice capitano dell'imbarcazione che svolgeranno la missione dovranno redigere un diario di bordo dettagliato, da consegna all' Ammiraglio. Ogni abuso di potere, con l'aggravante del fine di arricchire se stesso o terzi, o il ritardo nel compimento della missione oltre i 2 giorni previsti da contratto, per cause imputabili al Capitano, verranno puniti con l'accusa di Alto Tradimento verso lo stesso e tutto l'equipaggio.

2.7 Le Compagnie Mercantili di natura comunque pubblica, come quelle municipali, sono sottoposte all'autorità della Commissione Economica della Marina, ed hanno il dovere di coordinarsi con la politica commerciale decisa da essa e dal Consiglio.
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