Runaym
Numero di messaggi : 367 Data d'iscrizione : 05.12.10
| Titolo: Trattato d'Amicizia SRING - R2S - Venezia Mer Gen 19, 2011 7:07 pm | |
| - Citazione :
- Trattato d'amicizia tra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Serenissima Republica di Venezia
Nella loro grande saggezza, Sua Serenità Fly91 Della Carmagnola, Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia, Don Stefan Sforza "Sir_Biss", Duca del Ducato di Milano, Sophie De Polignac "Sophy" Contessa di Sinalunga, Signora di Siena, Edoardo Cybo-Malaspina "The_prince" Barone di Aulle, Duca di Modena, Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchessa della Lorena, Sanguinela de la Roche Blanche, Duchessa di Savoia, Heria Velle d'Altavilla, Contessa di Vairano, Regina delle Due Sicilie, desiderano mettere per iscritto il presente trattato d'amicizia, per rafforzare i legami tra le proprie terre, con la speranza che le relazioni tra le parti contraenti siano basate sull'amicizia e la collaborazione.
ARTICOLO I - Del riconoscimento di sovvranità -
Le parte riconoscono le altre parti come indipedenti e sovrani nelle lore terre, e questo in modo inalienabile.
Gli ordini di stato (collana o imperiali) delle parte stabiliti nelle terre delle altre parte sono autorizzati a stabilirvisi nel rispetto dell'articolo II. Il ruolo di un tale ordine statale stabilito in un' altra terra é solo e giustamente di proseguire le buone relazione tra le parti.
ARTICOLO II - della partecipazione a qualsiasi trattato -
Le parti contraenti si impegnano a non partecipare ad alcun trattato, accordo o convenzione ostile alle altre parti e contrario al presente trattato. Sono considerati ostili i trattati, accordi o convenzioni che mirano a nuocere o prendere con la forza parte del territorio dell'uno dei contraenti.
ARTICOLO III- della non aggressione -
a) Il SRING, il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia s’impegnano a non intraprendere l'una contro l'altra alcuna azione militare. Di conseguenza le Altezze Reali, con i rispettivi consiglieri s'impegnano a non far entrare sul territorio della controparte le proprie armate, salvo un esplicita autorizzazione dello stato ospitante.
b) Le tre parti non saranno ritenute come responsabili di potenziali disordini commessi da armate non legittime venute dall'uno o dall'altro Regno. In questo caso, uniranno le loro forze per combattere i traditori.
c) Il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, con i loro rispettivi consiglieri e cittadini s'impegnano a non creare, sostenere o incoraggiare disordini sul territorio della controparte con qualunque mezzo (sommosse etc.).
ARTICOLO IV - del commercio -
a) I ministri economici dei rispettivi stati si impegnano a collaborare e se necessario a scambiarsi informazioni, a patto che non rivelino dati che possano mettere in pericolo la sicurezza e la stabilità politica, economica e sociale del proprio paese.
b) Qualora la situazione politico-economica lo permetta, il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia si impegnano a favorire i commerci fra le controparti. Ogni volta se ne presenterà l'occasione, le merci verranno trasportate preferibilmente da membri del corpo diplomatico, scortati da cavalieri riconosciuti tali dai firmatari. Il costo del trasporto, salvo diverso accordo, sarà equamente diviso tra le province in causa.
c) Le Parti contraenti, si impegnano a non condurre destabilizzazione economica l'una verso l'altra, ed a punire gli autori se provenienti dai propri territori o le persone che agiscono sul loro territorio.
ARTICOLO V - della cultura -
a) Le Parti si impegnano a favorire lo scambio culturale, artistico e scientifico fra il SRING il Regno delle Due Sicilie e la Republica di Venezia, mediante l’organizzazione di eventi (mostre, corsi, feste) che vengano accordati, allo scopo di aumentare il prestigio di entrambi i territori.Inoltre i contraenti sostengono anche i municipi che vogliono impegnarsi a questo scopo.
b) Visto e considerato l'importanza della cultura e della scienza i contraenti si impegnano, se richiesto, a mettere a disposizione dei rettori e degli studenti alcune stanze, presso i propri castelli, ove, gli accademici potranno confrontarsi e dedicarsi agli studi.
c) Qualora un Università dei Firmatari abbia necessità di docenti, se richiesto nella figura del magnifico rettore, l'altra parte si attiverà per cercare di soddisfare questo bisogno. La controparte si impegna ad assicurare almeno 20 ( venti ) lezioni della materia in questione, nel corso di 20 ( venti ) giorni dal momento in cui il professore arriva nella prima città del territorio ospitante, e tali lezioni saranno affidate interamente e solamente al docente ospite. Il docente ospite si obbligherà a rispettare il salario usuale dell'università ospitante (a meno che un salario diverso non sia stato preventivamente stabilito con il Rettore dell'università ospitante). Eventuali altre lezioni saranno decise in comune accordo tra i professori ed il rettore o senato accademico della provincia ospitante. Infine il governo dei firmatari si obbliggherà, su richiesta del docente ospite, a fornirgli un mandato per poter trasportare i guadagni del periodo di insegnamento in sicurezza sulla via del ritorno.
d) Di volta in volta i docenti ed il Rettore dell'università ospitante si accorderanno per le spese dei viaggi.
ARTICOLO VI - della modifica del trattato -
Il trattato può esser modificato solo tramite accordo scritto di entrambi i soggetti firmatari. In caso di disaccordo il trattato rimane in vigore.
ARTICOLO VII - rottura del trattato -
a) I Firmatari e i loro successori si impegnano a rispettare gli articoli di questo trattato.
b) Il trattato può esser annullato o per mutuo consenso delle due parti firmatarie o per inadempimento degli articoli o clausole presenti nel Trattato.In caso di inadempimento,la contraparte danneggiata potrà decidere di non rendere nullo il trattato. Se invece decide di romperlo, dovrà manifestare il suo desidero come previsto nel punto d) di questo articolo.
c) Nel caso in cui uno dei contraenti, dichiari guerra, attacchi o invada uno stato alleato della controparte, il presente trattato sarà considerato nullo.
d) Il contraente che desidera porre fine al presente trattato deve far pervenire una lettera ufficiale di denunzia presso la sede diplomatica dell'altro contraente. Quest'ultimo dispone di 7 ( sette ) giorni lavorativi per prenderne atto. Senza risposta ufficiale che lo accenna, il presente contratto è considerato annullato passati questi termini. Le parti contraenti si impegnano a pubblicare in modo ufficiale una lettera che precisa l'abrogazione del contratto.
ARTICOLO VIII - dell'entrata in vigore del trattato -
a) Il presente trattato è scritto in due versioni, una italiana e una in francese. Le due versioni hanno lo stesso valore ed efficacia.
b) Il presente trattato entra in vigore, senza limitazione di tempo, al momento della firma di tutti i dignitari, che impegnano al rispetto del medesimo, le loro terre ed i loro popoli.
firmato a Palazzo Reale di Napoli il 23 Mars 1458
In Rappresentanza del Regno delle Due Sicilie:
Sua Altezza Reale, Heria "Velle" d'Altavilla, Sovrana delle Due Sicilie, Contessa di Vairano Sua Eccellenza, Elisabetta Maria D'Oria Borbone "Lady_carey", Cancelliere delle Due Sicilie, Contessa d'Albe Sua Eccellenza, Riccardo Federico D'Oria "Riccardoix" Ciambellano Reale delle Due Sicilie
In Rappresentanza della Serenissima Repubblica di Venezia:
Sua Serenità Fly91 Della Carmagnola, Serenissimo Doge della Repubblica di Venezia Sua Eccellenza Ludovico I "Nicuz"Della Scala Conte di Feltre, Barone di Sona e Gran Ciambellano della Serenissima Repubblica di Venezia. Giuseppe Cagliabrese Nanteuil-Malaterra, Barone d'Ischia, Ambasciatore della Serenissima Repubblica di Venezia presso lo SRING e Daniel Visconti Lancaster detto Spurio, Barone di Castellalto e Ambasciatore presso il Regno delle Due Sicilie.
In Rappresentanza del Sacro Romano Impero Germanico:
Sua Eccellenza Niconoss d'Acoma, Prime Capitaine, pour le Haut Commandement Impérial Sua Eccelenza Raoul de Montjoie detto "Roi-lezard", Primo Cancelliere Imperiale
In Rappresentanza del Ducato di :Modena
Sua Grazia Edoardo Cybo - Malaspina "The_Prince", Duca di Modena Sua Eccellenza Miriam Serena "Misery" di Montefeltro, Contessa di Frignano, Gran Ciambellano di Modena
In rappresentanza del Ducato di Milano:
Sua Grazia Don Stefan Sofrza "Sir_Biss", Duca di Milano Sua Eccellenza Maria Jolanda Stibbert, Gran Ciambellano del Ducato di Milano
Lorena
Sua Grazia Marjolainne de Reaumont_Kado'ch, Duchessa de Lorena
Savoia
Sua Grazia Sanguinela de la Roche Blanche, Duchessa di Savoia Sua Eccellenza Eddo Puegmirol, Cancelliere
Repubblica di Siena
Sua Grazia Sophie De Polignac "Sophy", Signora di Siena | |
|